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INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
L'invalidità consta di due sottocategorie: nullità e annullabilità.
Invalidità vuol dire che vi è una difformità (contratto non buono) tra l'atto
concretamente posto in essere dall'autonomia privata e lo schema prefigurato
(previsione astratta) dall'ordinamento giuridico.
Ma la difformità può essere grave o di minor portata.
La difformità può ledere:
- interessi pubblici e collettivi (cause di nullità) (proprio per questo l'azione di nullità è
imprescrittibile).
- interessi dei singoli privati (protagonisti contrattuali - le parti) che hanno stipulato
l'atto (cause di annullabilità) (per questo l'azione di annullabilità può essere
prescritta - vi sono vari tipi di dies a quo (data di decorrenza della prescrizione))
INEFFICACIA DEL CONTRATTO: un contratto è inefficace quando non produce
effetti.
Ma non c’è correlazione tra INEFFICACIA e INVALIDITÀ:
- Negozi VALIDI possono essere INEFFICACI: se il negozio è valido in tutti i
suoi elementi, ma è stato posto in essere con il solo scopo di DANNEGGIARE LA
CONTROPARTE;
- Negozi INVALIDI possono essere EFFICACI: quando il negozio è invalido nei
suoi elementi (ad es contiene un vizio) ma ancora il legittimato non ha agito per
far dichiarare l’annullabilità (efficacia temporanea) (es. qualsiasi negozio
annullabile). ANNULLABILITÀ
DEFINIZIONE: L’annullabilità è una forma MENO GRAVE di invalidità rispetto
alla nullità, grazie alla quale si permette al SOGGETTO che è stato
DANNEGGIATO da un negozio giuridico viziata, di impugnarlo e di FARNE
CESSARE L’EFFICACIA.
Il negozio annullabile è nato “malato”, nel senso che è fornito di VALIDITÀ e
potrà guarire dalla sua malattia (tramite la convalida) oppure morire in seguito
ad essa.
L’annullabilità tende a proteggere interessi particolari dei soggetti colpiti
dal vizio.
CAUSE DI ANNULLABILITÀ:
1) Esistenza di un VIZIO DELLA VOLONTÀ (errore, violenza o dolo) nella
formazione del consenso contrattuale.
I vizi della volontà solo ELEMENTI PERTURBATORI della volontà che
agiscono in maniera tale da formare una volontà diversa da quella che si
sarebbe formata nel caso in cui non avessero agito.
a. L'errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà che
ha portato una delle parti a concludere un contratto.
1) Errore vizio: caso in cui si è formata MALAMENTE una volontà
dovuta ad un errore. La dichiarazione corrisponde alla volontà.
a) Errore di fatto: cade sulla sostanza del negozio (es.
ho acquistato un quadro pensando che fosse di
valore);
b) Errore di diritto: la parte non conosce o ha mal
capito una disposizione di legge (es. acquisto una
casa volendo costruire una canna fumaria, ma solo
dopo l’acquisto scopro che non è possibile costruire la
canna fumaria, siccome l’acquisto era dovuto proprio
alla creazione di questa, il contratto di acquisto può
essere ANNULLABILE).
2) Errore ostativo: caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione
o sulla trasmissione (anomalia della dichiarazione).
In questo caso l’errore evidenzia una divergenza tra
dichiarazione (sbagliata) e volontà.
Per comportare l'annullabilità, l’errore deve essere essenziale e
o riconoscibile dall'altro contraente (non tutti gli errori portano
all'annullamento);
Il legislatore abbraccia:
Il principio della tutela: vuole tutelare la linearità della
- volontà;
Il principio dell'affidamento incolposo: l'errore porta
- all'annullabilità del contratto solo se è riconoscibile
dall'ordinamento.
b. Il dolo è un errore provocato dagli artifizi e raggiri posto in essere
dall'altro.
1) Dolo determinante: il comportamento doloso ha fatto sì che la
parte ingannata concludesse il contratto. Senza il
comportamento doloso, la parte non avrebbe concluso il
contratto. La conseguenza è l’annullabilità del contratto e il
risarcimento dei danni.
2) Dolo incidente: La parte ingannata avrebbe concluso a priori il
contratto, ma a condizioni più favorevoli. Il comportamento
doloso ha fatto concludere il contratto a condizioni più
sfavorevoli.
Il contratto in questo caso è valido, ma la parte in mala fede
dovrà rispondere dei danni e la parte ingannata potrà richiedere
la riduzione del contratto a condizioni più favorevoli.
Il dolo comporta l'annullabilità del contratto senza che necessiti
o di dimostrare la presenza di qualche altro presupposto
come nel caso dell'errore.
c. La violenza: consiste nella minaccia di un male ingiusto (contrario
a norme imperative) e notevole (seria e veritiera) volta a far
concludere un contratto.
1) Violenza morale: consiste in una minaccia e la conseguenza
è l’annullabilità del contratto.
NB. Il timore reverenziale non è violenza perché è frutto della
psiche;
2) Violenza fisica: la conseguenza è la nullità del contratto.
2) Presente una condizione di incapacità di volere in cui si trova una delle
due parti al momento della conclusione del contratto (interdizione,
inabilitazione, incapacità naturale e minore).
