Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
OBBLIGAZIONI IN CAPO AL MANDANTE OBBLIGAZIONI IN CAPO AL MANDATARIO
Se è a titolo oneroso obbligato a pagarne obbligo di eseguire l'incarico con la
il compenso diligenza del buon padre di famiglia
deve somministrare al mandatario si informare il mandante di tutto
necessari per eseguire l'incarico e
adempiere la prestazione
deve rimborsare le spese che il comunicare al mandante l'esecuzione del
mandatario anticipato mandato, senza ritardo
Cause di estinzione del mandato:
Scadenza del termine
Compimento dell'affare e avvenuto adempimento
Revoca del mandante
Rinunzia del mandatario
Morte, inabilitazione, interdizione del mandante o del mandatario
LE TRATTATIVE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (XXVI) 43
Nel processo di formazione del contratto, sono due gli atti fondamentali:
- La proposta, atto con cui il procedimento inizia, è la dichiarazione di volontà
del proponente di concludere il contratto proponendo all’oblato/accettato un
regolamento di interesse completo. Deve essere: seria (l’intenzione di volersi
vincolare non per divertimento, loci causa), completa (elementi essenziali del
contratto per determinare la conclusione), revocabile (finché il contratto non si
conclude ha un’efficacia temporale).
È un atto recettizio, cioè per produrre effetti deve essere conosciuta dal
destinatario, questa fase è caratterizzata dalla libertà di contrarre, è possibile
ritirare la proposta nella fase del contratto preliminare.
- Accettazione, atto con cui il procedimento termina, la dichiarazione di volontà
pre-negoziale è un atto recettizio.
sono dichiarazioni di volontà individuali e quando alla proposta segue
l’accettazione si ha l’accordo, affinché ciò si verifichi occorre che:
- l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito, se il
destinatario non risponde entro un termine congruo, la proposta perde di
efficacia TEMPESTIVO
- la dichiarazione di accettazione sia conforme alla proposta, cioè senza variazioni
CONFORME
- l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente.
Si possono individuare diversi principi per regolare l’efficacia di una manifestazione di
volontà:
Principio della Principio della Principio della Principio della
dichiarazione : spedizione: ricezione : cognizione :
efficace non appena efficace non appena efficace quando l’altra efficace quando il
espressa inviata parte la riceve destinatario ne viene a
conoscenza
ART 1326, conclusione del contratto: il contratto si considera concluso nel
momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della
proposta comunicatagli dalla controparte. La legge stabilisce una generale
“presunzione valida per tutti i negozi recettizi”, (art 1335) secondo la quale la
proposta e l’accettazione si reputano conosciute non appena giunte all’indirizzo del
destinatario, tranne che non vengono perdute non per colpa propria> si tratta di una
presunzione relativa, perché ammette la prova contraria.
I contratti si possono concludere anche senza accettazione formale, (art 1327)
dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto dal proponente: l’accordo si
considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, a
condizione che il proponente abbia richiesto che il contratto venga eseguito senza una
preventiva risposta. L’accettante deve in tal caso dare prontamente avviso all’altra
parte dell’iniziata esecuzione, altrimenti il silenzio del destinatario potrebbe far
intendere che sia stata rifiutata, in mancanza della comunicazione è previsto il
risarcimento dei danni.
Tale modalità non vale per i contratti con obbligazione a carico del solo proponente, in
quanto l’accettazione del destinatario si può presumere, per cui non è necessaria una
44
dichiarazione, il proponente è vincolato dagli effetti della propria dichiarazione, non
appena questa è resa nota all’altra parte (ex lege irrevocabile).
Art 1333: non è prevista l’accettazione> decorsi tre giorni dalla proposta, il
contratto si conclude se non vi è una dichiarazione di rifiuto: conclusione
presunta, l’accettazione non è preceduta dalla trattativa. Nell’applicazione di tale
regola la disciplina coincide con quella dei contratti a titolo gratuito, si discute sul fatto
che essa possa applicarsi nei contratti ad effetti reali e per quelli che devono rivestire
una determinata forma.
La revoca e la proposta della accettazione (art 1328)
Dato che il contratto non si forma mediante soltanto l’incontro dei consensi, la
proposta e l’accettazione possono essere ritirate e private di effetto, mediante l’atto
della revoca. La proposta può essere revocata fino a quando il contratto non si è
concluso, mentre l’accettazione può essere revocata purché il proponente ne sia a
conoscenza> occorre che essa pervenga all’indirizzo del proponente prima che vi
sia pervenuta l’accettazione. Ultimamente, è stato stabilito che la revoca della
proposta si perfeziona quando sia spedita all’indirizzo dell’accettante anche prima che
essa giunga a conoscenza del proponente, basta ciò per impedire la conclusione.
La proposta perde automaticamente efficacia se prima che il contratto si sia
perfezionato, il proponente muore o diventa incapace (art 1330), allo stesso modo,
perde efficacia l’accettazione se l’accettante muore o diventa incapace nell’intervallo
tra la spedizione della dichiarazione e l’arrivo di essa.
