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DEFINIZIONE DI AUTORE DELL'OFFESA:
1) la persona indicata come tale dalla vittima prima della proposizione della querela
2) la persona sottoposta alle indagini
3) l'imputato
4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale
5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile
6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere
o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per
intervenuta causa estintiva
Autore dell'offesa può essere anche un ente, munito o meno di personalità giuridica, con la
conseguenza che anch'esso è ammesso a fruire dei programmi di giustizia riparativa.
DEFINIZIONE DI FAMILIARE: abbiamo già parlato di quali sono i familiari che possono
essere considerati vittime a seguito di un reato, e che quindi, possono intraprendere un
percorso di giustizia riparativa.
È importantissimo sottolineare come possono partecipare ai programmi di giustizia
riparativa i familiari di AMBEDUE le parti principali.
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Approfondimento:
– nel caso di morte di una persona cara, le vittime secondarie dell'illecito sono gli
eredi del de cuius, sorge il problema di quali somme spettino agli eredi per i danni
subiti direttamente dalla vittima e quali somme spettino agli eredi per lo
sconvolgimento che tale perdita ha portato nella loro vita
– nel caso in cui l'illecito cagioni solo lesioni senza portare alla morte, sorge il
problema della coesistenza della legittimazione della vittima primaria e dei
congiunti.
= secondo l'impostazione tradizionale, ciò che viene patito per la perdita o per la lesione di
una persona cara, a causa del contegno illecito di altri, non sono risarcibili in quanto difetta
il nesso di causalità ossia le sofferenze patite dalle persone vicine al soggetto deceduto
non sono riconducibili direttamente alla condotta del danneggiante.
Questa argomentazione è stata aspramente criticata dalla dottrina e la più recente
giurisprudenza afferma che, in caso di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare
di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno (sia morale, riferito alla sofferenza
interiore; sia esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita
quotidiana).
Vengono esclusi dalla risarcibilità solo quei danni che si configurano come conseguenze
anormale e non prevedibili.
Unione civile tra persone dello stesso sesso: due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione difronte all'ufficiale dello stato civile e
alla presenza di due testimoni.
L'ufficiale di stato civile registra gli atti nell'archivio dello stato civile e le parti acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri all'assistenza morale e materiale, alla
coabitazione.
Conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, matrimonio o
unione civile.
Sia partner che conviventi hanno diritti al risarcimento in caso di morte del compagno.
DEFINIZIONE DI ESITO RIPARATIVO: è qualunque accordo, risultante dal programma di
giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto
riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.
DEFINIZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: i servizi
per la giustizia riparativa sono tutte le attività atte a gestire e erogare programmi di
giustizia riparativa.
Il centro per la giustizia riparativa è una struttura pubblica a cui competono le attività
necessarie a gestire, erogare e svolgere i programmi di g.r.
L'ACCESSO AI PROGRAMMI
Si può accedere ai programmi di giustizia riparativa:
– in ogni stato e grado del procedimento penale;
– durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ma anche dopo
l'esecuzione delle stesse;
– all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (per
difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva del reato);
– se si tratta di delitti perseguibili a querela, si può accedere ai programmi anche
prima che la stessa sia proposta
senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, qualora l'autorità
giudiziaria competente valuti positivamente l'utilità del programma.
1) L'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, mediante ordinanza, l'invio
dell'imputato e della vittima del reato (o del familiare) al Centro per la giustizia riparativa
per l'avvio di un programma, qualora reputi che lo svolgimento possa essere utile e non
comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.
Naturalmente le parti devono aver espresso il loro consenso;
2) Possono essere anche gli interessati stessi (imputato e vittima) a richiedere lo
svolgimento del programma, proponendolo personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale;
3) Nel corso delle indagini preliminari, provvede il pubblico ministero con decreto
motivato;
4) Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta
dell'interessato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del
processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa (per un periodo
non superiore a 50 giorni).
Al termine dello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, il giudice acquisisce la
relazione trasmessa dal mediatore.
PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI
La giustizia riparativa si deve conformare a principi generali e obiettivi, quali:
– partecipazione attiva e volontaria della vittima, della persona indicata come autore
dell'offesa e di altri eventuali partecipanti
– consenso alla partecipazione ai programmi
– equa considerazione degli interessi della vittima e della persona indicata come
autore dell'offesa
– coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia rip
– riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte (possono essere
successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto
nazionale per motivi di interesse pubblico)
– ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi
– indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità (il mediatore deve essere un
terzo imparziale; è un concetto differente rispetto a quello di terzietà-equidistanza
del giudice: il giudice è equidistante in quanto neutrale, il mediatore lo è in virtù del
fatto che si trova nel mezzo, ovvero accanto -nè più in basso, né più in alto- rispetto
a ciascun partecipante)
– la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma: il
mediatore deve poter beneficiare di un lasso di tempo adeguato e sufficiente a
portare a termine il proprio incarico nell'interesse di tutte le parti coinvolte nel
programma
– gratuità delle procedure e dei percorsi
– l'unico limite al diritto di accesso è da rinvenire nel pericolo concreto per l'incolumità
di coloro che vi intendono prendere parte
La giustizia riparativa non dovrebbe essere pensata o realizzata allo scopo di difendere gli
interessi della vittima o dell'autore dell'illecito, a favore di uno o a dispetto di un altro.
Piuttosto, essa offre uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate
nell'esprimere i propri bisogni e del vederli quanto più possibile realizzati.
La vittima viene riconosciuta non solo dalla persona indicata come autore dell'offesa ma
anche da parte dell'intera comunità.
L'autore del reato si assume una “responsabilità” verso l'altro, egli deve comprendere il
senso della norma violata e si confronta con l'esperienza vissuta dalla vittima per poi,
eventualmente, ricostruire anche i legami con la comunità.
I POSSIBILI PARTECIPANTI
I soggetti legittimati a partecipare ai programmi di giustizia riparativa sono:
– vittima del reato
– la persona indicata come autore dell'offesa
– altri soggetti appartenenti alla comunità (familiari della vittima del reato e della
persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto desiderate da vittima
e autore, enti ed associazioni che rappresentano interessi lesi dal reato,
rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o altri enti pubblici, servizi
sociali).
Il coinvolgimento della collettività mira a realizzare un obiettivo di più ampio respiro, che va
oltre l'interesse individuale della vittima e dell'autore dell'offesa.
– chiunque altro vi abbia interesse: ossia tutte quelle persone che, pur non
appartenendo alla comunità di riferimento, si siano trovate in una situazione
analoga a quella patita dalla vittima e potrebbero comunque trarre un proprio
personale beneficio nel prendere parte al programma riparativo.
I MINORI DI ETA'
Il decreto legislastivo di attuazione della legge delega ha dedicato al minorenne diversi
riferimenti normativi, per fare in modo che la giustizia riparativa si possa adeguare al
meglio alle peculiarità e alle specifiche caratteristiche di tale tipologia di destinatari.
In particolare, è previsto che:
– in tutte le decisioni che riguardano il fanciullo, l'interesse del minore deve essere
considerato in modo preminente
– quando i programmi di giustizia riparativa coinvolgono un minore, devono essere
assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini (considerando la formazione e le
competenze acquisite)
– è stata elaborata una specifica disciplina in materia di consenso ai programmi,
quando ad esprimerlo sia un soggetto minorenne
LA GARANZIA DEI PROGRAMMI
Si tratta di specifici diritti che sorgono in capo ai destinatari dei programmi di giustizia
riparativa, dal momento in cui decidono di interessarsi a tali programmi e sono:
1) DIRITTO ALL'INFORMAZIONE (art.47 decreto)
Vittima del reato e persona indicata come autore dell'offesa devono essere informate
dall'autorità giudiziaria, senza ritardo, (in ogni stato e grado...) della possibilità di accedere
al programma di giustizia riparativa.
Il giudice non è l'unico a dare tale informazione, che può essere resa anche dai servizi del
Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime
etc.
I partecipanti devono essere informati in modo EFFETTIVO, COMPLETO e OBIETTIVO
su: – come si accede ai programmi
– come si svolgono i programmi<