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DURATA
Prestabilita. In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è
valido per dieci anni.
PUBBLICITA’
Un estratto del contratto, per i Consorzi con attività esterna, deve essere
depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta
giorni dalla stipulazione.
L’estratto deve contenere:
la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
il cognome e il nome dei consorziati;
la durata del consorzio;
le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la Agro-alimentare e
Ambientale
direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla
liquidazione.
SITUAZIONE FISCALE
La legge nazionale 21.05.1981 n. 240 prevede specifici benefici fiscali a favore
dei consorzi purché vengano rispettati alcuni presupposti.
il consorzio sia costituito da non meno di 5 imprese;
ciascun consorziato non abbia quote per una misura maggiore del 20%
del fondo consortile;
nello statuto sia espressamente prevista la clausola di divieto assoluto di
distribuzione di utili.
Gli eventuali utili dei consorzi non sono soggetti ad imposizione qualora siano
reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono
stati conseguiti. A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un
apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di
iniziative rientranti.
Associazione Temporanea di Impresa
GOVERNANCE Un’ATI può assumere tre diverse forme di governance:
Verticale, in cui viene conferito un mandato collettivo irrevocabile
all’impresa partecipante che svolge l'attività principale oggetto della
gara, che assumerà così il ruolo di capogruppo. Questa riunisce le altre
imprese mandanti che svolgono attività corrispondenti a parti dell’opera,
che il bando definisce come separabili.
Orizzontale, il rapporto di collaborazione avviene tra imprese che
esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i
lavori, e ottenere così, grazie all'insieme delle iscrizioni, i requisiti
necessari per partecipare alla gara d’appalto.
Mista, un’associazione di tipo verticale in cui la mandataria è composta
da un sub associazione orizzontale e le mandanti sono anch’esse sub
associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili.
RESPONSABILITA’ Nelle ATI la responsabilità in relazione al progetto si
differenzia in base alle governance: è solidale e illimitata nel caso di
associazione orizzontale
pro quota per i lavori di propria competenza, e solidalmente alla capogruppo
nelle ATI verticali. Per il resto, ognuna delle aziende conserva la propria
autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
DURATA Sino al completamento dello specifico lavoro per cui si sono
associate.
PUBBLICITA’ Nessun obbligo pubblicitario regola le ATI.
SITUAZIONE FISCALE Con la costituzione di una ATI non nasce un nuovo
soggetto fiscale. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia indivisibile, si
determina l'esistenza di un organismo associato che opera come una società di
fatto (R.M. n. 9/782/1983). Tale società è soggetta agli obblighi contabili e agli
adempimenti fiscali relativi all’esecuzione dei lavori appaltati. Le imprese
associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito
spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.
La cooperazione nel settore agroalimentare oggi: distretti o
reti d’impresa?
I distretti: un quadro normativo complesso che parte dalla prima legge sui
distretti industriali del 1991. L’interesse concreto per tali realtà in agricoltura
affianca la PAC a partire dalla riforma dei fondi strutturali (1993); dalla
conferenza di Cork e Agenda 2000 e di LEADER, con la sua assunzione a IV
ASSE del PSR si afferma come metodo per sostenere lo sviluppo locale delle
aree rurali. Legge 5 ottobre 1991 n.317 ‘Interventi per l’innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese’, art.36 ‘Distretti industriali di piccole imprese e
consorzi di sviluppo industriale’.
L’evoluzione del concetto di distretto:
1) 1991- 2001: tra la prima legge sui distretti e la legge di orientamento 2001
(d.lgs.18.05.2001 n.228 ‘orientamento e modernizzazione del settore agricolo’,
art.13 ‘Distretti rurali e agroalimentari di qualità). Obiettivo: incrementare
occupazione favorendo processi di sviluppo locale endogeno.
2) 2002 – 2008: il distretto risponde principalmente all’obiettivo politico di
sostenere l’impresa nei processi di innovazione, internazionalizzazione e
razionalizzazione del processo produttivo e di filiera. I provvedimenti sono
mirati ad ampliare la gamma di incentivi e benefici di carattere amministrativo,
fiscale creditizio, assimilando tutte le diverse tipologie distrettuali.
