Intervento nel processo
Intervento: a differenza del litisconsorzio, si verifica quando, in un processo già iniziato, subentra un soggetto estraneo, diverso dalle parti originarie. La ragione pratica dell’istituto risiede nel fatto che, sebbene i terzi non possano essere pregiudicati da una sentenza pronunciata tra altri, potrebbero trovarsi a subire indirettamente le conseguenze di quella sentenza, determinandosi così ad intervenire nel processo. Con l’intervento, il terzo subentrante acquista la qualità di parte.
Intervento volontario
Elemento comune ai fenomeni regolati dall’articolo 105: la pluralità di parti si realizza per iniziativa di un terzo che interviene nel processo di sua volontà ma i tre tipi di intervento sono diversi nei loro presupposti e nel loro svolgimento, e sono:
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Intervento principale ad excludendum: l’interventore fa valere verso tutte le parti un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Le caratteristiche del diritto del terzo perché possa avere la tutela richiesta sono tre:
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Autonomia: si fa riferimento ai limiti soggettivi di efficacia della sentenza. Ex art 105cpc il diritto è autonomo quando il suo titolare lo può far valere in giudizio autonomamente, cioè la sentenza che sarà emanata in quel processo nel caso in cui il terzo non intervenisse non lo vedrebbe vincolato agli effetti. Quindi vuol dire gestione processuale autonoma del proprio diritto poiché l’emandata sentenza non forma giudicato nei confronti del terzo. L’autonomia si ha in due ipotesi:
- Il diritto del terzo non è dipendente sul piano del diritto sostanziale da quello delle parti perché acquistato a titolo originario o perché acquistato a titolo derivativo da un quarto soggetto. Qui la pronuncia è irrilevante per il terzo poiché fa parte dei terzi indifferenti.
- La situazione del terzo è dipendente sul piano del diritto sostanziale da quella oggetto del processo ma è nata prima della litispendenza quindi il terzo è titolare di una situazione sostanzialmente dipendente da quella oggetto del processo ma processualmente autonoma perché la sentenza non lo vincola.
- Incompatibilità: può essere totale o parziale, infatti la tutela del terzo può non escludere in toto la tutela delle parti. Per individuare la nozione di questa caratteristica richiamiamo la causa riconvenzionale: l’incompatibilità si ha quando l’esistenza di una situazione sostanziale è fatto impeditivo o estintivo dell’altra. Qui il diritto dell’interventore è incompatibile con quello oggetto del processo quando l’esistenza del suo diritto è fatto impeditivo/estintivo del diritto fatto valere nel processo stesso. L’incompatibilità ha una dimensione trilaterale: attore – convenuto – interventore ma oggettivamente riguarda due diritti, cioè quello fatto valere dall’attore e quello fatto valere dall’interventore (mentre a proposito della causa riconvenzionale l’incompatibilità ha dimensione bilaterale: attore – convenuto).
- Prevalenza: è una conseguenza dell’incompatibilità e determina in che direzione opera la potenzialità impeditiva/estintiva. Sono importanti due principi per risolvere il conflitto fra diritti incompatibili e tali principi sono diversi a seconda che i soggetti abbiano o no un comune dante causa, cioè che i diritti che ciascuno fa valere siano o no derivati, immediatamente o con passaggi intermedi, da un comune soggetto, dante causa di entrambi: se sono in contrasto due acquisti a titolo derivativo che hanno origine da un comune dante causa prevale quello acquistato per primo (è una soluzione tendenziale perché non sempre è così) mentre se tra gli acquisti a titolo derivato si verifica un acquisto a titolo originario a favore di qualcuno allora se i due soggetti in conflitto non hanno un dante causa comune per risolvere il conflitto è indispensabile far riferimento a un acquisto a titolo originario dei soggetti o di un loro dante causa, qui è così l’ultimo acquisto a titolo originario a prevalere sui precedenti.
