Il problema del suicidio assistito e dell'accanimento terapeutico
Il problema del suicidio assistito e dell'accanimento terapeutico è di forte attualità in questi ultimi anni, e l'argomento viene dibattuto sempre più frequentemente così da sottolineare l'importanza di effettuare dei cambiamenti nell'assistenza ai malati terminali. In particolare, il caso di Pietro, fa riflettere su dove sia il confine tra accanimento terapeutico ed eutanasia.
Eutanasia attiva e passiva
Nel nostro Paese l'eutanasia attiva, secondo il Codice Penale (ex art. 575), è equiparabile all'omicidio volontario mentre quella passiva è consentita per legge solo nei casi di morte cerebrale e con consenso da parte di medici e parenti del malato.
Nel caso in questione è l'assistito a chiedere esplicitamente l'interruzione volontaria delle cure asserendo che “... non ritiene più dignitosa questa vita completamente dipendente da altri, limitata in un letto e in un corpo che non sente più come proprio.” ma nonostante ciò il medico non può assecondare la richiesta di Pietro poiché si tratterebbe di omicidio del consenziente e punibile con reclusione da 6 a 15 anni secondo l'art. 579 del Codice Penale.
Supporto legislativo alla decisione
- La Carta dei Diritti Del Malato che sottolinea il diritto alla libera scelta ed alla decisione (art. 11).
- La Carta Dei Diritti Del Morente la quale afferma i diritti a “partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto delle sue volontà” (art.4) ed a “non subire interventi che prolunghino il morire” (art. 7).
- La Carta Costituzionale che secondo quanto sancito dall'art. 32 “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
A questo proposito possono sorgere dibattiti bioetici su quali siano “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, il rispetto secondo i principi fondamentali di etica è il tenere in considerazione l'autonomia della persona e delle sue scelte non tralasciando però il benessere della stessa (principio di beneficità) e la giustizia nei confronti dei suoi bisogni individuali.
Codice Deontologico
Medici ed infermieri, in casi come questi, oltre alle disposizioni di legge devono attenersi al proprio Codice Deontologico, in particolare agli articoli 3, 6, 35, 36, 37, 38 del C.D. dell'Infermiere e agli articoli 16, 17, 39 del C.D. Medico ove si dettano le regole comportamentali.
In particolare sono da citare l'art. 36 del C.D. dell'Infermiere che afferma: “L'infermiere...
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Elaborato etica
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Elaborato Analisi matematica 2
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Elaborato 2 Ingegneria ambientale
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Elaborato 2 Architettura tecnica