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RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE
Quelli che abbiamo visto già sono mansioni e retribuzione. Il rapporto di lavoro si chiama la teoria
del rapporto complesso. Rapporto di lavoro complesso dove ci sono una serie di obblighi e diritti
che fanno da cornice e quindi si chiama contratto a struttura complessa. Bisogna distinguere tra
obblighi fondamentali e accessori, e vengono chiamati così perché sono tutti obblighi che
possono essere violati senza che vengano violati gli obblighi principali. Obblighi principali: il
datore di lavoro oltre che retribuire il lavoratore deve concedere le ferie. Le ferie annuali sono
addirittura prevista in costituzione perché si inseriscono negli istituti dei riposi che sono: tra una
giornata lavorativa e l’altra, dove la legge dice che devono passare almeno 11 ore, dopo sei giorni
di riposo e le ferie annuali e poi ci sono i giorni di festività infrasettimanali. Poi c’è un’altra tipologia
che non viene disciplinata che sono i ponti, che si fanno normalmente tra una festività e l’altra. Il
riposo giornaliero serve per ritemprare le energie, per riprendere a lavorare e non è solo un
diritto quello del riposo, ma è anche un obbligo preparatorio. La funzione di temperare le energie
ha un obbligo preparatorio per adempiere diligentemente alla prestazione. Il riposo
settimanale e dedicato a svolgere le proprie attività, ma anche qui fa parte l’obbligo preparatorio
perché il lavoratore si deve mettere nelle condizioni di potere compiere quella determinata
prestazione il giorno dopo. La finalità ricreativa incontra sempre il limite dell’obbligo
preparatorio. Queste pause vengono retribuite, cioè la festività, ecco perché è un diritto che
rientra nel corrispettivo complessivo di quel lavoratore. Quando il lavoratore cessa il rapporto e non
ha usufruito tutta una serie di permessi, questi gli vengono monetizzati. Il corrispettivo dei riposi
rientra nel trattamento economico e poi si hanno le ferie annuali, quello che prevale è l’altra
funzione, cioè quella di potersi dedicare a tutto quello che non è lavoro. Se durante le ferie annuali
il lavoratore si ammala, la malattia sospende il scorso delle ferie, cioè si allungheranno di quanti
giorni e la malattia. Quindi sono funzionali l fatto che il lavoratore deve staccare la spina e
dedicarsi ai propri interessi. Le ferie le determina il datore di lavoro, la norma dice recependo
anche le esigenze del lavoratore. La retribuzione feriale fa parte del trattamento economico
perché sono 30 giorni di non lavoro che vengono retribuiti. Fa parte del trattamento economico che
le ferie si maturano, non al termine dell’anno, ma si maturano giorno dopo giorno. Alla fine del
mese si matura un giorno intero di ferie. Se il lavoratore per scelta acconsente alla richiesta del
datore di lavorare durante le ferie. Il lavoratore non ha il potere di autodeterminarsi le ferie, non se
le può prendere da solo perché sarebbe un inadempimento contrattuale. Ma le ferie durante l’anno
senza che il datore gliel’ha concesse si pone il problema se il lavoratore se le può prendere non
recandosi a lavoro. Se lavora durante le ferie su richiesta del datore di lavoro sorge l’istituto
dell’indennità sostitutiva delle ferie che è una sorta di seconda retribuzione oltre quella dovuta per
il mese delle ferie. Qui c’è un danno esistenziale, quando il lavoratore non può godere delle ferie
durante tutto l’anno e si tratta proprio di una classica alterazione delle abitudini di vita, che non
sono solo quelle giornaliere, ma riguardano anche la vita privata. Le ferie non sono obblighi
accessori perché sono costituzionalmente previste. Gli obblighi preparatori sono quelli che
avvengono prima della prestazione, l’obbligo preparatorio in quanto obbligo accessorio
non necessariamente presuppone l’adempimento dell' obbligazione principale e quindi la
parte può essere inadempiente all’obbligo accessorio senza necessariamente essere
inadempiente all’obbligazione principale. L’obbligo accessorio più importante per il datore tolte le
ferie è fornire la sicurezza sul lavoro. Art 2087 del codice civile. L’inadempimento delle regole di
sicurezza non implica l’inadempimento dell’obbligo principale del datore che è quello di pagare la
retribuzione. L’obbligo accessorio non riguarda la prestazione principale.
