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APPROPRIAZIONE INDEBITA
Art. 646 - Appropriazione indebita
«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di
cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 29] (1).
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [c.c. 1783], la pena è aumentata.
[Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze
indicate nel n. 11 dell'articolo 61]».
x. Ratio
Impedire gli attentati patrimoniali che possono essere commessi da chi è in possesso di cose mobili altrui.
Punisce il possessore di cosa mobile non propria il quale si comporti da padrone, cioè compia sulla stessa atti
di disposizione che sono riservati al proprietario, es. persona che ha avuto in consegna una collana di perle
per custodirla e invece la vende intascando il ricavato.
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x. ≠ Furto
Le due fattispecie sono congiunte si completano. Riguardano cose mobili, ma il furto implica nell’autore la
mancanza di possesso, consistendo nel fatto di procurarselo (impossessamento), l’appropriazione indebita
presuppone che l’agente già possieda le cose medesime.
Riteniamo che un criterio idoneo a evitare dubbi sia il criterio della disponibilità autonoma, intesa nel senso
da noi accolto, cioè nel senso di un potere sulla cosa che si esercita al di fuori della diretta vigilanza di una
persona che abbia sulla cosa medesima un potere giuridico maggiore
x. Essenza del delitto
La Tradizione ritiene che il carattere principale consista nella violazione della fiducia che è insista nel
rapporto da cui trae origine il possesso, rapporto che implica l’obbligo di restituire la cosa o di farne un uso
determinato.
-> non siamo d’accordo: questo punto di vista andava bene per il codice previgente ma non per
l’attuale, che non fa più riferimento al requisito dell’affidamento o della consegna, soppresso per
ampliare la portata del delitto. Inoltre, a prescindere da ciò, la violazione della fiducia non è un
carattere costante del reato dato che la fiducia comporta una scelta, mentre l’appr. ind. può nascere
anche da rapporti che ne prescindono, es deposito necessario.
Non riteniamo neanche che l’essenza si trovi nella violazione del diritto alla restituzione e all’uso
determinato della cosa.
A nostro avviso, il delitto in esame costituisce una violazione del diritto di proprietà. L’essenza del reato
consiste nell’abuso del possessore, il quale dispone della cosa come se ne fosse proprietario (uti dominus).
Egli assume poteri che spettano al proprietario e, esercitandoli ne danneggia il patrimonio.
x. Soggetto passivo
È il proprietario della cosa.
A costui spetta la facoltà di presentare la querela di regola richiesta per la perseguibilità del delitto.
x. Oggetto materiale dell’azione
È «il denaro o la cosa mobile altrui».
Possono essere oggetto di appropriazione indebita anche:
- le cose che hanno valore di scambio ma anche quelle che hanno solo valore di affezione;
- le cose immobili originariamente e rese mobili mediante separazione dal complesso a cui aderiscono (es.
l’affittuario di un immobile asporta alberi, tubature, ecc);
- Idea: ci sono dei dubbi a riguardo. Per noi non sembra che l’idea possa essere oggetto del delitto in esame
per il suo carattere immateriale non costituendo una «cosa». Il delitto può venire in considerazione sotto
altro profilo, e precisamente sotto il profilo della utilizzazione illecita dell’oggetto che la contiene (scritto,
disegno, modello, ecc).
x. Presupposto del delitto
Presuppone che l’agente abbia il possesso della cosa mobile. Si deve trattare di mero possesso, cioè di
possesso disgiunto dalla proprietà, poiché oggetto dell’azione criminosa è un bene mobile altrui.
L’appropriazione indebita è in generale ipotizzabile quando il titolo implica il trasferimento del solo possesso
(usufrutto, locazione, mandato, pegno, deposito, comodato, contratto di lavoro, ecc).
La conseguenza è che l’appropriazione indebita non può verificarsi nei casi in cui si verifica insieme con il
trasferimento del possesso anche quello della proprietà.
Per risolvere i dubbi che nascono a riguardo, la dottrina aveva fatto una disamina dei titoli da cui può trarre
origine il possesso per stabilire quali di essi trasferiscano la proprietà.
Noi crediamo che non sia necessario, dovendo il penalista rimettersi alle norme dell’ordinamento giuridico
diverse da quelle oggetto del suo studio quale il diritto civile alle cui conclusione ci si attiene.
Per evitare dubbi comunque ricordiamo che sono traslativi della proprietà: il mutuo, la cessione di credito, il
conto corrente, il vitalizio, il deposito irregolare, la commissione, il contratto di vendita anche con patto di
riscatto (ma non con la vendita con riserva di dominio).
Il denaro (focus): In questo reato non trova applicazione il principio civilistico secondo cui le cose fungibili
diventano di proprietà della persona a cui vengono consegnate, a meno che non restino nettamente
57 TD’A
individuate. Il diritto penale, invece, considera altrui il denaro quando sia affidato per un uso determinato
nell’interesse del proprietario. Es. non si ha appropriazione nel caso che il consegnatario si limiti a cambiare
il denaro ricevuto con altro di valore equivalente perchè nella generalità dei casi il proprietario non ha alcun
interesse all’individualità del denaro consegnato.
