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INDAGINI PRELIMINARI

Anche nel procedimento a carico di minorenni la fase delle indagini

preliminari ha la funzione di verificare la fondatezza della notizia di

reato, Nel D.P.R. 448/88 non esiste, infatti, una norma specifica che

prenda in esame le indagini. Si applicano gli art. 362/415 bis c.p.p., e

alcune disposizioni del D.P.R. ne comportano una particolare

configurazione sotto alcuni profili:

-​ età dell’indagato la verifica dell’età del minore sottoposto a

procedimento penale deve essere compiuta anche in fase

preliminare

-​ acquisire elementi sulle condizioni e le risorse personali,

familiari, sociali e ambientali del minorenne (art. 9) sia il

giudice che il pm devono acquisire tali elementi. Questi elementi

devono essere acquisiti dai servizi sociali (“inchiesta sociale e

personologica") o dal pm con o senza ausilio della polizia

giudiziaria specializzata. L’art. 9 non dice molto su come devono

essere svolti tali accertamenti, autorizzando a compierli anche

sentendo persone che abbiano avuto rapporti con il minore o

esperti “anche senza alcuna formalità”. Si devono avere alcuni

accorgimenti nel leggere la clausola: il pm può svolgere

accertamenti sul punto con il tipico strumento delle indagini,

ovvero le sommarie informazioni e le consulenza tecniche;

inoltre, essendo che la polizia è ignorata dall’art. 9, non ha il

potere di accertare di propria iniziativa i profili concernenti la

personalità.

-​ invio informazione di garanzia (art. 7) anche all’esercente la

responsabilità genitoriale

UDIENZA PRELIMINARE

L'udienza preliminare minorile ha l'obiettivo di stabilire se vi siano

elementi sufficienti per proseguire con il processo o se sia preferibile

adottare soluzioni alternative al giudizio. È un momento di valutazione

importante che mira a trovare la soluzione più adeguata per il minore,

considerando sia gli aspetti penali del reato, sia la sua situazione

personale e sociale.

A differenza del processo penale ordinario, l'udienza preliminare

minorile è fortemente orientata alla protezione dei diritti del minore,

con un'enfasi sulla sua rieducazione e sul suo recupero, piuttosto che

sulla punizione.

Svolgimento l’avviso di udienza deve essere notificato entro 10

giorni prima di essa, all’imputato, alla persona offesa, al difensore

dell’imputato, i servizi sociali che abbiano svolto attività per il

minorenne e l’esercente la responsabilità genitoriale.

L’udienza si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione

necessaria del pm e del difensore.

L'udienza si svolge a porte chiuse, per proteggere la privacy del

minore. Questo crea un ambiente più sereno e meno traumatico per il

giovane, garantendo al contempo una maggiore riservatezza.

Esame delle Prove: Il giudice esamina gli atti di indagine raccolti

durante la fase preliminare, inclusi rapporti della polizia,

testimonianze, perizie e relazioni dei servizi sociali. È una fase

interlocutoria, che non mira a decidere la colpevolezza o innocenza

del minore, ma solo a valutare se il caso debba proseguire o se si possa

risolvere diversamente.

Decisioni le decisioni che il GUP può assumere costituiscono un

ventaglio più ampio rispetto a quello ordinario; la gamma di opzioni

che ha il giudice in udienza preliminare è tale da assicurare che il

passaggio del rito al dibattimento sia un’evenienza del tutto residuale.

Udienza Preliminare Ordinaria: Il giudice può decidere di archiviare il

caso per mancanza di prove o di rinviare a giudizio l’imputato.

L’archiviazione comporta la chiusura del procedimento, mentre il

rinvio a giudizio implica l’inizio del dibattimento.

Udienza Preliminare Minorile: Anche nel processo minorile il giudice

può decidere l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Tuttavia, nel caso del

minore, prima di optare per il rinvio a giudizio, il giudice esplora

soluzioni alternative, come la messa alla prova o l’applicazione di

misure alternative per evitare il trauma del processo penale.

DIFFERENZE TRA UDIENZA PRELIMINARE ORDINARIA E MINORILE

Finalità e Obiettivi

Udienza Preliminare Ordinaria: La finalità principale è

●​ verificare se ci siano sufficienti elementi di prova per sostenere

l'accusa in giudizio. Il giudice decide se rinviare l’imputato a

giudizio o archiviare il caso. L’enfasi è sul vaglio delle prove e

sull’analisi della consistenza delle accuse.

Udienza Preliminare Minorile: L’obiettivo non è solo valutare la

●​ consistenza delle prove, ma anche proteggere, educare e

rieducare il minore. Si cerca di evitare il processo penale quando

possibile, privilegiando misure alternative come la messa alla

prova, il perdono giudiziale o altre soluzioni educative.

Ruolo del Giudice

Ordinario: Il giudice si concentra principalmente sull’aspetto

●​ tecnico-giuridico, decidendo se esistano prove sufficienti per

sostenere un processo.

