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INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE.
Presupposti:
Comunanza di causa: causa comune significa “causa connessa”, quindi si richiamano tutte le ipotesi di
connessione esistenti. La genericità della terminologia è dovuta dal fatto che il legislatore non ha voluto
prevedere tassativamente le ipotesi in cui si realizza la chiamata in causa del terzo.
Chiamata in causa: è un istituto complementare alla domanda riconvenzionale (usata solo verso chi è già parte
di quel processo) per proporre domande nei confronti di chi non è parte di quel processo. Il soggetto che
compie la chiamata può essere qualunque parte (attore – convenuto – terzo chiamato).
Chiamata non innovativa: con la chiamata in causa il terzo assume la qualità di parte e resta vincolato dalla sentenza,
non serve la proposizione di una domanda verso il terzo ma basta chiamarlo a partecipare al processo. L’oggetto del
processo rimane la situazione sostanziale originaria e non si realizza il cumulo oggettivo ma il cumulo soggettivo.
L’oggetto del processo è uno solo e la sentenza è opponibile al terza, si realizza così la stessa situazione dell’intervento
adesivo dipendente. Nel secondo processo non si può contestare quanto stabilito con la prima sentenza. Il secondo
processo è bloccato solo su una questione, cioè il convenuto del secondo processo chiamato in causa nel primo può
difendersi con ogni argomento tranne sostenere che il vero obbligato è il convenuto del primo processo. Partecipazione
del chiamato al processo: avviene in via adesiva, cioè in relazione a una situazione sostanziale altrui (simile
all’intervento adesivo dipendente). Accanto alla chiamata non innovativa può esserci una domanda da o nei confronti del
terzo. La situazione sostanziale che corre fra una delle parti e il terzo può essere dedotta in giudizio e diventare oggetto
di decisione se è proposta una domanda che ha per oggetto il rapporto del terzo.
Chiamata innovativa: il convenuto indica il vero obbligato e l’attore invece di chiamarlo in causa solo per rendergli
opponibile la sentenza lo chiama proponendo una domanda nei suoi confronti per ottenere una sentenza che ha per
oggetto il rapporto sostanziale che intercorre fra l’attore e il terzo. La domanda alternativa è un modo con cui l’attore può
chiedere al giudice la costituzione di una servitù ad esempio su un fondo o su un altro, o meglio se fin dall’inizio l’attore è
incerto può proporre con un’unica citazione due domande verso entrambi i proprietari. La domanda alternativa espone
l’attore a un rigetto e quindi a pagare le spese del processo a uno dei due convenuti ma gli evita l’inconveniente. Per i
poteri processuali del terzo chiamato si rinvia all’intervento volontario: se la chiamata in causa è non innovativa il
chiamato ha gli stessi poteri dell’interventore adesivo dipendente e invece la chiamata in causa è innovativa ha gli stessi
poteri dell’interventore autonomo.
Effetti prodotti dagli atti processuali dispositivi compiuti dalle parti principali nei confronti del partecipante in via adesiva al
processo altrui: è lo stesso problema che si è presentato parlando dell’intervento adesivo dipendente. Si deve applicare
il principio secondo il quale il tipo di connessione derivante dal diritto sostanziale serve per risolvere le questioni attinenti
allo svolgimento del processo. La distinzione importante è fra due ipotesi:
1. Il partecipante in via adesiva in quanto titolare di una situazione permanentemente dipendente è esposto agli
effetti degli atti di disposizione compiuti dai titolari della situazione pregiudiziale. Qui il terzo risente degli effetti
di tutti gli atti processuali compiuti dalle parti principali: anche quelli di natura dispositiva, infatti gli atti dispositivi
di natura sostanziale hanno verso di lui effetti mentre gli atti dispositivi di natura processuale sono per lui
vincolanti.
2. Il partecipante in via adesiva, in quanto titolare di una situazione dipendente autonoma, non è esposto agli
effetti degli atti di disposizione compiuti dai titolari della situazione pregiudiziale. Qui il terzo non può essere
vincolato dagli atti di disposizione processuali delle parti principali perché non è vincolato dai loro atti di
disposizione sul terreno del diritto sostanziale. Il problema emerge quando si deve stabilire cosa succede
quanto un tale atto dispositivo processuale viene posto in essere, tra le varie soluzioni quella più persuasiva è
quella che dà al partecipante in via adesiva una difesa da usare nel successivo processo che si svolgerà nei
suoi confronti e che avrà per oggetto la sua situazione sostanziale, in quell’occasione egli potrà svincolarsi dagli
effetti della sentenza allegando che essa è fondata su un atto dispositivo. Ultima questione è la posizione del
terzo soggetto agli effetti della sentenza pronunciata che ha partecipato in via adesiva al processo altrui e che
lamenta che l’atto dispositivo integra gli estremi del dolo e della collusione ex art 404cpc (opposizione di terzo
revocatoria). Bisogna quindi trovare uno strumento di tutela per l’interventore perché non può subire lo stesso
comportamento che se non fosse intervenuto lo avrebbe legittimato all’opposizione di terzo. La soluzione più
opportuna è che si introduca una speciale ipotesi di inefficacia della sentenza nei suoi confronti quando egli
alleghi e dimostri che l’atto dispositivo integra gli estremi del dolo o della collusione. Quindi chi ha partecipato al
processo come titolare di una situazione autonoma essendo immune dagli effetti di tutti gli atti dispositivi può
svincolarsi da questi dimostrando che la sentenza si è fondata su un atto dispositivo, chi invece ha partecipato
come titolare di una situazione dipendente essendo immune dagli effetti dei solo atti dispositivi che integrano
dolo o collusione può svincolarsi dagli effetti dimostrando che la sentenza è frutto del dolo o della collusione
delle parti.
