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PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA

Non c'è processo, ma tutto si definisce con il decreto penale di condanna. Questo succede quando il PM ritiene che per definire il procedimento sia possibile che possa essere applicata una pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva. Esiste nel nostro ordinamento la legge 689 1981 "pene detentive brevi convertite" per cui, quando la pena detentiva è breve può essere convertita in sanzione sostitutiva cioè quella pecuniaria. Quindi se si rientra nei limiti della conversione è possibile che il PM chieda al GIP di evitare il processo: invece di presentare la richiesta di rinvio a giudizio, presenta la richiesta di decreto penale di condanna e il soggetto viene condannato mediante decreto senza che lui lo sappia e quando gli verrà notificato il decreto sarà lui a scegliere se:

  • presta acquiescenza (paga) e ottiene la riduzione della pena fino alla metà;
  • opporrsi entro 15 giorni.

Se vuole il processo a cognizione piena con il contraddittorio. Sefa opposizione non è sicuro che avrà la conversione della pena detentiva a pena pecuniaria.

LA SENTENZA E IL DECRETO PENALE DI CONDANNA NON OPPOSTO COSTITUISCONO TITOLO ESECUTIVO

Per il decreto penale di condanna è sufficiente che non sia opposto, prestando acquiescenza.

Quale sentenza diventa titolo esecutivo? Di primo grado, secondo o Cassazione?

La sentenza della Cassazione non è mai titolo esecutivo. La Cassazione può annullare con o senza rinvio o può rigettare il ricorso e può dichiarare inammissibile il ricorso: in ogni caso si fa riferimento al provvedimento di merito.

Se la sentenza di primo grado viene riformata in modo sostanziale dal giudice di appello, alla diventa titolo esecutivo quella del giudice di appello; se la conferma quella del giudice di primo grado. Per riforma sostanziale non si intendono quelle con cui il giudice modifica le pene, misure di sicurezza e le

decisioni sulle statuizioni civili. Per la determinazione della pena la legge indica al giudice un minimo e un massimo (forbice edittale) e il 133 indica i criteri oggettivi e soggettivi. Se la corte rivede solo i criteri ex. art. 133 la modifica non è sostanziale, se invece riconosce le attenuanti e aggravanti la modifica è sostanziale perché si fa una valutazione di merito.

IRREVOCABILITÀ art. 648 cpp "IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI"

L'articolo 648 apre il LIBRO 10 "ESECUZIONE" che disciplina la fase dell'esecuzione che si apre con la formazione del titolo esecutivo e il 648 ci dice come si forma il titolo esecutivo.

Co. 1 e co. 2 = riguarda la sentenza

Co. 3 = riguarda il decreto penale di condanna

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

SENTENZE PRONUNCIATE IN GIUDIZIO = sia quelle di assoluzione (perché il

Il diritto di impugnazione non spetta solo all'imputato ma anche al PM) ma anche quelle emesse in seguito di procedimenti speciali/ riti alternativi (abbreviato e patteggiamento). Questo comma fa riferimento alla revisione che è un mezzo di impugnazione straordinaria, cioè un'impugnazione proponibile avverso un provvedimento che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. Se il provvedimento non ha acquistato autorità di cosa giudicata vuol dire che la sentenza non è irrevocabile.

2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

Quali sono i termini per impugnare? Ci sono tre termini:

  • Termine per impugnare di 15 gg che decorrono dal giorno in cui viene emessa la sentenza, quando il giudice pubblica la decisione subito dopo la deliberazione mediante lettura del dispositivo e della motivazione;

Termine per impugnare di 30 gg che decorrono dalla scadenza di tutti i 15 gg, quando il giudice si limita a leggere il dispositivo e ha un termine di 15 gg per depositare la motivazione;

Termine per impugnare di 45 gg, quando il giudice in 15 gg non riesce a redigere la motivazioni e si da un termine non superiore a 90 gg.

Altri 15 gg in assenza.

Quindi la sentenza diventa irrevocabile quando:

  1. non è più ammessa impugnazione ordinaria o sono state fatte tutte.
  2. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
  3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

ESECUTIVITA' ART. 650

Significa che quel provvedimento, divenuto irrevocabile, ha la capacità di produrre effetti.

nell'agiuridica del destinatario anche a prescindere dalla volontà di quest'ultimo. Sembra che ci sia una perfetta sovrapposizione irrevocabilità e esecutività ma non sempre la "salvo che sia diversamente disposto": irrevocabilità è uguale alla esecutività: co. 11. IRREVOCABILITÀ SENZA ESECUTIVITÀ: art. 163 cp. "sospensione condizionale dellapena" che è un beneficio che può essere concesso al condannato. Disciplina di questo beneficio Una condanna a pena detentiva: 1) se riguarda un delinquente primario; 2) se il giudice redige una prognosi sul fatto che il soggetto si asterrà, in futuro, dal commettere altri reati; 3) se la pena non supera complessivamente i 2 anni di reclusione (per i minori: la pena è sospesa se non supera i 3 anni; per gli infra-ventunenni la sospensione arriva a due anni e sei mesi); può essere sostituita da questo beneficio. Questo non vuol dire che la

pena non verrà più eseguita, infatti viene sospesa a determinati CONDIZIONI.

