FILIAZIONE E PATRIA POTESTAS
1. Figli legittimi e naturali: I figli legittimi sono quelli nati dalla moglie del pater. Si presumevano procreati dal pater, quelli nati non prima di 180 giorni dall'inizio del matrimonio o non dopo 300 giorni dallo scioglimento di esso. I figli legittimi sono iust quando nati all'interno di matrimoni reputati giusti. Essi sono legati al pater da adgnato e sottoposti alla patria potestas. In mancanza di connubium, il matrimonio non ha rilevanza per il ius civile, ma solo per il ius gentium: i figli non sono reputati iust e sono legati al pater da cognato. Tutti i figli non legittimi si definiscono naturali. Naturales sono quelli nati dal concubinato. Spurii sono i figli incestuosi o adulterini, nati da unioni non riconosciute dal diritto. Tutti i figli naturali non hanno legami giuridici con il padre e sono uniti da cognato con la sola madre (e con i parenti di lei). 2. Costituzione ed estinzione della patria potestas: La patria potestas veniva acquistata dal pater familias.sui gli e discendenti legittimi, per effetto della nascita. Sui gli adottivi la potestas si acquisiva a seguito di adopto, sui gli naturali a seguito di legitmato. Adozionea. Adrogato: era costituita da una richiesta, fatta agli antichi comizi curiat, di sottoposizione di un soggetto che fosse già pater familias ad un altro pater familias. L'approvazione dei comizi implicava la fine di una familia, che passava interamente sotto un altro pater familias. I pontefici, con un'approvazione probabilmente preventiva, garantivano l'accordo degli dei, poiché l'istituto prevedeva l'uscita, anche sacrale, dal gruppo originario e il conseguente ingresso nel nuovo. L'adrogatio produceva una successione universale inter vivos, dall'arrogante nei confronti dell'arrogato, che ridotto allo stato di lius familias, non aveva più un proprio patrimonio. I debiti, però, non passavano, perché per principio il pater non rispondeva dei debiti del nuovo gli. Il pretore, tuttavia,consentì di agire nei confronti dell'arrogato con un'azione fictizia, la rescissio capitis deminutio (cioè come se l'adrogatio non fosse avvenuta). b. Adopto: aveva la funzione di far passare un lius familias da un gruppo all'altro. Si trattava, dunque, non della creazione di una potestas su un individuo sui iuris (come nell'adrogatio), ma del trasferimento di un sottoposto dalla potestà di un pater a quella di un altro pater. Il procedimento consisteva nella sottrazione del soggetto adottando alla patria potestas del padre originario, attraverso l'emancipatio. Il figlio veniva dunque rivendicato come tale dall'adottante davanti al magistrato, nessuno si opponeva e il magistrato giudicante assegnava l'adottato al nuovo pater. Legitmatola legitmato (legittimazione) un istituto nato in epoca costantiniana, per in usso del Cristianesimo. Attraverso la legittimazione, il figlioDi consentire il regolare funzionamento, dipermettere ai genitori di legittimare i gli naturali, dando loro un patrimoniosuf ciente ad essere ammessi nelle curiae. Tale forma di legittimazioneproduceva effetti assai limitati: a differenza della classica legittimazione, laoblationem curiae, instaurava una parentela solo tra legittimante elegittimato e non pure in relazione ai parenti del legittimante.
Cause estntve della patria potestasa.
- Morte o capitis deminutio del pater.
- Morte o capitis deminutio maxima o minimi del lius.
- Adoptio del lius da parte di un altro pater.
- Emancipatio del lius.
L’emancipazione si otteneva, secondo le XII tavole, in questo modo: se ilpater avesse alienato lo stesso glio per tre volte, facendoseloriemancipare da un duciario, il lius in questione sarebbe statode nitivamente sottratto alla potest paterna e nella condizione di liber inmancipio, poteva essere emancipato.
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Grazie all'interpretazione giurisprudenziale, siccome il dettato della legge era esplicito solo per il lius maschio, si determinò che bastasse una sola vendita per l'emancipazione della glia e dei nipoti in potestate. 3. I poteri del pater familias: i poteri spettanti al pater familias si sostanziavano, rispetto al lius e ai sottoposti, nei seguenti diritti: a. Ius vitae ac necis (diritto di vita e di morte): l'espressione designa il potere assoluto spettante al pater familias nei confronti dei sottoposti. Tale potere, fu significativamente ridotto nel periodo del principato. Traiano, infatti, dispose l'obbligo per il padre che maltrattava il lius, di emanciparlo. Adriano, poi, dispose la condanna alla deportazione per il padre che uccideva il lius per un motivo futile. Il ius vitae ac necis, formalmente ebbe fine quando Costantino punì l'uccisione del figlio con la terribile poena cullei (pena del sacco), prevista per il parricidio. b. Ius expondendi (diritto di esporre): tale potereIl pater familias aveva il potere di abbandonare i neonati, esponendoli al di fuori della casa. Questo potere poteva essere considerato come applicazione del ius vitae ac necis. Nel diritto giustinianeo si stabilì che il neonato abbandonato acquisiva lo stato di uomo libero e non poteva essere considerato schiavo del soggetto che lo aveva raccolto.
