Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Invalidità del contratto Pag. 1 Invalidità del contratto Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Invalidità del contratto Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

L'invalidità consta di due sottocategorie: nullità e annullabilità.

Invalidità vuol dire che vi è una difformità (contratto non buono) tra l'atto

concretamente posto in essere dall'autonomia privata e lo schema prefigurato

(previsione astratta) dall'ordinamento giuridico.

Ma la difformità può essere grave o di minor portata.

La difformità può ledere:

- interessi pubblici e collettivi (cause di nullità) (proprio per questo l'azione di nullità è

imprescrittibile).

- interessi dei singoli privati (protagonisti contrattuali - le parti) che hanno stipulato

l'atto (cause di annullabilità) (per questo l'azione di annullabilità può essere

prescritta - vi sono vari tipi di dies a quo (data di decorrenza della prescrizione))

INEFFICACIA DEL CONTRATTO: un contratto è inefficace quando non produce

effetti.

Ma non c’è correlazione tra INEFFICACIA e INVALIDITÀ:

- Negozi VALIDI possono essere INEFFICACI: se il negozio è valido in tutti i

suoi elementi, ma è stato posto in essere con il solo scopo di DANNEGGIARE LA

CONTROPARTE;

- Negozi INVALIDI possono essere EFFICACI: quando il negozio è invalido nei

suoi elementi (ad es contiene un vizio) ma ancora il legittimato non ha agito per

far dichiarare l’annullabilità (efficacia temporanea) (es. qualsiasi negozio

annullabile). ANNULLABILITÀ

DEFINIZIONE: L’annullabilità è una forma MENO GRAVE di invalidità rispetto

 alla nullità, grazie alla quale si permette al SOGGETTO che è stato

DANNEGGIATO da un negozio giuridico viziata, di impugnarlo e di FARNE

CESSARE L’EFFICACIA.

Il negozio annullabile è nato “malato”, nel senso che è fornito di VALIDITÀ e

potrà guarire dalla sua malattia (tramite la convalida) oppure morire in seguito

ad essa.

L’annullabilità tende a proteggere interessi particolari dei soggetti colpiti

dal vizio.

CAUSE DI ANNULLABILITÀ:

 1) Esistenza di un VIZIO DELLA VOLONTÀ (errore, violenza o dolo) nella

formazione del consenso contrattuale.

I vizi della volontà solo ELEMENTI PERTURBATORI della volontà che

agiscono in maniera tale da formare una volontà diversa da quella che si

sarebbe formata nel caso in cui non avessero agito.

a. L'errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà che

ha portato una delle parti a concludere un contratto.

1) Errore vizio: caso in cui si è formata MALAMENTE una volontà

dovuta ad un errore. La dichiarazione corrisponde alla volontà.

a) Errore di fatto: cade sulla sostanza del negozio (es.

ho acquistato un quadro pensando che fosse di

valore);

b) Errore di diritto: la parte non conosce o ha mal

capito una disposizione di legge (es. acquisto una

casa volendo costruire una canna fumaria, ma solo

dopo l’acquisto scopro che non è possibile costruire la

canna fumaria, siccome l’acquisto era dovuto proprio

alla creazione di questa, il contratto di acquisto può

essere ANNULLABILE).

2) Errore ostativo: caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione

o sulla trasmissione (anomalia della dichiarazione).

In questo caso l’errore evidenzia una divergenza tra

dichiarazione (sbagliata) e volontà.

Per comportare l'annullabilità, l’errore deve essere essenziale e

o riconoscibile dall'altro contraente (non tutti gli errori portano

all'annullamento);

Il legislatore abbraccia:

Il principio della tutela: vuole tutelare la linearità della

- volontà;

Il principio dell'affidamento incolposo: l'errore porta

- all'annullabilità del contratto solo se è riconoscibile

dall'ordinamento.

b. Il dolo è un errore provocato dagli artifizi e raggiri posto in essere

dall'altro.

1) Dolo determinante: il comportamento doloso ha fatto sì che la

parte ingannata concludesse il contratto. Senza il

comportamento doloso, la parte non avrebbe concluso il

contratto. La conseguenza è l’annullabilità del contratto e il

risarcimento dei danni.

2) Dolo incidente: La parte ingannata avrebbe concluso a priori il

contratto, ma a condizioni più favorevoli. Il comportamento

doloso ha fatto concludere il contratto a condizioni più

sfavorevoli.

Il contratto in questo caso è valido, ma la parte in mala fede

dovrà rispondere dei danni e la parte ingannata potrà richiedere

la riduzione del contratto a condizioni più favorevoli.

Il dolo comporta l'annullabilità del contratto senza che necessiti

o di dimostrare la presenza di qualche altro presupposto

come nel caso dell'errore.

c. La violenza: consiste nella minaccia di un male ingiusto (contrario

a norme imperative) e notevole (seria e veritiera) volta a far

concludere un contratto.

1) Violenza morale: consiste in una minaccia e la conseguenza

è l’annullabilità del contratto.

NB. Il timore reverenziale non è violenza perché è frutto della

psiche;

2) Violenza fisica: la conseguenza è la nullità del contratto.

2) Presente una condizione di incapacità di volere in cui si trova una delle

due parti al momento della conclusione del contratto (interdizione,

inabilitazione, incapacità naturale e minore).

