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RICERCA
Qualsiasi materiale biologico può far parte di una biobanca, i più comuni sono:
-campioni di tessuto fissati
-DNA/RNA
-cellule
-fluidi corporei: plasma, siero, fluido cerebrospinale, urine
I vantaggi sono:
-il potere statistico: un grande numero di campioni raccolti negli anni ma disponibili
istantaneamente
-costi ridotti: una volta raccolto il campione rimane disponibile per diversi studi
-logistici: maggiore possibilità di condurre progetti di ricerca e test clinici; lo sviluppo di
infrastrutture centralizzate crea accesso per molti utenti incentivando la collaborazione
-etici: l’approvazione etica rafforza la fiducia dei clienti
Esistono dei documenti nazionali e sovranazionali che regolamentano le biobanche.
Raccomandazioni:
• Management della biobanca: devono raccogliere per finalità di ricerca, e la ricerca deve
essere eseguita nell'ottica di portare benefici alla collettività, che ci sia da parte dei donatori
un consenso e che le biobanche possano creare un ritorno di informazioni utili al donatore
• Che sia rispettata la loro privacy
• Possibilità di immaginare la ricerca usando campioni anche senza il consenso diretto
Aree problematiche: la questione della proprietà del materiale biologico è ancora molto
dibattuta, ad es. capelli o latte materno sono materiali biologici che però possono anche
diventare di interesse comune, ma se penso ad esempio al sangue e midollo osseo, una volta
donati rimangono ancora miei? No, perché se è previsto che venga donato e vada a qualcun
altro tu non puoi proclamare una proprietà rispetto a quel campione. Se invece è un bene
commerciale, si può vendere a proprio interesse e vengono integrati in un altro individuo.
Si pensa ad una teoria della separazione che dice che nel momento in cui il campione viene
tirato fuori e io lo recupero allora diventa mio, ma ovviamente ci sono anche opinioni
controversie. -> atteggiamento partecipatorio alla donazione: il campione rimane tuo e tu
partecipi alla ricerca per cui rimarrai informato costantemente in tempo reale.
1. Tesi della separazione: al momento del distacco dal tessuto il soggetto che ha subito
l'ablazione ne diventa immediatamente proprietario
2. Tesi della occupazione: chiunque può diventare proprietario con l'impossessamento. -> la
biobanca si deve fare da garante del mio campione; infatti, ogni banca ha il suo direttore che
è garante della privacy e sicurezza del campione stesso e del donatore. Il ricercatore è colui
che ha soltanto la licenza d'uso del materiale biologico.
• Consenso informato: istituzione di tipo etico-giuridica che va ad esplicitare cosa dice la
costituzione nell'articolo 32, dice che i trattamenti sanitari in Italia sono volontari, tranne
quelli imposti dalla legge ( es malati psichiatrici gravi ) eccezion fatta nel caso in cui vadano a
ledere la dignità della persona che li riceve. L'operatore deve sempre informare di quello che
sta per fare e non si deve essere condizionati in alcun modo nel consenso.
Ci vuole:
1. Consenso specifico = userò il tuo campione solo per una determinata ricerca e poi non posso
riutilizzarlo per null'altro, si era proposto di richiamare ogni volta le persone per chiedergli se
si potessero utilizzare i campioni per nuove ricerche, ma c'è il rischio che non si riescano più a
contattare
2. Consenso ristretto
3. Consenso futuro
4. Consenso bianco
5. Consenso ampliato = posso usarlo per tante ricerche ma ti lascio delle garanzie -> posso
fare ricerca anche senza consenso se quella ricerca mi darà dei risultati veramente utili per la
comunità. (MTA) ( material transfer agreement ) = documento con cui si dà la possibilità a
ricercatori esterni alla biobanca di richiedere alcuni campioni per ricerche esterne alla
biobanca che li possiede.
DONAZIONE DEL CORPO
Con la Legge 10 febbraio 2020, n. 10 sono state introdotte in Italia norme specifiche in
materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di
formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro
consenso. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato ai principi di
solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto
del corpo umano. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, il
corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli
organi preposti. La manifestazione del consenso da parte dell’interessato a tale forma di
donazione avviene attraverso una dichiarazione scritta, da consegnare all'azienda sanitaria di
appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i
contenuti informativi alla banca dati per la registrazione delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT), prevista dal comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205. In tale dichiarazione, il disponente indica anche una persona di sua fiducia (fiduciario),
cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il
decesso. Presso il Ministero della Salute è istituito l’elenco dei Centri di riferimento per la
conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti (previsti dall'art. 4 della Legge 10/2020),
che comprende strutture universitarie, aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). I centri di riferimento sono riconosciuti in
base ai criteri stabiliti con il Decreto del Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del
31 maggio 2021. Tali criteri riguardano:
•il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi
biologico e chimico per eventuale uso di sostanze cancerogene, in tutti gli ambienti del centro
•la disponibilità di aree dedicate al ricovero delle salme e delle bare, nonché delle
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività del centro
•la presenza di spazi destinati alla formazione dei discenti
•la disponibilità di personale e attrezzature dedicati alle attività del centro
•la disponibilità di procedure specifiche per la gestione della salma, in accordo ai criteri etici
•la completa accessibilità del centro, in linea con il principio di superamento delle barriere
architettoniche.
