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FEDECOMMESSO:
è una disposizione testamentaria dove con parole libere il testatore chiede con
la fiducia, affidamento di un erede o di un legatario
espressioni che richiamano
di trasmettere la quota dell’eredità o tutta se erede universale o se legatario la
cosa oggetto del legato a una terza persona: il fedecommissario
l’onerato
3 attori: testatore, erede ( : gravato dal fedecommesso),
l’onorato
fedecommissario ( : colui che beneficia del fedecommesso)
quando avrebbe potuto
Perché il testatore inseriva nel testamento un fedecommesso
ricevere stessi risultati con l’istituzione dell’erede o del legato?
Il fedecommesso nasce per far effettuare al testatore dei lasciti ereditari a
persone che altrimenti non avrebbero potuto riceverli
Nasce come scappatoia
con cui si lascia eredità anche a figlie che non si erano sposate o non
mezzo
avevano avuto figli
I sec aC:
il fedecommesso non entra nel mondo del diritto
il legatario o erede gravato da fedecommesso poteva scegliere se rispettarlo o
no
38
A un certo punto viene in un testamento gravato da fedecommesso Augusto che
chiede al giurista Trebazio Testa se a suo avviso doveva adempiere o no al
fedecommesso:
>> T. Testa dà risposta affermativa >> da quel momento i fedecommessi assumono
rilevanza giuridica:
Se il gravato da fedecommesso non lo rispettava il fedecommissario avrebbe
potuto chiedere in un processo l’adempimento del fedecommesso
Differenza fedecommesso (la disposizione) e fedecommissario (chi beneficia)
La giurisprudenza romana distingue due fedecommessi:
1. a titolo universale: ha a oggetto o intera eredità (per erede universale) o una
restituere hereditam
quota (per un co-erede) di trasmissione:
azione
2. a titolo particolare: ha a oggetto una o più cosa esattamente determinate
Fedecommesso a titolo universale:
Sotto il profilo giuridico, crea più problemi: ci sono due soggetti: l’erede e il
fedecommissario.
Il problema è che l’erede cede al fedecommissario o tutta o una parte
semel heres semper heres
dell’eredità, ma non cede qualità di erede:
Erede mantiene qualità di erede ma non ha patrimonio completo ereditario,
mentre il fedecommissario è colui che beneficia del patrimonio, ma non ha titolo
di erede
con debitori e creditori:
problemi
debitore del defunto che deve una somma al defunto può pagare l’erede
il ? Si
l’erede può trattenere questa somma di denaro
ma ? No perché l’eredità deve
andare al fedecommissario
tutti i vantaggi che l’erede riceve in relazione alla eredità che ha trasmesso al
fedecommissario sono obbligati a trasmetterli al fedecommissario
risarcire un creditore
erede è chiamato a del defunto o un danno causato dal
defunto a una terza persona: è
sopporta un pregiudizio e uno svantaggio, ma lui non ha più eredità,
erede
giusto che debba subire questo pregiudizio? No, quindi, sarà il fedecommissario
ad occuparsi di risarcire l’erede quanto ha pagato a creditori del defunto o a
titolo di risarcimento di un danno causato dal defunto
Tra erede e fedecommissario due contratti “stipulazioni”:
stipulazione ha applicazione generale e ha dato impronta alla terminologia moderna
giuridica. Oggi come sinonimo di conclusione di un contratto
nel diritto romano: contratti particolari
1. erede si obbligava a trasmettere al fedecommissario tutti gli acquisti (anche
crediti) conseguiti a causa dell’eredità e i vantaggi connessi all’eredità
2. il fedecommissario si obbligava a risarcire, rimborsare tutti i danni e le somme
che erede aveva pagato a terzi in relazione all’eredità
il Senato su sollecitazione del Principe interviene con DUE SENATOCONSULTI: in
epoca imperiale trattavano materie di diritto privato
1) 54-68dC (Nerone): SC Trebelliano:
queste due stipulazioni non servono, perché i debitori devono andare a pagare i
debiti del defunto direttamente al fedecommissario, fingendo che insieme
all’eredità il fedecommissario avesse acquisito anche la qualità di erede
39 Era direttamente il fedecommissario a pagare i debiti del defunto o a risarcire
danni
2) 69-79dC (Vespasiano): SC Pegasiano:
ritorna al meccanismo delle due stipulazioni >> forse perché per operatori
giuridici era il sistema più semplice rispetto che la finzione
erede universale gravato da fedecommesso universale spesso direttamente non
accettava l’ereditàquesto SC riserva agli eredi, comunque, ¼ dell’eredità:
quarta pegasiana
con Giustiniano ritorna sistema del SC Trebelliano
Fedecommessi a titolo particolare: non credono questi problemi, gravano sui
legatari
2 questioni:
a) manomissione fedecommissaria:
quando il testatore obbliga con fedecommesso l’erede, legatario o
fedecommissario a manomettere non solo un proprio schiavo ma anche uno di
altre persone. Schiavo dell’erede, di un legatario, altro terzo
favor libertatis
si vuole tutelare il (il favore della condizione di uomini liberi)
II sec dC: se non si verificava quando scritto nel testamento una serie di SC
