INDAGINI PRELIMINARI
Anche nel procedimento a carico di minorenni la fase delle indagini
preliminari ha la funzione di verificare la fondatezza della notizia di
reato, Nel D.P.R. 448/88 non esiste, infatti, una norma specifica che
prenda in esame le indagini. Si applicano gli art. 362/415 bis c.p.p., e
alcune disposizioni del D.P.R. ne comportano una particolare
configurazione sotto alcuni profili:
- età dell’indagato la verifica dell’età del minore sottoposto a
→
procedimento penale deve essere compiuta anche in fase
preliminare
- acquisire elementi sulle condizioni e le risorse personali,
familiari, sociali e ambientali del minorenne (art. 9) sia il
→
giudice che il pm devono acquisire tali elementi. Questi elementi
devono essere acquisiti dai servizi sociali (“inchiesta sociale e
personologica") o dal pm con o senza ausilio della polizia
giudiziaria specializzata. L’art. 9 non dice molto su come devono
essere svolti tali accertamenti, autorizzando a compierli anche
sentendo persone che abbiano avuto rapporti con il minore o
esperti “anche senza alcuna formalità”. Si devono avere alcuni
accorgimenti nel leggere la clausola: il pm può svolgere
accertamenti sul punto con il tipico strumento delle indagini,
ovvero le sommarie informazioni e le consulenza tecniche;
inoltre, essendo che la polizia è ignorata dall’art. 9, non ha il
potere di accertare di propria iniziativa i profili concernenti la
personalità.
- invio informazione di garanzia (art. 7) anche all’esercente la
→
responsabilità genitoriale
UDIENZA PRELIMINARE
L'udienza preliminare minorile ha l'obiettivo di stabilire se vi siano
elementi sufficienti per proseguire con il processo o se sia preferibile
adottare soluzioni alternative al giudizio. È un momento di valutazione
importante che mira a trovare la soluzione più adeguata per il minore,
considerando sia gli aspetti penali del reato, sia la sua situazione
personale e sociale.
A differenza del processo penale ordinario, l'udienza preliminare
minorile è fortemente orientata alla protezione dei diritti del minore,
con un'enfasi sulla sua rieducazione e sul suo recupero, piuttosto che
sulla punizione.
Svolgimento l’avviso di udienza deve essere notificato entro 10
→
giorni prima di essa, all’imputato, alla persona offesa, al difensore
dell’imputato, i servizi sociali che abbiano svolto attività per il
minorenne e l’esercente la responsabilità genitoriale.
L’udienza si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione
necessaria del pm e del difensore.
L'udienza si svolge a porte chiuse, per proteggere la privacy del
minore. Questo crea un ambiente più sereno e meno traumatico per il
giovane, garantendo al contempo una maggiore riservatezza.
Esame delle Prove: Il giudice esamina gli atti di indagine raccolti
durante la fase preliminare, inclusi rapporti della polizia,
testimonianze, perizie e relazioni dei servizi sociali. È una fase
interlocutoria, che non mira a decidere la colpevolezza o innocenza
del minore, ma solo a valutare se il caso debba proseguire o se si possa
risolvere diversamente.
Decisioni le decisioni che il GUP può assumere costituiscono un
→
ventaglio più ampio rispetto a quello ordinario; la gamma di opzioni
che ha il giudice in udienza preliminare è tale da assicurare che il
passaggio del rito al dibattimento sia un’evenienza del tutto residuale.
Udienza Preliminare Ordinaria: Il giudice può decidere di archiviare il
caso per mancanza di prove o di rinviare a giudizio l’imputato.
L’archiviazione comporta la chiusura del procedimento, mentre il
rinvio a giudizio implica l’inizio del dibattimento.
Udienza Preliminare Minorile: Anche nel processo minorile il giudice
può decidere l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Tuttavia, nel caso del
minore, prima di optare per il rinvio a giudizio, il giudice esplora
soluzioni alternative, come la messa alla prova o l’applicazione di
misure alternative per evitare il trauma del processo penale.
DIFFERENZE TRA UDIENZA PRELIMINARE ORDINARIA E MINORILE
Finalità e Obiettivi
Udienza Preliminare Ordinaria: La finalità principale è
● verificare se ci siano sufficienti elementi di prova per sostenere
l'accusa in giudizio. Il giudice decide se rinviare l’imputato a
giudizio o archiviare il caso. L’enfasi è sul vaglio delle prove e
sull’analisi della consistenza delle accuse.
Udienza Preliminare Minorile: L’obiettivo non è solo valutare la
● consistenza delle prove, ma anche proteggere, educare e
rieducare il minore. Si cerca di evitare il processo penale quando
possibile, privilegiando misure alternative come la messa alla
prova, il perdono giudiziale o altre soluzioni educative.
Ruolo del Giudice
Ordinario: Il giudice si concentra principalmente sull’aspetto
● tecnico-giuridico, decidendo se esistano prove sufficienti per
sostenere un processo.