In tre casi l’incapacità naturale provoca l’annullamento del negozio
da sola:
i. Atti personali: donazione, testamento e matrimonio (sono sempre
annullabili se si dimostra lo stato di incapacità naturale, pertanto
l’impugnabilità consegue automaticamente alla sola incapacità
naturale);
ii. Atti unilaterali: sono annullabili solo se risulta un grave
pregiudizio arrecato all’incapace;
iii. Contratti: sono annullabili solo se si dimostra la malafede del
contraente
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: può chiedere l'annullamento del contratto il
soggetto che è incorso in una falsa rappresentazione della realtà (colui
che ha errato).
EFFETTI: Il contratto annullabile è INVALIDO ma PRODUCE EFFETTI, i quali:
Possono ANNULLARSI a seguito dell’impugnazione da parte del legittimato
- tramite la sentenza costitutiva (quindi gli effetti sono temporanei);
Possono CONSOLIDARSI tramite la convalida se il legittimato decide di
- non avvalersi del potere di annullabilità o tramite la prescrizione.
EFFETTI DELL’ANNULLABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI: L’art. 1445 fa
salvi i diritti dei terzi acquistati in BUONA FEDE ed a TITOLO ONEROSO.
PRESCRIZIONE: si può agire per far annullare il negozio entro 5 anni.
Il dies a quo (giorno di decorrenza) è:
- Dal giorno di conclusione del contratto;
- Dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo;
- Dal giorno in cui è stato scoperto l’errore;
- Dal giorno in cui è cessata l’interdizione o l’inabilitazione;
- Dal giorno in cui il minore ha compiuto la maggiore età.
-
NATURA DELL’AZIONE (SENTENZA): La sentenza è COSTITUTIVA, poiché
elimina una situazione esistente, con EFFICACIA RETROATTIVA, eliminando gli
effetti dal momento in cui sono stati prodotti.
POSSIBILITÀ DI SANATORIA: Il negozio annullabile PUÒ ESSERE SANATO
(ovvero azione in cui l’autorità legittima uno stato di cose irregolari) tramite la
CONVALIDA o tramite la PRESCRIZIONE.
CONVALIDA: I contratti convalidabili sono solo i contratti annullabili. Perché le
cause di annullabilità tutelano l'interesse delle parti del contratto, quindi le parti
possono decidere di convalidare ugualmente il contratto.
Chi è legittimato alla convalida? Solo quella parte del contratto che era
legittimato ad impugnarla, chi nel caso concreto merita la tutela (es. chi ha
errato, l'incapace o chi è stato minacciato).
Chi convalida è consapevole delle cause di annullabilità, ma decide comunque
di convalidare il contratto e far produrre gli effetti definitivamente.
a) Convalida espressa: avviene mediante atto che contiene la
dichiarazione del legittimato e l’indicazione del vizio presente nel
contratto.
b) Convalida tacita (convalida per comportamento concludente) = il
comportamento riguarda la volontaria esecuzione delle prestazioni
contrattuali quale era tenuto.
NULLITÀ
DEFINIZIONE: La nullità è la conseguenza voluta dall’ordinamento in seguito
ad un VIZIO GRAVE che colpisce un negozio giuridico.
CAUSE DI NULLITÀ:
1. Il contrasto del contratto stesso con la norma imperativa;
2. Mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto (causa,
oggetto, forma e accordo tra le parti);
3. Quando uno degli elementi non ha i requisiti previsti dalla legge ed è
difforme (atto illecito nella causa o nei motivi);
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: l’azione di nullità può essere fatta valere da
CHIUNQUE ne abbia interesse e può essere rilevata direttamente dal giudice
anche senza che vi sia stata una richiesta.
EFFETTI: Il contratto nullo è INVALIDO (NON PRODUCE EFFETTI) ed
INEFFICACE, con EFFETTI RETROATTIVI nei casi in cui siano state compiute
delle attività in base al negozio nullo.
EFFETTI DELLA NULLITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI:
PRESCRIZIONE: l’azione di nullità è IMPRESCRITTIBILE in quanto fa riferimento
ad interessi pubblici e collettivi;
NATURA DELL’AZIONE (SENTENZA): La sentenza è ACCERTATIVA, in quanto il
giudice non fa altro che dichiarare una situazione già esistente.
POSSIBILITÀ DI SANATORIA: Il negozio nullo NON PUÒ ESSERE SANATO
attraverso un negozio di convalida.
NULLITÀ PARZIALE = riguarda la nullità di una clausola. Ma il contratto rimane
in vita? Dipende se quella clausola era fondamentale per la conclusione del
contratto.
Si apprezza la volontà ipotetica.
Il giudice guarda il regolamento contrattuale nella sua interezza e poi osserva il
regolamento contrattuale senza quella clausola.
Se senza quella clausola l'assetto degli interessi delle parti risulta
significativamente modificato, allora la clausola risulta fondamentale, perciò
l'intero contratto sarà nullo.
1419 regola generale.
Eccezione (II comma): la nullità della singola clausola non comporta la
nullità dell'intero contratto quando la clausola nulla è sostituita di
diritto dalla norma imperativa.
Nella disciplina generale dei contratti la congruità non è un valore perseguito,
ma è perseguito