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Estratto del documento

Il problema del suicidio assistito e dell'accanimento terapeutico è di forte attualità in questi

ultimi anni, e l'argomento viene dibattuto sempre più frequentemente così da sottolineare

l'importanza di effettuare dei cambiamenti nell'assistenza ai malati terminali.

In particolare, il caso di Pietro, fa riflettere su dove sia il confine tra accanimento

terapeutico ed eutanasia.

Nel nostro Paese l'eutanasia attiva, secondo il Codice Penale (ex art. 575), è equiparabile

all'omicidio volontario mentre quella passiva è consentita per legge solo nei casi di morte

cerebrale e con consenso da parte di medici e parenti del malato.

Nel caso in questione è l'assistito a chiedere esplicitamente l'interruzione volontaria delle

cure asserendo che “... non ritiene più dignitosa questa vita completamente dipendente da

altri, limitata in un letto e in un corpo che non sente più come proprio.” ma nonostante ciò il

medico non può assecondare la richiesta di Pietro poiché si tratterebbe di omicidio del

consenziente e punibile con reclusione da 6 a 15 anni secondo l'art. 579 del Codice

Penale.

A supporto della decisione di Pietro abbiamo:

La Carta dei Diritti Del Malato che sottolinea il diritto alla libera scelta ed alla

• decisione (art. 11)

La Carta Dei Diritti Del Morente la quale afferma i diritti a “partecipare alle decisioni

• che lo riguardano e al rispetto delle sue volontà” (art.4) ed a “non subire interventi

che prolunghino il morire” (art. 7)

La Carta Costituzionale che secondo quanto sancito dall'art. 32 “Nessuno può

• essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana.”

A questo proposito possono sorgere dibattiti bioetici su quali siano “i limiti imposti dal

rispetto della persona umana”, il rispetto secondo i principi fondamentali di etica è il tenere

in considerazione l'autonomia della persona e delle sue scelte non tralasciando però il

benessere della stessa (principio di beneficità) e la giustizia nei confronti dei suoi bisogni

individuali.

Medici ed infermieri, in casi come questi, oltre alle disposizioni di legge devono attenersi al

proprio Codice Deontologico, in particolare agli articoli 3,6,35,36,37,38 del C.D.

dell'Infermiere e agli articoli 16,17,39 del C.D. Medico ove si dettano le regole

comportamentali.

In particolare sono da citare l'art. 36 del C.D. dell'Infermiere che afferma: “ L'infermiere

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Publisher
A.A. 2015-2016
3 pagine
SSD Scienze mediche MED/02 Storia della medicina

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty2205 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Etica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof D'Addio Laura.