I reati con la cooperazione artificiosa del soggetto passivo.
L’estorsione
9.1. I reati con la cooperazione artificiosa del soggetto passivo si
caratterizzano per il compimento, da parte di quest’ultimo, di un
atto di disposizione patrimoniale viziato dall’altrui condotta di
coazione o di frode.
Si tratta di un elemento sovente tacito della fattispecie ma di
importanza fondamentale, perché, collegando funzionalmente tra
loro i requisiti strutturali espressi, impedisce l’incontrollata
dilatazione applicativa della tutela penale.
9.2. Alla prima categoria appartiene il delitto di estorsione. L’art.
629 c.p. punisce chiunque, mediante violenza o minaccia,
costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Per l’opinione maggioritaria apparterrebbe a questa tipologia di
delitti contro il patrimonio anche il sequestro di persona a scopo
di estorsione (art. 630 c.p.). La tesi, però, non è condivisa da
quanti ravvisano l’offesa unicamente nella libertà personale del
soggetto passivo (v. supra § 1.1.)
9.3. I requisiti oggettivi espressi della fattispecie sono quattro.
Innanzitutto la condotta costrittiva. Violenza e minaccia sono
modalità di coazione dell’altrui libertà morale. Ciò vale a
480 di diritto penale
Parte speciale
qualificare l’estorsione come delitto plurioffensivo. La coercizione
deve essere derivare dalla condotta del reo. Non è sufficiente che
il timore di ritorsioni frequenti in certi contesti sociali (la c.d.
estorsione ambientale). Il soggetto passivo della coercizione e
quello che subisce il danno patrimoniale coincidono ma, secondo
l’opinione prevalente, non necessariamente. Si fa il caso di chi
usa violenza contro il figlio per indurre suo padre a versare
all’estorsore una somma di denaro. Sennonché, a ben vedere,
anche in questo caso la coercizione si irradia sul soggetto che
dispone patrimonialmente. La violenza esercitata sul figlio è ad
un tempo una forma di coercizione della libertà morale del
genitore. Si può concludere, quindi, che non può parlarsi di
estorsione in assenza di una coercizione, anche indiretta, di colui
che compie l’atto di disposizione patrimoniale.
Viene in rilievo, poi, il compimento, da parte del soggetto
coartato, di una condotta attiva o omissiva. Non si tratta, come
potrebbe apparire a prima vista di un requisito naturalistico.
Come si diceva, quando l’art. 629 c.p. parla di “fare o omettere
qualcosa”, si riferisce al compimento di un atto di disposizione del
patrimonio proprio o di quello
Seguono gli eventi dell’ingiusto profilo e dell’altrui danno, che
segna il momento consumativo del reato.
Il dolo è generico.
9.4. La pena è della reclusione da sette a vent’anni e della multa
da euro 5.000 a 15.000 se concorre taluna delle circostanze
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