permettono agli schiavi liberati con manomissioni fedecommissaria di
chiedere loro stessi pur essendo sempre schiavi al pretore di obbligare il
padrone a liberarlo
Unico caso in cui uno schiavo può andare in giudizio e rivolgersi direttamente
a un magistrato
b) Fedecommesso di famiglia: si basa su quella che le fonti chiamano
“Sostituzione fedecommissaria”:
- Il testatore lascia un bene immobile al fedecommissario e gli impone che alla
morte del fedecommissario lui debba a sua volta lasciare quel bene a un’altra
persona che il testatore originario gli indica. Altra persona con stesso nome o
primogenito di una famiglia che ha lo stesso nome
- È utile alla società feudale: sistema medievale dove si voleva conservare un
fondo solo in certe famiglie
- Ostacola la circolazione dei beni
La riv. Francese non lo poteva accettare e quindi il fedecommesso è stato rimosso
nel codice francese e nel codice italiano del 1865
caso di sostituzione fedecommissaria
Oggi sono : per un discendente interdetto
per infermità mentale, è stato previsto che alla sua morte il suo patrimonio vada alla
persona o istituto che se ne è preso cura
NEGOZIO GIURIDICO:
Il testamento: atto giuridico paradigmatico che insieme al contratto ha permesso la
creazione della figura del NEGOZIO GIURIDICO
Per decenni la scienza di diritto privato è stata condizionata dal negozio giuridico
È creazione tedesca XIX sec dalla pandettistica
Pone al centro la dichiarazione di volontà dell’autore. A questa dichiarazione
l’ordinamento giuridico il perseguimento di certe finalità
Il testamento è esempio più evidente di dichiarazione di volontà unilaterale
Il contratto è incontro di due dichiarazioni di volontà. Fondato sulla bilateralità delle
volontà
Categoria del negozio giuridico non è stata colta dal codice civile italiano =Cod.
francese
40 ELEMENTI ESSENZIALE E ACCIDENTALI:
elemento essenziale del testamento: rispetto di certe formalità e istituzione di erede
elementi accidentali: non sono le clausole non obbligatorie, ma si fa riferimento a:
condizione, termine, modo:
- Condizione:
è un evento futuro e incerto dal cui verificarsi dipende l’efficacia di un atto e
condizione sospensiva.
di un negozio giuridico: Si parla di
È Evento futuro e incerto dal cui verificarsi dipende la cessazione degli effetti
Condizione risolutiva
di un atto o di un negozio:
testamento: è presente quella sospensiva, quella risolutiva no perché non puoi
nel
perdere la qualità di erede
In caso di condizioni illecite:
Sabiniani: le consideravano come non poste
prevalsa
Proculiani: invalidavano tutta la disposizione
*reg(da 50)
Con Giustiniano per legati o fedecommessi è accettata anche la condizione risolutiva
- Termine: evento futuro, ma certo
Iniziale: evento futuro e certo dal quale dipende la produzione degli effetti
di un altro
Finale: evento futuro e certo dal cui verificarsi cessano gli effetti di un atto
testamento: istituzione di erede e diseredazione: non può essere con un termine
nel
iniziale e finale
legati e fedecommessi particolari e manomissioni : di fronte a diffidenza iniziale
per
verso un termine iniziale si permetteva solo termine iniziale
legati
Giustiniano: per i si passa poi a porre un termine iniziale e finale
con
Proculeiani: se disposizione del testamento è illecito non vale
Sabiniani: è ingiusto perché il testatore non può modificarlo >> si considera non
apposta la condizione e quindi secondo i sabiniani una condizione impossibile o illecita
aggiunta /apposta a una disposizione testamentaria si considera come non apposta.
oggi
ancora
- Onere/Modus: è un peso imposto dal testatore a un erede o a un legatario o a
un fedecommissario. Se erede vuole eredità deve adempiere all’onere di
contenuto non patrimoniale. Possono scegliere di rinunciare
all’eredità/legato/fedecommesso se non vogliono avere quell’onere
VIZI DELLA VOLONTA’:
sia in riferimento a contratto che a testamento
(dolus malus), (metus)
ERRORE, DOLO VIOLENZA MORALE
ERRORE:
indica che autore del testamento sbagli la persona erede/legatario/fedecommissario o
sull’oggetto del lascito
cosa si fa?
Si cerca di ricostruire la volontà del testatore superando l’errore
rilevante ed
Se non è possibile, testamento è invalido >> se l’errore è
essenziale e scusabile suoi effetti sono giudicati con maggiore prudenza
i
perché si cerca di conservare la volontà del testatore
DOLO:
Forma di frode
41
Si fa riferimento a un terzo che inganna il testatore a far il testamento in un
determinato modo
Testamento è invalido
Ci sono certe situazioni dove il testatore può istituire una disposizione
testamentaria per ingannare i propri debitori
Se manomette gli schiavi in frode ai creditori: se libero gli schiavi così i creditori non
hanno patrimonio su cui rifarsi, lì c’è il dolo
METUS:
si minaccia il testatore per condizionarne la volontà o il contenuto del testamento.
Minaccia di un male grave e irreparabile
Interpretazione del testamento per q