NB: nei casi in cui si tratta di mera detenzione e non di possesso, l’autore del fatto dovrà rispondere non di
appropriazione bensì di furto.
Es. è furto nel caso in cui il facchino, accompagnando il viaggiatore, si dilegua con la valigia dello stesso; è
appropriazione nel fatto dell’agenzia di trasporti che si impadronisce di un bagaglio che le è stato affidato per
la consegna a domicilio.L’agenzia ha infatti la disponibilità autonoma della cosa, così come dispone in modo
autonomo di un libro colui che lo ha ottenuto in prestito da una biblioteca, a differenza dell’individuo che lo
ha avuto in consegna per consultarlo in una sala di lettura della biblioteca stessa, individuo che, se sottrae il
volume, commette furto.
x. Azione esecutiva del delitto
Consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui.
- «Si appropria»: non può essere presa alla lettera. La proprietà è uno stato di diritto e non può trarre
origine, in quanto tale, da un atto illecito come quello in cui si concreta l’appropriazione: non significa
quindi comprendere le cose nel proprio patrimonio. Riteniamo che significhi comportarsi verso la cosa
come se fosse propria, vale a dire compiere sulla cosa stessa atti di disposizione a cui il possessore non è
autorizzato. Assumere arbitrariamente, arrogarsi poteri del proprietario. In generale si ha ogni volta che
il possessore compie sulla cosa atti che sono del tutto incompatibili coi diritti del proprietario.
Es. l’assunzione arbitraria ad si ha ad es. quando il possessore consuma la cosa, come nel caso che,
avendo in consegna un quantitativo di carbone, lo bruci per riscaldarsi.
NB: se il possessore non adempie l’obbligo di restituzione della cosa (ritenzione), il reato sussiste se egli
oppone alla richiesta un rifiuto immotivato e pretestuoso, oppure nega di averla ricevuta o comunque si
comporta in modo da dimostrare la volontà di continuare a tenere la cosa medesima per un tempo indefinito
(es. nascondendola).
x. Casi particolari
Uso illecito della cosa
Si discute se il semplice uso illecito della cosa (cioè non consentito dal titolo) concreti il delitto in esame.
La dottrina ritiene di no.
A noi sembra che l’espressione «appropriarsi» non è tale da escludere ogni uso indebito: l’uso della cosa non
consentito dà luogo solo a responsabilità civile, ma se è inconciliabile con il diritto del proprietario a causa
della rilevante diminuzione che determina nel patrimonio, a noi sembra che non si possa escludere il reato.
Es. rx per noi di appropriazione indebita il depositario di una automobile che arbitrariamente la adoperi per
un lungo e fortunoso viaggio e cagioni in tal modo un grave deprezzamento della macchina.
Possessore che dà in pegno la cosa altrui
Non si può escludere la responsabilità penale secondo noi, qualora nel caso concreto il fatto implichi un
rilevante pericolo per il proprietario. Il reato sussiste quando nel soggetto manca la volontà o la capacità di
riscattare il pegno, perchè in tal caso l’atto da lui compiuto sostanzialmente equivale ad alienazione della
cosa.
Individuo che, avendo in custodia il modello ritrovato, approfitti del possesso e brevetti l’invenzione
a suo nome: sussiste la responsabilità penale; l’usurpazione del diritto del proprietario è palese.
x. Momento consumativo e tentativo
Il reato si consuma quando il possessore effettua l’appropriazione, cioè quando compie sulla cosa un atto di
disposizione che è riservato al proprietario.
Deve escludersi che sia necessario che l’agente abbia conseguito un profitto.
Non occorre per la consumazione dell’appropriazione indebita neppure un mutamento dell’animus del
possessore, e precisamente la decisione di cominciare a possedere usi dominus.
Tentativo: riteniamo che sia configurabile. Ad es. deve ravvisarsi nel caso dell’individuo che venga colto
mentre sta per vendere una cosa avuta in deposito.
x. Elemento soggettivo 58 TD’A
Per il dolo occorre la consapevolezza di ciò che la condotta presuppone, e precisamente del possesso e
dell’altruità della cosa. È necessaria inoltre la volontà consapevole di compiere quell’atto di disposizione in
cui nel caso particolare si concreta l’appropriazione.
L’agente deve aver agito inoltre col fine di «procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto». Non è necessario
che il profitto sia economico, potendo essere anche solo morale o sentimentale. È richiesta però l’ingiustizia
del profitto, e qualora manchi verrà escluso il dolo e quindi la punibilità, nel caso in cui il vantaggio avuto di
mira dall’agente non presenti detto carattere.
L’intenzione di restituire la cosa non esclude tale volontà, a meno che non si tratti di cose fungibili e la
volontà di restituzione sia accompagnata dal sicuro convincimento di poterla effettuare subito in quanto il
soggetto dispone dell’equivalente