COSE AGGIUNTIVE DEL MANUALE:
L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE: LIMITI TEMPORALI, SPAZIALI E
PERSONALI
La legge penale italiana trova applicazione in base a precisi criteri temporali, spaziali e personali,
criterio di territorialità,
delineati negli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale. Il sancito
dall’articolo 6, stabilisce che la legge penale si applica ai reati commessi nel territorio dello Stato,
includendo il suolo, il mare territoriale, lo spazio aereo sovrastante e qualsiasi altro luogo soggetto
luogo di commissione del reato,
alla sovranità italiana. Il secondo la stessa norma, è de nito sia
come il luogo in cui si veri ca l’azione o l’omissione sia quello in cui si produce l’evento.
reati commessi all’estero,
Per quanto riguarda i l’articolo 7 prevede alcune ipotesi in cui la legge
penale italiana è applicabile anche al di fuori dei con ni nazionali, come nel caso di delitti contro
lo Stato italiano (ad esempio, alto tradimento o spionaggio), falsi cazione di monete o altri mezzi
di pagamento, o delitti commessi da pubblici u ciali italiani nell’esercizio delle loro funzioni.
delitto politico commesso all’estero,
Inoltre, l’articolo 8 disciplina il includendo sia i delitti diretti
contro l’ordine politico dello Stato sia quelli comuni, purché abbiano una motivazione politica.
delitti comuni commessi
L’articolo 9 estende l’applicazione della legge penale italiana ai
all’estero cittadini italiani,
da subordinandola però a determinate condizioni, come la presenza
del colpevole sul territorio italiano e la richiesta del Ministro della Giustizia. Analogamente,
delitti commessi all’estero
l’articolo 10 regola i casi in cui la legge penale italiana si applica ai da
cittadini stranieri, purché il reato sia punito anche dalla legge del luogo in cui è stato commesso
e il colpevole si trovi in Italia senza rischiare l’estradizione.
rinnovamento del giudizio riconoscimento delle sentenze penali straniere
Il e il sono previsti
per garantire che le decisioni giudiziarie estere possano produrre e etti giuridici in Italia, purché
rispettino determinate condizioni, come l’assenza di con itti con l’ordine pubblico italiano.
L’estradizione è un istituto giuridico internazionale che consente a uno Stato di consegnare un
individuo, presente sul proprio territorio, a un altro Stato che lo richiede per sottoporlo a processo
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penale o per l’esecuzione di una pena già in itta. In Italia, l’estradizione è regolata dall’articolo
della Costituzione, dal Codice Penale e da speci ci trattati internazionali. È uno strumento
essenziale per garantire la cooperazione tra Stati nella lotta contro il crimine, rispettando al
contempo i diritti fondamentali della persona.
attiva passiva.
L’estradizione può essere o Si parla di estradizione attiva quando l’Italia richiede a
un altro Stato la consegna di un soggetto, mentre si de nisce passiva quando è l’Italia a ricevere
la richiesta. Per essere concessa, l’estradizione deve rispettare determinati requisiti, tra cui la
doppia incriminazione, che richiede che il fatto per cui si procede sia punito come reato sia nello
non può essere concessa se il reato per cui è
Stato richiedente sia in quello richiesto. Inoltre,
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richiesta è di natura politica, come previsto dall’articolo 10 della Costituzione e dall’articolo 26
del Codice Penale.
Un altro principio fondamentale è il divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte
nello Stato richiedente, a meno che non vi siano garanzie su cienti che tale pena non verrà
Questo divieto ri ette la tutela dei diritti umani
eseguita. sancita dall’ordinamento italiano e da
numerose convenzioni internazionali. L’estradizione è inoltre subordinata al rispetto del diritto a un
giusto processo nello Stato richiedente e alla garanzia che la persona non sarà sottoposta a
trattamenti inumani o degradanti.
procedimento di estradizione
Il è complesso e prevede un controllo giurisdizionale e una
giudice
valutazione politica. Il valuta la legittimità della richiesta e veri ca il rispetto delle
l’autorità governativa
condizioni previste dalla legge e dai trattati, mentre decide se concedere o
negare l’estradizione, considerando anche motivazioni di ordine pubblico e interesse nazionale.
Questo equilibrio tra funzione giuridica e decisione politica mira a garantire una cooperazione
e cace tra Stati, tutelando al contempo i principi fondamentali del nostro ordinamento.