Il proponente, che può svolgere atti utili per valutare la convenienza della proposta,
può precludersi la facoltà di revoca, dichiarando che la proposta è irrevocabile
(accompagnata dall’indicazione della durata del periodo di irrevocabilità.
L’offerta al pubblico (art 1336): è una particolare proposta contrattuale, indirizzata a
destinatari indeterminati e permette che la conclusione del contratto avvenga per
effetto della sola dichiarazione di accettazione di colui che è interessato, purché
l’offerta contenga gli estremi essenziali del contratto e non risulti diversamente dalle
circostanze e dagli usi. È revocabile, ma a differenza delle proposte con destinatario
determinato (occorre che la revoca sia portata a conoscenza di quest’ultime), è
efficace anche nei confronti di chi essendo in precedenza venuto a conoscenza
dell’offerta non abbia avuto contezza della revoca.
Il contratto aperto all’adesione : è il caso di contratti che tendono a realizzare
determinate organizzazione di carattere associativo, con una struttura aperta a
ricevere l’adesione di altri soggetti. Tali contratti disciplinano le modalità di
manifestazione della volontà di aderire.
RESPONSABILITA:
possiamo distinguerla in:
- Contrattuale : la violazione avviene nel momento dell’esecuzione di un contratto,
nasce dall’obbligo di buona fede; prima era considerata extracontrattuale perché le
parti sono libere di recedere, ma è prevalso l’orientamento contrattuale perché la
sfera giuridica entra nel contratto, quindi la responsabilità da dolo incide. 45
- Precontrattuale : la violazione avviene nella fase anteriore alla stipulazione del
contratto, si verifica quando la condotta scorretta durante le trattive è ritenuta illecita
e lesiva degli interessi dell’altra parte> costituisce inadempimento dell’obbligo
giuridico di condotta (agire secondo correttezza e buona fede).
La responsabilità precontrattuale nasce dalla violazione dell’obbligo di buonafede
durante le trattative. Nessuna norma del codice la disciplina (solo l’art 1337). Si è
posto il problema di ricondurla a quella contrattuale o extracontrattuale, sulla base
delle differenze che intercorrono fra esse:
- La fonte nella responsabilità contrattuale nasce da un inadempimento,
mentre in quella extracontrattuale nasce dalla violazione di un diritto
protetto dall’ordinamento al di fuori di un rapporto obbligatorio;
- Nella responsabilità contrattuale il debitore per liberarsi deve provare
l’esistenza di cause a lui non imputabili, mentre nella extracontrattuale è il
danneggiato a dover agire in giudizio;
- La prescrizione nella contrattuale è di 10 anni, mentre nella extracontrattuale
è di 5 anni;
- Nella contrattuale il danno imprevedibile si risarcisce solo se deriva da dolo,
mentre nella extracontrattuale si risarciscono a prescindere tutti i danni.
Il dibattito è diviso:
- La dottrina e la giurisprudenza ritenevano che andasse ricondotta alla
responsabilità extracontrattuale: fra le parti non vi era alcun obbligo di
concludere il contratto, ma la responsabilità nasce per la violazione
(inadempimento) della buonafede, che secondo la dottrina costituisce una vera
e propria obbligazione preesistente alle parti.
- Oggi essa è ricondotta alla responsabilità contrattuale: seppur fra le parti
non vi è un contratto (come medico e paziente), esse entrano in un contatto
sociale qualificato dall’obbligo di buona fede il paziente si aspetta che il
medico si comporti in buona fede. Il contatto sociale qualificato è un
contatto fra due parti qualificato dall’esistenza di una obbligazione della
buonafede: l’inadempimento di questa obbligazione genera la responsabilità
contrattuale.
Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
(art 2043) Un medesimo fatto può costituire sia un inadempimento di una
obbligazione, sia un atto illecito dannoso. In tale caso, la nostra giurisprudenza
ammette il “concorso” o cumulo fra le due responsabilità, lasciando al
danneggiato la facoltà di agire in via contrattuale o extracontrattuale. Nell’ ipotesi in
cui non sia chiaro a che titolo venga proposta la domanda di risarcimento
(extracontrattuale o contrattuale), la giurisprudenza considera l’azione come
extracontrattuale.
Le trattative
La formazione del contratto è preceduta dalla fase delle trattative in cui le parti si
incontrano, negoziano i termini del contratto e svolgono accertamenti tecnici e legali.
46
Normalmente non vi è l’obbligo di concludere il contratto perché le parti possono
ritirare la proposta o revocare l’accettazione> autonomia contrattuale (art 1322). Vi
sono dei contratti che escludono la fase delle trattative> “standard”.
Questa fase è una fase non sempre necessaria e si caratterizza dal principio di
libertà delle parti, le quali sono libere di recedere dal contratto,