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FIDEIUSSONE,

ma abbiamo anche una garanzia impropria; secondo Lei se la garanzia propria si fonda sullo stesso

titolo o su titoli connessi, la garanzia impropria che differenza ha dalla prima? Non si fonderà sullo

stesso titolo e quindi questi due rapporti soggettivi vantano un legame solo fattuale ed è il caso della

vendita a catena. Io vengo chiamata in giudizio, io consumatore chiamo in giudizio il dettagliante,

quindi chi si è occupato della vendita a dettaglio e quindi quest’ultimo dice : “ Alt! Io chiamo in

garanzia la fabbrica da cui ho acquistato questo determinato bene, perché in realtà non l’ho

cagionato io, in questo caso, il danno, in questo caso specifico, non c’è un rapporto di garanzia

reale, ma è solo fattuale; la vendita a catena, invece reale e più specificatamente propria la garanzia

tutte le volte in cui si vanti il medesimo titolo o comunque titoli connessi tra di loro e l’esempio

tipico è quello della FIDEIUSSIONE.

FIDEIUSSIONE BANCARIA, FIDEIUSSONE ASSICURAZIONE: un’azione di responsabilità.

Questo, in sostanza, è l’intervento coatto su istanza di parte che si fonda su un rapporto di garanzia

o su connessioni di tipo oggettivo, quindi tra cause che vantano sostanzialmente un’equivalenza

sotto il profilo del petitum o della causa petendi o addirittura di entrambe, quindi comunanza di

cause. Però, distinguiamo un’ulteriore tipologia di intervento coatto del terzo che è quella su ordine

del giudice ed è anche nota quale chiamata in causa di un terzo IUSSO IUDICIS e quindi è il

giudice ad ordinare una chiamata in causa del terzo.

ART 107 cpc: l’ordine parte direttamente dal giudice e non dalle parti, in questo caso e nel caso

appunto in cui il terzo decidesse volontariamente di non presentarsi all’interno della causa; cosa

succede? Che la causa viene cancellata dal ruolo quindi non si va più avanti.

FLORES: Attenzione non è tanto se il terzo che decide di non intervenire, è la parte che ha l’onere

di chiamarlo in causa; quindi se il giudice ordina la chiamata in causa di un terzo, io parte dovrò

fare un’istanza di chiamata in causa su ordine del giudice, perché il giudice non è che va a bussare

alla porta del terzo e dice “ guardi forse Lei dovrebbe intervenire in questa causa, perché potrebbe

nutrire interesse o perché insomma è anche lei assolutamente interessato; anche in questo caso,

abbiamo un’ipotesi di comunanza, non è chiaramente un rapporto di garanzia, perché il rapporto di

garanzia deve farlo valere la parte nel suo interesse; se io ho stipulato un contratto con

un’assicurazione perché copra determinati danni ed intervenga in un certo qual senso per

manlevarmi dalla mia responsabilità è chiaramente mio interesse: il giudice mi condanna a

prescindere, però, sarò io ad essere manlevato. Nel caso specifico, dell’intervento IUSSO IUDICIS

su ordine del giudice non si parla per questo di rapporto di garanzia, ma solo ed esclusivamente di

comunanza tra cause, quindi se nella prima ipotesi ne abbiamo due: comunanza di cause e rapporto

di garanzia, nella seconda parliamo esclusivamente

di comunanza di cause e quindi di connessione oggettiva tra petitum e causa petendi, quindi questo

è molto importante, poi è chiaro se la parte non adempie all’ordine di chiamata in causa di un terzo

iusso iudicis, quindi su ordine del giudice, quindi inevitabilmente cosa succede? Il processo si

estingue automaticamente se il terzo non interviene.

Io: L’art. 107 cpc non va confuso col 102 cpc , perché nel 102 cpc noi parliamo dell’integrazione

del contraddittorio e il 107 è una categoria a parte.

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Publisher
A.A. 2022-2023
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angeldile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rasia Carlo.