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Il concetto di rilevanza nella legge L.87/1953 della L.1/1948
La rilevanza è un requisito previsto dall'Art.23 ma che non è previsto dall'Art.1. Tuttavia, come la dottrina pressoché unanime sottolinea, è presupposto dalla legge del 1948. Se non esistesse la rilevanza, il processo a quo diventerebbe un mero contesto nel quale viene sollevata la questione di costituzionalità, che potrebbe vedere sollevate questioni di legittimità su qualsiasi ipotesi, andando a snaturare la via incidentale e quel modello concreto fatto proprio dall'ordinamento.
Possiamo affermare dunque che la rilevanza è quel nesso che lega il processo a quo al giudizio di legittimità costituzionale. La rilevanza esprime a pieno quel concetto di pregiudizialità, quel rapporto di strumentalità che lega il processo a quo (processo pregiudicato) e il giudizio ad quem (giudizio pregiudicante).
Sul concetto di rilevanza non sono mancati dibattiti accesi in dottrina e non è mancata una cospicua...
giurisprudenza della corte costituzionale. Sono infatti molti i problemi che questo concetto in concreto pone. Il primo problema, che è stato oggetto di opinioni diverse in dottrina, è stato se la corte costituzionale potesse sindacare la rilevanza della questione come riconosciuta dall'ordinanza del giudice a quo. La giurisprudenza ormai costante ha portato la corte a ritenere di poter procedere ad un controllo esterno (limitato al carattere plausibile della motivazione in punto di rilevanza, che può essere contestata dalla corte solo se "palesemente arbitraria, illogica o contraddittoria"). Si tratta di una giurisprudenza che ha portato talvolta la corte a contrapporsi al giudice di quel processo ritenendo che nel caso concreto la rilevanza, pure dichiarata e motivata dal giudice a quo, non fosse in realtà riscontrata. Casi ancora più problematici si hanno nelle ipotesi in cui la corte ha dichiarato inammissibile la questione dilegittimità quando ha ritenuto che il giudice non abbia motivato adeguatamente i fattiposti alla base del giudizio a quo; oppure nei casi in cui il giudice a quo, non avendo ricostruito in modo adeguato il contesto normativo, si ritene che abbia operato una qualificazione normativa erronea dei fatti sottoposti al suo giudizio; oppure ancora se la corte ritenga che il giudice abbia sollevato una una questione su una questione di merito su una disposizione di merito invece che (slide).
Il nesso di pregiudizialità non è tale da negare che fra il processo a quo e il giudizio costituzionale sussista una autonomia fra i due giudizi, si tratta infatti di due giudizi diversi in cui il primo ha ad oggetto una controversia reale (tutela una situazione giuridica soggettiva), l’altro che ha ad oggetto la definizione di una questione di costituzionalità che ha una valenza di carattere generale (finalità di garanzia generale).
Questa reciproca autonomia,
in concreto, solleva un problema in relazione all'irrilevanza sopravvenuta: ci si chiede infatti cosa succeda se, dopo aver sollevato la questione, il processo aquo si estingua (si pensi ai casi di rinuncia o comunque a tutte le cause che possono determinare il venir meno del processo). La corte, nella sua giurisprudenza costante, ha sempre ritenuto che l'irrilevanza sopravvenuta sia irrilevante ai fini della definizione della questione di legittimità costituzionale; questo perché i due processi sono infatti collegati ma distinti, il processo incidentale di costituzionalità non può essere influenzato da circostanze di fatto sopravvenute nel processo a quo in quanto il processo di costituzionalità, una volta instaurato, acquisisce un'autonomia rispetto al processo a quo anche in virtù della sua vocazione a carattere generale. Questa previsione è codificata nelle norme integrative delle norme dinanzi alla corte costituzionale. Altroproposito della ctio litis, che è un tipo di giudizio istituito con l'unico scopo di sollevare la questione di legittimità costituzionale e di far intervenire la Corte in riferimento a una disposizione di cui si dubita della sua costituzionalità. La ctio litis sembra essere una sorta di degenerazione del modello incidentale, ma non è facile pensare che la Corte possa valutare oltre un certo livello le motivazioni che hanno spinto le parti a instaurare un determinato giudizio. La Corte ha sviluppato una giurisprudenza in cui ammette la questione di costituzionalità in tutti i casi in cui nel giudizio a quo sia individuabile una richiesta distinta e separabile dalla questione di legittimità costituzionale. Solo se il giudizio a quo non si riassume formalmente o sostanzialmente nella questione di legittimità costituzionale, la Corte dichiarerà ammissibile la questione. Questo problema si è posto apiù riprese, in particolare in periodo recente in relazione alle leggielettorali per il Parlamento nazionale, in cui la corte è intervenuta con due storiche sentenze: Sent.1/2014 e Sent.35/2017 sulla legge Calderoli e sull’Italicum.
