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PLURALISMO NORMATIVO: è collegato alle 4 FONTI DEL DIRITTO

- 1. LEGISLAZIONE STATALE→ leggi create dal parlamento; sono le regole giuridiche

più alte

-il governo invece gestisce il potere esecutivo e in situazione di emergenza può

emettere atti con il valore di legge

-oggi il diritto è la legge statale, nella monarchia il diritto era quello prodotto dal

monarca, ma in passato non c’era solo lo stato che produceva diritto, ma anche altri

organi (come i giuristi, i pretori)

2. DOTTRINA→ è la scienza del diritto, ed è l’insieme delle opinioni dei giuristi, come

Cicerone

3. CONSUETUDINI→ è una regola giuridica non scritta, tramandata oralmente, valide

in una certa comunità e luogo, che gli uomini hanno deciso di seguire

spontaneamente perché è buon senso/ vantaggioso dal pov morale

→ le regole giuridiche sono create per vivere in modo pacifico nella comunità

-la legge scritta da certezza del diritto (fornisce chiarezza del diritto sulle leggi da

seguire)

≠ la legge orale ha dei vantaggi (è creata dagli uomini (dal basso) ed evolve

velocemente nel tempo, essendo non scritta la regola si adatta ai bisogni della

società ), ma anche degli svantaggi (es. villaggio A e villaggio B hanno consuetudini

diverse per uno stesso problema → non c’è uniformità a differenza delle leggi scritte)

4. GIURISPRUDENZA→ le sentenze emesse dai giudici

nel nostro sistema le sentenze non sono fonte di diritto, dove i giudici interpretano

solamente la legge dello stato

≠ nel passato i giudici potevano creare diritto, perché non c’erano le altre fonti scritte

create dallo stato.

PLURALISMO DEL DIRITTO: A seconda dell’epoca storica queste 4 fonti del diritto hanno

rilevanza/ un peso diverso

-Nella Repubblica Romana le più importanti erano la dottrina e la giurisprudenza

-Nell’impero le più importanti era la legislazione statale, perché il diritto doveva essere

prodotto dal monarca assoluto, ma le altre 3 fonti rimangono.

-Nel Medioevo la principale è la dottrina, perchè si passa da leggi fatte dall’impero a una

situazione confusa in assenza di un'organizzazione statale, quindi i giuristi prendono il

sopravvento, insieme alle consuetudini

#2

ETA’ TARDO-ANTICA

In questa epoca il sovrano concentra tutto il potere nelle sue mani, la produzione di diritto è

in mano agli imperatori che producono le leges/le costituzione imperiale.

BINOMIO LEGES-IURA

● LEGES= COSTITUZIONI IMPERIALI ( è la legge emanata dall’imperatore, che

aveva potere legislativo, esecutivo e giudiziario, quindi era il giudice supremo dello

stato e anche il capo religioso. La fonte principale di diritto è quindi la legge statale

che si identifica con la volontà dell’imperatore, ma l’imperatore essendo assoluto non

è tenuto a seguirla→ gli imperatori sono legibus solutus= sciolti dall’osservanza della

legge)

le costituzioni imperiali possono essere di due tipi

1. COSTITUZIONI GENERALI (EDICTA/ LEGES GENERALES): valevano

dovunque e per chiunque nell’impero

2. RESCRITTI: sono sempre costituzioni imperiali fatte dall’imperatore, ma con

un valore locale, e venivano applicate solo in alcuni casi

→ sono risposte scritte che l'imperatore fornisce a privati cittadini o funzionari

pubblici, che gli scrivono per risolvere casi giuridici specifici

-nasce come soluzione al caso singolo, ma a volte poteva essere riproposta

per tutti i casi simili

3. → a volte con il passare del tempo il rescritto finiva per assumere efficacia

generale → diventa una legge generale

- ma poiché il diritto cambia, è possibile che venga fatta una nuova

consuetudine generale che si sostituisce a quel modo di risolvere il

caso

→ lo stesso problema è risolto in un modo diverso.

● IURA: criteri di decisione giurisprudenziale

- sono dei principi giuridici estrapolati dalle sentenze dei giudici romani o dalle

opere dei giuristi, per risolvere problemi pratici.

→ principi da sentenze pretori o dottrina giuristi

-talvolta poteva succedere che le sentenze di alcuni giudici potessero

assumere valenza generale→ cioè che assumessero valore legale pari

all’efficacia statale delle leges.

era complicato per ogni problema scrivere all’imperatore → viene trovata una soluzione

alternativa

→ es. si faceva ricorso agli iura di alcuni pretori o alle opere dei giuristi più bravi.

