Secondo il codice deontologico a chi è possibile insegnare le tecniche psicologiche? (art 21)
Secondo il Codice Deontologico degli psicologi, l'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche
conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione
stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera
professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o
inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici
della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a
processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi,
conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È consentito l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli
studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento
di conoscenze psicologiche.
La laurea in psicologia permette agli psicologi una completa formazione oppure hanno bisogno di
formazione continua? E' sufficiente la sola laurea in psicologia per poter utilizzare gli strumenti
teorico-pratici degli psicologi bisogna avere altre conoscenze? (art 5)
Lo psicologo è soggetto ad un obbligo di formazione continua. Egli è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali
opera. La violazione ti tale obbligo determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di
quanto stabilito dall'ordinamento professionale. In altre parole, la sola laurea non è sufficiente.
Lo psicologo deve infatti riconoscere i limiti della propria competenza e usare pertanto solo strumenti
teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Inoltre, lo psicologo deve impiegare metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti
scientifici, e non deve suscitare aspettative infondate nelle attese del cliente e/o utente.
Quali sono le precauzioni da prendere per il trattamento del minore? (art 31)
Innanzitutto, come spiegato nell'articolo 31 del Codice Deontologico, le prestazioni professionali a
persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle
medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello
stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti
salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
Etica attiva e passiva
Con “etica passiva” ci si riferisce alla semplice attenzione alla non-violazione delle norme
deontologiche. L'etica passiva può essere sufficiente in altri ambiti e per altre figure professionali, ma
non certamente così per quanto la figura dello psicologo o del medico, in quanto la promozione della
salute è il fine ultimo della loro attività in qualsiasi ambito professionale si trovino ad operare. Tale
obiettivo diventa un “valore della categoria" e di conseguenza si delinea, in tale ottica di attivi doveri, il
criterio dell’omissione o della carenza
L'etica attiva, molto più dinamica, comporta che ogni Psicologo faccia profondamente propria
l’esigenza di “
contribuire al bene ”, qualunque sia il proprio quadro di riferimento teorico. In tale
concezione, l'etica non si definisce più soltanto come un “non-fare” cose contrarie alle norme o ai
principi deontologici, ma si trasforma in attività, fatta di azioni e parole finalizzate alla promozione
ed al conseguimento del benessere individuale e collettivo.
Per potersi esprimere al meglio, l'etica attiva necessita della presenza di almeno 3 condizioni o
principi fondamentali :
1. tutela dell’utente e del committente
2. tutela del gruppo professionale
3. tutela del singolo professionista
Significato di morale, etica, deontologia e codice deontologico.
Il significato della parola MORALE è riconducibile al termine latino “mos”, in italiano “costume”.
D efinisce ciò che è considerato “ bene ” e viceversa “ male ” rispetto ai pensieri ed ai comportamenti
umani e, più generalmente, in relazione ai costumi e agli stili di vita vigenti in una determinata società.
Secondo diversi Autori, cambierebbe da popolazione a popolazione e si modificherebbe nel corso degli
anni anche all’interno della stessa civiltà alla quale si applica → non sarebbe quindi statica e definibile
“a priori” una volta per tutte, ma seguirebbe i tempi e i costumi vigenti allo scopo di soddisfare le
esigenze storiche degli individui e delle comunità.
Il termine ETICA fu introdotto da Aristotele per designare quella parte della filosofia che studia la
Morale. Essa cerca di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare le scelte e le
condotte degli individui e dei gruppi, nonché le caratteristiche e i contenuti delle dinamiche sociali nel
corso dei quali si definiscono e si ridefiniscono, in un continuo processo di verifica e di aggiustamento
interno ad ogni individuo e degli individui tra di loro, i valori, i principi e le regole cui si richiamano i
singoli ed i gruppi
La DEONTOLOGIA, invece, indica l'insieme dei valori, dei principi, delle regole e delle buone
consuetudini che diventano regole condivise da un gruppo professionale, alle quali ogni professionista
dovrebbe ispirarsi al momento in cui esercita la professione.
Infine, il CODICE DEONTOLOGICO è lo strumento che stabilisce e definisce le cosiddette “norme
deontologiche”, ovvero le regole di condotta da rispettate nell'esercizio dell’attività professionale;
prima di diventare operativo e obbligante per gli iscritti al relativo ordine professionale, va proposto,
approvato, - in genere tramite un referendum tra gli iscritti -, e, infine, pubblicato per essere reso di
dominio pubblico.
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