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FIDEIUSSONE,
ma abbiamo anche una garanzia impropria; secondo Lei se la garanzia propria si fonda sullo stesso
titolo o su titoli connessi, la garanzia impropria che differenza ha dalla prima? Non si fonderà sullo
stesso titolo e quindi questi due rapporti soggettivi vantano un legame solo fattuale ed è il caso della
vendita a catena. Io vengo chiamata in giudizio, io consumatore chiamo in giudizio il dettagliante,
quindi chi si è occupato della vendita a dettaglio e quindi quest’ultimo dice : “ Alt! Io chiamo in
garanzia la fabbrica da cui ho acquistato questo determinato bene, perché in realtà non l’ho
cagionato io, in questo caso, il danno, in questo caso specifico, non c’è un rapporto di garanzia
reale, ma è solo fattuale; la vendita a catena, invece reale e più specificatamente propria la garanzia
tutte le volte in cui si vanti il medesimo titolo o comunque titoli connessi tra di loro e l’esempio
tipico è quello della FIDEIUSSIONE.
FIDEIUSSIONE BANCARIA, FIDEIUSSONE ASSICURAZIONE: un’azione di responsabilità.
Questo, in sostanza, è l’intervento coatto su istanza di parte che si fonda su un rapporto di garanzia
o su connessioni di tipo oggettivo, quindi tra cause che vantano sostanzialmente un’equivalenza
sotto il profilo del petitum o della causa petendi o addirittura di entrambe, quindi comunanza di
cause. Però, distinguiamo un’ulteriore tipologia di intervento coatto del terzo che è quella su ordine
del giudice ed è anche nota quale chiamata in causa di un terzo IUSSO IUDICIS e quindi è il
giudice ad ordinare una chiamata in causa del terzo.
ART 107 cpc: l’ordine parte direttamente dal giudice e non dalle parti, in questo caso e nel caso
appunto in cui il terzo decidesse volontariamente di non presentarsi all’interno della causa; cosa
succede? Che la causa viene cancellata dal ruolo quindi non si va più avanti.
FLORES: Attenzione non è tanto se il terzo che decide di non intervenire, è la parte che ha l’onere
di chiamarlo in causa; quindi se il giudice ordina la chiamata in causa di un terzo, io parte dovrò
fare un’istanza di chiamata in causa su ordine del giudice, perché il giudice non è che va a bussare
alla porta del terzo e dice “ guardi forse Lei dovrebbe intervenire in questa causa, perché potrebbe
nutrire interesse o perché insomma è anche lei assolutamente interessato; anche in questo caso,
abbiamo un’ipotesi di comunanza, non è chiaramente un rapporto di garanzia, perché il rapporto di
garanzia deve farlo valere la parte nel suo interesse; se io ho stipulato un contratto con
un’assicurazione perché copra determinati danni ed intervenga in un certo qual senso per
manlevarmi dalla mia responsabilità è chiaramente mio interesse: il giudice mi condanna a
prescindere, però, sarò io ad essere manlevato. Nel caso specifico, dell’intervento IUSSO IUDICIS
su ordine del giudice non si parla per questo di rapporto di garanzia, ma solo ed esclusivamente di
comunanza tra cause, quindi se nella prima ipotesi ne abbiamo due: comunanza di cause e rapporto
di garanzia, nella seconda parliamo esclusivamente
di comunanza di cause e quindi di connessione oggettiva tra petitum e causa petendi, quindi questo
è molto importante, poi è chiaro se la parte non adempie all’ordine di chiamata in causa di un terzo
iusso iudicis, quindi su ordine del giudice, quindi inevitabilmente cosa succede? Il processo si
estingue automaticamente se il terzo non interviene.
Io: L’art. 107 cpc non va confuso col 102 cpc , perché nel 102 cpc noi parliamo dell’integrazione
del contraddittorio e il 107 è una categoria a parte.