Qual è questa condizione?

Nei 5 anni successivi il soggetto non deve commettere delitti (reclusione e multa) e nei due anni successivi contravvenzioni (ammenda e arresto);

Se il soggetto in questo lasso di tempo commette delitti e contravvenzioni il beneficio viene revocato ed entrerà in esecuzione la pena detentiva irrogata all'inizio.

2) ESECUTIVITÀ MA NON IRREVOCABILITÀ

Il tipico provvedimento esecutivo non ancora irrevocabile è la MISURA CAUTELARE.

Nel nostro sistema è possibile che nel corso del provvedimento ordinario si inserisca un procedimento incidentale (completamente autonomo) ossia quello cautelare. Nelle more dell'accertamento della responsabilità dell'imputato è possibile che si pongano delle esigenze cautelari:

  1. pericolo di fuga;
  2. pericolo di inquinamento delle fonti di prova;
  3. pericolo di reiterazione del reato.

queste esigenze sono concrete ed attuali possono diventare PERICULA LIBERTATIS, cioè sono delle esigenze che devono essere necessariamente soddisfatte prima che intervenga una sentenza definitiva sulla responsabilità o non responsabilità. L'ordinanza con la quale il GIP dispone la misura cautelare può essere oggetto a riesame, appello, cassazione.

Co.2 sentenze di non luogo a procedere. Espresso riferimento alle del GUP (richiesta di rinvio a giudizio e c'è un gup se c'è necessità di un processo che prima della Cartabia questa necessità si valutava ragione di sostenibilità dell'accusa in dibattimento, oggi ragionevole previsione di condanna). Tale sentenza è sottoposta agli stessi mezzi di impugnazione ordinari (appello e cassazione) proponibile avverso la sentenza che emette il giudice all'esito del dibattimento428. La differenza con il co1 è sottile:

Co. 1: sono esecutive quando non sono

irrevocabili;co.2: sono esecutive quando non più impugnabili.

La sentenza di non luogo a procedere a differenza della sentenza che viene emessa a seguito di dibattimento non ha quella forza vincolante tipica del giudicato che consegue ad un giudizio di merito.

Esempio: se tizio viene assolto con sentenza che acquista autorità di giudicato; su quella decisione cala il giudicato e quel giudicato avrà un effetto vincolante preclusivo salvo che intervenga la revisione. Se invece, tizio viene prosciolto in UP con la sentenza di non luogo a procedere (il fatto sussiste, il soggetto non l’ha commesso) quella sentenza non avrà effetto vincolante e preclusivo perché il PM in ogni momento successivo potrà adire il GIP attivando LAREVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE quando ci sono elementi nuovi forza diche prima il PM non aveva portato all’attenzione del GIP. Questa sentenza ha giudicato ma solo allo stato degli atti. È una sentenza

sempre revocabile ex art 434“REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: il PM chiede la riapertura delle indagini se deve acquisire questi nuovi elementi, ne li ha già chieste la revoca e fissazione di una nuova UP. Mentre quindi per la sentenza di merito esistono i mezzi di impugnazione ordinaria e poi essa diventa irrevocabile (a meno che non intervenga la revisione), la sentenza di non luogo a procedere è sottoponibile ad appello e cassazione ma presuppone anche la possibile revoca di tale sentenza all’art.434 cpp. Tale tipo di sentenza quindi essa dà vita ad un giudicato allo stato degli atti e quindi ha una forza preclusiva debole e non un giudicato forte (come la sentenza di merito). Quando l’impugnazione è inammissibile, quando si arriva all’irrevocabilità? Irrevocabilità==> consegue al mancato esperimento di mezzi di impugnazione o all’esaurimento degli stessi. L’art. 129 prevede l’obbligo di

declaratoria di determinate cause di non punibilità. Una delle cause di estinzione del reato è l'estinzione e la irrevocabilità fa in modo che le prescrizioni non si applichi. Esempio quindi tizio ha commesso un fatto che si prescrive in 7 anni e mezzo e in 7 anni e mezzo non interviene la sentenza definitiva il reato è estinto, se invece il giorno prima dei 7 anni e mezzo interviene il reato non è più prescritto. Inizia il processo e si arriva a 7 anni e Tizio viene condannato; Tizio ha un tot di tempo per impugnare. Tizio, furbo, invece che impugnare entro quel termine arriva a 7 anni e 6 mesi (dove il reato va in prescrizione e quindi è estinto e quindi l'impugnazione sarebbe inammissibile). C'è quindi un problema che la giurisprudenza ha risolto dichiarando che se c'è inammissibilità per motivi originari (es tardività della impugnazione, inoppugnabilità del provvedimento) la

irrevocabilità
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuri99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'esecuzione penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Ranieri Enrico.