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L’ESECUZIONE DIRETTA O IN FORMA SPECIFICA

L’esecuzione per consegna o rilascio

Fondamento della procedura per consegna o rilascio è l’art. 2930 c.c. che,

enuncia l'eseguibilità specifica dell'obbligo di consegnare una cosa mobile o di

rilasciare una cosa immobile. Con la parola «obbligo» la legge si riferisce ad

ogni situazione passiva che si presenta come obbligo al momento

dell'esecuzione, e cioè, oltre ai casi in cui l'obbligo è legato ad un diritto di

natura obbligatoria o personale, anche i casi in cui l'obbligo è legato a un diritto

reale la cui violazione dà luogo all'obbligo della restituzione mediante

consegna o rilascio.

Con riguardo ad entrambi i tipi di procedimento, la legge detta innanzi tutto

una disposizione che concerne un atto anteriore all'inizio del procedimento,

ossia il precetto. Più precisamente, dispone che il precetto, la cui notificazione,

nel procedimento in esame, come in ogni altro procedimento esecutivo, deve

precedere l'inizio del procedimento stesso (insieme o successivamente alla

notificazione del titolo esecutivo), ha qui un requisito in più, e cioè la

descrizione sommaria dei beni sui quali si intende procedere con l'esecuzione

per consegna o rilascio; ed in ciò si può ravvisare il fondamento, che il

precetto, che può e deve avere portata generica quando preannuncia

l'esecuzione per espropriazione, deve invece avere una portata specifica quando

preannuncia un'esecuzione in forma specifica. D'altra parte, anche

nell'intimazione ad adempiere, il creditore deve, nel precetto, riferirsi al

termine eventualmente disposto nel titolo esecutivo e che potrebbe essere più

lungo di quello di cui all'art. 482.

Nel corso dell'esecuzione, sorgano «difficoltà che non ammettono dilazione»,

stabilendo - per questa eventualità - che ciascuna parte può chiedere al giudice

dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti

revocabili e modificabili.

Queste «difficoltà» non sono vere e proprie contestazioni di natura giuridica

sulla legittimità del «se» o del «come» dell'esecuzione, poiché siffatte

contestazioni esigono un giudizio di cognizione e perciò possono essere

sollevate solo con un'opposizione per la cui proposizione, peraltro, l'iniziativa

in discorso può offrire l'occasione. Si tratta invece di questioni di opportunità o

di modalità dell'esecuzione: quelle questioni che, nell'espropriazione,

costituiscono il campo d'azione del potere direttivo del giudice dell'esecuzione.

Perciò i provvedimenti sul punto non hanno carattere decisorio. Anche da

questa disposizione si può dedurre che, in questo procedimento, pur non

essendo espressamente disciplinata la nomina di un giudice dell'esecuzione, ne

sono previste le funzioni, ancorché in via eventuale. Eventuale perché

l'esecuzione di cui trattasi è caratterizzata da atti tanto semplici, da poter essere

affidati senz'altro all'organo esecutivo, ossia all'ufficiale giudiziario; mentre il

giudice rimane come sullo sfondo. Le norme concernenti la competenza per

questo procedimento debbono essere intese come riguardanti più propriamente

l'ufficio giudiziario, ossia il tribunale, al quale appartengono sia l'organo

esecutivo (ufficiale giudiziario) e sia il giudice dell'esecuzione (le cui funzioni

sono solo eventuali).

Nel quadro di questo ruolo che ha il giudice dell'esecuzione, va veduta la sua

funzione di liquidare a norma degli artt. 91 e ss. le spese dell'esecuzione: ciò

che il giudice compie, sulla base di una specifica effettuata dall'ufficiale

giudiziario, con un decreto che costituisce titolo esecutivo.

Il procedimento per consegna di cose mobili si sostanzia con un semplice atto

dell'ufficiale giudiziario a seguito di richiesta anche verbale del creditore della

consegna. Dopo la notificazione del titolo e del precetto, ed il decorso del

relativo termine, il creditore può, esibendo titolo e precetto, rivolgere la

suddetta richiesta all'ufficiale giudiziario, il quale si reca (munito, appunto, del

titolo e del precetto) sul luogo in cui le cose si trovano, e le ricerca con le

modalità stabilite dall'art. 513. Dopo averle rinvenute, se ne impossessa e ne fa

consegna alla parte istante o a persona da lui designata.

Nell'esecuzione per il rilascio di immobili, le forme procedimentali sono

lievemente meno semplici.

Il nuovo art. 608 prevede che: «L'esecuzione inizia con la notifica dell' avviso

con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla

parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

Con la quale disposizione la legge prende tra l'altro posizione sulla questione

del momento d'inizio di questa esecuzione (soprattutto rilevante con riguardo

alle modalità di proposizione delle opposizioni).

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo

e del precetto si reca sul luogo dell’esecuzione, ed immette ex art. 513 la parte

istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile del quale

consegna le chiavi.

Qualora l'immobile sia detenuto da terzi nomine debitoris (ad es. conduttori o

affittuari) la cui detenzione non impedisce il trasferimento del possesso,

l'ufficiale giudiziario ingiunge a tali eventuali detentori di riconoscere il nuovo

possessore, Qualora invece il terzo detentore vanti un titolo di possesso

autonomo da quello del debitore, o comunque non assoggettato espressamente

dalla legge all'efficacia del titolo contro il debitore, l'esecuzione non può,

almeno in linea di principio, proseguire fino a quando non sia stata respinta

l'opposizione nella quale la pretesa del detentore dovrebbe concretarsi ed alla

quale esso detentore sarebbe legittimato in quanto assoggettato all'esecuzione,

e fino a quando il creditore non si sia munito di un titolo nei confronti del terzo.

Se nell'immobile si trovano cose mobili estranee all'esecuzione, e che non

vengano immediatamente asportate dal debitore, l'ufficiale giudiziario può

disporne la custodia sul posto o il trasporto altrove. L'art. 609, 2° comma,

prevede, tuttavia, che, se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale

giudiziario dà immediatamente notizia dell' avvenuto rilascio al creditore su

istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice

dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

L'ufficiale giudiziario può, avvalersi dell' assistenza della forza pubblica; la cui

effettiva concessione è affidata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa,

è considerata essenziale dagli ufficiali giudiziari.

Diversamente dalla consegna delle cose mobili, l'eventuale pignoramento o

sequestro dell'immobile non ne impedisce il rilascio.

Le spese anticipate dal procedente sono specificate dall'ufficiale giudiziario nel

verbale e sono poi liquidate dal giudice dell'esecuzione con decreto che

costituisce titolo esecutivo.

L’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare

Questa forma di esecuzione forzata specifica realizza gli obblighi positivi di

fare, oppure quelli, consistenti nel divieto di fare, che, a seguito della

violazione di questo divieto, sono divenuti anch'essi positivi, in quanto

trasformati nell'obbligo di eliminare ciò che è stato fatto in violazione

dell'originario obbligo di non fare.

L’'espressione «obbligo» è intesa in relazione alla situazione successiva alla

pronuncia della sentenza di condanna, e perciò l'obbligo eseguibile

specificamente può essere, oltre che un'obbligazione in senso proprio anche

l'obbligo conseguente alla violazione di un diritto assoluto (ad es. demolizione

di una costruzione effettuata in violazione di una servitus altius non tollendi) e,

secondo l'opinione prevalente, anche gli obblighi conseguenti all'affidamento

dei minori.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dappaprima di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Marco Paolo.
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