FASCISMO
COSTITUZIONE ORIGINARIA DEL 1948
- Divergenze ma successo
- Art. 114 Cost. introduce Regioni come enti con autonomia statutaria, legislativa,
finanziaria, amministrativa (differenze con Regioni Speciali art. 116)
- Attuazione:
Regioni speciali immediata: motivazioni
o L. 1953 leggi cornice
Regioni ordinarie ferme per 20 anni: motivazioni,
o Disgelo 1970 – conseguenze:
o Approvazione degli Statuti;
Trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni funzione di indirizzo e
gestione, decentramento per materia
Ancora limitata
Leggi Bassanini (L. 59/1997): principio di sussidiarietà
o Conferenza Stato-Regioni
o RIFORMA TITOLO V – PARTE II COST.
L. COST 1/1999 Regioni a Statuto Ordinario:
Autonomia Statutaria:
- Statuti diventano fonte normativa regionale
forma di governo regionale (transitoria)
- Contenuto degli Statuti: , organizzazione,
democrazia diretta
- Potestà legislativa elettorale
L. COST 3/2001:
- Art. 114 Cost: nuova struttura Repubblica – enti locali funzioni/poteri/statuto proprio
- Art. 116,3 Cost: regionalismo differenziato
- Art. 117 Cost: nuova ripartizione competenze legislative
Competenza esclusiva dello Stato (18)
o Competenza concorrente (19)
o Competenza residuale
o Potere estero alle Regioni
o
- Art. 118 Cost: trasferimento delle funzioni amministrative secondo sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza - funzioni proprie e funzioni attribuite – potere sostitutivo
dello Stato (esigenze unitarie, LEP, normativa UE)
- Art. 119 Cost: piena autonomia finanziaria di entrata e spesa federalismo fiscale
secondo principi di territorialità, solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione.
Entrate: garantire finanziamento spese – tributi propri in senso stretto/derivati,
o compartecipazioni al gettito, fondi perequativi, addizionali su tributi erariali, risorse
aggiuntive
Patrimonio proprio, peculiarità insulare, ricorso indebitamento
Spese: funzioni fondamentali, funzioni non fondamentali, finalità
o perequative/promozionali
Dlgs 2011 – sistema contabile unitario PA (contabilità, programmazione pluriennale,
o bilancio consolidato)
L. Cost 1/2012 – principio dell’equilibrio di bilancio
o
- Clausola di maggior favore (art. 10) Regioni Speciali
- Regime dei controlli successivo
- Inattuazione: Devolution (2006), Riforma Renzi-Boschi (2016)
DISCIPLINA DEGLI STATUTI REGIONALI
L. COST 1/1999 – adozione di nuovi statuti (fonte regionale autonoma) – contenuto:
Contenuto necessario:
- forma di governo, strumenti di democrazia diretta, pubblicità degli
atti, organizzazione e funzionamento
Contenuto ulteriore
- – Statuti manifesto
Armonia con Cost
- (non con leggi ordinarie)
- Ammessa revisione parziale Statuti originari (con procedura art. 123 Cost.).
Art. 123 Cost: procedura di approvazione aggravata degli Statuti
- 2 deliberazioni Consiglio Regionale a distanza 2 mesi
- Pubblicazione a fini notiziali:
3 mesi referendum
o 30 gg. impugnazione statale per eccesso di competenza/vizi di costituzionalità:
o controllo preventivo! (sospensione termini)
parziale incostituzionalità – va ripreso l’intero procedimento
- Promulgazione
POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONI ORDINARIE (ART. 117 COST.)
Pre-riforma 2001 (comp. concorrenti e facoltative-integrative) - Post-riforma 2001:
art. 117 Cost.
POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE: 19 materie (tra cui materie-valori)
- Stato: norme di principio
- Regioni: norme di dettaglio – potere sostitutivo dello Stato
- Critiche
- Sistema dei limiti:
Costituzionali (+ art. 120)
o Territoriali
o Normativa UE e Trattati internazionali – potere estero delle Regioni
o L. 2012 – partecipazione a fasce ascendente e discendente della normativa UE
Trattati internazionali: ratifica, comunicazione attività
Principi fondamentali (norme di principio Statali), valenza positiva, anche con d.lgs. e
o d.l. se integrano legge.
Competenze esclusive trasversali (positivizzazione interesse nazionale):
o Ordinamento civile –limitati interventi regionali
Ordine pubblico e sicurezza – Regioni intervengono in politiche sociali, sanitarie,
polizia locale
Tutela della concorrenza - limitati interventi regionali pro-concorrenziali
Tutela dell’ambiente: standard inderogabili e regolazione Regionale (art. 4 e 41
Cost)
Coordinamento della finanza pubblica – più restrittivo
Chiamata in sussidiarietà (sent. 303/2003 e art. 118 Cost.) - Stato attrae
o competenze legislative e amministrative – esigenze – sussidiarietà
verticale/orizzontale – principio di legalità (intesa) – limiti
Principio di prevalenza
Principio di leale collaborazione: coinvolgimento Regioni per attuare legge statale –
d.lgs. - limiti: procedimento legislativo, decretazione d’urgenza
Limiti rispetto agli Enti Locali : verso l’alto/basso, art. 114 Cost, art. 117 Cost (potestà
o regolamentare), art. 118 Cost (trasferimento funzioni), intervento della legge
regionale – Conferenza Stato-Città e autonomie locali (L. 131/2003) di carattere
POTESTA’ LEGISLATIVA RESIDUALE: materie-non materie / materie innominate
locale elenco Corte Cost.