Minorile: Il giudice assume un ruolo più ampio e orientato alla
● tutela del minore. Oltre a valutare le prove, considera anche le
esigenze educative e di recupero del giovane, spesso basandosi
su relazioni dei servizi sociali e perizie psicologiche.
Partecipazione dei Servizi Sociali
Ordinario: Nel processo ordinario, i servizi sociali non hanno un
● ruolo attivo a meno che non vi siano circostanze particolari.
Minorile: I servizi sociali svolgono un ruolo cruciale, fornendo
● relazioni sul contesto familiare e sociale del minore. Le loro
indicazioni possono influenzare le decisioni del giudice,
specialmente in merito alle misure educative o alla messa alla
prova.
4. Soluzioni Alternative
Ordinario: Il processo ordinario si concentra sull'archiviazione o
● sul rinvio a giudizio. Sono previste soluzioni alternative come il
patteggiamento, ma la messa alla prova è limitata e riservata
solo a reati meno gravi.
Minorile: Il processo minorile offre una gamma più ampia di
● soluzioni alternative, tra cui la messa alla prova, il perdono
giudiziale, la dichiarazione di irrilevanza del fatto e le misure
educative. Queste soluzioni puntano a evitare il processo e
favorire il reinserimento sociale del minore.
LE LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ PERSONALE: PRE CAUTELE E MISURE
CAUTELARI (da art. 16 a 23)
La specificità della situazione del minorenne trova particolare
riscontro nel settore delle misure restrittive della libertà personale: a
fondamento della loro disciplina sta, infatti, la duplice esigenza di
tutelare l’evoluzione della sua personalità e di non interrompere i
processi educativi in atto. A queste direttive si ispira il sistema
delineato per il minore, che comprende le misure precautelari e
cautelari.
In virtù del principio di sussidiarietà bisogna tenere conto dei principi
che ci sono nel codice di procedura penale.
Rispetto a quello che è sempre stato l’iter del processo penale
minorile, il Decreto Caivano, è intervenuto nel senso opposto, nel
senso di limitare maggiormente la libertà personale del minore, di
limitare l’accesso alla messa alla prova. Si hanno, per la prima volta,
dei provvedimenti a sfavore del minorenne e a favore della sicurezza
pubblica.
PRE CAUTELE
1)ARRESTO IN FLAGRANZA quella situazione per cui l’indagato
→
viene bloccato dalla pg sul luogo del compimento del fatto o in
prossimità di esso e dalla pg viene privato della libertà personale.
La flagranza, nel processo penale ordinario, è per numerosi reati
(380 e 381; a seconda dei casi può essere obbligatorio o
facoltativo); in quello minorile l’arresto in flagranza è solo
facoltativo. Ciò si desume dal fatto che all’art. 16 comma 1 : “Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere
all'arresto del minorenne colto in flagranza …”
L pg, può, quindi, procedere all’arresto, ma non nei casi previsti
dal c.p.p., bensì solo per i delitti più gravi: “Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del
minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a
norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della
custodia cautelare in carcere”
Per i minorenni la custodia cautelare in carcere può essere
disposta solo per i delitti punibili con l’ergastolo e con la
reclusione non inferiore a 6 anni qui è intervenuto il decreto
→
Caivano: prima il tetto era di 9 anni. Il decreto Caivano rende
molto più facile la privazione della libertà personale.
La polizia giudiziaria, che ha la facoltà di procedere all’arresto,
deve (art. 12):
- tenere conto della gravità del fatto
- tenere conto dell’età
- valutare la personalità del minorenne
Nel 1991, a tutela dell’imputato, è stata introdotta l’altra precautela,
che opera quasi in concomitanza
2)ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO IN UFFICIO DI POLIZIA A
SEGUITO DI FLAGRANZA (Art. 18 bis) nella situazione di
→
flagranza, alternativamente all’arresto, la polizia, può
accompagnare la persona presso i propri uffici. Il vantaggio
dell’accompagnamento è che non comporta la privazione della
libertà personale in senso stretto. Ed è importante
l’accompagnamento perchè è finalizzato alla consegna ai genitori
o agli esercenti la responsabilità genitoriale.
comma 2: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che
hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata
notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono
inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e
l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per
prendere in consegna il minorenne.” si fa un verbale di
→
consegna, dalla polizia giudiziaria al genitore; ed è importante
perchè sostituisce l’arresto in flagranza.
L’art. prevede che di questo accompagnamento coattivo ne deve
essere data notizia al pm e ai servizi minorili. E’ la polizia che
chiama il genitore, informa il pm e informa il servizio sociale. Se
il genitore si presenta e appare una persona idonea, la polizia
consegna il minore e nel consegnarlo gli precisa che deve essere
tenuto a disposizione del pm e che deve vigilare sul suo
comportamento. Art. 16 e 18 bis sono sullo stesso piano: in caso
di fla
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