3) Dal 2008 alla nuova PAC 2020: dall’introduzione della nozione di rete
d’impresa e di contratto di rete come strumento capace di rispondere alle
mutate esigenze dei distretti industriali più maturi ed evolutisi in ‘metadistretti’
(mutato legame con il proprio territorio e con la dimensione locale).
Contratti di rete e distretti
I distretti industriali rappresentano un modello organizzativo che ha la capacità
di stimolare la diffusione della conoscenza, potenziare l’innovazione, facilitare
processi di globalizzazione ecc.. La funzione è strettamente legata ad alcuni
settori e a specifici contesti territoriali. Le imprese (prevalentemente PMI) sono
collegate in forma reticolare (verticale o orizzontale) con lo scopo di ottenere
economie di scala e, quindi, produzioni più efficienti. Le reti sono modelli di
organizzazione del business usati dalle imprese moderne di ogni dimensione
per diventare più competitive.
Benché sia sempre stato possibile costituire reti informali, negli ultimi anni il
legislatore ha introdotto importanti novità nelle regole per l’attività di impresa,
prevedendo la formalizzazione della collaborazione mediante il ‘contratto di
rete’ (Legge n.122/2010 art.42 comma 2-bis che modifica la legge n.33/2009).
Il contratto di rete è uno strumento utile quando “più imprenditori” vogliono
perseguire “lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” e “si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e
in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività
rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
Inizialmente, si è trattato di una forma contrattuale che dà luogo ad un accordo
leggero, flessibile e senza particolari vincoli amministrativi e fiscali per le
imprese coinvolte (c.d. “rete contratto”).
Oggi è però possibile (Legge n. 134/2012 e della successiva Legge n.221/2013)
costituire anche una “rete soggetto” ovvero una rete dotata di soggettività
giuridica che potrà svolgere attività commerciale operando con una propria
partita Iva, e che essendo dotata di una sede sociale ben definita e di un fondo
patrimoniale (obbligatorio nel caso di rete soggetto), diventa un vero e proprio
centro di imputazione di posizioni giuridiche ed economiche attive e passive
con il conseguente obbligo di adempimenti contabili e fiscali, come chiarito
anche dalla circolare 20/E del 18/06/2013 dell’Agenzia delle Entrate.
Oggi le imprese possono scegliere tra ‘rete contratto’ e la ‘rete soggetto’
(criticata per la sua similitudine con il consorzio o con forme societarie vere e
proprie che le farebbero perdere il requisito di strumento flessibile e snello.
Dal punto di vista economico - aziendale il distretto è una forma aggregativa
“caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta,
naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e
di una popolazione di imprese industriali” (Becattini, 2000).
Dal punto di vista giuridico oggi sorge il rilevante problema di capire se il
distretto può essere supportato da un contratto di rete.
Il contratto di rete
(art. 3, comma 4 ter del D.L. 10 febbraio 2009 n.5 convertito con modificazioni
dalla L. 9 aprile 2009 n.33).
Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato.
A tal fine gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti
predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un
programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o
più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa.
La normativa prevede e disciplina la rete sotto forma di strumento contrattuale
di collaborazione e cooperazione tra imprenditori.
La rete nasce come strumento meramente contrattuale. Qualora le parti
contraenti vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e
diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività
giuridica alla rete, definita rete soggetto, per distinguerla dalla rete meramente
contrattuale detta rete contratto.
Il contratto di rete deve essere redatto in una delle seguenti forme:
•atto pubblico
•scrittura privata autenticata
•atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del Codice
dell’Amministrazione Digitale da ciascun imprenditore o legale rappresentante
delle imprese aderenti e trasmesso al Registro delle Imprese attraverso il
modello standard tipizzato ai sensi del d.mn. 122 del 10 Aprile 2014.
L’atto deve indicare:
•le imprese partecipanti per originaria sottoscrizione o per adesione successiva
•gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità
competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per
misurare l’avanzamento verso tali obiettivi
•il programma di rete con l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, nonché delle mod di realizzazione dello scopo comune
•la durata del contratto
•le modalità di adesione di altri imprenditori<