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A. IL DIRITTO D’AUTORE

2. Oggetto e contenuto.

Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali,

figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di

espressione.

Originalità

Unica condizione richiesta è che l’opera presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto a

preesistenti opere dello stesso genere.

Acquisto del diritto

Il diritto d’autore si acquista con la creazione dell’opera. Non è necessario che l’opera sia stata

divulgata fra il pubblico.

Il diritto d’autore gode di una tutela sia morale, sia patrimoniale. Si distingue, perciò, fra diritto

morale e diritto patrimoniale di autore.

Diritto morale

L’autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera; di decidere se

pubblicarla o meno (diritto di inedito); di opporsi a modificazione dell’opera e ad ogni altro atto

a danno dell’opera idoneo ad arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questi

diritti sono irrinunciabili e inalienabili.

Diritto patrimoniale / Durata

L’autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera. Diversamente dal diritto

morale, il diritto patrimoniale di autore ha durata limitata: si estingue in settanta anni dopo la

morte dell’autore.

3. Trasferimento del diritto di utilizzazione economica. Tutela.

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno è liberamente trasferibile. I contratti

normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno sono il contratto

di edizione ed il contratto di rappresentazione e di esecuzione.

Difesa del diritto di autore

Il diritto di autore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali, a

carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi (ad esempio il plagio o la contraffazione).

B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI

4. Oggetto e requisiti di validità.

Nozione

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse

consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione

nel settore della produzione di beni o servizi.

Riguardo le invenzioni industriali, il modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica

passa per la concessione del corrispondente brevetto da parte dell’Ufficio italiano brevetti e

marchi. Per poter formare oggetto di brevetto, le invenzioni industriali devono rispondere a

determinati requisiti: liceità, novità, e devono implicare un’attività inventiva e devono essere

idonei ad avere un’applicazione industriale.

5. L’invenzione brevettata.

La tutela giuridica dell’invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. Il diritto morale si

acquista per il solo fatto dell’invenzione.

Durata

Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall’Ufficio brevetti. Dura venti anni dalla data

di deposito della domanda ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo. Il relativo diritto di esclusiva

si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga

una causa di decadenza dello stesso (la mancata attuazione dell’invenzione brevettata).

Diritto di esclusiva

Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne

profitto nel territorio dello Stato.

Trasferimento del brevetto / Licenza di brevetto

Il brevetto è liberamente trasferibile. Sul brevetto possono essere costituiti diritti reali di

godimento o di garanzia. Il diritto del brevetto può anche concedere licenza d’uso sullo stesso.

Tutela

L’invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali. In particolare, il titolare del

brevetto può esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti

l’invenzione.

6. L’invenzione non brevettata.

L’inventore può astenersi dal brevettare la propria invenzione e sfruttarla in segreto. Corre però

il rischio che qualcun altro raggiunga lo stesso risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto

di esclusiva, dato che fra due inventori prevale chi per primo ha presentato la domanda di

brevetto.

Tutela del preuso

Tuttavia, è riconosciuta una sia pur limitata forma di tutela anche per chi abbia utilizzato

un’invenzione senza brevettarla. E’ infatti previsto che chiunque abbia fatto uso dell’invenzione

nella propria azienda, nei dodici mesi anteriori al deposito dell’altrui domanda di brevetto, può

continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del preuso.

C. I MODELLI INDUSTRIALI

7. Modelli di utilità. Disegni e modelli.

I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto

alle invenzioni industriali. Essi sono distinti in modelli di utilità e disegni e modelli.

Modelli di utilità

I modelli di utilità sono invenzioni destinate a conferire particolare funzionalità a macchine,

strumenti o oggetti d’uso (ad esempio: una nuova forma di poltrona da dentista che ne aumenti

la comodità).

Disegni e modelli

I disegni e modelli sono invece nuove idee destinate a migliorare l’aspetto dei prodotti

industriali.

Disciplina

La tutela dei modelli di utilità si fonda sull’istituto della brevettazione. La differenza rispetto alle

invenzioni industriali riguarda la durata del brevetto: dieci anni per i modelli di utilità, rispetto

ai venti anni delle invenzioni industriali.

Per i disegni e modelli la tutela avviene mediante registrazione, possibile soltanto in presenza

dei requisiti della novità e del carattere individuale. La registrazione dura cinque anni dalla

domanda, ma può essere prorogata per periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque

anni.