L’immunità è un istituto giuridico che garantisce l’esenzione da obblighi o responsabilità legali
per determinati soggetti o categorie di persone, limitando l’esercizio della giurisdizione dello
Stato. Si basa su esigenze di tutela di funzioni particolari o su regole di rispetto reciproco tra Stati
e organismi internazionali. L’immunità può derivare sia dal diritto interno di uno Stato, sia dal
diritto internazionale, e trova applicazione in ambiti come la politica, la diplomazia e il diritto
costituzionale.
immunità derivanti dal diritto pubblico interno
1. Le sono stabilite dalle norme costituzionali e
ordinarie di uno Stato per garantire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche. In Italia,
68 Costituzione
l’articolo della prevede che i membri del Parlamento non possano essere
chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa
immunità, chiamata “insindacabilità”, tutela la libertà di azione e di opinione dei parlamentari,
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principio di autonomia del potere legislativo.
salvaguardando il Inoltre, l’articolo della
Costituzione stabilisce l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, salvo in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione.
immunità derivanti dal diritto internazionale
2. Le riguardano soprattutto gli Stati e i loro
rappresentanti, in virtù del principio di sovranità e dell’esigenza di garantire rapporti paci ci e
immunità degli agenti diplomatici e consolari,
rispettosi tra le nazioni. Tra queste rientrano le
Convenzione di Vienna del 1961 e del 1963.
disciplinate dalla I diplomatici, ad esempio, godono
di immunità penale, civile e amministrativa nello Stato ospitante, per evitare interferenze con le
loro funzioni u ciali. Analogamente, i capi di Stato e di governo, nonché altri funzionari, godono
di immunità personali durante il mandato per preservare la loro indipendenza e neutralità nelle
relazioni internazionali.
Le immunità internazionali comprendono anche quelle attribuite alle organizzazioni internazionali e
ai loro funzionari. Tali esenzioni sono volte a proteggere l’autonomia di enti come le Nazioni Unite
o l’Unione Europea, permettendo loro di operare indipendentemente dagli ordinamenti nazionali.
Queste immunità si estendono alle sedi, ai documenti e, in alcuni casi, anche ai beni delle
organizzazioni, per evitare intrusioni indebite da parte degli Stati ospitanti.
natura giuridica delle immunità
La risiede nella loro funzione di tutela dell’autonomia e
dell’indipendenza di determinate funzioni o soggetti rispetto alla giurisdizione statale. Esse non
costituiscono privilegi personali, ma sono strumenti funzionali, strettamente connessi al ruolo che
ambito
il soggetto ricopre o alle nalità perseguite dall’ente o dall’organismo cui appartiene. In
interno, le immunità proteggono l’equilibrio tra i poteri dello Stato e garantiscono il regolare
svolgimento delle attività istituzionali, come nel caso dei parlamentari o del Presidente della
ambito internazionale,
Repubblica. In esse derivano dal principio di sovranità degli Stati e dalle
regole di diritto internazionale consuetudinario e pattizio, assicurando il rispetto delle relazioni
diplomatiche, l’e cacia delle organizzazioni internazionali e la cooperazione tra le nazioni. Le
immunità, non sono assolute e devono essere esercitate nel rispetto dei principi
tuttavia,
fondamentali del diritto, come la tutela dei diritti umani e la giustizia internazionale.
In sintesi, le immunità, sia interne sia internazionali, sono strumenti giuridici essenziali per
garantire il rispetto delle funzioni pubbliche e delle relazioni tra Stati. Esse non sono però
assolute: devono essere interpretate nel rispetto dei principi fondamentali del diritto, come la
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tutela dei diritti umani e la lotta contro l’impunità per gravi crimini internazionali, come i crimini di
guerra e i crimini contro l’umanità.
LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE E L’USO LEGITTIMO DELLE ARMI
Nel diritto penale italiano, alcune situazioni particolari escludono la punibilità di un
consenso
comportamento che, altrimenti, sarebbe quali cato come reato. Tra queste rientrano il
dell’avente diritto, l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un dovere e l’uso legittimo delle
armi, articoli 50, 51 e 52 del Codice Penale.
concetti regolati dagli
consenso dell’avente diritto,
Il disciplinato dall’articolo 50, si veri ca quando una persona
autorizza un’azione che le arreca un danno, purché riguardi un diritto disponibile. Ad esempio, un
intervento chirurgico è lecito se il paziente consente, dato che il diritto alla salute, pur essendo
fondamentale, può essere oggetto di autodeterminazione. Tuttavia, questo principio non si applica
ai diritti indisponibili, come la vita, poiché il nostro ordinamento non consente di acconsentire a
comportamenti che ne mettano a rischio l’integrità.
di un diritto,
L’esercizio regolato dall’articolo 51, stabilisce che un’azione compiuta nell’ambito di
un diritto riconosciuto dall’ordinamento non costituisce reato. Un esempio tipico è quello di un
giornalista che pubblica informazioni rilevanti per il diritto di cronaca, purché lo faccia nel rispetto
dei limiti previsti dalla legge, come la verità dei fatti e l’interesse pubblico. Anche il medico,
nell’ambito della professione sanitaria, agisce esercitando un diritto (e un dovere) nel
somministrare cure.
di un dovere
L’adempimento è previsto anch’esso dall’articolo 51 e riguarda le situazioni in cui
una persona compie un’azione imposta da un obbligo giuridico. Si pensi a un pubblico u ciale
che usa la forza per eseguire un arresto, purché lo faccia rispettando i limiti di legge.
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Istituzioni di diritto romano - seconda parte
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Le Istituzioni