Alla fine dell’impero c’è una distinzione:

- LEGES= DIRITTO NUOVO (ovvero costituzioni emanate dall’imperatore)

- IURA= DIRITTO ANTICO (sentenze dei giudici + parti delle opere dei giuristi)

Negli ultimi secoli di vita dell’impero Romano, il numero di Leges emanate dai vari imperatori

e di Iura, era elevatissimo. Si viene quindi a creare una situazione di sovrabbondanza di

regole giuridiche, che talvolta si contraddicevano

→ viene a mancare la certezza del diritto→ non si è più sicuri di quale regola giuridica

seguire.

L’imperatore dell’Impero romano d’oriente della 1° metà 5 sec., Giustiniano, riformula il

diritto romano d’Occidente in Oriente

in quanto il diritto romano in oriente è un diritto che si basa su una produzione secolare, era

quindi difficile applicare un diritto di questo tipo / così vasto

→ era necessaria una semplificazione del diritto vigente

→Giustiniano nomina una commissione di giuristi presieduta da Triboniano, con il compito di

semplificare il diritto→ perché?→per venire incontro alle esigenze della società, ovvero

soluzioni più moderne.

Questa commissione fa un’operazione di selezione e catalogamento delle Leges e degli

iura, selezionando quelle che andavano applicate perché rappresentavano le soluzioni

migliori, e scartando il resto.

Fanno una suddivisione in 4 categorie:

1. ISTITUZIONI : 533 d.C., Manuale di diritto (da usare per insegnare il diritto nelle

scuole), suddiviso in 4 libri

2. DIGESTO: 533 d.C. formato da 50 libri, è una selezione di iura (tra le migliori opere e

sentenze); frammenti/ passi di circa 40 giuristi/pretori.

Problema della selezione:

- vengono scartate molte sentenze e opere

- problema di coordinazione tra i passi, risolto grazie al fatto che Giustiniano

permise, a partire dall’idea di selezionare, se poi quello che è stato

selezionato è in contrasto, allora è possibile fare delle interpolazioni

(modifiche) al testo.

3. CODICE: 534 d.C. formato da 12 libri, è una selezione delle leges e iura migliori,

disposte in ordine alfabetico, secondo un metodo casistico, ovvero l’esposizione

avviene per casi

4. NOVELLE: 534-565 d.C.121 novelle, che sono le nuove leggi fatte da Giustiniano

E’ possibile che nonostante le interpolazioni, rimangano delle contraddizioni nel testo della

costituzione giustinianea → potrebbero esserci delle antinomie (contrasti tra leges diverse)

e che il testo sia poco chiaro

→ cosa succede se l’individuo si trova davanti a questi problemi?

Giustiniano dà delle istruzioni ai giudici

● Nel caso di dubbio di interpretazione di una norma esistente, autorizza ad

interpretare liberamente, e non letteralmente, e questa interpretazione del giudice ha

valore solo in quel caso concreto, e non ha un valore generale (essendo l’imperatore

l’unico che può emanare una legge e interpretare con valore generale)

In particolare tra le tecniche di interpretazione:

- ANALOGIA PER LEGES: devono guardare se c’è un caso analogo→

soluzione analoga

- ANALOGIA PER IURIS: s’è c’è un’opinione di un caso pretore di un caso

simile→ soluzione simile per sciogliere la controversia.

● Nel caso di lacuna del diritto (mancanza della legge) → i giudici devono chiedere

direttamente un’interpretazione autentica all’imperatore, essendo l’unico che può

colmare questa lacuna.

La parte più importante è il digesto, con il quale gli iura vengono trasformati in leges

(assumono lo stesso valore, come se fossero stati pronunciati dall’imperatore con una nuova

legge)

La compilazione ha carattere esclusivo→si usa solo quello che è al suo interno→

PROBLEMA DOTTRINA

D'ora in poi l’interpretazione dottrinale (i commenti dei giuristi) non crea più diritto e

non possono più alterare il significato della costituzione giustinianea

→ la dottrina cessa di produrre diritto

Ma l’unica dottrina che vale è quella nel digesto.

(NB. la fonte di produzione per eccellenza del diritto è la sentenza imperiale)

perché? →Perchè nel sistema monarchico il sovrano vuole aver il controllo totale, senza

dover considerare quello degli imperatori precedenti

+ perché avevano creato appositamente la compilazione giustinianea.

