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Sistema elettorale per consigli regionali

Le modifiche al Titolo V della Costituzione riguardano le autonomie regionali. La legge costituzionale 1/1999 ha coinvolto anche il sistema elettorale. L'articolo 122 stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità/incompatibilità del Presidente e dei membri della Giunta sono disciplinati da leggi regionali nei limiti dei principi fondamentali della legge della Repubblica. Il Presidente di Giunta è eletto a suffragio universale e diretto.

Principi generali introdotti dalla legge 165/2004

  • Il sistema elettorale deve agevolare la formazione di maggioranze stabili e assicurare anche la rappresentanza delle minoranze.
  • L'elezione del Presidente e del Consiglio deve essere contestuale.
  • Termini tassativi (massimo 90 giorni) per l'elezione/nomina del Presidente e dei membri della Giunta da parte del Consiglio.
  • Divieto di mandato imperativo.

Ogni regione a statuto ordinario può adottare proprie leggi elettorali, tenendo conto della forma di governo. Quindi, la scelta è demandata ai propri statuti.

Lazio, Puglia, Calabria, Toscana: elezione diretta del Presidente della Giunta e rinnovo dei Consigli. Hanno scelto un sistema proporzionale con premio di maggioranza come le leggi precedenti al 2004, ma con delle varianti per garanzie. Ad esempio:

  • Parità nel numero di candidati tra i due sessi, pena inammissibilità (Lazio).
  • Divieto nelle elezioni provinciali di presenza di candidati di un solo sesso che supera i 2/3 del totale candidati (Lazio).
  • Soglia di sbarramento secco al 4% indipendentemente dal risultato regionale di cui la lista è parte (Puglia).
  • Eliminate le preferenze (Toscana).

Chi non adotta proprie leggi elettorali segue quelle statali, cioè un sistema proporzionale con premio di maggioranza, ma con soglia provinciale al 3% fissa e soglia regionale al 5% fissa. L'80% dei seggi è assegnato a liste provinciali secondo il numero di voti ottenuti in ogni collegio, mentre il 20% restante va alla lista più votata a livello regionale, i cosiddetti listini, capeggiati dal candidato a Presidente della Regione e candidati su cui non si può dare preferenza, così da assicurare il 55% minimo.

Le regioni ad autonomia speciale si riferivano alla legge cost. 2/2001. Il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta è previsto, tranne che per la Valle d'Aosta e Bolzano. I Consigli sono eletti secondo la legge della Repubblica. Regole specifiche sono previste per il Consiglio della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige (provinciali). Dal 2003 al 2007 tutte le regioni a statuto speciale hanno adottato proprie leggi elettorali.

Sistema elettorale per provincia e comune

Inizialmente era utilizzato un sistema proporzionale. Dopo la legge 81/1993, è stato introdotto un sistema misto.

Comuni fino a 15mila abitanti

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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