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DEFINIZIONE DI AUTORE DELL'OFFESA:

1) la persona indicata come tale dalla vittima prima della proposizione della querela

2) la persona sottoposta alle indagini

3) l'imputato

4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale

5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile

6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere

o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per

intervenuta causa estintiva

Autore dell'offesa può essere anche un ente, munito o meno di personalità giuridica, con la

conseguenza che anch'esso è ammesso a fruire dei programmi di giustizia riparativa.

DEFINIZIONE DI FAMILIARE: abbiamo già parlato di quali sono i familiari che possono

essere considerati vittime a seguito di un reato, e che quindi, possono intraprendere un

percorso di giustizia riparativa.

È importantissimo sottolineare come possono partecipare ai programmi di giustizia

riparativa i familiari di AMBEDUE le parti principali.

(pag 10/11)

Approfondimento:

– nel caso di morte di una persona cara, le vittime secondarie dell'illecito sono gli

eredi del de cuius, sorge il problema di quali somme spettino agli eredi per i danni

subiti direttamente dalla vittima e quali somme spettino agli eredi per lo

sconvolgimento che tale perdita ha portato nella loro vita

– nel caso in cui l'illecito cagioni solo lesioni senza portare alla morte, sorge il

problema della coesistenza della legittimazione della vittima primaria e dei

congiunti.

= secondo l'impostazione tradizionale, ciò che viene patito per la perdita o per la lesione di

una persona cara, a causa del contegno illecito di altri, non sono risarcibili in quanto difetta

il nesso di causalità ossia le sofferenze patite dalle persone vicine al soggetto deceduto

non sono riconducibili direttamente alla condotta del danneggiante.

Questa argomentazione è stata aspramente criticata dalla dottrina e la più recente

giurisprudenza afferma che, in caso di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare

di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno (sia morale, riferito alla sofferenza

interiore; sia esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita

quotidiana).

Vengono esclusi dalla risarcibilità solo quei danni che si configurano come conseguenze

anormale e non prevedibili.

Unione civile tra persone dello stesso sesso: due persone maggiorenni dello stesso sesso

costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione difronte all'ufficiale dello stato civile e

alla presenza di due testimoni.

L'ufficiale di stato civile registra gli atti nell'archivio dello stato civile e le parti acquistano gli

stessi diritti e assumono i medesimi doveri all'assistenza morale e materiale, alla

coabitazione.

Conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia

e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, matrimonio o

unione civile.

Sia partner che conviventi hanno diritti al risarcimento in caso di morte del compagno.

DEFINIZIONE DI ESITO RIPARATIVO: è qualunque accordo, risultante dal programma di

giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto

riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.

DEFINIZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: i servizi

per la giustizia riparativa sono tutte le attività atte a gestire e erogare programmi di

giustizia riparativa.

Il centro per la giustizia riparativa è una struttura pubblica a cui competono le attività

necessarie a gestire, erogare e svolgere i programmi di g.r.

L'ACCESSO AI PROGRAMMI

Si può accedere ai programmi di giustizia riparativa:

– in ogni stato e grado del procedimento penale;

– durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ma anche dopo

l'esecuzione delle stesse;

– all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (per

difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva del reato);

– se si tratta di delitti perseguibili a querela, si può accedere ai programmi anche

prima che la stessa sia proposta

senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, qualora l'autorità

giudiziaria competente valuti positivamente l'utilità del programma.

1) L'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, mediante ordinanza, l'invio

dell'imputato e della vittima del reato (o del familiare) al Centro per la giustizia riparativa

per l'avvio di un programma, qualora reputi che lo svolgimento possa essere utile e non

comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

Naturalmente le parti devono aver espresso il loro consenso;

2) Possono essere anche gli interessati stessi (imputato e vittima) a richiedere lo

svolgimento del programma, proponendolo personalmente o per mezzo di un

procuratore speciale;

3) Nel corso delle indagini preliminari, provvede il pubblico ministero con decreto

motivato;

4) Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta

dell'interessato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del

processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa (per un periodo

non superiore a 50 giorni).

Al termine dello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, il giudice acquisisce la

relazione trasmessa dal mediatore.