Minorile: Il giudice assume un ruolo più ampio e orientato alla

●​ tutela del minore. Oltre a valutare le prove, considera anche le

esigenze educative e di recupero del giovane, spesso basandosi

su relazioni dei servizi sociali e perizie psicologiche.

Partecipazione dei Servizi Sociali

Ordinario: Nel processo ordinario, i servizi sociali non hanno un

●​ ruolo attivo a meno che non vi siano circostanze particolari.

Minorile: I servizi sociali svolgono un ruolo cruciale, fornendo

●​ relazioni sul contesto familiare e sociale del minore. Le loro

indicazioni possono influenzare le decisioni del giudice,

specialmente in merito alle misure educative o alla messa alla

prova.

4. Soluzioni Alternative

Ordinario: Il processo ordinario si concentra sull'archiviazione o

●​ sul rinvio a giudizio. Sono previste soluzioni alternative come il

patteggiamento, ma la messa alla prova è limitata e riservata

solo a reati meno gravi.

Minorile: Il processo minorile offre una gamma più ampia di

●​ soluzioni alternative, tra cui la messa alla prova, il perdono

giudiziale, la dichiarazione di irrilevanza del fatto e le misure

educative. Queste soluzioni puntano a evitare il processo e

favorire il reinserimento sociale del minore.

LE LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ PERSONALE: PRE CAUTELE E MISURE

CAUTELARI (da art. 16 a 23)

La specificità della situazione del minorenne trova particolare

riscontro nel settore delle misure restrittive della libertà personale: a

fondamento della loro disciplina sta, infatti, la duplice esigenza di

tutelare l’evoluzione della sua personalità e di non interrompere i

processi educativi in atto. A queste direttive si ispira il sistema

delineato per il minore, che comprende le misure precautelari e

cautelari.

In virtù del principio di sussidiarietà bisogna tenere conto dei principi

che ci sono nel codice di procedura penale.

Rispetto a quello che è sempre stato l’iter del processo penale

minorile, il Decreto Caivano, è intervenuto nel senso opposto, nel

senso di limitare maggiormente la libertà personale del minore, di

limitare l’accesso alla messa alla prova. Si hanno, per la prima volta,

dei provvedimenti a sfavore del minorenne e a favore della sicurezza

pubblica.

PRE CAUTELE

1)​ARRESTO IN FLAGRANZA quella situazione per cui l’indagato

viene bloccato dalla pg sul luogo del compimento del fatto o in

prossimità di esso e dalla pg viene privato della libertà personale.

La flagranza, nel processo penale ordinario, è per numerosi reati

(380 e 381; a seconda dei casi può essere obbligatorio o

facoltativo); in quello minorile l’arresto in flagranza è solo

facoltativo. Ciò si desume dal fatto che all’art. 16 comma 1 : “Gli

ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere

all'arresto del minorenne colto in flagranza …”

L pg, può, quindi, procedere all’arresto, ma non nei casi previsti

dal c.p.p., bensì solo per i delitti più gravi: “Gli ufficiali e gli

agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del

minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a

norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della

custodia cautelare in carcere”

Per i minorenni la custodia cautelare in carcere può essere

disposta solo per i delitti punibili con l’ergastolo e con la

reclusione non inferiore a 6 anni qui è intervenuto il decreto

Caivano: prima il tetto era di 9 anni. Il decreto Caivano rende

molto più facile la privazione della libertà personale.

La polizia giudiziaria, che ha la facoltà di procedere all’arresto,

deve (art. 12):

-​ tenere conto della gravità del fatto

-​ tenere conto dell’età

-​ valutare la personalità del minorenne

Nel 1991, a tutela dell’imputato, è stata introdotta l’altra precautela,

che opera quasi in concomitanza

2)​ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO IN UFFICIO DI POLIZIA A

SEGUITO DI FLAGRANZA (Art. 18 bis) nella situazione di

flagranza, alternativamente all’arresto, la polizia, può

accompagnare la persona presso i propri uffici. Il vantaggio

dell’accompagnamento è che non comporta la privazione della

libertà personale in senso stretto. Ed è importante

l’accompagnamento perchè è finalizzato alla consegna ai genitori

o agli esercenti la responsabilità genitoriale.

comma 2: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che

hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata

notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i

servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono

inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e

l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per

prendere in consegna il minorenne.” si fa un verbale di

consegna, dalla polizia giudiziaria al genitore; ed è importante

perchè sostituisce l’arresto in flagranza.

L’art. prevede che di questo accompagnamento coattivo ne deve

essere data notizia al pm e ai servizi minorili. E’ la polizia che

chiama il genitore, informa il pm e informa il servizio sociale. Se

il genitore si presenta e appare una persona idonea, la polizia

consegna il minore e nel consegnarlo gli precisa che deve essere

tenuto a disposizione del pm e che deve vigilare sul suo

comportamento. Art. 16 e 18 bis sono sullo stesso piano: in caso

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antigua di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Caselli Lapeschi Alberto.
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