DPR 169/2005 Riordino sistema
elettorale professioni ordinistiche
I Consigli dell’Ordine sono formati da iscritti
a sez. A e sez. B degli albi e sono: 7 sei gli
iscritti < 100, 9 se iscritti 100 < 500, 11 se
iscritti 500 < 1500, 15 se iscritti > 1500.
Sono eletti da iscritti (no distinzioni tra
sezioni e settori), restano in carica 4 anni e
per non più di 2 mandati consecutivi. In caso
di sostituzioni, va il primo non eletto della
stessa sezione dell’albo. Se viene a mancare
più di 1/2 dei consiglieri c’è nuova elezione.
L’elezione per Consiglio è indetta 50 giorni
prima. La 1 votazione avviene dopo 15 giorni
da indizione. Se non fatto dal Consiglio,
provvede il Consiglio Nazionale all’indizione.
Il vecchio Consigliere resta in carica fino
all’insediamento del nuovo Consiglio.
L’avviso di convocazione è inviato a tutti gli
Iscritti (tranne i sospesi) almeno 10 giorni
prima della 1 votazione. L’avviso è
pubblicato anche sul sito o per 2 volte su
giornale (se > 500 iscritti). La validità della
votazione:
- 1 votazione: se vota 1/3 aventi diritto
(ordini > 1500) o 1/2 (ordini < 1500)
- 2 votazione: 1/5 (ordini > 1500) o 1/4
(ordini > 1500)
- 3 votazione: qualsiasi numero votanti
Possibili anche più seggi (fuori sede ordine),
le urne sigillate sono inviate a sede centrale
entro inizio scrutini. La votazione per
raccomandata (no per consigli provinciali)
avviene su richiesta dell’elettore a
Segreteria, che gli fa pervenire scheda in
busta chiusa, che sarà inviata con voto a
Presidente Ordine, che la darà a Presidente
Seggio. Vale per quorum della 2 votazione,
ma non della 1.
Il consiglio, con l’indizione delle elezioni,
nomina per i seggi (tra gli iscritti):
Presidente, Vice-Presidente, Segretario e
almeno 2 scrutatori. Durante le elezioni è
necessaria la presenza di almeno 3
componenti. La scheda elettorale ha numero
righe pari a numero di Consiglieri da
eleggere. Le candidature sono indicate a
Consiglio Direttivo 7 giorni prima della 1
votazione. Se non si raggiunge quorum a 1
votazione (le schede votate sono conservate
da Presidente), il Presidente rinvia la
votazione il primo giorno feriale successivo.
Apertura seggi elettorali (Il seggio è chiuso
dalle 22 alle 9. Lo scrutinio è alle 9 del
giorno successivo):
- 1 votazione: 8 ore al giorno – 2 giorni
feriali consecutivi
- 2 votazione: 8 ore al giorno – 8 giorni
feriali consecutivi (4 giorni per Ordini <
3000 iscritti)
- 3 votazione: 8 ore al giorno – 10 giorni
feriali consecutivi (5 giorni per Ordini <
3000 iscritti)
Eletti, per ciascuna sezione, chi ha maggior
numero voti. Se non ci sono candidati per la
sez. B tutti i componenti sono eletti nella
sez. A. Se non ci sono componenti nella sez.
A, ogni iscritto è eleggibile. In caso di parità
di voti, prevale il più anziano per iscrizione e
dopo di età. Il Presidente chiude lo scrutinio
e comunica l’esito al Ministero della
Giustizia. Il presidente è nominato dal
Consiglio dell’Ordine tra gli iscritti alla sez.
A. E’ rieleggibile. Il Presidente convoca e
presiede il Consiglio e l’Assemblea.
L’assemblea è convocata su richiesta della
maggioranza dei Consiglieri o di 1/4 degli
Iscritti all’Albo.
Il Consiglio Nazionale è di 15 componenti,
che restano in carica per 5 anni. Sono eletti
senza distinzione di sezioni. Non possono
essere eletti per più di 2 volte consecutive.
La carica a CN e Territoriale è incompatibile,
va esercitata opzione entro 2 giorni da
proclamazione, se non fatta si decade da
CN.
I voti per i Consigli territoriali dei
componenti del Consiglio Nazionale sono: 1
voto ogni 100 iscritti (ordini fino a 200
iscritti), 1 voto ogni 200 iscritti (ordini fino a
600 iscritti), 1 voto ogni 300 iscritti (ordine
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