Giustiniano permette ai giuristi solo di

- tradurre i passi della compilazione da greco in latino o altre lingue, in modo letterale

- fare sommari e riassunti

- elencare i luoghi paralleli, ovvero quei punti della compilazione dove di si dice la

stessa cosa

→tutte le altre attività interpretative sono vietate→ per evitare che la loro parola porti

confusione

La compilazione giustinianea venne estesa in Italia con la pragmatica sanctio del 554 d.C.

→ Giustiniano manda i suoi eserciti bizantini in Italia, vincendo su quelli Ostrogoti

- fonda la nuova capitale a Ravenna ammettendola all’impero Romano d’Oriente

- viene riportato in Italia il diritto Romano (non più quello vecchio, ma la compilazione

giustinianea), che era stato abolito dai barbari (che applicarono il loro diritto ponendo

fine all'impero romano)

#3

LA CHIESA CATTOLICA E IL SUO DIRITTO NELL’ETA’ TARDO CLASSICA

Il cristianesimo passò ad essere

- da religione perseguitata per secoli (perchè i cristiani non volevano venerare gli

imperatori come divinità terrene)

- a religione ammessa / culto lecito tollerato e ammesso dallo stato, con l’editto di

Milano del 313 d.C. emesso da imp. Costantino (poiché si era diffusa molto, era

pericoloso per il potere continuare a perseguitare politicamente e socialmente i

cittadini cristiani)

- a religione esclusiva con l’editto di Tessalonica del 380 d.C. emesso da Teodosio

(unica religione ammessa nell’impero), (essendosi diffusa ulteriormente, gli

imperatori si resero conto che potevano appoggiarsi alla chiesa cattolica pe4r

governare meglio lo stato)

La chiesa creò così il proprio diritto → il DIRITTO CANONICO (diritto tipico dei cristiani

cattolici)

- ogni culto ha il proprio diritto, le altre varianti del cristianesimo (anglicano, battista,...)

non hanno questo diritto.

Si sviluppa nell’impero romano tra i cristiani cattolici che vivono in comunità, secondo

un'organizzazione piramidale (papa→ vescovi→ parroci → …) basata su quella dell’impero

romano

IMPERO ROMANO CHIESA CATTOLICA

organizzato in PROVINCE organizzato in DIOCESI

a capo dello stato IMPERATORE a capo della chiesa VESCOVO ROMANO/

PAPA

SENATO ASSEMBLEE DEI VESCOVI

IURA LETTERE DEI PADRI DELLA CHIESA

RESCRITTI DECRETALI PONTIFICIE

IMPERATORE è GIUDICE SUPREMO PAPA è GIUDICE SUPREMO chiesa **

stato

diritto giuridico che si occupa della SFERA crea un diritto (d.canonico) che disciplina la

TEMPORALE SFERA SPIRITUALE *

*regole che i cristiani devono seguire per arrivare in paradiso e avere la salvezza dell’anima

+troviamo anche dei comportamenti simili nei due diritti

→ es. uccidere

- per d.romano è un reato

- per d. canonico è un peccato

→ in entrambi i casi viene punito

Per quanto riguarda le FONTI del diritto canonico (/dove si trovano le regole giuridiche

della chiesa?):

● SACRE SCRITTURE

● BIBBIA (antico + nuovo testamento)

● TESTI DEI PADRI DELLA CHIESA (Sant’Ambrogio, Sant'Agostino* , San

Tommaso,...)

-spesso i vescovi erano anche ambasciatori romani, ovvero giuristi; creano lettere

simili agli iura dei romani.

*è un peccato (usura) prestare denaro aspettandosi indietro un interesse

● LEGISLAZIONE CONCILIARE: le decisioni emesse dai concilii (le assemblee dei

vescovi)

-CANONI= NORME CONCILIARI

● DECRETALI PONTIFICIE: lettere con cui il vescovo di Roma rispondeva a specifici

quesiti sollevati da varie autorità (per primo ad altri vescovi), o anche da privati

cittadini; in merito a questioni ecclesiastiche e anche questioni non religiose

(temporali)

≈ ai RESCRITTI dell’imperatore

→ valeva la stessa regola dei rescritti→la regola nata per risolvere un caso specifico,

poteva diventare regola generale

Il papa stava diventando il 1°vescovo sopra gli altri (come una guida per gli altri vescovi), ma

anche istanza giurisdizionalista d’appello, cioè produttore di diritto.

** se un cittadino non era soddisfatto delle decisioni dei vescovi, poteva appellarsi al papa,

anche se il ricorso al papa era qualcosa di eccezionale, per casi più particolari.

