L’ESECUZIONE DIRETTA O IN FORMA SPECIFICA
L’esecuzione per consegna o rilascio
Fondamento della procedura per consegna o rilascio è l’art. 2930 c.c. che,
enuncia l'eseguibilità specifica dell'obbligo di consegnare una cosa mobile o di
rilasciare una cosa immobile. Con la parola «obbligo» la legge si riferisce ad
ogni situazione passiva che si presenta come obbligo al momento
dell'esecuzione, e cioè, oltre ai casi in cui l'obbligo è legato ad un diritto di
natura obbligatoria o personale, anche i casi in cui l'obbligo è legato a un diritto
reale la cui violazione dà luogo all'obbligo della restituzione mediante
consegna o rilascio.
Con riguardo ad entrambi i tipi di procedimento, la legge detta innanzi tutto
una disposizione che concerne un atto anteriore all'inizio del procedimento,
ossia il precetto. Più precisamente, dispone che il precetto, la cui notificazione,
nel procedimento in esame, come in ogni altro procedimento esecutivo, deve
precedere l'inizio del procedimento stesso (insieme o successivamente alla
notificazione del titolo esecutivo), ha qui un requisito in più, e cioè la
descrizione sommaria dei beni sui quali si intende procedere con l'esecuzione
per consegna o rilascio; ed in ciò si può ravvisare il fondamento, che il
precetto, che può e deve avere portata generica quando preannuncia
l'esecuzione per espropriazione, deve invece avere una portata specifica quando
preannuncia un'esecuzione in forma specifica. D'altra parte, anche
nell'intimazione ad adempiere, il creditore deve, nel precetto, riferirsi al
termine eventualmente disposto nel titolo esecutivo e che potrebbe essere più
lungo di quello di cui all'art. 482.
Nel corso dell'esecuzione, sorgano «difficoltà che non ammettono dilazione»,
stabilendo - per questa eventualità - che ciascuna parte può chiedere al giudice
dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti
revocabili e modificabili.
Queste «difficoltà» non sono vere e proprie contestazioni di natura giuridica
sulla legittimità del «se» o del «come» dell'esecuzione, poiché siffatte
contestazioni esigono un giudizio di cognizione e perciò possono essere
sollevate solo con un'opposizione per la cui proposizione, peraltro, l'iniziativa
in discorso può offrire l'occasione. Si tratta invece di questioni di opportunità o
di modalità dell'esecuzione: quelle questioni che, nell'espropriazione,
costituiscono il campo d'azione del potere direttivo del giudice dell'esecuzione.
Perciò i provvedimenti sul punto non hanno carattere decisorio. Anche da
questa disposizione si può dedurre che, in questo procedimento, pur non
essendo espressamente disciplinata la nomina di un giudice dell'esecuzione, ne
sono previste le funzioni, ancorché in via eventuale. Eventuale perché
l'esecuzione di cui trattasi è caratterizzata da atti tanto semplici, da poter essere
affidati senz'altro all'organo esecutivo, ossia all'ufficiale giudiziario; mentre il
giudice rimane come sullo sfondo. Le norme concernenti la competenza per
questo procedimento debbono essere intese come riguardanti più propriamente
l'ufficio giudiziario, ossia il tribunale, al quale appartengono sia l'organo
esecutivo (ufficiale giudiziario) e sia il giudice dell'esecuzione (le cui funzioni
sono solo eventuali).
Nel quadro di questo ruolo che ha il giudice dell'esecuzione, va veduta la sua
funzione di liquidare a norma degli artt. 91 e ss. le spese dell'esecuzione: ciò
che il giudice compie, sulla base di una specifica effettuata dall'ufficiale
giudiziario, con un decreto che costituisce titolo esecutivo.
Il procedimento per consegna di cose mobili si sostanzia con un semplice atto
dell'ufficiale giudiziario a seguito di richiesta anche verbale del creditore della
consegna. Dopo la notificazione del titolo e del precetto, ed il decorso del
relativo termine, il creditore può, esibendo titolo e precetto, rivolgere la
suddetta richiesta all'ufficiale giudiziario, il quale si reca (munito, appunto, del
titolo e del precetto) sul luogo in cui le cose si trovano, e le ricerca con le
modalità stabilite dall'art. 513. Dopo averle rinvenute, se ne impossessa e ne fa
consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
Nell'esecuzione per il rilascio di immobili, le forme procedimentali sono
lievemente meno semplici.
Il nuovo art. 608 prevede che: «L'esecuzione inizia con la notifica dell' avviso
con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla
parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».
Con la quale disposizione la legge prende tra l'altro posizione sulla questione
del momento d'inizio di questa esecuzione (soprattutto rilevante con riguardo
alle modalità di proposizione delle opposizioni).
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo
e del precetto si reca sul luogo dell’esecuzione, ed immette ex art. 513 la parte
istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile del quale
consegna le chiavi.
Qualora l'immobile sia detenuto da terzi nomine debitoris (ad es. conduttori o
affittuari) la cui detenzione non impedisce il trasferimento del possesso,
l'ufficiale giudiziario ingiunge a tali eventuali detentori di riconoscere il nuovo
possessore, Qualora invece il terzo detentore vanti un titolo di possesso
autonomo da quello del debitore, o comunque non assoggettato espressamente
dalla legge all'efficacia del titolo contro il debitore, l'esecuzione non può,
almeno in linea di principio, proseguire fino a quando non sia stata respinta
l'opposizione nella quale la pretesa del detentore dovrebbe concretarsi ed alla
quale esso detentore sarebbe legittimato in quanto assoggettato all'esecuzione,
e fino a quando il creditore non si sia munito di un titolo nei confronti del terzo.
Se nell'immobile si trovano cose mobili estranee all'esecuzione, e che non
vengano immediatamente asportate dal debitore, l'ufficiale giudiziario può
disporne la custodia sul posto o il trasporto altrove. L'art. 609, 2° comma,
prevede, tuttavia, che, se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale
giudiziario dà immediatamente notizia dell' avvenuto rilascio al creditore su
istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice
dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
L'ufficiale giudiziario può, avvalersi dell' assistenza della forza pubblica; la cui
effettiva concessione è affidata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa,
è considerata essenziale dagli ufficiali giudiziari.
Diversamente dalla consegna delle cose mobili, l'eventuale pignoramento o
sequestro dell'immobile non ne impedisce il rilascio.
Le spese anticipate dal procedente sono specificate dall'ufficiale giudiziario nel
verbale e sono poi liquidate dal giudice dell'esecuzione con decreto che
costituisce titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare
Questa forma di esecuzione forzata specifica realizza gli obblighi positivi di
fare, oppure quelli, consistenti nel divieto di fare, che, a seguito della
violazione di questo divieto, sono divenuti anch'essi positivi, in quanto
trasformati nell'obbligo di eliminare ciò che è stato fatto in violazione
dell'originario obbligo di non fare.
L’'espressione «obbligo» è intesa in relazione alla situazione successiva alla
pronuncia della sentenza di condanna, e perciò l'obbligo eseguibile
specificamente può essere, oltre che un'obbligazione in senso proprio anche
l'obbligo conseguente alla violazione di un diritto assoluto (ad es. demolizione
di una costruzione effettuata in violazione di una servitus altius non tollendi) e,
secondo l'opinione prevalente, anche gli obblighi conseguenti all'affidamento
dei minori.
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Esecuzione
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Diritto processuale civile II - esecuzione diretta
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Procedura penale II - esecuzione penale
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Esecuzione