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4) ANALISI DEL RISCHIO ALIMENTARE
In virtù dell’incertezza della scienza, a livello giuridico e politico è stato elaborato un “principio di
ANALISI DEL RISCHIO” che si avvale di strumenti attraverso i quali tener conto dei caratteri
incerti della scienza e cerca di adottare delle decisioni che possono meglio conciliare il rapporto tra
tecnologia e società; tra questi strumenti abbiamo:
- strumento di valutazione del rischio—> è nato negli USA come “procedura di valutazione
dell’impatto ambientale”, ha lo scopo di prevenire danni prevedibili alla salute umana, animale e
dell’ambiente. La definizione di “rischio” è la funzione della probabilità e della gravità di un
effetto nocivo per la salute che consegue alla presenza di un pericolo.
La “fase della valutazione del rischio” si caratterizza per essere una valutazione tecnico-
scientifica che si compie di 4 fasi essenziali:
1) identificazione del pericolo (riconoscimento dell’agente biologico chimico o fisico che possa
avere effetti negativi
2) caratterizzazione del pericolo (determinare in termini quantitativi e qualitativi la natura e la
qualità degli effetti nocivi collegati all’agente)
3) valutazione dell’esposizione al pericolo (analizzare la probabilità di essere esposti all’agente
chimico fisico o biologico)
4) caratterizzazione del rischio (stima finale complessiva del rischio in termini qualitativi e
quantitativi)
Alla fase di valutazione del rischio segue poi la “fase della gestione del rischio” che consiste
nell’esaminare le alternative di intervento consultando tutte le parti interessate e tenendo conto
degli esiti della valutazione del rischio per adottare una scelta di prevenzione e controllo.
Tuttavia questa non è una fase così semplice da attuare perché non è detto che i risultati
scientifici che si ottengono dal risultato della valutazione del rischio siano sufficienti e completi; è
per questo motivo che nella fase di gestione del rischio gioca un ruolo fondamentale il principio
di precauzione.
L’ultima fase è poi quella di “comunicazione del rischio”, che è caratterizzata dal fatto di
esplicarsi in un’attività di scambio di informazioni e pareri che riguardano gli elementi di pericolo,
i fattori connessi al rischio,…. La comunicazione del rischio inoltre è discendente se si
considerano i flussi informativi che dalle autorità pubbliche e dagli operatori economici vengono
indirizzati verso i consumatori ai quali spetta die essere informati della natura del rischio relativa
all’alimento e delle misure di gestione dello stesso, ed è anche ascendente perché è previsto
che proprio i soggetti coinvolti nell’attività di comunicazione del rischio siano anche i destinatari
del flusso delle informazioni che provengono dai cittadini consumatori attraverso tutti i
meccanismi di consultazione. Chiaramente il presupposto della comunicazione del rischio sono
l’esistenza di un ragionevole sospetto circa l’esistenza di un rischio per la salute.
- principio di precauzione—> nasce in ambito ambientale e ha preso forma nei documenti
internazionali a partire degli anni ’50; lo scopo di questo principio è di esigere l’adozione di
misure di tutela dell’ambiente anche qualora manchi un nesso causale tra situazione dannosa e
conseguenze lesive. Da questo approccio di tipo precauzionale emerge che il principio abbia un
preciso orientamento a favore della sicurezza per evitare possibili danni all’ambiente.
Nel 2000 la Commissione europea adottò una specifica comunicazione sul principio di
precauzione che spiega meglio come dovrebbe essere una misura precauzionale e quali
caratteristiche dovrebbe presentare. Le misure quindi dovrebbero essere: proporzionali, non
discriminatorie nella loro applicazione, coordinate con altre misure già prese, basate su
un’analisi dei potenziali costi e benefici dell’azione, soggette a revisione alla luce di nuovi dati
scientifici, idonee ad assegnare responsabilità nell’attività scientifica.
Perché si abbia un approccio di tipo precauzionale, il rischio deve avere determinate
caratteristiche: deve essere almeno “potenziale” (non basta il rischio ipotetico!) cioè che derivi
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da un’attività di valutazione che si sia basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui
risultati più recenti della ricerca internazionale. Se risulta impossibile determinare con certezza
la portata di tale rischio per l’inconcludenza dei dati ma sussiste la possibilità che dal realizzarsi
del rischio derivi un danno, allora si possono adottare le misure restrittive.
Il Regolamento del 2019 ha cercato di ridefinire alcuni termini del principio di “analisi del rischio”:
- ha individuato ulteriori elementi per garantire meglio una comunicazione del rischio (deve
esserci un clima di fiducia attraverso politiche di accesso e diffusione dell’informazione e si deve
mirare ad accrescere l’efficacia della procedura di analisi del rischio anche attraverso
campagne informative focalizzate sull’importanza di prevenire i rischi e contrastare le fake news
scientifiche).
