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DIRITTO POSTCLASSICO

Ormai fonti vive del diritto sono solo:

COSTITUZIONI IMPERIALI: ora chiamate leges e raccolte in codices.

- CONSUETUDINE: osservanza generale, spontanea e costante per lungo

- tempo di un comportamento da parte di una collettività con l’opinio

iuris atque necessitatis, cioè la convinzione di obbedire ad una

norma giuridica. Vale solo quella secundum legem (ove non disponga

alcuna costituzione imperiale), mai contra legem.

11

L’unico processo rimasto è quello della cognitio extra ordinem (quello

- formulare viene abolito anche formalmente da Costanzo e Costante nel

342 d.C.)

COMPILAZIONI DI IURA E LEGES

Il materiale giuridico del passato resta in vita, perché senza di esso molte

controversie non si sarebbero potute risolvere

Esso è ridotto alle antiche costituzioni imperiali (LEGES) e alle opere dei

giuristi (IURA), considerate sintesi e veicolo del materiale giuridico del

passato, visto nel suo insieme.

Si cominciano a creare delle COMPILAZIONI che rispondono all’esigenza

di rendere facilmente conoscibile, ridurre e semplificare radicalmente

tutto il materiale che poteva essere utilizzato nella pratica dei processi.

CODICE TEODOSIANO

Prima compilazione ufficiale di costituzioni imperiali.

Pubblicato a Costantinopoli nel 438 da Teodosio II; recepito in Occidente,

entra in vigore l’anno successivo.

Viene attribuito valore ufficiale anche ai codici precedenti, mentre si toglie

ogni efficacia alle costituzioni che non vi siano comprese.

Contiene costituzioni generali emanate da Costantino in poi, è diviso in 16

libri, articolati in titoli, ognuno introdotto da una rubrica. All’interno sono

disposte in ordine cronologico le costituzioni, recanti un’ inscriptio, che

contiene il nome dell’imperatore legiferante e del collega nonché il

destinatario, e una subscriptio indicante la data e il luogo di emissione.

Tratta sopratutto la materia del diritto pubblico.

CORPUS IURIS CIVILIS

PRIMO CODICE: 528-529

- - Sostituisce i vecchi codici e vietò di utilizzarli ancora, sotto pena di

falso.

- Di questa prima stesura c'è pervenuto solo una parte dell'indice

tramite un papiro egiziano, nel quale è indicata ancora la legge delle

citazioni: da ciò si deduce che Giustiniano non pensava ancora alla

compilazione del Digesto.

12

- Dal confronto tra questo indice e il secondo codice si nota una

profonda disarmonia tra i due.

DIGESTO O PANDETTE: 530-533. Raccolta di pura, ordinata in 50 libri

- ISTITUZIONI: 533. Manuale, diviso in 4 libri.

- CODICE (secondo): 534. Raccolta di leges, divisa in 12 libri.

- NOVELLE: leges emanate da Giustiniano dopo il secondo codice

-

IL PROCESSO PRIVATO

Una norma non è giuridica se non è prevista una sanzione per il caso di

violazione della stessa ed è necessario che sia un terzo imparziale ad

accertare la violazione della norma, per procedere poi con la sanzione.

TIPI DI PROCESSO PRIVATO

Nel corso dell’evoluzione giuridica romana si incontrano tre tipi di

processo privato:

LEGIS ACTIONES: per l’età arcaica.

- LEGIS ACTIONES E PROCESSO PER FORMULAS: per quella

- preclassica.

PROCESSO PER FORMULAS E COGNITIO EXTRA ORDINEM: in

- quella classica.

COGNITIO EXTRA ORDINEM: in epoca postclassica.

-

PROCESSO LEGIS ACTIONES

Era lasciato ampio spazio all’autotutela, ovvero il rex. Venne

introdotto questo processo grazie all’attività giurisprudenziale dei

13 pontefici, interpreti degli antichi mores, confermata poi dalla

legge delle 12 Tavole (da cui deriva legis actiones).

Si trattava di cinque riti processuali. Dominava formalismo orale e

gestionale, a pena di nullità occorreva pronunciare parole e gesti

prestabiliti. Esistevano tre legis actiones dichiarative e due

esecutive.

Tutte le legis actiones iniziavano con la in ius vocatio (chiamata

in giudizio), atto del tutto privato con cui una parte ingiungeva

all’altra con parole solenni du seguirla in iure cioè nel tribunale.

Il sistema delle legis actiones prevedeva che le parti litiganti

dovessero presentarsi di fronte a un magistrato, inizialmente il re

e poi i consoli e, dal 367 a.C., il praetor urbanus. Questo

magistrato aveva il compito di garantire la legittimità del rito e

poteva interrompere il processo se riscontrava irregolarità, come

la presenza di un altro processo sulla stessa controversia

(principio ne bis in idem).

La fase in iure serviva a definire la situazione processuale, le parti

coinvolte e la loro legittimazione. Se il magistrato autorizzava il

prosieguo, si passava alla litis contestatio, dove le parti invitavano

i testimoni a riconoscere la controversia. La fase successiva, meno

formale, si svolgeva apud iudicem, due giorni dopo, davanti a un

giudice privato. In questa fase, l'assenza di una parte comportava

la perdita automatica della causa. Il giudice era solitamente unico,

mentre per alcune materie si poteva formare un collegio di giudici.

Esistevano collegi di giudici permanenti, come i decemviri per le

liti di libertà e i centumviri per le questioni di eredità.

