Diritto penale II parte speciale
Contenuto della classe
Titolo XII del Libro II c.p. - Delitti contro la persona. Comprende i delitti che offendono direttamente i beni essenziali dell’individuo, cioè:
- I beni della vita;
- I beni dell’incolumità (o integrità) fisica;
- La libertà;
- L'onore.
I beni della vita e dell'incolumità fisica sono considerati in rapporto a singole persone determinate, ≠ delitti contro l'incolumità pubblica (Sesto titolo del codice): contempla le offese agli stessi beni che riguardano un numero indefinito di persone. Questa categoria di reati è caratterizzata dal fatto che le azioni che costituiscono i reati medesimi producono effetti che trascendono i singoli colpiti, propagandosi o potendosi propagare ad un numero non precisabile di individui.
≠ Codice Zanardelli: il codice in vigore non annovera tra i delitti contro la persona:
- L'aborto: artt. 545-551, ora abrogati;
- Reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 (ora figura fra i delitti contro la famiglia, titolo XI).
Delitti contro la libertà: il cod. Zanardelli li contemplava in un titolo a parte (II del libro secondo). Soppressa tale classe, il codice attuale prevede nel secondo libro:
- Tit. 1 - Dei delitti contro la personalità dello Stato;
- Tit. 2 - Dei delitti contro la pubblica amministrazione;
- Tit. 3 - Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia;
- Tit. 4 - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti;
- Tit. 5 - Dei delitti contro l’ordine pubblico;
- Tit. 6 - Dei delitti contro l’incolumità pubblica;
- Tit. 6 bis - Dei delitti contro l’ambiente;
- Tit. 7 - Dei delitti contro la fede pubblica;
- Tit. 8 - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
- Tit. 9 - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
- Tit. 9 bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali;
- Tit. 10 - Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe;
- Tit. 11 - Dei delitti contro la famiglia;
- Tit. 12 - Dei delitti contro la persona;
- Tit. 13 - Dei delitti contro il patrimonio.
Dei delitti contro la vita e l'incolumità personale: omicidio
In generale
È l’uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo con un comportamento doloso o colposo e senza il concorso di cause di giustificazione. Scopo dell’incriminazione è la tutela della vita umana, che viene protetta dallo Stato non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della collettività. L’ordinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore sociale, in considerazione dei doveri che all’individuo incombono verso la famiglia e verso lo Stato.
Oggetto materiale dell'azione criminosa
La persona su cui cade l’azione deve essere un uomo diverso dall’agente, necessariamente vivo. Il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure nei casi in cui la sanzione potrebbe praticamente applicarsi all’individuo, e cioè nel caso di semplice tentativo. Se fosse già morta (es, per una paralisi mentre giaceva nel letto, verso il quale fu poi sparato un colpo di fucile a scopo omicida) si avrebbe un caso di inesistenza dell’oggetto dell’azione ex art. 49 co 2 c.p. La qualità di uomo non comincia con la nascita vera e propria ai fini del diritto penale, ma in un momento di poco anteriore, e precisamente nel momento in cui ha inizio il distacco del feto dall’utero della donna.
Ciò si desume dal fatto che il nostro codice equipara all’uccisione del neonato l’uccisione del feto durante il parto. È vero che tale equiparazione è sancita solo rispetto all’uccisione in condizioni di abbandono materiale e morale, ma deve ritenersi abbia voluto lasciare impuniti gli altri casi di feticidio (uccisione del feto per ragioni ereditarie per non aver figli, ecc). Il requisito della vita è sufficiente, non essendo richiesta la vitalità dell’individuo.