(es. Ordinamento Comunità Montane) – e criterio unitarietà delle
limiti.
istanze –
POTESTA’ LEGISLATIVA FACOLTATIVA-INTEGRATIVA: rimossa da Art. 117 Cost ma
competenze statali trasversali, intervento
presente su autorizzazione con legge e limiti in
regionale accessorio, complementare, subordinato .
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE (ATTI LEGISLATIVI)
Regionali:
- Stato, 60 gg (30 per Statuti), per eccesso di competenza / vizi di
incostituzionalità – direttiva PdCM per concertazione;
Statali:
- Regioni (anche per conto Enti Locali), 60 gg, per eccesso di competenza
Potere sospensivo della Corte:
- fumus boni iuris, periculum in mora
Rinuncia in caso di procedura concertata
- Caratteri del ricorso
- CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE (ATTI NON LEGISLATIVI)
conflitti di attribuzione della competenza
- Riguardano solo
Atti non legislativi
- (regolamenti, amministrativi)
Iniziativa:
- Regione / Stato
Lesione:
- attuale, concreta, interesse a ricorrere
- Rinuncia e potere sospensivo
Sentenza dichiarativa:
- spettanza della competenza, solo per il caso specifico e erga
omnes.
Conflitti misti: ricorso a un provvedimento giurisdizionale solo per tutelare la competenza.
REGIONI A STATUTO SPECIALE (ART. 116 COST)
COST. 1948 – immediata approvazione – ragioni, valenza costituzionale
REVISIONE STATUTI - L. COST. 2/2001: Regioni scelgono tra
- Procedimento aggravato (Art. 138 Cost.): iniziativa Regionale / statale, escluso
referendum confermativo (e quindi 2/3) – statuti considerati a valore Costituzionale / fonti
subcostituzionali e superprimarie;
- Legge statutaria: fonte regionale rafforzata – contenuto = statuti (forma di governo ecc.
+ legge elettorale) – procedimento (maggioranza assoluta, 1 deliberazione, finiti notiziali
ecc.)
NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI: d.lgs. ma fonte eccezionale – Stato
facoltà legislativa primaria, elaborate da Commissione paritetica – sent. 2004 Corte Cost.
POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONI SPECIALI
Competenza primaria esclusiva
- prevista da Statuto in materie elencate
L. Cost 3/2001 art. 10 – clausola di maggior favore
- : nuove materie, potestà legislativa
residuale, ampliati ambiti di competenza, materie ricondotte alla residuale
Limiti:
- principi materie concorrenti, coordinamento finanza pubblica
POTESTA’ REGOLAMENTARE REGIONI SPECIALI: atti normativi secondari x organizzazione
e funzionamento e attuare leggi regionali – Consiglio Regionale / Giunta.
POTESTA’ LEGISLATIVA ELETTORALE: contenuta in Statuto e norme attuative (pre-riforma
VS post-riforma).
FUNZIONI AMMINISTRATIVE: sent. 2004 – principio di parallelismo per funzioni originarie,
norme di attuazione per funzioni nuove.
AUTONOMIA FINANZIARIA: non si applica art. 119, prevista da Statuto e norme attuative,
più compartecipazione al gettito erariale – vincoli (equilibrio bilancio, coord. Finanza pubblica),
modificabili norme finanziare con legge ordinaria.
(L. 42/2009) federalismo fiscale : definisce principi per il coord. Finanza pubblica nelle
Regioni speciali e Prov. Aut. – contenuto – nuove materie (finanziamento aggiuntivo)
FORMA DI GOVERNO REGIONALE
Modelli: standard/presidenziale/transitorio VS parlamentare razionalizzato
- Regioni ordinarie – L.Cost 1/1999
- Regioni speciali – L.Cost 2/2001
- Situazione attuale nelle Regioni (eccezioni PAB e Valle d’Aosta)
ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI
Organi principali (Art. 121 Cost.)
- Presidente della Giunta Regionale: funzioni indirizzo politico, rappresentanza,
promulgazione
- Consiglio Regionale: funzione legislativa, indirizzo politico e controllo
- Giunta Regionale: funzione esecutiva/indirizzo politico
- Consiglio delle Autonomie Locali (Art. 123 Cost.)
- Organi comuni fra Regioni
Organi facoltativi: di garanzia (statutaria, autorità), ricerca/studio/monitoraggio, di
rappresentanza e partecipazione
Peculiarità Regioni a Statuto speciale: tutela minoranze, rappresentanza dello Stato,
partecipazione CdM, referendum (propositivi)
AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA (ART. 116,3 COST.)
Regioni ordinarie possono chiedere + autonomia in materie concorrenti e competenza
esclusiva statale (3) – no regioni speciali
Motivazioni – inattuazione e tentativi:
- Spinte regionaliste, dibattito politico 1990
- Riforma Renzi Boschi (ampliamento a Regioni Speciali)
- Referendum (2017) Veneto, Lombardia e negoziati Emilia-Romagna
Attuazione L. 86/2024 “CALDEROLI”
- Introdotto criterio del quadro finanziario della Regione
- Procedimento dell’Intesa Stato-Regione: iniziativa Regionale sentiti gli Enti Locali,
trasmessa delibera a PdC, 60 gg per valutazioni preliminari Ministri, obbligo di negoziare,
intesa preliminare approvata da CdM e trasmessa a Conferenza unificata per parere entro
60 gg, intesa prel. Trasmessa a Parlamento per valutazioni entro 90 gg, CdM elabora
intesa definitiva approvata da Regione e firmata da Presidenti, Governo presenta d.l. con
allegata intesa per approvazione a maggioranza assoluta (no referendum abrogativo
perché legge attuativa)
- Durata intesa: max 10 anni, possibilità di rinnovo automatico/modifica/cessazione
- Trasferimento funzioni non
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Appunti esame Diritto pubblico
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Riassunto esame "Diritto pubblico"