Durante il processo, le parti esponevano le loro ragioni e

presentavano prove, spesso di natura soprannaturale, per valutare

l'affidabilità piuttosto che i fatti concreti. Il dibattimento doveva

concludersi prima del tramonto e si chiudeva con una sentenza

inappellabile e non per forza motivata.

LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM (mediante un giuramento)

La legis actio per sacramentum era un'antica procedura, regolata

nelle XII Tavole, utilizzata per tutelare diritti di proprietà e altre

questioni legali. Essa permetteva di rivendicare la proprietà di

14 beni, diritti reali e libertà, coinvolgendo rituali che includevano un

giuramento. Inizialmente, il processo comportava una vera e

propria lotta, ma nel tempo si trasformò in un rituale simbolico.

L'attore doveva presentarsi davanti al magistrato con il bene

conteso o un suo simbolo e affermare la propria proprietà, mentre

il convenuto doveva fare lo stesso per opporsi. Se il convenuto

non contestava, il magistrato assegnava il bene all'attore. In caso

di contestazione, le parti si sfidavano a giurare di avere ragione.

Questo giuramento divenne, col tempo, una scommessa giurata,

con penalità economiche per chi perdeva.

Il magistrato assegnava il possesso provvisorio al parte con

maggiori garanzie e nominava un giudice per decidere la causa.

La decisione si basava sulla verità del giuramento, mentre le

questioni di proprietà venivano risolte in modo indiretto. Con la

laicizzazione del processo, i giudici divennero laici e il sistema si

razionalizzò, portando a una decisione finale che imponeva la

restituzione del bene al vincitore.

La legis actio per sacramentum in personam tutelava le obbligazioni

nascenti da delitti o atti leciti, come prestiti di sementi o denaro. Questi

atti venivano eseguiti tramite rituali che garantivano la notorietà del fatto

(nexum), creando un vincolo personale per cui chi riceveva i beni era

obbligato alla restituzione.

La tutela era necessaria nel caso in cui il debitore non adempisse.

Inizialmente, il sistema prevedeva forme di autotutela, e si ricorreva a un

processo formale solo in caso di contestazioni.

IL PROCESSO PRIVATO

BONORUM VENDITIO

L’unica azione esecutiva di ius civile rimane la manus iniectio, cui si

affianca però una procedura pretoria “amministrativa” diretta ad una

esecuzione patrimoniale concausale, detta BONORUM VENDITIO.

Il patrimonio è l’insieme dei beni che possiede il creditore. Creare

situazioni proporzionalmente giuste per il debitore.

PROCEDIMENTO

15

In IUS VOCATIO: chiamata in giudizio stragiudiziale, con editio

- actiones e instrumentorum. Eventuale vadimonium: promessa in

forma di stipulatio di pagare una somma di denaro se non si comparirà

in giudizio un dato giorno.

1 FASE IN IURE: il convenuto può:

- Effettuare un INDEFENSIO cioè non accettare la formula.

- Effettuare una CONFESSIO, che è parificata a una sentenza di

- condanna.

Effettuare una DIFESA, cioè contestare la pretesa dell’attore:

- In diritto (es: sono un minore).

- In fatto (es: ho già pagato).

- Chiedendo l’inserimento di exceptiones: aggiunge nuove

- circostanze.

LATIS CONTESTATIO: la lite diventa immutabile, tutto ciò che succede

- dopo non potrà essere preso in considerazione dal giudice, il quale avrà

come parametro solo quello che i quel momento viene definito e

indicato. Se la pretesa dell’attore viene così identificata, lo stesso attore

non potrà ripresentare la stessa domanda contro lo stesso attore una

seconda volta (ciò veniva anticipato che non avrebbe potuto abbondare

la lite e ritentarla). Ha diversi effetti:

EFFETTO CONSERVATIO: I termini della controversia sono fissati in

- modo da non essere modificabili. Fotografia della causa al momento

della litis contestatio, di modo che gli eventi successivi non

pregiudicheranno la pretesa dell’attore.

EFFETTO PRECLUSIVO: conclusa la litis contestatio l’azione è

- consumata, non si può riutilizzare la stessa formula una seconda volta:

BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO. Tale effetto automatico (ipso iure) per i

iudicia legittima; per tutti gli altri, che sono iudicia imperio

contintentia, l’effetto preclusivo opera in via di exceptio.

EFFETTO ESTINTIVO: si estingue il rapporto giuridico precedente e

- viene sostituito dall’obbligo di sottostare al giudicato.

2 FASE APUD IUDICEM: questo giudice non ha autorità militare e non

- è un funzionario pubblico. Contava l’essere persone oneste, di buon

senso e di cui ci si potesse fidare. Era un oratore.

16

- Sintetica esposizione dei fatti (causae conectio) e istruttoria

dibattimentale: produzione di prove.

Onere della prova: EI INCUMBIT PROBATIO QUI DICT, NON QUI

- NEGAT.

- Il convenuto deve provare solo i fatti impeditivi o estintivi del diritto

dell’attore, nonché i fatti a fondamento delle exceptiones.

SENTENZA

La sentenza è di primo e unico grado e ha per oggetto, in linea di

massima, una somma di denaro.

Dalla sentenza nasce l'obligatio iudicati che si sostituisce all’originario

obbligo e dovere.

La sentenza non è però a titolo esecutivo, non permette cioè di passare

subito all’esecuzione, perché gli strumenti ora utilizzabili a scopo di

esecuzione non sono actiones, quindi non offrono spazio per una

opposizione all’esecuzione da parte dell’esecutato che volesse contestare

l’esistenza del titolo esecutivo.

TIPI DI AZIONE:

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nnkasd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Salcuni Silvia.