Invalidità civile
L'art. 2 della legge 10 marzo 1971 n° 118 definisce "mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". Sono esclusi "gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi".
L'art. 6 del D. Lgs 23.11.1988, n° 509, all’art. 1 si modificano le menomazioni dell’apparato psichico. Le minorazioni congenite o acquisite, di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n° 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente. Dispone che l'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n° 118, dopo il secondo comma, sia integrato come segue: "Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Età e grado di invalidità
| Età | Grado di invalidità | Benefici |
|---|---|---|
| Fino a 18 anni | Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età |
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| Da 18 a 65 anni |
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| Oltre i 65 anni |
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Condizioni specifiche
Cecità parziale (non superiore a 1/20): Pensione, Indennità speciale
Cecità assoluta: Pensione, Indennità di accompagnamento
Sordomutismo – Sordità prelinguale: Assegno, Indennità di comunicazione
Sordità superiore a 60 dB: Indennità di frequenza
Valutazione per i soggetti ultrasessantacinquenni
- Difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell’assistenza protesica (art. 4, comma 2, del d.m. 28 dicembre 1992).
- Difficoltà medio-gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini dell’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (art. 6, del d.m. 1° febbraio 1991, e successive modificazioni).
- Difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell’esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni).
L’istituto dell’invalidità civile consente, a seguito del riconoscimento...