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INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE.

Presupposti:

 Comunanza di causa: causa comune significa “causa connessa”, quindi si richiamano tutte le ipotesi di

connessione esistenti. La genericità della terminologia è dovuta dal fatto che il legislatore non ha voluto

prevedere tassativamente le ipotesi in cui si realizza la chiamata in causa del terzo.

 Chiamata in causa: è un istituto complementare alla domanda riconvenzionale (usata solo verso chi è già parte

di quel processo) per proporre domande nei confronti di chi non è parte di quel processo. Il soggetto che

compie la chiamata può essere qualunque parte (attore – convenuto – terzo chiamato).

Chiamata non innovativa: con la chiamata in causa il terzo assume la qualità di parte e resta vincolato dalla sentenza,

non serve la proposizione di una domanda verso il terzo ma basta chiamarlo a partecipare al processo. L’oggetto del

processo rimane la situazione sostanziale originaria e non si realizza il cumulo oggettivo ma il cumulo soggettivo.

L’oggetto del processo è uno solo e la sentenza è opponibile al terza, si realizza così la stessa situazione dell’intervento

adesivo dipendente. Nel secondo processo non si può contestare quanto stabilito con la prima sentenza. Il secondo

processo è bloccato solo su una questione, cioè il convenuto del secondo processo chiamato in causa nel primo può

difendersi con ogni argomento tranne sostenere che il vero obbligato è il convenuto del primo processo. Partecipazione

del chiamato al processo: avviene in via adesiva, cioè in relazione a una situazione sostanziale altrui (simile

all’intervento adesivo dipendente). Accanto alla chiamata non innovativa può esserci una domanda da o nei confronti del

terzo. La situazione sostanziale che corre fra una delle parti e il terzo può essere dedotta in giudizio e diventare oggetto

di decisione se è proposta una domanda che ha per oggetto il rapporto del terzo.

Chiamata innovativa: il convenuto indica il vero obbligato e l’attore invece di chiamarlo in causa solo per rendergli

opponibile la sentenza lo chiama proponendo una domanda nei suoi confronti per ottenere una sentenza che ha per

oggetto il rapporto sostanziale che intercorre fra l’attore e il terzo. La domanda alternativa è un modo con cui l’attore può

chiedere al giudice la costituzione di una servitù ad esempio su un fondo o su un altro, o meglio se fin dall’inizio l’attore è

incerto può proporre con un’unica citazione due domande verso entrambi i proprietari. La domanda alternativa espone

l’attore a un rigetto e quindi a pagare le spese del processo a uno dei due convenuti ma gli evita l’inconveniente. Per i

poteri processuali del terzo chiamato si rinvia all’intervento volontario: se la chiamata in causa è non innovativa il

chiamato ha gli stessi poteri dell’interventore adesivo dipendente e invece la chiamata in causa è innovativa ha gli stessi

poteri dell’interventore autonomo.

Effetti prodotti dagli atti processuali dispositivi compiuti dalle parti principali nei confronti del partecipante in via adesiva al

processo altrui: è lo stesso problema che si è presentato parlando dell’intervento adesivo dipendente. Si deve applicare

il principio secondo il quale il tipo di connessione derivante dal diritto sostanziale serve per risolvere le questioni attinenti

allo svolgimento del processo. La distinzione importante è fra due ipotesi:

1. Il partecipante in via adesiva in quanto titolare di una situazione permanentemente dipendente è esposto agli

effetti degli atti di disposizione compiuti dai titolari della situazione pregiudiziale. Qui il terzo risente degli effetti

di tutti gli atti processuali compiuti dalle parti principali: anche quelli di natura dispositiva, infatti gli atti dispositivi

di natura sostanziale hanno verso di lui effetti mentre gli atti dispositivi di natura processuale sono per lui

vincolanti.

2. Il partecipante in via adesiva, in quanto titolare di una situazione dipendente autonoma, non è esposto agli

effetti degli atti di disposizione compiuti dai titolari della situazione pregiudiziale. Qui il terzo non può essere

vincolato dagli atti di disposizione processuali delle parti principali perché non è vincolato dai loro atti di

disposizione sul terreno del diritto sostanziale. Il problema emerge quando si deve stabilire cosa succede

quanto un tale atto dispositivo processuale viene posto in essere, tra le varie soluzioni quella più persuasiva è

quella che dà al partecipante in via adesiva una difesa da usare nel successivo processo che si svolgerà nei

suoi confronti e che avrà per oggetto la sua situazione sostanziale, in quell’occasione egli potrà svincolarsi dagli

effetti della sentenza allegando che essa è fondata su un atto dispositivo. Ultima questione è la posizione del

terzo soggetto agli effetti della sentenza pronunciata che ha partecipato in via adesiva al processo altrui e che

lamenta che l’atto dispositivo integra gli estremi del dolo e della collusione ex art 404cpc (opposizione di terzo

revocatoria). Bisogna quindi trovare uno strumento di tutela per l’interventore perché non può subire lo stesso

comportamento che se non fosse intervenuto lo avrebbe legittimato all’opposizione di terzo. La soluzione più

opportuna è che si introduca una speciale ipotesi di inefficacia della sentenza nei suoi confronti quando egli

alleghi e dimostri che l’atto dispositivo integra gli estremi del dolo o della collusione. Quindi chi ha partecipato al

processo come titolare di una situazione autonoma essendo immune dagli effetti di tutti gli atti dispositivi può

svincolarsi da questi dimostrando che la sentenza si è fondata su un atto dispositivo, chi invece ha partecipato

come titolare di una situazione dipendente essendo immune dagli effetti dei solo atti dispositivi che integrano

dolo o collusione può svincolarsi dagli effetti dimostrando che la sentenza è frutto del dolo o della collusione

delle parti.

