Estratto del documento

Corso di medicina legale

Testo consigliato

“Compendio di medicina legale e delle assicurazioni” (XIV Ed.) – Cazzaniga, Cattabeni, Luvoni, Zoja

Medicina legale

La medicina legale è l’applicazione delle scienze mediche al diritto. Si occupa delle questioni di interesse giuridico attinenti alla Medicina e alle Scienze Sanitarie e Biomediche. La medicina legale si colloca nell’ambito della medicina pubblica.

La medicina pubblica, infatti, comprende:

  • Igiene: ha finalità diagnostiche e di prevenzione, è rivolta alla popolazione ed utilizza studi statistici ed epidemiologici.
  • Medicina del lavoro: ha finalità diagnostiche e terapeutiche sul singolo lavoratore, ma anche di prevenzione sui lavoratori in genere e sui luoghi di lavoro.
  • Medicina legale: ha finalità diagnostica (identificare la causa eziopatogenetica di un evento e quindi risalire al responsabile di un eventuale illecito) e valutativa (stabilire se e quanto la patologia incida sulla persona); è rivolta sempre e solo al singolo caso.

Una differenza fondamentale...

  • IGIENE e MEDICINA DEL LAVORO: studiano il rischio quindi l’eventualità “futura” che si verifichi quella determinata patologia in una certa popolazione.
  • MEDICINA LEGALE: studia il caso a posteriori, quando ormai si è verificato, per osservare se ci sono stati problemi di tipo giuridico.

Medicina legale e delle assicurazioni

La medicina legale classica comprendeva tutta una serie di materie. Oggi si è molto ampliato il campo di competenza della medicina legale (medicina legale di laboratorio, delle assicurazioni ed etica medica e deontologica).

Medicina legale classica

  • Patologia forense (studio della lesività)
  • Sessuologia forense
  • ML penalistica
  • Tanatologia
  • ML civilistica
  • Psicopatologia forense
  • ML canonistica
  • Criminologia forense
  • Ostetricia forense
  • Identificazione

Medicina legale di laboratorio

  • Medicina delle assicurazioni pubbliche
  • Medicina legale militare
  • Medicina delle assicurazioni private
  • Medicina in tema di pensionistica
  • Medicina del Servizio Sanitario Nazionale privilegiata
  • Medicina sociale

Medicina legale delle assicurazioni

  • Antropologia forense
  • Tossicologia forense
  • Odontologia forense
  • Balistica
  • Genetica forense

Questa branca della medicina legale è presente in Italia mentre in altri Paesi europei no.

Etica medica e deontologia

  • Doveri giuridici
  • Doveri morali
  • Doveri deontologici

Branche della medicina legale

La medicina legale si suddivide in due branche:

  • Medicina giuridica
    • Dottrinale-teorica
    • Contribuisce alla formazione delle leggi ed alla modificazione di quelle vigenti. Ex: pensiamo alle proposte di legge riguardo il suicidio assistito o riguardo la procreazione assistita.
  • Medicina forense
    • Pratica
    • Utilizza le nozioni mediche per risolvere i casi concreti dell’attività giudiziaria. Ex: il medico legale, per esempio, fa un’autopsia: a questa figura però non interessa tanto l’anatomo-patologia ma più che altro indaga il coinvolgimento di terzi nel caso.

Molti degli atti quotidiani della pratica medico/infermieristica e dell’operatore sanitario sono atti di tipo medico-legale.

Ricorda

Giuridico: Pertinente o riconducibile al diritto
Giudiziario: Che concerne l'amministrazione della giustizia

Ripasso dei principi giuridici

I concetti essenziali

  • Diritto-norma-ordinamento
  • Le fonti del diritto
  • Lo stato: fini e funzioni

Diritto - norma - ordinamento

Diritto: Si tratta di un insieme di regole che ha il compito di disciplinare i rapporti tra le persone fisiche / persone giuridiche, tra di loro e nelle loro relazioni.

Norme giuridiche

  • Sono rivolte a tutta la Comunità
  • Sono obbligatorie per tutti
  • Sono suscettibili di sanzione nel caso di loro violazione

Ordinamento giuridico: Insieme delle “Norme giuridiche” poste dallo Stato (ossia dalla comunità) al fine di disciplinare i rapporti dei cittadini tra di loro e con lo Stato stesso. Al fine di individuare un “ordinamento giuridico” sono necessari:

  • Plurisoggettività (ossia la presenza di più soggetti, come ad esempio i cittadini di uno Stato)
  • Normazione propria (ossia l’esistenza di un corpus di norme)
  • Organizzazione (ossia un sistema a presidio dell’efficacia delle norme)

Le fonti del diritto

Le elenchiamo dalle più fondamentali alle meno fondamentali.