Le leggi elettorali prima di queste sentenze erano considerate un caso grave di zona franca, sembrava mancare infatti un giudice e un giudizio stante la disciplina della veri ca dei poteri del Cost.contenzioso elettorale di cui all’Art.66.
A questa zona franca si è posto riparo costruendo, da parte di alcuni cittadini elettori, un ricorso davanti al giudice civile nalizzato a richiedere l’emanazione di una sentenza di accertamento in relazione al fatto che le leggi elettorali allora in vigore (legge Calderoli nel 2014 ed Italicum dopo) ledessero il loro diritto di voto e la loro libertà di voto.
Costruito in questo modo era quantomeno dubbio che tale giudizio di accertamento in realtà non fosse altro che una lite nta.
quasi una sorta di surrogato di ricorso diretto alla corte costituzionale che non è previsto nel nostro ordinamento.Sent.35/2017
Con la la corte ritenne che in questo caso il giudizio a quo si convocasse per un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale; nel secondo capoverso della sentenza si afferma che, anche dopo l'eventuale pronuncia di incostituzionalità, residuerebbe davanti al giudice a quo la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto, inoltre la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla costituzione (il diritto di voto) ed è posta allo scopo di porre fine all'incertezza sull'effettiva portata di tale diritto.
Al di là di questo caso estremo la corte non può spingersi, la corte non può indagare le motivazioni che determinano la questione di legittimità costituzionale (a parte il caso di coincidenza fra il petitum del
processo a quo e del processo costituzionale); può accadere infatti che la controversia sia sollevata da chi intenzionalmente viola la legge allo scopo di portare la questione dinanzi alla corte costituzionale (come la Sent.1/1953).
Altro elemento fondamentale è l'attualità della rilevanza, la questione infatti non può essere né eventuale né prematura.
Il giudice non può dire che la questione sulla cui costituzionalità dubita può essere ipoteticamente applicabile oppure dimostri di non essere certo della sua applicazione.
La rilevanza poi deve essere accertata allo stato degli atti, la corte non può dichiarare inammissibile una questione di costituzionalità solo perché in futuro potrebbe non apparire più come rilevante.
Tuttavia può accadere che la corte verifichi che, dopo che la questione legittimità è stata sollevata, sia mutato il quadro normativo; in questo caso la corte
rinvia con ordinanza gli atti al giudice a quo perché questi esamini nuovamente la perdurante rilevanza della questione di illegittimità costituzionale. Tale restituzione si ha anche nel caso in cui sia sopravvenuta la sentenza di accoglimento della corte o anche un mutamento della giurisprudenza della CEDU. Alla luce dell'Art.23 per individuare la nozione di rilevanza si deve fare riferimento a due nozioni: rilevanza come mera applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio a quo e rilevanza come necessaria influenza dell'eventuale pronuncia di accoglimento della corte sulla decisione del giudice a quo (decisione che può non essere il risultato finale del processo, la questione può essere sollevata anche in una fase precedente a quella finale e decisoria del processo a quo). La corte è sembrata attestarsi a questa seconda ricostruzione, pur però precisando che la nozione di rilevanza prescinde.dagli e etti di cui potrebbero bene ciare o meno le parti in causa.La nozione di rilevanza non coincide con quella di interesse della parte o del giudice, essaprescinde dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che si possono ipotizzare nel processo aquo e quindi dall'interesse che i soggetti del processo possano avere con rifermento a taliconseguenze.
Come regola generale si prevede che, nel momento in cui viene sollevata la questione dilegittimità costituzionale, si debba sospendere il processo a quo.Tuttavia non sempre la sospensione è riferita all'intero processo, si pensi al caso in cui si solleviuna questione di costituzionalità riferita a meccanismi di assunzione di una prova, in questo casoci può essere una sospensione limitata almeno no a quando il risultato della prova diventiindispensabile ai ni della decisione.
Al di là di questi casi la sospensione è tendenzialmente rivolta all'intero processo.
Nel caso in cui il
giudice a quo non sospenda il processo gli saranno irrogate delle sanzioni disciplinari. La rilevanza poi ci pone davanti ad alcuni casi problematici: - Norme penali di favore: si tratta di norme penali che prevedono in capo ad un soggetto cause di non punibilità, di giustificazione e immunità. Per lungo tempo la giurisprudenza della corte sembrava assecondare l'idea che tali norme fossero una zona franca del giudizio di costituzionalità, trovando applicazione l'Art.25.2 in quanto l'eventuale incostituzionalità di una norma penale di favore non avrebbe potuto determinare l'estensione di una punibilità per il principio del favor rei. Sent.148/1983 Una svolta nella giurisprudenza si ebbe con la in cui la corte costituzionale ha ritenuto di poter sindacare una questione di legittimità costituzionale con la consapevolezza che una eventuale sentenza di accoglimento non avrebbe mutato l'esito del processo a quo, ma avrebbeComunque, in questo articolo ci concentreremo sul percorso argomentativo del giudice e sulla formula di proscioglimento.