Il sesso, l’età, le condizioni di corpo o di mente, la nazionalità, la razza della vittima sono indifferenti ai fini dell’esistenza del reato; lo è anche la sua posizione sociale, a meno che, questa trasferisca il fatto sotto altro titolo criminoso come per l’uccisione:
- Capo dello Stato italiano -> art. 276
- Sommo Pontefice -> art. 276
- Capo di uno Stato estero -> art. 295
È vietata la soppressione dei monstra, esseri mostruosi nati da donna, nonostante le ragioni di umana pietà e di convenienza umana. La soppressione è ammessa solo quando l’essere sia così abnorme da non potersi qualificare «uomo». La vita umana finisce con la morte. Fino a che l’individuo non esala l’ultimo respiro la vita è tutelata. Risponde di omicidio colui che uccide un condannato alla pena capitale pochi istanti prima che abbia luogo l’esecuzione, oppure una persona affetta da malattia inguaribile che è prossima a morire. Nasce qui il problema dell’eutanasia.
Il fatto materiale dell'omicidio
→ 3 elementi
- Una condotta umana
- Un evento
- Nesso causale che lega l’uno all’altro
Condotta umana
Può estrinsecarsi nelle forme più diverse, poiché la legge non indica le modalità che essa deve assumere, limitandosi a richiedere che abbia cagionato la morte di una persona. Il Carnelutti ritiene che appartenga dei reati a «forma libera».
- Il comportamento può consistere in una:
- Azione (azione positiva o in senso stretto)
- Omissione: il soggetto deve però essere titolare di una posizione di garanzia (come l’ipotesi scolastica della madre che fa mancare il nutrimento al suo bambino)
- I mezzi possono essere:
- Fisici: arma, veleno, forza muscolare, gas asfissiante, corrente elettrica, ecc…
- Di natura psichica: es. il procurare uno spavento o un dolore atroce ad un cardiopatico, oppure il torturare un individuo moralmente.
- Indiretti: ad es. nel caso di colui che determina la morte di una persona aizzando contro di essa un animale feroce, esponendola ad una temperatura rigidissima, facendola lavorare in un luogo infetto, ecc…
Evento
Consiste nella morte di una persona e la morte segna il momento consumativo del delitto di omicidio. La scienza medica ritiene che la morte intervenga con l’arresto, irreversibile e totale, delle funzioni del sistema nervoso centrale.
Nascono frequenti difficoltà circa l’accertamento della morte per il sanitario considerando le più efficaci tecniche di rianimazione. Allo stesso tempo la precisione è resa sempre più rigida a causa della materia dei trapianti.
Tentativo: non ci sono dubbi circa il tentativo. Il risultato è nettamente distinto e staccato dalla condotta umana (azione od omissione). Il tentativo si può verificare sia nella forma de tentativo compiuto che nella forma del tentativo incompiuto.
Nesso causale che lega l'uno all'altro
L'elemento soggettivo
Non presenta nulla di particolare. Il codice distingue diverse figure da questo punto di vista:
- Omicidio doloso;
- Omicidio preterintenzionale;
- Omicidio colposo
- Omicidio colposo stradale
- Ipotesi della morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 cod.pen.)
Cause di giustificazione
Tanto le cause di liceità codificate, escluso il consenso dell’avente diritto, quanto le cause di giustificazione non codificate possono trovare applicazione nel delitto di omicidio, rendendo legittima l’uccisione di un uomo: adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, legittima difesa, stato di necessità, trattamento medico-chirurgico, attività sportiva, ecc…
Omicidio doloso comune
Art. 575 - Omicidio: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.»
Codice Zanardelli
Nella definizione dell’omicidio doloso contenuta nel progetto preliminare (ma non in quello definitivo) figurava l’inciso «al fine di uccidere». Non venne inserita perché ritenuta superflua. Nonostante le critiche siamo d’accordo con tale scelta: l’animus occidendi o necandi, cioè il fine di uccidere, ricorre nell’omicidio ma non può ritenersi necessario poiché non sussistente nel dolo indiretto o eventuale. In questa ipotesi non si ha propriamente l’intenzione di cagionare l’evento bensì la previsione della possibilità del verificarsi dell’evento stesso accompagnata dall’accettazione del rischio relativo. L’agente aveva di mira un altro risultato e, perciò, se per l’esistenza dell’omicidio doloso si richiedesse il fine di uccidere, l’ipotesi non rientrerebbe nello schema legale dell’art. 575.
L’equazione dolo intenzione di uccidere, accolta dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, è inesatta.