  1. La costituzione e le leggi costituzionali
  2. Fonti primarie
    • Norme comunitarie (Trattati, Regolamenti, Direttive) da amalgamare alla costituzione.
    • Leggi ordinarie dello Stato
    • Decreti Legislativi (Leggi delegate dal Parlamento al Governo)
    • Decreti Legge del Governo
    • Statuti delle Regioni ordinarie
    • Leggi regionali
    • Leggi delle Province di Trento e Bolzano
  3. Fonti secondarie
    • Regolamenti
    • Ordinanze
    • Statuti degli Enti minori
    • La Consuetudine: non sono norme scritte si tratta del comune agire.

Lo stato: fini e funzioni

I fini dello stato: I Fini dello Stato corrispondono agli interessi di tutta la Comunità che di esso fa parte in quanto lo Stato è un particolare ordinamento giuridico. A differenza degli altri enti pubblici e privati operanti nel suo territorio lo STATO è un "ente pubblico a fini generali", rientrando nella sua competenza tutti i provvedimenti ritenuti necessari allo sviluppo della collettività, che non possono essere adeguatamente presi dai privati o da altri enti pubblici.

Le funzioni e i poteri dello stato

  • Funzione politica
    • Scelta dei fini
    • Individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire
    • Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Regioni, Corte Costituzionale.
  • Funzione legislativa (crea le regole)
  • Funzione amministrativa (le fa rispettare)
  • Funzione giurisdizionale (agisce...) norma penale e norma civile

La costituzione della repubblica

Rappresenta la carta delle norme giuridiche fondamentali che tracciano le linee maestre dell’ordinamento giuridico di uno Stato o di una comunità. In senso lato si intende la struttura essenziale dello Stato, cioè l’insieme delle istituzioni che ne determinano l’ordinamento supremo. È un insieme di principi!

Struttura

  • 139 articoli
  • Principi fondamentali (artt. 1-12)
  • Parte I (artt. 13-54): diritti e doveri dei cittadini. Parte intoccabile della costituzione.
  • Parte II (artt. 55-139): ordinamento della Repubblica. Modernizzabile la vita cambia e dovrebbe cambiare con questa anche la costituzione.

Alcuni articoli che ci possono interessare

Principi fondamentali

Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. I diritti non possono scontrarsi con i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Per avere dei diritti bisogna anche adempiere a dei doveri.

Parte I – Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I – Rapporti civili

Art. 13: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. [...] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Questo articolo evidenzia come la libertà sia inviolabile a meno che ci siano dei motivi di legge il carcere è giusto. La contenzione del malato psichiatrico è da considerare un sequestro di persona.

Art. 25: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Non si deve abusare dell’esercizio legislativo. La legge deve essere in vigore prima che l’evento si verifichi.

Art. 27: La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra [abrogata con L.13 ottobre 1996 e sostituita con l’ergastolo].

“La responsabilità penale è personale”: sembra una tautologia. In realtà è corretto precisarlo: se hai commesso un errore penalmente rilevante allora tu sei responsabile (anche se era un errore e quindi non c’era l’intenzione).

Un esempio: se uno specializzando viene mandato in pronto soccorso e muore un pz durante il suo intervento o in sua presenza la responsabilità è sua. Il primario che l’ha mandato allo sbaraglio risponderà di altri reati ma non di quello: la morte è conseguenza dell’attività dello specializzando.

Titolo II – Rapporti etico-sociali

Art. 30: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 32: La Repubblica tutela la salute (V.) come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Il concetto di salute

  • Non è definito nella Costituzione
  • È riportato nell’Atto di costituzione dell’OMS (New York, 22/7/1946): è un concetto sovrannazionale.
  • Ripreso nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 1068, C.P.S. 4 marzo 1947: la salute non consiste solamente in assenza di malattia o di infermità, ma è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale.
  • Dovere di operare per la tutela della salute del singolo e della collettività da parte di ogni esercente la professione sanitaria (art. 1 L. 23/12/1978, n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale).

La seconda parte dell’articolo 32 ha un diretto collegamento con la questione del consenso: nessuno può essere sottoposto a un procedimento sanitario se non c’è il suo consenso. Se c’è disposizione di legge io medico sono obbligato a trattare il pz (TSO: trattamento sanitario obbligatorio: psichiatrico, malattie veneree in fase acuta…) ma se non c’è devo chiedere il consenso. La nostra costituzione è una delle poche che tratta esplicitamente del consenso.

È giusto che il paziente possa decidere per il dissenso al trattamento (pz che è stato portato in ospedale per un’incidente ma non vuole essere trattato: fosse stato a casa sua si sarebbe lasciato morire). Questo riporta anche alla questione della disposizione anticipata di trattamento (ex: suicidio assistito). Ovvio che il dissenso al trattamento in certi casi può andare contro la collettività (novax). Bisogna vedere se pesa di più la tutela della salute generale o pesa di più la tutela del diritto individuale: nel caso covid pesa di più la prima.

