A. IL DIRITTO D’AUTORE
2. Oggetto e contenuto.
Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali,
figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di
espressione.
Originalità
Unica condizione richiesta è che l’opera presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto a
preesistenti opere dello stesso genere.
Acquisto del diritto
Il diritto d’autore si acquista con la creazione dell’opera. Non è necessario che l’opera sia stata
divulgata fra il pubblico.
Il diritto d’autore gode di una tutela sia morale, sia patrimoniale. Si distingue, perciò, fra diritto
morale e diritto patrimoniale di autore.
Diritto morale
L’autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera; di decidere se
pubblicarla o meno (diritto di inedito); di opporsi a modificazione dell’opera e ad ogni altro atto
a danno dell’opera idoneo ad arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questi
diritti sono irrinunciabili e inalienabili.
Diritto patrimoniale / Durata
L’autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera. Diversamente dal diritto
morale, il diritto patrimoniale di autore ha durata limitata: si estingue in settanta anni dopo la
morte dell’autore.
3. Trasferimento del diritto di utilizzazione economica. Tutela.
Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno è liberamente trasferibile. I contratti
normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno sono il contratto
di edizione ed il contratto di rappresentazione e di esecuzione.
Difesa del diritto di autore
Il diritto di autore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali, a
carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi (ad esempio il plagio o la contraffazione).
B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI
4. Oggetto e requisiti di validità.
Nozione
Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse
consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione
nel settore della produzione di beni o servizi.
Riguardo le invenzioni industriali, il modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica
passa per la concessione del corrispondente brevetto da parte dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi. Per poter formare oggetto di brevetto, le invenzioni industriali devono rispondere a
determinati requisiti: liceità, novità, e devono implicare un’attività inventiva e devono essere
idonei ad avere un’applicazione industriale.
5. L’invenzione brevettata.
La tutela giuridica dell’invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. Il diritto morale si
acquista per il solo fatto dell’invenzione.
Durata
Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall’Ufficio brevetti. Dura venti anni dalla data
di deposito della domanda ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo. Il relativo diritto di esclusiva
si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga
una causa di decadenza dello stesso (la mancata attuazione dell’invenzione brevettata).
Diritto di esclusiva
Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne
profitto nel territorio dello Stato.
Trasferimento del brevetto / Licenza di brevetto
Il brevetto è liberamente trasferibile. Sul brevetto possono essere costituiti diritti reali di
godimento o di garanzia. Il diritto del brevetto può anche concedere licenza d’uso sullo stesso.
Tutela
L’invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali. In particolare, il titolare del
brevetto può esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti
l’invenzione.
6. L’invenzione non brevettata.
L’inventore può astenersi dal brevettare la propria invenzione e sfruttarla in segreto. Corre però
il rischio che qualcun altro raggiunga lo stesso risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto
di esclusiva, dato che fra due inventori prevale chi per primo ha presentato la domanda di
brevetto.
Tutela del preuso
Tuttavia, è riconosciuta una sia pur limitata forma di tutela anche per chi abbia utilizzato
un’invenzione senza brevettarla. E’ infatti previsto che chiunque abbia fatto uso dell’invenzione
nella propria azienda, nei dodici mesi anteriori al deposito dell’altrui domanda di brevetto, può
continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del preuso.
C. I MODELLI INDUSTRIALI
7. Modelli di utilità. Disegni e modelli.
I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto
alle invenzioni industriali. Essi sono distinti in modelli di utilità e disegni e modelli.
Modelli di utilità
I modelli di utilità sono invenzioni destinate a conferire particolare funzionalità a macchine,
strumenti o oggetti d’uso (ad esempio: una nuova forma di poltrona da dentista che ne aumenti
la comodità).
Disegni e modelli
I disegni e modelli sono invece nuove idee destinate a migliorare l’aspetto dei prodotti
industriali.
Disciplina
La tutela dei modelli di utilità si fonda sull’istituto della brevettazione. La differenza rispetto alle
invenzioni industriali riguarda la durata del brevetto: dieci anni per i modelli di utilità, rispetto
ai venti anni delle invenzioni industriali.
Per i disegni e modelli la tutela avviene mediante registrazione, possibile soltanto in presenza
dei requisiti della novità e del carattere individuale. La registrazione dura cinque anni dalla
domanda, ma può essere prorogata per periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque
anni.