Per l’esistenza del dolo nell’omicidio si devono verificare le condizioni dell’art. 43, definizione che comprende il dolo intenzionale, il dolo diretto e il c.d. dolo eventuale. La prova della sussistenza del dolo: la giurisprudenza richiama elementi di natura obiettiva, ricavabili dalle modalità della condotta e sintomatici, sulla base di regole comuni di esperienza della sua esistenza, quali, ad es. tipologia del mezzo impiegato, la distanza, la direzione e la reiterazione dei colpi, la zona attinta o quella presa di mira, ecc…
Problemi in ordine all'accertamento del dolo e alle cause che lo escludono (in primis l'errore)
Lancio di sassi dal cavalcavia: i profili di tale ipotesi sono ricondotti nell’ambito dell’omicidio sorretto da dolo diretto. Il dolo eventuale segna il limite per la non configurabilità delle ipotesi meno gravi di omicidio preterintenzionale e di omicidio colposo.
- Trasmissione di HIV in caso di rapporti non protetti, senza che l’agente riveli al partner la sua condizione di sieropositività: nasce il problema circa la distinzione tra dolo eventuale e colpa. La Cassazione ha riconosciuto in tali ipotesi la sussistenza dell’omicidio colposo.
- Incidenti stradali: nasce il problema circa la distinzione tra dolo eventuale e colpa. Tradizionalmente la responsabilità per le ipotesi di verificazione di morte (ed anche di lesioni) nell’ambito della circolazione stradale veniva inquadrata dalla giurisprudenza nella sfera di applicazione dell’omicidio colposo. Sul finire degli anni 2000 la giurisprudenza in sede di legittimità è stato riconosciuto sussistente l’omicidio doloso in caso di vicende particolarmente gravi valorizzando la figura del dolo eventuale.
Esempi:
- Caso in cui la morte fu causata dal conducente di un Tir a seguito di una vietata inversione di marcia e fuga condotta con l’auto incastrata sotto il rimorchio;
- Caso di morte provocata dal guidatore di un grosso furgone dopo ripetuti attraversamenti di incroci con semaforo rosso per sfuggire alla polizia.
Solo nel 2011 la giurisprudenza ritenne plausibile l’inquadramento nell’omicidio doloso alla luce della tradizionale ricostruzione del dolo eventuale. Si consentiva di selezionare alcuni comportamenti di rilevantissima gravità lasciando alla disciplina ordinaria degli artt. 589-590 la maggioranza degli incidenti stradali, per i quali il legislatore ha previsto un innalzamento del trattamento sanzionatorio e con una parziale blindatura del giudizio di bilanciamento. La nuova linea interpretativa del caso THYSSENKRUPP volta a destrutturare la figura del dolo eventuale si è riflessa anche nella giurisprudenza di bilanciamento.
Distinzione dal delitto di strage (art. 422 cod. pen.)
La distinzione crea problemi quando il delitto ha ad oggetto una pluralità di vittime. Anche il delitto di strage prevede tra i suoi elementi costitutivi la finalità di uccidere. La strage: necessita del dolo intenzionale di cagionare la morte di una o più persone ma deve comunque comportare la verificazione di un pericolo per l’incolumità pubblica: da intendersi quale vita ed incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.
Individuazione dell’atto sorretto dalla volontà omicida nella fase di accertamento del dolo nel caso in cui il soggetto agente compia atti intenzionalmente volti a cagionare la morte, che però si verifica a seguito di una condotta diversa, tenuta sulla base dell’erronea convinzione di aver già cagionato la morte.
La giurisprudenza di legittimità, in tale ipotesi, ha separato le diverse fasi in cui viene a svilupparsi la vicenda: quando il soggetto, dopo aver tentato di uccidere la vittima, ne cagiona la morte con un atto non sorretto da dolo perché erroneamente convinto della sua già avvenuta verificazione, risponderà di tentato omicidio in concorso con l’omicidio colposo.
