Filiazione e patria potestas
Figli legittimi e naturali
I figli legittimi sono quelli nati dalla moglie del pater. Si presumevano procreati dal pater, quelli nati non prima di 180 giorni dall'inizio del matrimonio o non dopo 300 giorni dallo scioglimento di esso. I figli legittimi sono iust quando nati all'interno di matrimoni reputati giusti. Essi sono legati al pater da adgnato e sottoposti alla patria potestas. In mancanza di conubium, il matrimonio non ha rilevanza per il ius civile, ma solo per il ius gentium: i figli non sono reputati iust e sono legati al pater da cognato.
Tutti i figli non legittimi si definiscono naturali. Naturales sono quelli nati dal concubinato. Spurii sono i figli incestuosi o adulterini, nati da unioni non riconosciute dal diritto. Tutti i figli naturali non hanno legami giuridici con il padre e sono uniti da cognato con la sola madre (e con i parenti di lei).
Costituzione ed estinzione della patria potestas
La patria potestas veniva acquistata dal pater familias sui figli e discendenti legittimi, per effetto della nascita. Sui figli adottivi la potestas si acquisiva a seguito di adoptio, sui figli naturali a seguito di legittimato.
Adozione
- Adrogato: era costituita da una richiesta, fatta agli antichi comizi curiati, di sottoposizione di un soggetto che fosse già pater familias ad un altro pater familias. L'approvazione dei comizi implicava la fine di una familia, che passava interamente sotto un altro pater familias. I pontefici, con un'approvazione probabilmente preventiva, garantivano l'accordo degli dei, poiché l'istituto prevedeva l'uscita, anche sacrale, dal gruppo originario e il conseguente ingresso nel nuovo. L'adrogatio produceva una successione universale inter vivos, dall'arrogante nei confronti dell'arrogato, che ridotto allo stato di alius familias, non aveva più un proprio patrimonio. I debiti, però, non passavano, perché per principio il pater non rispondeva dei debiti del nuovo figlio. Il pretore, tuttavia, consentì di agire nei confronti dell'arrogato con un'azione fittizia, la rescissa capitis deminutione (cioè come se l'adrogatio non fosse avvenuta).
- Adoptio: aveva la funzione di far passare un alius familias da un gruppo all'altro. Si trattava, dunque, non della creazione di una potestas su un individuo sui iuris (come nell'adrogatio), ma del trasferimento di un sottoposto dalla potestà di un pater a quella di un altro pater. Il procedimento consisteva nella sottrazione del soggetto adottando alla patria potestas del padre originario, attraverso l'emancipato. Il figlio veniva dunque rivendicato come tale dall'adottante davanti al magistrato; nessuno si opponeva e il magistrato giusdicente assegnava l'adottato al nuovo pater.
Legitimatio
La legitimatio (legittimazione) è un istituto nato in epoca costantiniana, per influsso del Cristianesimo. Attraverso la legittimazione, il figlio naturale (nato al di fuori del matrimonio) acquisisce la qualità di figlio legittimo. La forma più rilevante di legitimatio consisteva nel successivo matrimonio dei genitori naturali. Questa forma si escludeva, per ovvi motivi, quando le nozze non sarebbero state possibili al momento del concepimento (dunque non valeva per i figli incestuosi o adulterini). Deve concorrere il consenso dei figli legittimandi.
Giustiniano stabilì che ove tale legittimazione non fosse possibile, per esempio per la morte della madre, il risultato si potesse ottenere attraverso un provvedimento dell'imperatore, su richiesta del padre. Nel tardo antico, si predispose un altro modo di legittimazione, detto per oblatonem curiae, diretto al conseguimento di fini fiscali. Poiché, infatti, le curiae, ovvero consigli delle comunità cittadine, su cui incombevano, per effetto di una politica fiscale accentratrice, rilevantissimi oneri fiscali, erano sistematicamente disertati dai soggetti abbienti, che avrebbero dovuto occuparli, si decise al fine di consentire il regolare funzionamento, di permettere ai genitori di legittimare i figli naturali, dando loro un patrimonio sufficiente ad essere ammessi nelle curiae. Tale forma di legittimazione produceva effetti assai limitati: a differenza della classica legittimazione, la oblationem curiae, instaurava una parentela solo tra legittimante e legittimato e non pure in relazione ai parenti del legittimante.
Cause estintive della patria potestas
- Morte o capitis deminutio del pater.
- Morte o capitis deminutio maxima o minima del figlio.
- Adoptio del figlio da parte di un altro pater.
- Emancipatio del figlio.
L'emancipazione si otteneva, secondo le XII tavole, in questo modo: se il pater avesse alienato lo stesso figlio per tre volte, facendoselo riemancipare da un fiduciario, il figlio in questione sarebbe stato definitivamente sottratto alla potestà paterna e nella condizione di liber in mancipio, poteva essere emancipato.
Grazie all'interpretazione giurisprudenziale, siccome il dettato della legge era esplicito solo per il figlio maschio, si determinò che bastasse una sola vendita per l'emancipazione della figlia e dei nipoti in potestate.
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