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DATI BIOMETRICI

“I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico-specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.”

- Si considera dato biometrico tutto ciò che consente, attraverso delle misurazioni (bio-metria), di risalire univocamente all'identità di una persona.

› Non sono considerati dati biometrici la fotografia (in tal caso infatti non potrebbero praticamente esistere fotografia su Internet), il peso, l'altezza…

› Sono dati biometrici la distanza inter-pupillare, il fundus oculi, l'impronta digitale, …

TRATTAMENTO

“Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,...

la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

La parola che meglio ci permette di comprendere cosa si intende per trattamento è utilizzo quando utilizzo i dati del pz sto facendo un trattamento.

LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO: "Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro."

PROFILAZIONE: "Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità."

Il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.” PSEUDONIMIZZAZIONE “Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.” - Il concetto di pseudonimizzazione è diverso dal concetto di anonimizzazione. - Abbiamo definito anonimizzazione quel processo per cui non è più possibile risalire all'identità di una persona se non con tempi e sforzi irragionevoli. - Assegnare un nickname o un codice identificativo ad ogni pz e conservare la corrispondenza tra tali informazioni su un documento che viene custodito e protetto è un processo ditrattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. - Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati dell'Università degli Studi di Milano è il rettore. - Il rettore a sua volta delega ai vari responsabili di trattamento alcune particolari questioni inerenti allaprivacy dei dati. Ciascuno dei vari responsabili di trattamento avrà propri e caratteristici compiti. - Si tratta pertanto di una struttura piramidale in cui il titolare dà delle indicazioni di massima ai vari responsabili di trattamento (gli obblighi del titolare restano comunque i maggiori). - Tuttavia, tale discorso vale per le grandi realtà. Se operiamo come liberi professionisti siamo allo stesso tempo titolari e responsabili del trattamento.

DESTINATARIO: "La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine"

conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento." Si dice destinatario colui che riceve la comunicazione di dati personali. TERZO "La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile." CONSENSO DELL'INTERESSATO "Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano" Formattazione del testo

“VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI”

La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

“DATI RELATIVI ALLA SALUTE”

I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

- Dati relativi alla salute: tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso.

Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Consiglio; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro. Anche i dati fisioterapici sono dati relativi alla salute (non c'è differenza tra "ha avuto una lussazione di spalla" e "ha un deficit di equilibrio"). TIPOLOGIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTO DEI DATI - Comunicazione: Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti.determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
  • Diffusione: Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (es. diffusione dei dati su internet).
  • Blocco: Conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento. Il blocco e la cancellazione dei dati rappresentano ovviamente concetti diversi. Con la cancellazione dei dati questi vengono definitivamente eliminati mentre con il blocco ciò non si verifica.

2) PRINCIPI GENERALI

Vediamo ora i principi generali su cui si basa la legge sulla Privacy.

IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY (Art. 5 GDPR)

Il principio di accountability è il principio base di tutta la normativa sulla privacy.

Cos'è il principio di accountability?

anglosassone accountability, non facilmente traducibile, può essere assimilato a "responsabilizzazione" (v. art. 5 DPR) o "rendicontazione":
  • Non esiste una norma che indichi cosa è necessario fare per proteggere i dati
  • È necessario che il singolo professionista/operatore verifichi il rischio dei dati da lui trattati
  • In caso di dati di particolare "rischiosità" (es. dati genetici, biometrici, salute) sono necessarie misure particolari
  • In virtù del principio di accountability il GDPR dispone che il titolare del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme allo stesso regolamento.
Pertanto, secondo il principio di accountability non esistono specifiche norme che indichino cosa si può e non si può fare nei vari contesti. La legge responsabilizza il singolo professionista/operatore.

Il quale in base alla particolare situazione deve comprendere come è giusto procedere con il trattamento di tali dati (comprendere cosa è appropriato e cosa no).

Io sanitario decido come trattare i dati in base alla loro delicatezza.

- Principi generali per la protezione di tutti i dati in base al principio di accountability:

  • Liceità e correttezza: Per esempio, non devo annotare informazioni eccessive che non riguardano la salute del paziente (se il paziente ha una frattura dell'omero non ha senso annotare che è un omosessuale).
  • Scopi determinati, espliciti e legittimi: Lo scopo per cui io conservo le informazioni dei pazienti deve essere determinato (es. conservo i tuoi dati per poter salvaguardare la tua salute), esplicito e legittimo.
  • Minimizzazione (non eccessivi rispetto alle finalità).
  • Accuratezza (dati aggiornati, completi rispetto alle finalità).
  • Limitazione della conservazione (solo per il tempo necessario).

necessario rispetto alle finalità)

› General

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
80 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrecarbo99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Piccinini Andrea.