DOMANDE ESAME
4.Criteri di superamento delle antinomie tra le fontiX2
Capita che avvenga un conflitto tra le fonti (antinomia), un conflitto che si crea in conseguenza
dell’esistenza di norme che qualificano lo stesso comportamento in modi diversi. Per risolverli
vengono seguiti dei criteri predisposti dall’ordinamento in modo che si possa capire quale ente
se ne deve occupare, questo avviene attraverso l’attività interpretativa, attribuendo alle
disposizioni un significato che le renda compatibili. Quando il ricorso all’interpretazione non è
sufficiente, ricorrendo ai criteri di risoluzione delle antinomie normative.
GERARCHICO(*): in caso di contrasto tra due fonti di grado diverso prevale quella di grado
I. superiore. La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso
l’annullamento.
CRONOLOGICO(**): in caso di contrasto tra due fonti di grado uguale prevale quella più
II. recente.
ECCEZIONE: Criterio/principio della specialità (legge speciale si riferisce ad una categoria di
soggetti). Tra una legge anteriore speciale e una posteriore generale prevale quella anteriore
speciale.
Le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide. La legge generale successiva non
abroga la legge precedente speciale ( non è quindi “viziata” come nel caso dell’annullamento
ma semplicemente “vecchia”). L’interprete (la Corte costituzionale), opera solamente una scelta
circa quale norma applicare. L’altra norma semplicemente non viene applicata.
DI COMPETENZA(*): tra due fonti dello stesso grado ma adottate da organi diversi prevale
III. quella competente in base alla costituzione.
Si può articolare in due modalità:
• Separazione di competenze: se per la disciplina di una materia può intervenire solo una
fonte. Indica una netta divisione dei poteri tra i diversi organi o livelli di governo, dove
ciascuno è responsabile esclusivamente di determinate materie o settori di attività. Questa
divisione serve a evitare sovrapposizioni di poteri e a garantire che ogni istituzione sappia
chiaramente quali sono le sue funzioni. (Es. l’organizzazione interna delle Camere è regolata
dai regolamenti parlamentari, e la legge statale non può intervenire in questi ambiti, come
indicato nell’articolo 64 della Costituzione).
• Concorso di competenze: se per la disciplina di una materia possono intervenire due fonti, si
verifica quando più enti o livelli di governo hanno competenze su una stessa materia, ma con
responsabilità che si sovrappongono o si integrano tra loro. In questo caso, più enti
concorrono alla regolamentazione e gestione di una materia, e spesso le norme devono
essere coordinate per evitare contrasti. In questo caso, la Costituzione prevede una divisione
dei ruoli, stabilendo che: Lo Stato stabilisce i principi fondamentali della materia, validi su
tutto il territorio nazionale e le regioni possono legiferare dettagli e norme più specifiche per
adattare i principi generali alle esigenze del territorio regionale.
Concorso di competenza, definito da Crisafulli, come concorso vincolato di fonti secondo cui la
legge statale deve definire i principi fondamentali della materia (legge cornice) mentre la legge
regionale deve contenere la disciplina di dettaglio.
33.Rapporto fiduciario tra Camere e Governo, in particolare mozione di
sfiducia e questione di fiduciaX2
Il rapporto fiduciario tra camere e Governo è una condizione necessaria affinché il Governo possa
governare, altrimenti ogni sua proposta verrebbe respinta.
Entro 10 giorni dal giuramento, il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la
fiducia da entrambe, che consiste nell'ottenere la maggioranza semplice dei voti, ma deve
essere rispettato il quorum strutturale della metà più uno dei componenti.
La votazione avviene mediante scrutinio palese e appello nominale. Se non ottiene la fiducia
iniziale ha l'obbligo di dimettersi e si apre una crisi di Governo. L’eventuale voto contrario di una
o di entrambe le Camere su un disegno di legge presentato dal Governo non implica l’obbligo di
dimissioni dello stesso.
La fiducia deve sussistere nel corso di tutto l'operato del Governo, per cui ci sono due strumenti
per revocare la fiducia: la MOZIONE DI SFIDUCIA, con cui il Parlamento vota la sfiducia al
Governo, sempre per appello nominale, e la QUESTIONE DI FIDUCIA, con cui il Governo prende
l'iniziativa per sapere se sussiste ancora il rapporto fiduciario: presenta un progetto che gli sta
particolarmente a cuore e informa le camere che un voto contrario comporterà l'obbligo di
dimissioni.
Questi due strumenti generano una crisi di governo parlamentare, mentre le dimissioni libere
generano una crisi di governo extraparlamentare.