Il datore è tenuto a predisporre tutte le misure a tutelare l’integrità fisica è la personalità
morale del lavoratore. È una struttura aperta. La lesione dell’integrità fisica porta ad un reato,
dovuta al fatto di un inadempimento di questo obbligo non solo porta ad un risarcimento del danno
biologico, ma ad un reato e quindi il risarcimento del danno morale. Ha una struttura teleologica
perché non dice quelli sono le misure. Le misure sono tipizzate ( previste da leggi speciali,
misura tipizzata cioè se il datore omette quella misura e se c’è l’incidente lui è responsabile,
perché c’è una lesione dell’integrità fisica. Sarà una responsabilità contrattuale per
inadempimento. ) o non tipizzate. Gli obblighi di protezione hanno un ruolo importante perché
esulano dallo scambio delle due prestazioni.
Art 36 Cost
Il lavoratore ha il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi.
Art. 2109 periodo di riposo
1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza
con la domenica.
2. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo
che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del
prestatore di lavoro.
3. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per
il godimento delle ferie.
• Il principio di irrinunciabilità delle ferie, oltre ad esser affermato dall’art 36 Cost, è un pilastro
anche del diritto comunitario ed internazionale: si veda ad esempio l’art 14 della dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo dell'Onu, l’art 8 della carta europea …. . La corte di giustizia ha
istituito che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive va considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare.
Poiché la disciplina dettata dalle direttive stabilisce il livello di tutela minimo del lavoratore, la
giurisprudenza ha più volte adottato un'interpretazione rigida del principio di irrinunciabilità,
sancendo l’illegittimità di fenomeni come la monetizzazione delle ferie e la negoziabilità delle
stesse a livello individuale o collettivo.
• Il diritto al riposo settimanale è un diritto irrinunciabile del lavoratore, volto a garantire la
preservazione ed il recupero delle energie psicofisiche e di consentire al lavoratore di dedicarsi
a partecipare attivamente alla vita familiare, alla vita sociale e di relazione.
• L’estratta determinazione del periodo feriale spetta unicamente al datore di lavoro, nell’esercizio
generale del potere organizzativo e direttivo dell’impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la
mera facoltà di indicare il periodo annuale entro il quale intende usufruire del riposo. Si che in
assenza di concessione delle ferie da parte del datore di lavoro l’assenza è ingiustificata con il
conseguente licenziamento. Nel caso di chiusura dell’azienda in un certo periodo dell’anno
solare sono inevitabili le ferie collettive.
• Ai sensi di tale disposizione, in caso di particolari esigenze di servizio o di ragioni connesse ai
servizi di protezione civile, non che degli altri servizi espletati dal corpo nazionale dei vigili del
fuoco, o articolare categorie di personale della pubblica amministrazione le disposizioni del
decreto legislativo n. 66/2003 non trovano applicazione.
• La monetizzazione delle ferie, mediante il percepimento di un’indennità sostitutiva è ammissibile
solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. L’indennità ha natura mista, risarcitoria e
retributiva, in quanto e volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo,
ed è un corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere
retribuito ma non lavorato. La suprema corte ha affermato che il diritto all’indennità sostitutiva
non sussiste se il datore di lavoro dimostra di aver offerto un adeguato tempo per il godimento
delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere nella mora del creditore.
La mancata fruizione delle ferie a tempo debito non consente al datore di lavoro di imporre il
godimento delle ferie per un unico lungo periodo, così come non può pretendere dal lavoratore il
godimento cumulativo in prossimità del pensionamento, essendo l’istituto delle ferie preordinato
al recupero delle energie psico fisiche nel corso del rapporto e non al termine di esso.
Art. 2104: lo abbiamo incontrato con la subordinazione comma 2 ( e la specificazione del 2094
quando si parla di: alle dipendenze e sotto la direzione ), qui viene in luce l’obbligo del comma 1,
stiamo nel mezzo degli obblighi fondamentali perché riguarda l’esecuzione della prestazione
lavorativa, cioè l’adempimento della obbligazione principale che deve essere svolta con diligenza
richiesta dalla natura della prestazione nell’interesse dell’impresa. Norma del 1942. La diligenza
che è un criterio di valutazione dell'esatto adempimento e riguarda tutte le obbligazioni, quindi è un
criterio per valutare l’esattezza dell'adempimento e riguarda tutte le obbligazioni. Qui si parla di
una diligenza rafforzata perché dipende dalla natura della prestazione dovuta che rimanda alle
mansioni e in particolare al sistema di inquadramento delle qualifiche che riflette i vari livelli della
natura della prestazione, infatti un conto è il dirigente, un conto è l’addetto all’ultimo livello, a livello
di diligenza nell’esecuzione della prestazione, che a sua volta si riflette sul concetto di qualità del
lavoro del 36 e di proporzionalità. Tanto più è richiesta una maggiore diligenza, tanto più devi
essere retribuito in modo superiore. La diligenza quindi è strettamente legata sia alla natura, che
all’intesse dell’impresa cioè all’interesse creditorio perché quella è la misura della diligenza, che è
la sua idoneità a soddisfare l’interesse di un creditore, cioè di colui che si aspetta