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I reati con la cooperazione artificiosa del soggetto passivo.

L’estorsione

9.1. I reati con la cooperazione artificiosa del soggetto passivo si

caratterizzano per il compimento, da parte di quest’ultimo, di un

atto di disposizione patrimoniale viziato dall’altrui condotta di

coazione o di frode.

Si tratta di un elemento sovente tacito della fattispecie ma di

importanza fondamentale, perché, collegando funzionalmente tra

loro i requisiti strutturali espressi, impedisce l’incontrollata

dilatazione applicativa della tutela penale.

9.2. Alla prima categoria appartiene il delitto di estorsione. L’art.

629 c.p. punisce chiunque, mediante violenza o minaccia,

costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Per l’opinione maggioritaria apparterrebbe a questa tipologia di

delitti contro il patrimonio anche il sequestro di persona a scopo

di estorsione (art. 630 c.p.). La tesi, però, non è condivisa da

quanti ravvisano l’offesa unicamente nella libertà personale del

soggetto passivo (v. supra § 1.1.)

9.3. I requisiti oggettivi espressi della fattispecie sono quattro.

Innanzitutto la condotta costrittiva. Violenza e minaccia sono

modalità di coazione dell’altrui libertà morale. Ciò vale a

480 di diritto penale

Parte speciale

qualificare l’estorsione come delitto plurioffensivo. La coercizione

deve essere derivare dalla condotta del reo. Non è sufficiente che

il timore di ritorsioni frequenti in certi contesti sociali (la c.d.

estorsione ambientale). Il soggetto passivo della coercizione e

quello che subisce il danno patrimoniale coincidono ma, secondo

l’opinione prevalente, non necessariamente. Si fa il caso di chi

usa violenza contro il figlio per indurre suo padre a versare

all’estorsore una somma di denaro. Sennonché, a ben vedere,

anche in questo caso la coercizione si irradia sul soggetto che

dispone patrimonialmente. La violenza esercitata sul figlio è ad

un tempo una forma di coercizione della libertà morale del

genitore. Si può concludere, quindi, che non può parlarsi di

estorsione in assenza di una coercizione, anche indiretta, di colui

che compie l’atto di disposizione patrimoniale.

Viene in rilievo, poi, il compimento, da parte del soggetto

coartato, di una condotta attiva o omissiva. Non si tratta, come

potrebbe apparire a prima vista di un requisito naturalistico.

Come si diceva, quando l’art. 629 c.p. parla di “fare o omettere

qualcosa”, si riferisce al compimento di un atto di disposizione del

patrimonio proprio o di quello

Seguono gli eventi dell’ingiusto profilo e dell’altrui danno, che

segna il momento consumativo del reato.

Il dolo è generico.

9.4. La pena è della reclusione da sette a vent’anni e della multa

da euro 5.000 a 15.000 se concorre taluna delle circostanze

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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