QUALI CORPI?
La L.10/2020 stabilisce che “Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca
scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata […] ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 578”. In altri termini sia casi di Brain Death che di Circulatory
Death. Il Regolamento di cui al DPR 10/02/2023 ha tuttavia specificato cause di esclusione
dell’utilizzo del cadavere.
•Patologie infettive: soggetti affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie
spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all’assistenza – nei casi in cui l’infezione
costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso – e infezioni correlate all’antimicrobico-
resistenza, SARS-CoV-2 – inclusi i casi probabili, sospetti e confermati -, infezioni emergenti
o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore.
•Pazienti sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi.
•Cadaveri sottoposti a Riscontro Diagnostico o Autopsia Giudiziaria.
•Corpi con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura traumatica.
•Casi di suicidio.
•Soggetti deceduti all’Estero. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni per i casi di morte
violenta o casi per i quali vi sia sospetto di morte dovuta a reato.
RESTITUZIONE DEL CORPO
Dall’arrivo presso il Centro i Riferimento, il Centro è garante dell’identificazione e
tracciabilità del corpo e delle parti anatomiche fino alla restituzione, in condizioni dignitose,
alla famiglia. Le attività eseguite sul cadavere devono essere conformi a specifici progetti di
ricerca avvallati da un Comitato Etico Indipendente territorialmente competente; nel caso in
cui il corpo sia destinato ad attività di formazione chirurgica, è sufficiente l’autorizzazione da
parte della Direzione Sanitaria. Il termine perentorio per la restituzione del corpo alla
famiglia è di dodici mesi. Qualora la famiglia non ne richieda la restituzione, la sepoltura o
eventuale cremazione è a carico del Centro di Riferimento.
SPERIMENTAZIONE CLINICA
La sperimentazione rappresenta lo strumento fondamentale ed insostituibile del quale la
scienza medica si avvale per progredire nell’individuazione di soluzioni terapeutiche sempre
più innovative, efficaci e sicure. Per sperimentazione clinica si intende qualsiasi studio
condotto sull’essere umano allo scopo di scoprire o verificare gli effetti di un prodotto
farmaceutico, di un device o di una procedura (siano essi nuovi oppure già approvati/registrati
ma per altre indicazioni) con l’obiettivo di accertarne la sicurezza e efficacia.
STUDI SPERIMENTALI
Sperimentazione clinica “interventistica”: sono studi di coorte in cui gli individui sono suddivisi
in due (o più gruppi) sulla base della loro esposizione (farmaco, intervento chirurgico o
preventivo) stabilita dal ricercatore.
Lo sviluppo di un farmaco si basa su più step:
-studi pre-clinici: scoperta e selezione delle molecole; studi di animali; richiesta di
autorizzazione alla sperimentazione
-studi clinici: sperimentazione su soggetti sani; sperimentazione su alcuni pazienti; ampio
utilizzo su pazienti
-fase registrativa: richiesta di commercializzazione; valutazione delle autorità sanitarie
(EMEA)
La sperimentazione dura un totale di 12 anni.
Tipologia di sperimentazione
-Sperimentazioni finalizzate non a interesse privato o a fini di lucro, ma per interesse
pubblico.
-Sperimentazioni connotabili come rilevanti per il miglioramento della pratica clinica e, come
tali, parte integrante dell'assistenza sanitaria.
-Sperimentazioni rilevanti per la salute pubblica in grado di offrire opportunità aggiuntive alle
prospettive terapeutiche e di salute ai pazienti; in grado di ottimizzare la qualità delle
prestazioni assistenziali.
In generale lo scopo della sperimentazione è quello di creare nuove conoscenze: Dichiarazione
di Helsinki (ART.8) “la produzione di nuove conoscenze, obiettivo primario della ricerca
biomedica, non deve mai prevalere sui diritti e sugli interessi dei singoli soggetti coinvolti
nella ricerca.” Lo scopo è quello di fare una sperimentazione non sull’uomo ma nell’uomo e
possibilmente con l&