VIII. La disciplina della concorrenza
1. Concorrenza perfetta e monopolio.
Il modello ideale di mercato
Il modello ideale di mercato coincide con la concorrenza perfetta. Le sue caratteristiche sono:
a) la contemporanea presenza sul mercato di numerose imprese in competizione fra loro,
nessuna delle quali in grado di condizionare il prezzo di vendita;
b) la piena mobilità dei fattori produttivi e la corrispondente piena mobilità della domanda
da parte dei consumatori;
c) l’assenza di ostacoli all’ingresso di nuovi operatori;
d) l’assenza di accordi che alterino la libertà di competizione.
Il modello di concorrenza perfetta spinge verso una generale riduzione sia dei costi di
produzione sia dei prezzi di vendita, stimola il progresso tecnologico e l’accrescimento
dell’efficienza produttiva delle imprese.
La realtà
Tuttavia si tratta di un modello ideale e teorico. Nella realtà la concorrenza perfetta è frenata da
una serie di ostacoli, su tutti:
a) la non omogenea distribuzione territoriale delle risorse naturali;
b) la carenza di capitali di investimento commisurati alle attuali esigenze di produzione;
c) la scarsa mobilità di manodopera;
d) il deficit nei sistemi infrastrutturale e di comunicazione.
Questi ostacoli, da una parte, limitano la libertà di accesso al mercato di nuovi operatori e,
dall’altra, spingono le imprese già operanti ad accrescere le proprie dimensioni, a
concentrarsi ed a collegarsi.
Dalla concorrenza perfetta si passa, per questi motivi, a situazioni di oligopolio, mercato
caratterizzato dal controllo dell’offerta da parte di poche grandi imprese, o addirittura di
monopolio, mercato in cui tutta l’offerta di un dato prodotto è controllata da una sola
impresa o da poche grandi imprese coalizzate.
Il sistema italiano
La ricerca di un punto di equilibrio fra il modello teorico della concorrenza perfetta e la
realtà operativa, spesso orientata verso situazioni di oligopolio o di monopolio,
rappresenta la linea guida della disciplina della concorrenza nei sistemi ad economia
libera, compreso il nostro.
Fissato nell’art. 41 Cost., il principio della libertà di concorrenza, il legislatore italiano:
a) consente limitazioni legali della stessa per fini di «utilità sociale» (art. 41,3° comma,
Cost.) ed anche la creazione di monopoli legali in specifici settori di interesse generale
(art. 43 Cost);
b) consente limitazioni negoziali della concorrenza, ma ne subordina allo stesso tempo la
validità al rispetto di condizioni che non comportino un radicale sacrificio della libertà di
iniziativa economica attuale e futura (art. 2596);
c) assicura, infine, l’ordinato e corretto svolgimento della concorrenza attraverso la
repressione degli atti di concorrenza sleale (artt. 2598-2601).
A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA
2. La disciplina italiana e comunitaria.
Entrambe le legislazioni antimonopolistiche, italiana e comunitaria, si sono poste come
obiettivi quelli di preservare il regime concorrenziale e reprimere le pratiche
anticoncorrenziali che pregiudicano i mercati (il mercato nazionale e il mercato
comunitario).
In Italia è stato istituito un apposito organo pubblico indipendente – l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato - che vigila sul rispetto della normativa
antimonopolistica generale, adotta i provvedimenti antimonopolistici necessari ed
infligge le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge.
3. (Segue): Le singole fattispecie.
I fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e comunitaria sono: 1) le
intese restrittive della concorrenza; 2) l’abuso di posizione dominante; 3) le
concentrazioni.
Intese Le intese sono comportamenti concordati fra imprese diretti a limitare la propria libertà di
azione sul mercato (divisione dei mercati di sbocco, predeterminazione dei prezzi,
contingentamento dei prodotti o delle quote di mercato).
Non tutte le intese anticoncorrenziali sono però vietate. Sono infatti lecite le c.d. intese
minori; quelle intese cioè che non incidono in modo rilevante sull’assetto concorrenziale
del mercato.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. L’Autorità adotta i provvedimenti per la
rimozione degli effetti anticoncorrenziali e infligge le relative sanzioni pecuniarie.
Abuso di posizione dominante
Il secondo fenomeno preso in considerazione dall’ordinamento nazionale e comunitario è
l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese.
C’è da dire che, vietato non è il fatto in sé dell’acquisizione di una posizione dominante sul
mercato. Vietato è lo sfruttamento abusivo di tale posizione con comportamenti
capaci di
pregiudicare la conco
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