In tre casi l’incapacità naturale provoca l’annullamento del negozio

da sola:

i. Atti personali: donazione, testamento e matrimonio (sono sempre

annullabili se si dimostra lo stato di incapacità naturale, pertanto

l’impugnabilità consegue automaticamente alla sola incapacità

naturale);

ii. Atti unilaterali: sono annullabili solo se risulta un grave

pregiudizio arrecato all’incapace;

iii. Contratti: sono annullabili solo se si dimostra la malafede del

contraente

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: può chiedere l'annullamento del contratto il

 soggetto che è incorso in una falsa rappresentazione della realtà (colui

che ha errato).

 EFFETTI: Il contratto annullabile è INVALIDO ma PRODUCE EFFETTI, i quali:

Possono ANNULLARSI a seguito dell’impugnazione da parte del legittimato

- tramite la sentenza costitutiva (quindi gli effetti sono temporanei);

Possono CONSOLIDARSI tramite la convalida se il legittimato decide di

- non avvalersi del potere di annullabilità o tramite la prescrizione.

 EFFETTI DELL’ANNULLABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI: L’art. 1445 fa

salvi i diritti dei terzi acquistati in BUONA FEDE ed a TITOLO ONEROSO.

 PRESCRIZIONE: si può agire per far annullare il negozio entro 5 anni.

Il dies a quo (giorno di decorrenza) è:

- Dal giorno di conclusione del contratto;

- Dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo;

- Dal giorno in cui è stato scoperto l’errore;

- Dal giorno in cui è cessata l’interdizione o l’inabilitazione;

- Dal giorno in cui il minore ha compiuto la maggiore età.

-

 NATURA DELL’AZIONE (SENTENZA): La sentenza è COSTITUTIVA, poiché

elimina una situazione esistente, con EFFICACIA RETROATTIVA, eliminando gli

effetti dal momento in cui sono stati prodotti.

 POSSIBILITÀ DI SANATORIA: Il negozio annullabile PUÒ ESSERE SANATO

(ovvero azione in cui l’autorità legittima uno stato di cose irregolari) tramite la

CONVALIDA o tramite la PRESCRIZIONE.

CONVALIDA: I contratti convalidabili sono solo i contratti annullabili. Perché le

 cause di annullabilità tutelano l'interesse delle parti del contratto, quindi le parti

possono decidere di convalidare ugualmente il contratto.

Chi è legittimato alla convalida? Solo quella parte del contratto che era

legittimato ad impugnarla, chi nel caso concreto merita la tutela (es. chi ha

errato, l'incapace o chi è stato minacciato).

Chi convalida è consapevole delle cause di annullabilità, ma decide comunque

di convalidare il contratto e far produrre gli effetti definitivamente.

a) Convalida espressa: avviene mediante atto che contiene la

dichiarazione del legittimato e l’indicazione del vizio presente nel

contratto.

b) Convalida tacita (convalida per comportamento concludente) = il

comportamento riguarda la volontaria esecuzione delle prestazioni

contrattuali quale era tenuto.

NULLITÀ

DEFINIZIONE: La nullità è la conseguenza voluta dall’ordinamento in seguito

 ad un VIZIO GRAVE che colpisce un negozio giuridico.

CAUSE DI NULLITÀ:

 1. Il contrasto del contratto stesso con la norma imperativa;

2. Mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto (causa,

oggetto, forma e accordo tra le parti);

3. Quando uno degli elementi non ha i requisiti previsti dalla legge ed è

difforme (atto illecito nella causa o nei motivi);

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: l’azione di nullità può essere fatta valere da

 CHIUNQUE ne abbia interesse e può essere rilevata direttamente dal giudice

anche senza che vi sia stata una richiesta.

EFFETTI: Il contratto nullo è INVALIDO (NON PRODUCE EFFETTI) ed

 INEFFICACE, con EFFETTI RETROATTIVI nei casi in cui siano state compiute

delle attività in base al negozio nullo.

EFFETTI DELLA NULLITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI:

 PRESCRIZIONE: l’azione di nullità è IMPRESCRITTIBILE in quanto fa riferimento

 ad interessi pubblici e collettivi;

NATURA DELL’AZIONE (SENTENZA): La sentenza è ACCERTATIVA, in quanto il

 giudice non fa altro che dichiarare una situazione già esistente.

POSSIBILITÀ DI SANATORIA: Il negozio nullo NON PUÒ ESSERE SANATO

 attraverso un negozio di convalida.

NULLITÀ PARZIALE = riguarda la nullità di una clausola. Ma il contratto rimane

 in vita? Dipende se quella clausola era fondamentale per la conclusione del

contratto.

Si apprezza la volontà ipotetica.

Il giudice guarda il regolamento contrattuale nella sua interezza e poi osserva il

regolamento contrattuale senza quella clausola.

Se senza quella clausola l'assetto degli interessi delle parti risulta

significativamente modificato, allora la clausola risulta fondamentale, perciò

l'intero contratto sarà nullo.

1419 regola generale.

Eccezione (II comma): la nullità della singola clausola non comporta la

nullità dell'intero contratto quando la clausola nulla è sostituita di

diritto dalla norma imperativa.

Nella disciplina generale dei contratti la congruità non è un valore perseguito,

ma è perseguito

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giughi8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Terranova Giuseppe.