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DIVIETO IN FUNZIONE DI EVENTUALI NORME VIGENTE, DELLA LOTTIZZAZIONE,
PENA ED EVENTUALE ARRESTO.
Articolo 36: SANATORIA: nel caso di piccole difformità nella realizzazione del lavoro si può fare
una sanatoria, e su tale richiesta il dirigente o responsabile si pronuncia con adeguata motivazione
entro 60 gg. (silenzio rifiuto).
Articolo 37: NO SCIA: se non si presenta la scia si è sottoposti ad una sanzione che è pari al triplo
dell’aumento del costo dell’immobile.
Articolo 38: in caso di annullamento del permesso di costruire il dirigente applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere, permesso che può essere annullato o sospeso anche da
parte della regione (articolo 39-40).
Nel caso in cui nonostante la sospensione, i lavori vengono ripresi è possibile essere sottoposti ad
un processo di tipo penale e arresto.
Per la demolizione di opere abusive in affiancamento al comune ci può essere il prefetto con le
autorità militari.
Articolo 48: è vietato per le aziende che erogano servizi pubblici fornire le loro forniture per
l’esecuzione di opere abusive.
CAPO III: DISPOSIZIONI FISCALI → nel caso di opere abusive non è possibile richiedere
nessuna agevolazione fiscale.
Nel caso in cui una struttura subisca danni causati da calamità naturali non è possibile richiedere
alcun finanziamento se la struttura era costruita in zone abusive idrogeologiche o non rispettava i
criteri di costruzione anti-sismici.
PARTE II
CAPO I → per la realizzazione di strutture cementizie ci si deve rifare alle norme definite dal
ministero dei trasporti e delle infrastrutture, i quali definiscono:
-criteri tecnico costruttivi
-carichi e sovraccarichi
-protezione delle costruzioni dagli incendi
Articolo 53: si definiscono:
-opere in conglomerate cementizio armato normale ossia presenza di cemento più un armatura
progettata per sopportare determinati carichi
-opera in conglomerato cementizio armato precompresso, in cui la struttura viene sottoposta ad una
sollecitazione voluta al fine di sopportare i carichi
-strutture metalliche.
Gli edifici possono essere:
-cemento armato normale
-cemento armato precompresso
-muratura, che svolge la funzione portante
-pannelli portanti, che sono di tipo verticale ossia muri e orizzontali ossia solai, che sono collegati
tramite calcestruzzo o malta cementizia.
-legname
-strutture reticolari o intelaiate ossia aste rettilinee o curve.
Per il permesso di inizi lavori delle strutture in cemento armato si deve presentare:
-materiali usati
-metodi usati
-destinazione
-calcoli
-operazioni di trasporto e montaggio
CAPO II → l’inizio dei lavori e le varianti devono essere denunciate e insieme vengono anche
definite tutte le figure come costruttore, direttore dei lavori.
Ultimati i lavori relativi alla STABILITà dell’edificio, il direttore dei lavori è obbligato a recapitare
presso lo sportello unico dell’ufficio tecnico gli adempimenti agli obblighi entro 60 gg.
Tutta la documentazione (richiesta di permesso, ruoli, documento di stabilità) deve essere presente
in cantiere.
Articolo 67: il COLLAUDO STATICO deve essere effettuato da una figura di collaudatore abilitata
a tale prova, il quale deve essere una figura al di fuori del progetto. Ha 60 gg per effettuare il
collaudo completata la struttura.
I controlli vengono fatti da un responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Queste prescrizioni non
sono relative alle opere costruite per conto dello stato e per conto delle regioni, province e comuni.
Nel caso in cui gli adempimenti definiti precedentemente non vengono rispettati vi sarà una
SOSPENSIONE dei lavori e una SANZIONE per le varie figure.