Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Appunti - DPR 380/2001 - Testo unico edilizia - Agg. L. 68/2023 - completo Pag. 1 Appunti - DPR 380/2001 - Testo unico edilizia - Agg. L. 68/2023 - completo Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti - DPR 380/2001 - Testo unico edilizia - Agg. L. 68/2023 - completo Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti - DPR 380/2001 - Testo unico edilizia - Agg. L. 68/2023 - completo Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti - DPR 380/2001 - Testo unico edilizia - Agg. L. 68/2023 - completo Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CILA.Art. 9 - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che riguardano singole unità immobiliari o parti di esse.

Fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq. In caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare 1/10 dell'area di proprietà.

Art. 9 bis - Stato legittimo degli immobili

Lo Stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli.

Successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo, lo Stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti (fotografie, documenti, archivi, eccetera) che hanno disciplinato l'ultimo intervento edilizio.

Permesso di costruire (da art. 10 a 29)

Sono subordinati a permesso di costruire le seguenti opere:

  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia pesante, che portino un organismo edilizio ad essere in tutto o in parte diverso dal precedente, con volumetria complessiva o prospetti diversi, e in caso di immobili compresi nella zona omogenea A, comportino mutamenti della destinazione d'uso o modifica della sagoma, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree
tutelate paesaggisticamente. Attraverso specifica normativa, le regioni possono modificare l'elenco degli interventi riportati. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile, dal dirigente responsabile del competente ufficio comunale dello Sportello Unico per l'edilizia. Il titolo è trasferibile dal proprietario a successori o aventi causa. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e deve essere comunicato obbligatoriamente dal direttore dei lavori. Il termine di fine lavori non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori e deve essere anch'esso comunicato dal direttore dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita, tranne se viene presentata una proroga con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà del titolare o in considerazione della mole dell'opera da realizzare. Il permesso decade con le entrate in vigore di nuove norme urbanistiche o paesaggistiche che vietino o limitino l'intervento autorizzato.vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengono completati entro il termine di tre anni dalla data di ultimazione lavori. Ulteriore obbligo è la presentazione, entro 15 giorni dalla fine dei lavori, della segnalazione certificata di agibilità.

Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione:

  • contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione;
  • contributo commisurato al costo di costruzione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni, in relazione all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, alle caratteristiche geografiche dei comuni, alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti, alla differenziazione tra gli interventi al fine di

incentivi di incentivare quelli di ristrutturazione edilizia, anziché quelli di nuova costruzione. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche, i comuni provvedono con deliberazione del consiglio comunale. Ogni 5 anni i comuni aggiornano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Oneri di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione elettrica del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato pubblico.

Opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole d'obbligo, mercati di quartiere, chiese, impianti sportivi, verde attrezzato, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, impianti di smaltimento rifiuti.

Il costo di costruzione per nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definita dalle stesse regioni. Con lo stesso provvedimento le regioni

Identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione non superiore al 50%. Il costo di costruzione è adeguato annualmente in base alla variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT. Tale quota è variabile dal 5 al 20%.

Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente per gli interventi di ristrutturazione edilizi, i costi di costruzione sono inferiori. Questo vale anche per interventi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica. Nei casi di edilizia convenzionata, il permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione.

Il contributo di costruzione non è dovuto:

  • per gli interventi in zone agricole, comprese le residenze;
  • per interventi di ristrutturazione e ampliamento non superiore al 20% di edifici unifamiliari;
  • per impianti.
attrezzature, opere pubbliche; - per interventi a seguito di calamità naturali; - per nuovi impianti relativi a fonti rinnovabili di energia; Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta un contributo pari all'incidenza: - opere di urbanizzazione opere dovute al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti; - opere necessarie alla sistemazione dei luoghi. Il permesso di costruire relativo ad attività turistiche, commerciali o direzionali è uguale: - un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione; - una quota non superiore al 10% del costo di costruzione. Opere di urbanizzazione a scomputo Il titolare del permesso di costruire può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota dovuta. Le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche a tutti gli effetti e per la loro realizzazione, la legge prevede che, una parte di esse,

Possano essere direttamente realizzate dal titolare del permesso di costruire.

Art. 20 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione.

Richiesta di modifiche di modesta entità al progetto: va fatta dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla domanda e vanno illustrate all'interessato le ragioni. L'interessato se accetta, ha 15 giorni di tempo per integrare la documentazione. In questo caso viene sospeso il decorso di 60 giorni.

Richieste istruttorie: il termine di 60 giorni può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento e, comunque, entro 30 giorni dalla domanda stessa. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Il termine di 60 giorni e quello di 30 giorni per integrazione pratica, sono

Raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi. Il provvedimento finale positivo di rilascio è adottato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento. Decorsi inutilmente il termine per il rilascio, si intende formato il silenzio assenso. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio. Il termine per comunicazione negativa è fissato in 40 giorni.

Art. 14 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali viene rilasciato esclusivamente per edifici e impianti di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alla destinazione d'uso, prega deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che

È il mutamento di destinazione d'uso non comporti aumento della superficie coperta. La deroga nel rispetto delle norme igieniche-sanitari, di sicurezza, può riguardare esclusivamente illimite di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati nonché la destinazione d'uso. Art. 22 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Sono realizzabili solo mediante la segnalazione certificata di inizio attività: - interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardano le parti strutturali dell'edificio, ma anche i prospetti; - gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardano le parti strutturali dell'edificio; - gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera, che non modificano l'organismo edilizio; - variante a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e non alterano lasagoma dell'edificio;- parte integrante a permessi di costruire, che devono essere presentate 15 giorni prima della fine dei lavori;- varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale. La realizzazione degli interventi sottoposti a tutela storica artistica, paesaggistica, ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative normative. La disciplina della SCIA gratuita prevede che i lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione, con silenzio assenso immediato, a condizione che l'intervento edilizio non necessiti di specifici atti di assenso. L'interessato comunque può richiedere allo Sportello Unico di provvedere a questi atti per l'acquisizione. Lo sportello deve comunicare l'acquisizione di questi atti entro 60 giorni, trascorsi questi giorni il responsabile indice la conferenza di servizi. Un diverso iter della SCIAgratuita è previsto all'interno della zona omogenea A e in quelle equivalenti. in tal caso, non è richiesto alcun pagamento.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
18 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcoVR_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto urbanistico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Florenzi Anna.