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Estratto del documento

FEDECOMMESSO:

è una disposizione testamentaria dove con parole libere il testatore chiede con

 la fiducia, affidamento di un erede o di un legatario

espressioni che richiamano

di trasmettere la quota dell’eredità o tutta se erede universale o se legatario la

cosa oggetto del legato a una terza persona: il fedecommissario

l’onerato

3 attori: testatore, erede ( : gravato dal fedecommesso),

 l’onorato

fedecommissario ( : colui che beneficia del fedecommesso)

quando avrebbe potuto

Perché il testatore inseriva nel testamento un fedecommesso

ricevere stessi risultati con l’istituzione dell’erede o del legato?

Il fedecommesso nasce per far effettuare al testatore dei lasciti ereditari a

 persone che altrimenti non avrebbero potuto riceverli

Nasce come scappatoia

 con cui si lascia eredità anche a figlie che non si erano sposate o non

mezzo

avevano avuto figli

I sec aC:

il fedecommesso non entra nel mondo del diritto

 il legatario o erede gravato da fedecommesso poteva scegliere se rispettarlo o

 no

38

A un certo punto viene in un testamento gravato da fedecommesso Augusto che

chiede al giurista Trebazio Testa se a suo avviso doveva adempiere o no al

fedecommesso:

>> T. Testa dà risposta affermativa >> da quel momento i fedecommessi assumono

rilevanza giuridica:

Se il gravato da fedecommesso non lo rispettava il fedecommissario avrebbe

 potuto chiedere in un processo l’adempimento del fedecommesso

Differenza fedecommesso (la disposizione) e fedecommissario (chi beneficia)

La giurisprudenza romana distingue due fedecommessi:

1. a titolo universale: ha a oggetto o intera eredità (per erede universale) o una

restituere hereditam

quota (per un co-erede) di trasmissione:

azione

2. a titolo particolare: ha a oggetto una o più cosa esattamente determinate

Fedecommesso a titolo universale:

Sotto il profilo giuridico, crea più problemi: ci sono due soggetti: l’erede e il

fedecommissario.

Il problema è che l’erede cede al fedecommissario o tutta o una parte

 semel heres semper heres

dell’eredità, ma non cede qualità di erede:

Erede mantiene qualità di erede ma non ha patrimonio completo ereditario,

 mentre il fedecommissario è colui che beneficia del patrimonio, ma non ha titolo

di erede

con debitori e creditori:

problemi

debitore del defunto che deve una somma al defunto può pagare l’erede

il ? Si

 l’erede può trattenere questa somma di denaro

ma ? No perché l’eredità deve

andare al fedecommissario

tutti i vantaggi che l’erede riceve in relazione alla eredità che ha trasmesso al

 fedecommissario sono obbligati a trasmetterli al fedecommissario

risarcire un creditore

erede è chiamato a del defunto o un danno causato dal

 defunto a una terza persona: è

sopporta un pregiudizio e uno svantaggio, ma lui non ha più eredità,

erede

giusto che debba subire questo pregiudizio? No, quindi, sarà il fedecommissario

ad occuparsi di risarcire l’erede quanto ha pagato a creditori del defunto o a

titolo di risarcimento di un danno causato dal defunto

Tra erede e fedecommissario due contratti “stipulazioni”:

stipulazione ha applicazione generale e ha dato impronta alla terminologia moderna

giuridica. Oggi come sinonimo di conclusione di un contratto

nel diritto romano: contratti particolari

1. erede si obbligava a trasmettere al fedecommissario tutti gli acquisti (anche

crediti) conseguiti a causa dell’eredità e i vantaggi connessi all’eredità

2. il fedecommissario si obbligava a risarcire, rimborsare tutti i danni e le somme

che erede aveva pagato a terzi in relazione all’eredità

il Senato su sollecitazione del Principe interviene con DUE SENATOCONSULTI: in

epoca imperiale trattavano materie di diritto privato

1) 54-68dC (Nerone): SC Trebelliano:

queste due stipulazioni non servono, perché i debitori devono andare a pagare i

 debiti del defunto direttamente al fedecommissario, fingendo che insieme

all’eredità il fedecommissario avesse acquisito anche la qualità di erede

39 Era direttamente il fedecommissario a pagare i debiti del defunto o a risarcire

danni

2) 69-79dC (Vespasiano): SC Pegasiano:

ritorna al meccanismo delle due stipulazioni >> forse perché per operatori

 giuridici era il sistema più semplice rispetto che la finzione

erede universale gravato da fedecommesso universale spesso direttamente non

 accettava l’ereditàquesto SC riserva agli eredi, comunque, ¼ dell’eredità:

quarta pegasiana

con Giustiniano ritorna sistema del SC Trebelliano

Fedecommessi a titolo particolare: non credono questi problemi, gravano sui

legatari

2 questioni:

a) manomissione fedecommissaria:

quando il testatore obbliga con fedecommesso l’erede, legatario o

 fedecommissario a manomettere non solo un proprio schiavo ma anche uno di

altre persone. Schiavo dell’erede, di un legatario, altro terzo

favor libertatis

si vuole tutelare il (il favore della condizione di uomini liberi)