Rapporto di garanzia: questo è l’altro tipo di chiamata in causa ex articolo 106. È un istituto che ha origine in un
fenomeno di diritto sostanziale. Un soggetto, in caso di soccombenza, ha diritto di essere tenuto, da un terzo, indenne
degli effetti che su di lui la soccombenza può produrre. Il garantito può chiamare in causa il garante informandolo che nei
suoi confronti è stata proposta una domanda e in caso di soccombenza egli vuole far ricadere nella sfera giuridica del
garante le conseguenze negative. Il diritto verso il garante nasce dal riconoscimento che nella sfera giuridica del
garantito esiste un obbligo o non esiste un diritto, la soccombenza del garantito è presupposto per l’esistenza
dell’obbligo del garante, infatti si ha diritto di garanzia in quanto il garantito rimane soccombente nei confronti della
controparte principale. Ipotesi di garanzia previste nel nostro ordinamento:
Garanzia formale: fa riferimento agli acquisti a titolo derivativo dove il dante causa deve garantire l’avente
cause del proprio titolo, cioè deve garantire che al momento del trasferimento egli era titolare di una situazione
sostanziale che permette la nascita del diritto in capo all’avente causa. Ex art 1485cc “il compratore convenuto
da un terzo che pretende di avere dei diritti sulla cosa venduta deve chiamare il causa il venditore. Se non lo fa
è condannato con sentenza passata in giudicato perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che
esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda”. Il venditore può così difendersi in questo modo
perché è rimasto terzo rispetto al precedente processo e come tale può dimostrare che il primo giudice ha
deciso male. Anche qui è applicata la regola sui limiti soggettivi di efficacia della sentenza secondo cui questa
difesa è esclusa per coloro che hanno partecipato al processo. Tale art prevede un’altra regola e cioè che se
invece di rimanere soccombente in causa il compratore spontaneamente riconosce il diritto del terzo si verifica
allora un’inversione dell’onere della prova, cioè non è più il venditore che deve dimostrare che c’erano ragioni
sufficienti per respingere la prova del terzo ma è il compratore che deve dimostrare che non c’erano ragioni
sufficienti per resistere alla pretesa del terzo in quanto questa era fondata e ogni difesa sarebbe stata uno
spreco di tempo e denaro. Questa garanzia oltre a prevedere l’obbligo del garante di tener indenne il garantito
sul piano del diritto sostanziale e il diritto dell’avente causa a riversare nel patrimonio del dante causa le
conseguenze negative prevede anche il diritto del garantito di chiamare in causa il garante e un obbligo di
quest’ultimo di assumere la difesa processuale del garantito. L’obbligo di garanzia qui ha un doppio contenuto:
dal pdv logico il primo obiettivo è di tenere indenne il garantito dalle conseguenze pregiudizievoli che la
sentenza può arrecargli sul piano sostanziale e se il garantito rimane soccombente il garante gli deve risarcire i
danni. Ma dal pdv cronologico l’obbligo di assumere la difesa processuale del garantito è anteriore perché
precede la sentenza, quindi prima di tutto il garante deve difendere processualmente il garantito e se la difesa
funziona allora il garantito vince la causa e non subisce nessun danno ma se questa non funziona il garantito
perde e nasce l’obbligo risarcitorio.
Garanzia semplice: ipotesi di regresso. Ex articolo 1298 del codice civile, per le obbligazioni solidali ed ex
articolo 1950 del codice civile per la fideiussione. Ex articolo 1298 del codice civile, nei rapporti interni
l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, a meno che sia stata contratta
nell’interesse esclusivo di qualcuno di loro. Nelle obbligazioni solidali quindi ogni concreditore può chiedere
l’intero e ognuno dei condebitori solidali è obbligato per l’intero ma a chi riscuote o ha pagato si applica tale art.
Se l’obbligazione è stata assunta nell’interesse di tutti ogni condebitore solidale è obbligato a rimborsare il
condebitore che ha pagato della propria quota ma se invece l’obbligazione è stata assunta solo nell’interesse di
uno allora c’è un regresso per intero nei confronti di colui nel cui interesse è stata assunta l’obbligazione. Il
regresso presuppone l’avvenuto pagamento della somma, infatti un soggetto fino a quando non ha pagato non
ha diritto di regresso perché ancora non ha subito la perdita patrimoniale e quindi non ha niente da chiedere al
garante. L’applicazione rigida della regola porterebbe a una moltiplic