36.Indipendenza della magistraturaX2
La Magistratura detiene il terzo potere fondamentale dello Stato, quello giurisdizionale, che
consiste nell'applicazione del diritto in caso di controversie. Deve essere perciò autonomo e
indipendente per evitare influenze esterne.
L'indipendenza dei giudici si esprime in due forme:
funzionale: “il giudice è soggetto soltanto alla legge” (art.101); in passato si
●Indipendenza
parlava addirittura di transumanazione della legge, ossia il giudice è la legge fatta persona;
organizzativa: la Magistratura si autogoverna per mezzo di un particolare
●Indipendenza
organo, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che si occupa di tutte le fasi della carriera
dei magistrati. Il Ministero della Giustizia ha altre funzioni.
Particolari condizioni di indipendenza sono assicurate inoltre agli appartenenti alle giurisdizioni
speciali (giudici amministrativi, contabili, militari).
65.Libertà di associazione (Art.18).
È il diritto dell’individuo di scegliere se partecipare o meno ad un’associazione, anche questo
diritto è riconosciuto dall’articolo 18 della Costituzione. Garantisce quindi a ciascuno la possibilità
di scegliere liberamente di non far parte di un’associazione o di non prendere parte a gruppi
specifici, evitando obblighi o imposizioni. In una società libera e democratica, ogni individuo
deve avere il diritto di non essere coinvolto in associazioni o gruppi che non rappresentano i suoi
valori, preservando così la propria libertà di pensiero e d'azione.
53.Attivazione del giudizio di costituzionalità delle leggi: in via
incidentaleX2
Il giudizio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale può essere attivato in via
incidentale (o d'eccezione) oppure in via principale (o d'azione).
Nell'attivazione in via incidentale, chiamata così perché si origina da un incidente processuale,
la questione è sollevata in corso di un giudizio quando un giudice si rende conto che c'è un
dubbio di costituzionalità. Egli prende il nome di giudice “a quo” (dal quale), mentre se sono più
di uno si chiamano giudici “a quibus” (dai quali).
Può essere sollevata da giudici ordinari e speciali e di qualunque grado. Prima di sollevarla
occorrono però due operazioni preliminari (deliberazioni): deve essere rilevata la rilevanza (nel
processo di partenza, se non si possono applicare altre norme per risolvere il processo) e la non
manifesta infondatezza (il giudice deve ritenere probabile che la norma verrà riconosciuta
incostituzionale: si dice che c'è il “fumus boni iuris”).
Si chiama anche “in via d'eccezione” poiché può essere sollevato da una delle due parti, ma
anche in quel caso è il giudice a dover eseguire la duplice delibazione. Il giudice circoscrive il
giudizio della Corte con l'ordinanza di rimessione, che contiene la norma in questione e le
norme della Costituzione presumibilmente violate. Nel frattempo il processo di partenza è
sospeso.
49.Revisione costituzionale: procedimento e limitix2
Il procedimento di formazione delle leggi costituzionali e delle leggi di revisione costituzionale è
lo stesso seppur l’oggetto delle due leggi non sia uguale. Il procedimento è diverso rispetto a
quello di approvazione delle leggi ordinarie e viene chiamato PROCEDIMENTO AGGRAVATO o
DI REVISIONE COSTITUZIONALE.
Fase dell’iniziativa: presentazione di un progetto di legge di revisione costituzionale.
● Fase istruttoria: lavoro delle commissioni parlamentari in sede referente (dev’essere
● seguito sempre il procedimento normale).
Fase costitutiva: due deliberazioni, intervallate da 3 mesi, di entrambi le assemblee
● parlamentari.
-Prima deliberazione della camera e del senato a maggioranza semplice.
-Seconda deliberazione (dopo tre mesi) della camera e del senato a maggioranza qualificata.
Quando il progetto di legge in seconda deliberazione viene votato può avvenire:
Meno della maggioranza assoluta: progetto di revisione costituzionale respinta.
● Più della maggioranza assoluta ma meno dei 2/3: progetto di revisione costituzionale
● pubblicato in via notiziale.
Entro tre mesi può essere chiesto un referendum confermativo da 500.000 elettori o 5 consigli
regionali o da 1/5 dei membri della camera. Se vincono i no il progetto di revisione costituzionale
è respinto, se vincono i si il progetto di revisione costituzionale è approvato. Se il referendum
non viene richiesto il progetto di revisione costituzionale viene approvato.
Maggioranza di 2/3: progetto di revisione costituzionale
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