Rapporto di garanzia: questo è l’altro tipo di chiamata in causa ex articolo 106. È un istituto che ha origine in un

fenomeno di diritto sostanziale. Un soggetto, in caso di soccombenza, ha diritto di essere tenuto, da un terzo, indenne

degli effetti che su di lui la soccombenza può produrre. Il garantito può chiamare in causa il garante informandolo che nei

suoi confronti è stata proposta una domanda e in caso di soccombenza egli vuole far ricadere nella sfera giuridica del

garante le conseguenze negative. Il diritto verso il garante nasce dal riconoscimento che nella sfera giuridica del

garantito esiste un obbligo o non esiste un diritto, la soccombenza del garantito è presupposto per l’esistenza

dell’obbligo del garante, infatti si ha diritto di garanzia in quanto il garantito rimane soccombente nei confronti della

controparte principale. Ipotesi di garanzia previste nel nostro ordinamento:

 Garanzia formale: fa riferimento agli acquisti a titolo derivativo dove il dante causa deve garantire l’avente

cause del proprio titolo, cioè deve garantire che al momento del trasferimento egli era titolare di una situazione

sostanziale che permette la nascita del diritto in capo all’avente causa. Ex art 1485cc “il compratore convenuto

da un terzo che pretende di avere dei diritti sulla cosa venduta deve chiamare il causa il venditore. Se non lo fa

è condannato con sentenza passata in giudicato perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che

esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda”. Il venditore può così difendersi in questo modo

perché è rimasto terzo rispetto al precedente processo e come tale può dimostrare che il primo giudice ha

deciso male. Anche qui è applicata la regola sui limiti soggettivi di efficacia della sentenza secondo cui questa

difesa è esclusa per coloro che hanno partecipato al processo. Tale art prevede un’altra regola e cioè che se

invece di rimanere soccombente in causa il compratore spontaneamente riconosce il diritto del terzo si verifica

allora un’inversione dell’onere della prova, cioè non è più il venditore che deve dimostrare che c’erano ragioni

sufficienti per respingere la prova del terzo ma è il compratore che deve dimostrare che non c’erano ragioni

sufficienti per resistere alla pretesa del terzo in quanto questa era fondata e ogni difesa sarebbe stata uno

spreco di tempo e denaro. Questa garanzia oltre a prevedere l’obbligo del garante di tener indenne il garantito

sul piano del diritto sostanziale e il diritto dell’avente causa a riversare nel patrimonio del dante causa le

conseguenze negative prevede anche il diritto del garantito di chiamare in causa il garante e un obbligo di

quest’ultimo di assumere la difesa processuale del garantito. L’obbligo di garanzia qui ha un doppio contenuto:

dal pdv logico il primo obiettivo è di tenere indenne il garantito dalle conseguenze pregiudizievoli che la

sentenza può arrecargli sul piano sostanziale e se il garantito rimane soccombente il garante gli deve risarcire i

danni. Ma dal pdv cronologico l’obbligo di assumere la difesa processuale del garantito è anteriore perché

precede la sentenza, quindi prima di tutto il garante deve difendere processualmente il garantito e se la difesa

funziona allora il garantito vince la causa e non subisce nessun danno ma se questa non funziona il garantito

perde e nasce l’obbligo risarcitorio.

 Garanzia semplice: ipotesi di regresso. Ex articolo 1298 del codice civile, per le obbligazioni solidali ed ex

articolo 1950 del codice civile per la fideiussione. Ex articolo 1298 del codice civile, nei rapporti interni

l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, a meno che sia stata contratta

nell’interesse esclusivo di qualcuno di loro. Nelle obbligazioni solidali quindi ogni concreditore può chiedere

l’intero e ognuno dei condebitori solidali è obbligato per l’intero ma a chi riscuote o ha pagato si applica tale art.

Se l’obbligazione è stata assunta nell’interesse di tutti ogni condebitore solidale è obbligato a rimborsare il

condebitore che ha pagato della propria quota ma se invece l’obbligazione è stata assunta solo nell’interesse di

uno allora c’è un regresso per intero nei confronti di colui nel cui interesse è stata assunta l’obbligazione. Il

regresso presuppone l’avvenuto pagamento della somma, infatti un soggetto fino a quando non ha pagato non

ha diritto di regresso perché ancora non ha subito la perdita patrimoniale e quindi non ha niente da chiedere al

garante. L’applicazione rigida della regola porterebbe a una moltiplic

Dettagli
A.A. 2015-2016
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ronco Alberto.