LE INVASIONI BARBARICHE e IL MEDIOEVO

Per convenzione siamo soliti distinguere il Medioevo in Alto e Basso Medioevo:

- l’Alto Medioevo è racchiuso tra il 476 d.C. (caduta dell’Impero romano d’Occidente)

e l’XI secolo (cioè l’anno Mille);

- il Basso Medioevo è invece racchiuso fra l’XI e il XV secolo (1492, scoperta

dell’America)

Molto tempo prima della caduta della parte occidentale dell’Impero - prima quindi del 476

d.C – erano già iniziate le invasioni barbariche all’interno dei confini dell’Impero romano.

Però, fu soprattutto fra la fine dell’età Tardo-Antica e l’inizio del Basso Medioevo che molti

popoli barbarici riuscirono a varcare i confini dell’impero e a stanziarsi stabilmente nelle

province dell’Europa occidentale, formando dei veri e propri Regni autonomi; portandosi

dietro un insieme di regole giuridiche che erano consuetudinarie

→ sul piano del diritto vigente, il diritto dei popoli barbarici si basava su consuetudini,

ovvero regole giuridiche per loro vincolanti tramandate oralmente che essi seguivano,

rispettavano e applicavano per tradizione.

In un secondo momento, dopo essere entrati a contatto con i Romani e con il loro diritto

scritto, anche i barbari iniziarono però a emanare dei complessi normativi di leggi scritte,

perchè si erano resi conto della superiorità del diritto scritto romano e che era opportuno

mettere per iscritto anche le loro consuetudini, così che fossero meglio conosciute e

rispettate da tutti.

→ sorge il problema se a questo nuovo complesso normativo scritto dei barbari, andasse

riconosciuto un carattere di personalità o territorialità del diritto.

- La personalità del diritto comporta la contemporanea vigenza di più legislazioni

all’interno dello stesso ordinamento giuridico, ossia di tanti complessi normativi

quanti sono i popoli insediati in un territorio: ciascun popolo vive, quindi, secondo il

diritto della propria natio di appartenenza.

Prevede quindi la conservazione di diritti separati per le diverse etnie presenti in un

regno.

- La territorialità del diritto prevede l’applicazione di uno stesso diritto a tutti i popoli

(indipendentemente se stranieri o cittadini del regno) presenti su un territorio

Se per lungo tempo si è sostenuto che il diritto dei barbari fosse riconducibile al principio di

personalità del diritto, la tesi oggi prevalente ritiene corretto parlare di personalità del diritto

solo dopo l’VIII secolo e in relazione al diritto vigente nel Regno dei Franchi (nel cui ambito

vivevano anche numerosi altri popoli come i Burgundi, i Sassoni, gli Alamanni, i Bavari)

Nel caso in cui il problema riguarda due soggetti appartenenti allo stesso popolo, si andrà a

considerare il diritto tipico di quel popolo;

Se il problema riguarda 2 popoli diversi, quale diritto si applica? → soluzioni:

- se il problema è di ordine pubblico (es.penale) come omicidio, e quindi i due diritti lo

risolvono in modo diverso, si sceglie una delle due soluzioni offerte dai due diritti; in

particolare, se i conquistatori sono i Longobardi si andrà a seguire il diritto dei

longobardi perchè sono loro che governao, o il contrario

- se la questione è meno importante dal pov pubblico (es. compravendita,

inadempimento prestazione,...) si lascia ai due soggetti coinvolti la possibilità di

scegliere quale diritto seguire

→ spesso i Longobardi rinunciavano all’applicazione del proprio diritto perché

ritenevano quello Romano superiore.

Nel 643 d.C. il re longobardo Rotari, emanò la prima legge scritta longobarda (per i romani la

legge è la costituzione, per i longobardi è chiamata editto)

→ l’EDITTO DI ROTARI

-esso era fondato sulle consuetudini longobarde (cowarfide)

→ ma perchè? → perché i Romani vivevano sulla base di un diritto scritto, il che era un

vantaggio perché nessuno poteva discutere sul contenuto della legge essendo scritta.

→ l’editto di Rotari è una legge regia che fissa per iscritto le consuetudini del popolo

longobardo, e introduce anche norme nuove modellate sul diritto romano e sulle leggi di altri

popoli barbari.

Il contenuto dell’editto

- prima parte dell’editto dedicata al piano penale (reati politici, reati contro la persona,

reati contro le cose, …)→ il contenuto dell’editto è per di più di matrice penale (reati

politici, reati contro la persona, reati contro le cose, …), essendo lo stato interessato

a mantenere la pace pubblica;

Inizia dal disciplinare i reati politici (reati che mettono in pericolo la pace dello stato,

come attentati alla vita del re, rivo

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aloap-annam di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Rondini Paolo.
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