II sec dC: se non si verificava quando scritto nel testamento una serie di SC

 permettono agli schiavi liberati con manomissioni fedecommissaria di

chiedere loro stessi pur essendo sempre schiavi al pretore di obbligare il

padrone a liberarlo

 Unico caso in cui uno schiavo può andare in giudizio e rivolgersi direttamente

 a un magistrato

b) Fedecommesso di famiglia: si basa su quella che le fonti chiamano

“Sostituzione fedecommissaria”:

- Il testatore lascia un bene immobile al fedecommissario e gli impone che alla

morte del fedecommissario lui debba a sua volta lasciare quel bene a un’altra

persona che il testatore originario gli indica. Altra persona con stesso nome o

primogenito di una famiglia che ha lo stesso nome

- È utile alla società feudale: sistema medievale dove si voleva conservare un

fondo solo in certe famiglie

- Ostacola la circolazione dei beni

La riv. Francese non lo poteva accettare e quindi il fedecommesso è stato rimosso

nel codice francese e nel codice italiano del 1865

caso di sostituzione fedecommissaria

Oggi sono : per un discendente interdetto

per infermità mentale, è stato previsto che alla sua morte il suo patrimonio vada alla

persona o istituto che se ne è preso cura

NEGOZIO GIURIDICO:

Il testamento: atto giuridico paradigmatico che insieme al contratto ha permesso la

creazione della figura del NEGOZIO GIURIDICO

Per decenni la scienza di diritto privato è stata condizionata dal negozio giuridico

È creazione tedesca XIX sec dalla pandettistica

Pone al centro la dichiarazione di volontà dell’autore. A questa dichiarazione

l’ordinamento giuridico il perseguimento di certe finalità

Il testamento è esempio più evidente di dichiarazione di volontà unilaterale

Il contratto è incontro di due dichiarazioni di volontà. Fondato sulla bilateralità delle

volontà

Categoria del negozio giuridico non è stata colta dal codice civile italiano =Cod.

francese

40 ELEMENTI ESSENZIALE E ACCIDENTALI:

elemento essenziale del testamento: rispetto di certe formalità e istituzione di erede

elementi accidentali: non sono le clausole non obbligatorie, ma si fa riferimento a:

condizione, termine, modo:

- Condizione:

 è un evento futuro e incerto dal cui verificarsi dipende l’efficacia di un atto e

condizione sospensiva.

di un negozio giuridico: Si parla di

È Evento futuro e incerto dal cui verificarsi dipende la cessazione degli effetti

 Condizione risolutiva

di un atto o di un negozio:

testamento: è presente quella sospensiva, quella risolutiva no perché non puoi

nel

perdere la qualità di erede

In caso di condizioni illecite:

Sabiniani: le consideravano come non poste

 prevalsa

Proculiani: invalidavano tutta la disposizione

*reg(da 50)

Con Giustiniano per legati o fedecommessi è accettata anche la condizione risolutiva

- Termine: evento futuro, ma certo

Iniziale: evento futuro e certo dal quale dipende la produzione degli effetti

 di un altro

Finale: evento futuro e certo dal cui verificarsi cessano gli effetti di un atto

testamento: istituzione di erede e diseredazione: non può essere con un termine

nel

iniziale e finale

legati e fedecommessi particolari e manomissioni : di fronte a diffidenza iniziale

per

verso un termine iniziale si permetteva solo termine iniziale

legati

Giustiniano: per i si passa poi a porre un termine iniziale e finale

con

Proculeiani: se disposizione del testamento è illecito non vale

Sabiniani: è ingiusto perché il testatore non può modificarlo >> si considera non

apposta la condizione e quindi secondo i sabiniani una condizione impossibile o illecita

aggiunta /apposta a una disposizione testamentaria si considera come non apposta.

oggi

ancora

- Onere/Modus: è un peso imposto dal testatore a un erede o a un legatario o a

un fedecommissario. Se erede vuole eredità deve adempiere all’onere di

contenuto non patrimoniale. Possono scegliere di rinunciare

all’eredità/legato/fedecommesso se non vogliono avere quell’onere

VIZI DELLA VOLONTA’:

sia in riferimento a contratto che a testamento

(dolus malus), (metus)

ERRORE, DOLO VIOLENZA MORALE

ERRORE:

indica che autore del testamento sbagli la persona erede/legatario/fedecommissario o

sull’oggetto del lascito

cosa si fa?

Si cerca di ricostruire la volontà del testatore superando l’errore

 rilevante ed

Se non è possibile, testamento è invalido >> se l’errore è

 essenziale e scusabile suoi effetti sono giudicati con maggiore prudenza

i

perché si cerca di conservare la volontà del testatore

DOLO:

Forma di frode

41

Si fa riferimento a un terzo che inganna il testatore a far il testamento in un

determinato modo

Testamento è invalido

 Ci sono certe situazioni dove il testatore può istituire una disposizione

 testamentaria per ingannare i propri debitori

Se manomette gli schiavi in frode ai creditori: se libero gli schiavi così i creditori non

hanno patrimonio su cui rifarsi, lì c’è il dolo

METUS:

si minaccia il testatore per condizionarne la volontà o il contenuto del testamento.

Minaccia di un male grave e irreparabile

Interpretazione del testamento per q

Dettagli
A.A. 2023-2024
159 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camillaribechini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Petrucci Aldo.