Titolo III – Rapporti economici

Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. [...].

Titolo IV - Rapporti politici

Parte II – Ordinamento della repubblica

Titolo I – Il parlamento

Sottoposto a proposta di riforma nel 2016

  • Sezione I – Le camere
  • Sezione II – La formazione delle leggi

Titolo II - Il presidente della repubblica

Sottoposto a proposta di riforma nel 2016

Titolo III – Il governo

Sottoposto a proposta di riforma nel 2016

  • Sezione I – Il consiglio dei ministri
  • Sezione II – La pubblica amministrazione
  • Sezione III – Gli organi ausiliari

Titolo IV – La magistratura

  • Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
  • Sezione II – Norme sulla giurisdizione

Titolo V – Regioni, province, comuni

Riformato 2001, sottoposto a proposta di riforma nel 2016

Titolo VI – Garanzie costituzionali

Sottoposto a proposta di riforma nel 2016

  • Sezione I – La Corte costituzionale
  • Sezione II – Revisione della costituzione

Leggi costituzionali

La proposta di riforma della costituzione

  • Si trattava del c.d. Disegno di Legge Boschi (prevedeva: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del Titolo V della parte II della Costituzione)
  • Prevedeva la modifica di quanto oggi in vigore (dopo la riforma “federalista” del 2001) in base alla quale molte competenze erano state trasferite in capo alle Regioni.
  • La riforma, NON approvata, prevedeva, tra l’altro, il (ri-)trasferimento allo Stato di molte competenze oggi alle Regioni.
  • Di interesse “sanitario” era la revisione dell’art. 117: lo Stato avrebbe avuto “legislazione esclusiva” in alcune materie tassativamente elencate, mentre “spetta alle Regioni la potestà legislativa” in altre materie. Lo scopo era quello di ricentralizzare alcune decisioni (tipo vaccini). L’organizzazione, tuttavia, restava alle regioni: frammentazione normativa.

Norma penale e norma civile

La norma penale: Serve per tutelare la collettività dagli errori commessi dal singolo individuo. Il gruppo sociale (e non il singolo individuo) si difende da un soggetto dimostratamente colpevole di reato, comminando una pena detentiva (privazione della libertà individuale) o pecuniaria.

Il reato

  • Ogni violazione della norma penale punita con sanzione penale o amministrativa.
  • Ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena, inflitta dall’Autorità Giudiziaria mediante un processo.
  • Da un punto di vista sostanziale il reato è ogni sorta di comportamento in contrasto con i fini dello Stato.

Struttura del reato

Elementi costitutivi

  • Essenziali
    • Psicologici (soggettivi)
      • SCOPO = motivo dell’azione
      • VOLONTÀ = autodeterminazione all’azione di trasgressione della Legge

      DOLOSO (c’è dolo o intenzione) - PRETERINTENZIONALE (solo per omicidio) - COLPOSO (non c’è l’intenzione di fare del male)

    • Materiali (oggettivi)
      • AZIONE = commissiva omissiva (ex: picconata)
      • EVENTO = effetto o risultato dell’azione od omissione (ex: morte per picconata)

      Se c’è azione ma non evento non c’è reato.

  • Antigiuridicità: contrasto con l’ordinamento penale

L’elemento psicologico del reato

  • Doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
  • Preterintenzionale: è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.
  • Colposo: è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Reati di interesse sanitario

  • Reati subiti da altri, ai quali il professionista sanitario porta assistenza o cura o vi assiste (moltissimi pazienti che ci raccontano della loro esperienza. Ex: Pz con spalla rotta che ci dice che la spalla rotta gliel’ha procurata suo marito che la picchia da tempo…)
  • Reati commessi dal professionista sanitario nello svolgimento delle sue funzioni.

Contro la persona

  • Omicidio volontario (art. 575 c.p.)
  • Aborto (l. 194/78)
  • Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)
  • Violenza sessuale (art. 609 bis)
  • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  • Violenza privata (art. 610 c.p.)
  • Infanticidio (art. 578 c.p.)
  • Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
  • Omicidio del consenziente (art.579c.p.)
  • Sequestro di persona (art.605 c.p.)
  • Lesioni personali (artt.582-583,585 c.p.)
  • Somministrazione e detenzione
  • Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
  • Farmaci scaduti e difettosi (art. 443 c.p.)

Reati relativi a tutte le professioni (non solo sanitarie)

  • Omissione di referto / denuncia di reato (art.
  • Interruzione di pubblico servizio (art. 331 c.p.)
  • 365 c.p
Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 80
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 1 Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fisioterapia e professioni sanitarie - Appunti di medicina legale Pag. 76
1 su 80
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrecarbo99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Piccinini Andrea.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community