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI

La giustizia riparativa si deve conformare a principi generali e obiettivi, quali:

– partecipazione attiva e volontaria della vittima, della persona indicata come autore

dell'offesa e di altri eventuali partecipanti

– consenso alla partecipazione ai programmi

– equa considerazione degli interessi della vittima e della persona indicata come

autore dell'offesa

– coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia rip

– riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte (possono essere

successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto

nazionale per motivi di interesse pubblico)

– ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi

– indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità (il mediatore deve essere un

terzo imparziale; è un concetto differente rispetto a quello di terzietà-equidistanza

del giudice: il giudice è equidistante in quanto neutrale, il mediatore lo è in virtù del

fatto che si trova nel mezzo, ovvero accanto -nè più in basso, né più in alto- rispetto

a ciascun partecipante)

– la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma: il

mediatore deve poter beneficiare di un lasso di tempo adeguato e sufficiente a

portare a termine il proprio incarico nell'interesse di tutte le parti coinvolte nel

programma

– gratuità delle procedure e dei percorsi

– l'unico limite al diritto di accesso è da rinvenire nel pericolo concreto per l'incolumità

di coloro che vi intendono prendere parte

La giustizia riparativa non dovrebbe essere pensata o realizzata allo scopo di difendere gli

interessi della vittima o dell'autore dell'illecito, a favore di uno o a dispetto di un altro.

Piuttosto, essa offre uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate

nell'esprimere i propri bisogni e del vederli quanto più possibile realizzati.

La vittima viene riconosciuta non solo dalla persona indicata come autore dell'offesa ma

anche da parte dell'intera comunità.

L'autore del reato si assume una “responsabilità” verso l'altro, egli deve comprendere il

senso della norma violata e si confronta con l'esperienza vissuta dalla vittima per poi,

eventualmente, ricostruire anche i legami con la comunità.

I POSSIBILI PARTECIPANTI

I soggetti legittimati a partecipare ai programmi di giustizia riparativa sono:

– vittima del reato

– la persona indicata come autore dell'offesa

– altri soggetti appartenenti alla comunità (familiari della vittima del reato e della

persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto desiderate da vittima

e autore, enti ed associazioni che rappresentano interessi lesi dal reato,

rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o altri enti pubblici, servizi

sociali).

Il coinvolgimento della collettività mira a realizzare un obiettivo di più ampio respiro, che va

oltre l'interesse individuale della vittima e dell'autore dell'offesa.

– chiunque altro vi abbia interesse: ossia tutte quelle persone che, pur non

appartenendo alla comunità di riferimento, si siano trovate in una situazione

analoga a quella patita dalla vittima e potrebbero comunque trarre un proprio

personale beneficio nel prendere parte al programma riparativo.

I MINORI DI ETA'

Il decreto legislastivo di attuazione della legge delega ha dedicato al minorenne diversi

riferimenti normativi, per fare in modo che la giustizia riparativa si possa adeguare al

meglio alle peculiarità e alle specifiche caratteristiche di tale tipologia di destinatari.

In particolare, è previsto che:

– in tutte le decisioni che riguardano il fanciullo, l'interesse del minore deve essere

considerato in modo preminente

– quando i programmi di giustizia riparativa coinvolgono un minore, devono essere

assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini (considerando la formazione e le

competenze acquisite)

– è stata elaborata una specifica disciplina in materia di consenso ai programmi,

quando ad esprimerlo sia un soggetto minorenne

LA GARANZIA DEI PROGRAMMI

Si tratta di specifici diritti che sorgono in capo ai destinatari dei programmi di giustizia

riparativa, dal momento in cui decidono di interessarsi a tali programmi e sono:

1) DIRITTO ALL'INFORMAZIONE (art.47 decreto)

Vittima del reato e persona indicata come autore dell'offesa devono essere informate

dall'autorità giudiziaria, senza ritardo, (in ogni stato e grado...) della possibilità di accedere

al programma di giustizia riparativa.

Il giudice non è l'unico a dare tale informazione, che può essere resa anche dai servizi del

Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime

etc.

I partecipanti devono essere informati in modo EFFETTIVO, COMPLETO e OBIETTIVO

su: – come si accede ai programmi

– come si svolgono i programmi<

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A.A. 2022-2023
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angezedda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Foddai Maria Antonietta.