- come pianificare la comunicazione del rischio nei confronti dei cittadini (deve facilitare la
comprensione e il dialogo tra le parti e deve essere chiara e accessibile anche ai non esperti):
c’è la necessita di individuare delle modalità di comunicazione del rischio che siano capaci di
avvicinare i cittadini a temi che possono risultare ostici e complicati alla luce dei fattori soggettivi
e cioè alla percezione del rischio da parte dei cittadini.
- creare un piano generale sulla comunicazione del rischio (cioè definire un piano che risponda
agli obiettivi e ai principi individuati dal Regolamento)
5) EFSA
L’EFSA (autorità europea per la sicurezza alimentare) è l’autorità preposta alla valutazione del
rischio che è stata creata con il Regolamento 178 a fronte delle crisi alimentari che avevano reso
necessaria la valutazione di tutti i rischi derivanti dal consumo degli alimenti e dall’utilizzo di
mangimi.
Per far fronte a questo obiettivo l’EFSA viene dotata di poteri inerenti alla valutazione e alla
comunicazione del rischio.
È un’autorità pubblica che consta di una struttura di “governance” (è strutturata da vari organi):
- Consiglio di amministrazione= agisce nell’interesse pubblico perché deve garantire che l’EFSA
svolga correttamente le sue funzioni; i membri del consiglio di amministrazione vengono scelti
dalla Commissione
- Foro consultivo= composto da un rappresentante per ogni Stato membro che viene individuato
nell’organo che nello Stato membro svolga delle funzioni analoghe a quelle dell’EFSA; il compito
del foro è quello di supportare il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti ed è il
nodo di scambi delle informazioni che circolano tra l’EFSA e gli stati membri.
- Direttore esecutivo= ha la rappresentanza legale dell’EFSA
- Comitato scientifico= è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti e anche da 6 esperti
scientifici indipendenti che non appartengono ad alcun gruppo
- Gruppi permanenti di esperiti scientifici= sono incaricati della formulazione di atti scientifici (che
possono essere pareri e atti scientifici di altra natura) che rappresentano l’emblema dell’attività
dell’EFSA. I pareri scientifici possono essere emanati su richiesta della Commissione o degli
Stati membri o anche su iniziativa della stessa EFSA e poi vengono redatti dal Comitato
scientifico; sono pareri che possono riguardare diverse questioni come ad esempio la
valutazione del rischio di questioni scientifiche generali o di una domanda di autorizzazione di
un prodotto,… Tutti questi atti scientifici vengono elaborati nel momento in cui l’EFSA ne fa
richiesta e l’atto viene quindi redatto. Possiamo quindi distinguere nell’adozione dell’atto
scientifico tre principali fasi—> richiesta, valutazione e adozione dell’atto.
L’EFSA ha svariati compiti:
- promuovere e coordinare metodi uniformi di valutazione e del rischio
- compiere un’attività di vigilanza per evitare che tra propri aprirei e quelli di altri organi possano
sorgere delle discordanze
- fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione
- commissionare lo svolgimento di studi scientifici
- occuparsi della ricerca, della raccolta e del confronto dell’analisi di dati scientifici e tecnici
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- promuovere un’attività di cooperazione e collegamento con le organizzazioni attive in Europa
per garantire la più ampia cooperazione scientifica
- occuparsi della fase di comunicazione del rischio (informazioni rapide, affidabili, obiettive e
comprensibili)
Nello svolgere tutti questi compiti l’EFSA garantisce:
- indipendenza
- eccellenza scientifica= insieme all’indipendenza, viene garantita dal Comitato scientifico
- autorevolezza= deriva dal fatto che l’autorità europea rappresenta il riferimento scientifico anche
per il Parlamento e gli Stati membri e per il fatto che è composta dai migliori esperti scientifici
- trasparenza= viene garantita dalla pubblicazione e di tutto ciò che fa EFSA
- riservatezza= è circoscritta ai casi in cui è stato richiesto un trattamento riservato delle
informazioni, che non vengono quindi divulgate ai terzi.
Il compito fondamentale è quello della CONSULENZA nel fornire pareri e nello svolgere attività di
valutazione e comunicazione del rischio; questi pareri possono essere considerati come atti di “soft
law”, cioè non giuridicamente vincolanti ma giuridicamente rilevanti.
Il caso dell’aspartame—> è un esempio di corretta comunicazione del rischio che dimostra come
sia necessaria una cooperazione tra i vari soggetti perché spesso bisogna operare per far fronte a
una divergenza e superarla in qualche modo.
C’è stato poi anche il caso del “divieto del glifosato”—> il glifosato è una sostanza attiva che viene
utilizzata per la produzione di pesticidi; in Europa è stato nuovamente autorizzato nel 2015
nonostante alcuni mesi prima un’organizzazione internazionale (l’agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro) avesse classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri
umani. L’EFSA invece sosteneva che il glifosato non ponesse problemi di canceroginità per gli
esseri umani.
La commissione inoltre ha chiesto di verificare questo rischio e il parere viene pubblicato nel 2017
e questo parere stabilisce che sulla base del