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Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle due Camere, i
Presidenti dei gruppi parlamentari e i segretari dei partiti
politici
Accettazione e giuramento: la persona incaricata
o accetta con riserva, cioè verifica che il proprio programma
di governo e le proprie idee siano concordanti con i partiti.
Se non è così rinuncia all’incarico e il Presidente della
Repubblica procede a scegliere un’altra persona, sennò
l’incaricato si reca al Quirinale per sciogliere la riserva. Il
Capo dello Stato lo nomina Presidente del Consiglio e
quest’ultimo procede nella scelta dei ministri che dovranno
anch’essi essere poi nominati dal Presidente della
Repubblica. Il Presidente del Consiglio e i ministri giurano
fedeltà alla Repubblica davanti al Capo dello Stato e da
questo momento il Governo entra in carica ma con poteri
ridotti
Richiesta di fiducia: affinché il Governo abbia tutti i suoi
o poteri deve ricevere la fiducia da parte del Parlamento.
Perciò deve presentarsi davanti a ciascuna Camera ed
esporre il proprio programma politico. Alla fine della
presentazione il Parlamento voterà
Mozione di fiducia: documento in cui la maggioranza dei
membri di ciascuna Camera dichiara di approvare i progetti del
Governo e gli riconosce fiducia
Mozione di sfiducia: documento che esprime la mancanza di
fiducia di una o entrambe le Camere nei confronti del Governo.
Essa deve essere motivata e nel caso di sfiducia il Governo
decade e si apre una crisi di Governo che può essere risolta
con la formazione di un nuovo Governo o con delle elezioni
anticipate
Questione di fiducia: condizione che il Governo pone al
Parlamento per far approvare un disegno di legge o per far
convertire un decreto legge in legge. Il Governo attua la
questione di fiducia minacciando le dimissioni. Essa non è
prevista dalla Costituzione
Crisi di Governo extraparlamentari: non parte dal
Parlamento ma è il Governo, che si rende conto di non essere
più sostenuto dalla maggioranza delle Camere, che si dimette
Le principali funzioni del Governo sono quella di indirizzo
politico, cioè definire gli orientamenti politici generali dello
Stato, e quella esecutiva, cioè dirigere i vari settori della
Pubblica amministrazione
La terza funzione, in concomitanza con il Parlamento, è quella
normativa, cioè l’iniziativa legislativa e l’emanazione di
decreti legislativi, decreti legge e regolamenti
Decreti legge: provvedimenti aventi forza di legge che il
Governo può emanare di propria iniziativa nei casi necessità e
urgenza. Esso viene deliberato dal Consiglio dei ministri,
promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dove entrerà subito in vigore, senza il
periodo di vacatio legis. Le Camere possono convertirlo in
legge entro 60 giorni, se questo non accade il testo decade
Decreti legislativi: atti aventi forza di legge emessi dal
Governo su delega specifica del Parlamento. Quest’ultimo darà
al Governo delle specifiche informazioni in merito all’oggetto,
ai criteri e ai termini entro il quale deve essere emanato.
Questo decreto viene presentato al Presidente della
Repubblica per la promulgazione e pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, dove entrerà in vigore dopo 15 giorni
Regolamenti: fonti secondarie che riguardano materie non
coperte da riserva di legge, cioè dove non vige la competenza
esclusiva del Parlamento. I regolamenti possono essere:
Esecutivi: hanno lo scopo di dare attuazione alle leggi, ai
o decreti legge e legislativi spiegandone le disposizioni
Di organizzazione: disciplinano il funzionamento e
o l’andamento degli uffici pubblici
Delegati: spiegano maggiormente, attraverso il processo
o di delegificazione, norme riguardanti materie di importanza
minore. Il Parlamento in questo modo si concentra su
tematiche più importanti
I regolamenti si classificano anche in base a chi li emana:
Governativi: deliberati dal Consiglio dei ministri e
o assumono la forma di decreto del Presidente della
Repubblica