VIII. La disciplina della concorrenza

1. Concorrenza perfetta e monopolio.

Il modello ideale di mercato

Il modello ideale di mercato coincide con la concorrenza perfetta. Le sue caratteristiche sono:

a) la contemporanea presenza sul mercato di numerose imprese in competizione fra loro,

nessuna delle quali in grado di condizionare il prezzo di vendita;

b) la piena mobilità dei fattori produttivi e la corrispondente piena mobilità della domanda

da parte dei consumatori;

c) l’assenza di ostacoli all’ingresso di nuovi operatori;

d) l’assenza di accordi che alterino la libertà di competizione.

Il modello di concorrenza perfetta spinge verso una generale riduzione sia dei costi di

produzione sia dei prezzi di vendita, stimola il progresso tecnologico e l’accrescimento

dell’efficienza produttiva delle imprese.

La realtà

Tuttavia si tratta di un modello ideale e teorico. Nella realtà la concorrenza perfetta è frenata da

una serie di ostacoli, su tutti:

a) la non omogenea distribuzione territoriale delle risorse naturali;

b) la carenza di capitali di investimento commisurati alle attuali esigenze di produzione;

c) la scarsa mobilità di manodopera;

d) il deficit nei sistemi infrastrutturale e di comunicazione.

Questi ostacoli, da una parte, limitano la libertà di accesso al mercato di nuovi operatori e,

dall’altra, spingono le imprese già operanti ad accrescere le proprie dimensioni, a

concentrarsi ed a collegarsi.

Dalla concorrenza perfetta si passa, per questi motivi, a situazioni di oligopolio, mercato

caratterizzato dal controllo dell’offerta da parte di poche grandi imprese, o addirittura di

monopolio, mercato in cui tutta l’offerta di un dato prodotto è controllata da una sola

impresa o da poche grandi imprese coalizzate.

Il sistema italiano

La ricerca di un punto di equilibrio fra il modello teorico della concorrenza perfetta e la

realtà operativa, spesso orientata verso situazioni di oligopolio o di monopolio,

rappresenta la linea guida della disciplina della concorrenza nei sistemi ad economia

libera, compreso il nostro.

Fissato nell’art. 41 Cost., il principio della libertà di concorrenza, il legislatore italiano:

a) consente limitazioni legali della stessa per fini di «utilità sociale» (art. 41,3° comma,

Cost.) ed anche la creazione di monopoli legali in specifici settori di interesse generale

(art. 43 Cost);

b) consente limitazioni negoziali della concorrenza, ma ne subordina allo stesso tempo la

validità al rispetto di condizioni che non comportino un radicale sacrificio della libertà di

iniziativa economica attuale e futura (art. 2596);

c) assicura, infine, l’ordinato e corretto svolgimento della concorrenza attraverso la

repressione degli atti di concorrenza sleale (artt. 2598-2601).

A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA

2. La disciplina italiana e comunitaria.

Entrambe le legislazioni antimonopolistiche, italiana e comunitaria, si sono poste come

obiettivi quelli di preservare il regime concorrenziale e reprimere le pratiche

anticoncorrenziali che pregiudicano i mercati (il mercato nazionale e il mercato

comunitario).

In Italia è stato istituito un apposito organo pubblico indipendente – l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato - che vigila sul rispetto della normativa

antimonopolistica generale, adotta i provvedimenti antimonopolistici necessari ed

infligge le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge.

3. (Segue): Le singole fattispecie.

I fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e comunitaria sono: 1) le

intese restrittive della concorrenza; 2) l’abuso di posizione dominante; 3) le

concentrazioni.

Intese Le intese sono comportamenti concordati fra imprese diretti a limitare la propria libertà di

azione sul mercato (divisione dei mercati di sbocco, predeterminazione dei prezzi,

contingentamento dei prodotti o delle quote di mercato).

Non tutte le intese anticoncorrenziali sono però vietate. Sono infatti lecite le c.d. intese

minori; quelle intese cioè che non incidono in modo rilevante sull’assetto concorrenziale

del mercato.

Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. L’Autorità adotta i provvedimenti per la

rimozione degli effetti anticoncorrenziali e infligge le relative sanzioni pecuniarie.

Abuso di posizione dominante

Il secondo fenomeno preso in considerazione dall’ordinamento nazionale e comunitario è

l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese.

C’è da dire che, vietato non è il fatto in sé dell’acquisizione di una posizione dominante sul

mercato. Vietato è lo sfruttamento abusivo di tale posizione con comportamenti

capaci di

pregiudicare la conco

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albybenny9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Palazzolo Andrea.
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