Il pater familias aveva il diritto di vendere il figlio mediante mancipatio a un terzo, rispetto al quale il figlio diventava libero in causa mancipi. Lo strumento della vendita poteva servire allo spostamento, anche temporaneo, di forza-lavoro agricola nell'età più risalente.
Il pater familias aveva il diritto di dare per la punizione (ius noxae dandi). In virtù di questo diritto, se un sottoposto si fosse reso responsabile di un illecito privato, il pater poteva esimersi dalla responsabilità consegnando l'autore del fatto alla vittima del delitto.
Il peculium e la capacità limitata del lius.
familias: anche al lius familias, come allo schiavo, spesso il pater familias concedeva un piccolo patrimonio (peculium), che il lius poteva liberamente amministrare, pur non avendone la titolarità giuridica, che formalmente restava al pater. Per le attività economiche svolte dal lius valevano, come per il servo, le actones adiectciae qualitats. Si distinguono: a. Peculium profectcium (proveniente dal pater): assegnato per le piccole spese del lius o per avviarlo ad un esercizio di rilevanza economica. b. Peculium castrense (militare): corrispondeva ai beni acquisiti dal gli investe di soldato, nell'ambito delle campagne militari. Di questo egli poteva disporre per testamento. Con Costantino, fu equiparato al peculium castrense il peculium quasi castrense, formato dai beni acquistati dal gli mentre ricopriva incarichi in uf ci pubblici o ecclesiastci. Costantino, ancora, dispose anche cheL'eredità della madre (bonamaterna) andasse solo formalmente al pater, che non aveva diritto di disporne, ma sostanzialmente lo aveva il figlio.
La tutela. Generalità e origini: la piena capacità di agire apparteneva ai cittadini sui iuris, di sesso maschile, di fatto quelli che avessero compiuto i 25 anni. Per particolari categorie di soggetti sui iuris, ritenuti incapaci di agire, era prevista una forma di assistenza, svolta da un tutor (tutore). La tutela tendeva, in primo luogo, a salvaguardare gli interessi del gruppo familiare, attribuendo al tutore una vic ac potestas (forza e potere) sul sottoposto a tutela.
Nell'età più antica, gli incapaci erano sottoposti all'indistinto potere del pater familias e ove questi venisse a mancare, subentrava l'adgnatus proximus (il parente di sesso maschile più prossimo). Ci richiama la struttura della successione legittima. Attraverso una lenta evoluzione, che si manifesta già in età repubblicana, la tutela venne poi concepita come istituto.
Di protezione dell'incapace è così trasmessa agli ordinamenti moderni. In epoca classica si avevano due figure di tutela:
- Tutela impuberum: tutela dedicata agli impuberi.
- Tutela mulierum: tutela per le donne sui iuris.
La tutela impuberum è una forma di tutela già prevista dalle XII tavole. Ad essa erano sottoposti gli impuberes, maschi e femmine, il cui pater fosse morto o capite deminutus. L'impubere sottoposto a tutela, si chiamava pupillus (pupillo). Il tutor doveva essere cittadino romano, sui iuris epubere. In et tarda, si ammise, attraverso costituzioni imperiali, che le vedove fossero ammesse alla tutela dei gli.
Diverse erano le forme della tutela impuberum:
- Tutela testamentaria: trovava il suo fondamento nella volontà privata, in particolare in un testamento: il tutor testamentarius o testamento datus (tutore testamentario o dato nel testamento) era, infatti, un soggetto designato dal testatore nel testamento.
Tutela datva: una lex Atlia facendo seguito ad una prassi in tal senso,stabil che il pretore dovesse nominare un tutore a coloro che ne fosserosprovvisti. Successivamente, una lex Iulia et Tita confer la stessacompetenza ai governatori per le rispettive province.Nel principato divennero competenti alla nomina anche i consoli, poi dal IIsecolo, un pretore speciale, detto praetor tutelarius.In origine si ritenne che il tutore testamentario potesse rinunciare alla tutela(abdicato tutelae) e che il tutore leg
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