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Autonomia: si fa riferimento ai limiti soggettivi di efficacia della sentenza. Ex art 105cpc il diritto è autonomo quando il suo titolare lo può far valere in giudizio autonomamente, cioè la sentenza che sarà emanata in quel processo nel caso in cui il terzo non intervenisse non lo vedrebbe vincolato agli effetti. Quindi vuol dire gestione processuale autonoma del proprio diritto poiché l’emandata sentenza non forma giudicato nei confronti del terzo. L’autonomia si ha in due ipotesi:
Posizione processuale dell’interventore: autonoma da quella delle parti, cioè egli facendo valere un proprio diritto autonomo rispetto a quello delle parti può compiere tutti gli atti processuali a tutela della sua situazione sostanziale. La pronuncia nel momento in cui c’è incompatibilità fra i diritti tutela l’interventore o una delle parti. Il cumulo che deriva dall’intervento principale non è soggetto a separazione perché il terzo propone domanda nei confronti di entrambe le parti, in più la separazione non è possibile per la sussistenza del nesso di incompatibilità, in quanto separando le cause si potrebbero avere sentenze incompatibili.
Intervento consortile od adesivo autonomo
L’interventore fa valere verso alcune delle parti originarie un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in processo medesimo. Ha gli stessi presupposti del litisconsorzio facoltativo ex art 103cpc ma si realizza in corso di causa invece che attraverso un unico atto introduttivo (stessi presupposti del litisconsorzio facoltativo iniziale dove più danneggiati dallo stesso evento dannoso potevano agire fin da subito con un unico atto introduttivo mentre se l’iniziativa è presa da uno solo gli altri possono intervenire nel processo in corso realizzando ex post la situazione di pluralità di parti). Si fa riferimento al litisconsorzio facoltativo anche per altri problemi che l’interventi pone. I poteri processuali di chi interviene sono poteri pieni in relazione alla situazione sostanziale fatta valere in via di intervento. Per gli effetti della sentenza in relazione alle varie cause bisogna dire che la pronuncia relativa a una delle domande proposte non rileva per l’altra.
Intervento adesivo dipendente
L’interventore partecipa in via adesiva al processo senza proporre una propria domanda per far valere un proprio diritto ma per sostenere le ragioni di una delle parti, quindi al fine di ottenere una sentenza favorevole a una delle parti. Il terzo interviene a sostegno delle ragioni di una delle parti perché ha un proprio interesse. Nei primi due tipi di intervento c’è un aumento dell’oggetto del processo poiché il giudice deve decidere della situazione sostanziale originariamente dedotta in giudizio e di quella dell’interventore, l’intervento principale è quindi un intervento innovativo. Nel terzo tipo di intervento invece questo non succede perché la situazione sostanziale dedotta in giudizio rimane sempre solo quella originaria e il terzo limitandosi a sostenere le ragioni di una parte non porta in giudizio una nuova situazione sostanziale, si tratta quindi di un intervento non innovativo. La situazione del terzo deve essere giuridicamente protetta in modo tale da essere condizionato dal riconoscimento che la parte, che sostiene, ottiene di una propria situazione sostanziale.
Interventore in via adesiva dipendente: è colui che essendo titolare di un diritto/obbligo riceve pregiudizio dalla pronuncia emessa fra le parti del processo. Il titolare del diritto dipendente ha così interesse affinché una delle parti vinca perché se viene meno la situazione pregiudiziale in automatico viene meno anche la situazione dipendente. Quest’ultima situazione comunque non diventa oggetto del processo ma è fatta valere dal terzo solo come titolo di legittimazione ad intervenire.
Poteri processuali del terzo: non sono pieni dato che interviene su una situazione altrui. Infatti egli non ha i poteri che si ricollegano alla titolarità della situazione controversa ma ha poteri di allegazione e istruttori: può fare allegazioni e proporre eccezioni (anche quelle riservate alla parte), aggiungere prove a sostegno delle ragioni della parte.
Profili funzionali dell’istituto: l’intervento adesivo del terzo titolare di una situazione dipendente serve se l’interventore ritiene insufficiente la difesa della parte che sostiene.
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Intervento psicologico sulla famiglia
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Intervento dello Stato
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Lavoro di gruppo su intervento formativo
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Intervento psicologico nella scuola e nelle istituzioni educative