Critica (che condividiamo): eccessivamente formale. È difficile separare in maniera netta una serie di atti realizzati senza soluzione di continuità in modo da individuare due diverse azioni. È preferibile ricondurre tale ipotesi allo schema dell’aberratio nell’iter causale che porta alla verificazione dell’evento (3 ° ipotesi di aberrato contemplata dalla dottrina, la c.d. aberrazione del rapporto causale, in cui il processo causale si è svolto diversamente da come lo aveva previsto il reso, ma il risultato si è verificato ugualmente). Figura il concorso di un tentativo con delitto colposo. L’errore esclude il dolo.
Circostanze aggravanti
Per graduare il delitto il nostro codice usa le circostanze aggravanti. Sulla base della natura intrinseca delle aggravanti, anziché l’entità della pena, si raggruppano in:
Aggravanti concernenti l'elemento soggettivo del reato
- L’avere commesso il fatto con premeditazione (art. 577, n. 3)
- Premeditazione - Def: secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza e delle Sezioni Unite per ritenerla sussistente occorrono due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di natura ideologica. Deve sussistere un apprezzabile intervallo temporale tra la risoluzione criminosa, la sua attuazione (al fine di consentire una ponderata riflessione in merito alla possibilità di recedere dal proposito criminoso) e la perdurante determinazione criminosa senza soluzioni di continuità accompagnata anche da un’accurata preparazione del delitto, che spesso viene indicata col termine di macchinazione. Anche l’agguato integra la premeditazione. Si considera sussistente anche quando l’attuazione del proposito criminoso è condizionata al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima. Esempio: vicenda in cui l’omicidio era stato programmato nel caso in cui la vittima avesse opposto un rifiuto alla richiesta di rinuncia alla domanda di separazione o nel caso della donna sedotta che decide di uccidere il seduttore se costui si rifiuterà di sposarla.
- Compatibilità con il vizio parziale di mente, cioè, se si possa ravvisare nel fatto di colui che è ritenuto semi-infermo ai sensi dell’art. 89 cod. pen. L’opinione prevalente in dottrina la esclude.
- È compatibile con l’attenuante generica della provocazione. Lo stato di ira richiesto per questa attenuante può permanere nel periodo di tempo che va dalla risoluzione all’esecuzione del delitto.
- La circostanza aggravante può essere estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui, prima dell’esaurirsi del proprio contributo volontario alla realizzazione dell’evento, sia venuto a conoscenza dell’altrui premeditazione.
- L’aver agito per motivi abietti o futili (art. 577, n. 4 in relazione al n. 1 dell’art. 61)
- È compresa la brutale malvagità. La futilità dei motivi non sussiste nel caso di omicidio determinato da gelosia. Sussiste invece quando l’omicidio è realizzato per mero spirito punitivo.
- I motivi abietti secondo la giurisprudenza si ritrovano ad esempio nel caso di eventi omicidi realizzati nell’ambito di sette sataniche.
Aggravanti concernenti le modalità dell'azione criminosa o mezzi usati
- L’aver adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone (art. 577, n. 4 in relazione al n. 4 dell’art. 61)
- La crudeltà sussiste quando le modalità dell’azione eccedono i limiti della normalità causale e sono manifestazione di efferatezza. Si esclude nel caso di mera reiterazione dei colpi inferti alla vittima.
- L’aver commesso il fatto col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso (art. 577, n. 2)
- Venefiche: sostanze capaci di determinare la morte mediante azione tossica sull’organismo. Si discute se le sostanze corrosive (acido nitrico, solforico ecc…) vi siano comprese, ma a noi sembra che non sussistano valide ragioni per escluderle.
- Sono mezzi insidiosi anche: trabocchetti, produzione, agguato, alcune forme moderne di delinquenza come il sabotaggio del motore di un’automobile o di un aeroplano, il caricare un oggetto di corrente elettrica ad alta tensione et similia.
Aggravanti dipendenti dalla connessione con altri reati
- L’avere commesso il fatto per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto o il prodotto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato (art. 576, n. 1 in relazione al n. 2 dell’art. 61)
- Esempi: uccisione commessa a scopo di furto; uccisione di un testimone per impedirne la testimonianza.
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