Estratto del documento

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si parla di retribuzione.

4. Parasubordinazione

Il lavoro parasubordinato, rappresentato dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa

(co. co. co.), È una forma di rapporto di lavoro che si colloca tra il lavoro subordinato e quello

autonomo. I lavoratori parasubordinati svolgono attività continuative e coordinate con il

committente, ma mantengono una certa autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro. Come

stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (Etero-organizzazione), se una collaborazione è organizzata

dal committente (che decide tempi e luogo di lavoro), al lavoratore si applicano tutte le tutele del

lavoro subordinato (stipendio minimo, ferie, tutele contro il licenziamento).

5. Lavoro a progetto

Il lavoro a progetto (Co. co. pro.) è stato abolito nel 2015 e non può più essere utilizzato. Al suo

posto oggi esistono solo le Co. co. co. (Collaborazioni Coordinate e Continuative). La di erenza

principale è che non serve più indicare un "progetto" speci co nel contratto, ma il lavoratore deve

non

rimanere autonomo: può coordinarsi con l'azienda, ma deve avere orari ssi né un posto di

lavoro imposto. Se il committente decide i tempi e il luogo di lavoro, la collaborazione è

considerata falsa e per legge il rapporto diventa automaticamente lavoro subordinato a tempo

indeterminato.

6. Contratto a tempo determinato (contratto a termine)

Il contratto a tempo determinato è un tipo di contratto di lavoro che prevede una durata limitata e

speci cata. La durata massima del contratto è generalmente di 24 mesi, inclusi eventuali rinnovi,

ma può essere estesa a 36 mesi in alcuni casi speci ci. Dopo questo periodo, se il rapporto di

lavoro continua, il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.

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Il contratto a tempo determinato deve essere giusti cato da esigenze temporanee e non può

essere utilizzato per sostituire i lavoratori in sciopero o per coprire posizioni stabili. Fino a 12 mesi

il contratto può essere "acausale", mentre per rinnovare il contratto per altri 12 mesi è obbligatorio

inserire nel contratto una causale.

7. Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è un rapporto di lavoro triangolare che coinvolge tre soggetti:

l’Agenzia per il Lavoro (il somministratore), l'Azienda (l'utilizzatore) e il Lavoratore. L'Agenzia per il

Lavoro assume il lavoratore e si occupa di tutti gli aspetti burocratici: paga lo stipendio, versa i

contributi e gestisce i documenti. Il lavoratore, però, svolge la sua attività presso l'Azienda

utilizzatrice, seguendo i suoi orari, le sue direttive e usando i suoi strumenti. Esistono due

tipologia di contratto: a tempo determinato e A tempo indeterminato (Sta Leasing), in cui

l'agenzia assume il lavoratore a tempo indeterminato e lo "a tta" all'azienda utilizzatrice. Se

l'azienda non ha più bisogno di lui, il lavoratore resta dipendente dell'agenzia e riceve un'indennità

di disponibilità in attesa di un nuovo lavoro. Un'azienda non può avere più del 20% dei suoi

lavoratori sotto contratto di somministrazione.

8. Lavoro a tempo parziale (part-time)

Il lavoro a tempo parziale, o part-time, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un

orario inferiore rispetto a quello “pieno”. Esistono tre tipologie di part-time: orizzontale, il

lavoratore lavora tutti i giorni della settimana, ma per un numero di ore ridotto rispetto all'orario

giornaliero normale; verticale, il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della

settimana, del mese o dell’anno; misto, una combinazione delle due tipologie precedenti. I

lavoratori part-time hanno diritto alle stesse tutele dei lavoratori a tempo pieno, proporzionate alla

durata dell'orario di lavoro.

9. Lavoro intermittente

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job on call,

Il lavoro intermittente, comunemente conosciuto come "lavoro a chiamata" o è un

particolare contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore si mette a disposizione di un datore

di lavoro per svolgere prestazioni in modo discontinuo o saltuario. Esistono due modalità: con

obbligo di risposta, il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata del datore. In questo caso,

per i periodi in cui resta in attesa senza lavorare, ha diritto a un'indennità di disponibilità. Se ri uta

la chiamata senza un giusti cato motivo, può perdere l'indennità e rischiare il licenziamento;

senza obbligo di risposta, il lavoratore non ha l'obbligo di accettare la chiamata. Se decide di

lavorare, viene pagato solo per le ore e ettivamente prestate, ma non riceve alcuna indennità

durante i periodi di inattività. In assenza di speci che esigenze previste dai contratti collettivi, la

legge permette il lavoro a chiamata solo per i giovani sotto i 24 anni di età, o per i lavoratori sopra

i 55 anni. Un lavoratore può svolgere prestazioni intermittenti per lo stesso datore di lavoro per un

massimo di 400 giornate di e ettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari, dopodiché il rapporto si

trasforma autonomamente in un contratto a tempo indeterminato.

10. Job sharing (lavoro ripartito)

Introdotto dalla Legge Biagi nel 2003, il lavoro ripartito era un contratto speciale in cui due

lavoratori assumevano insieme l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. Il

legislatore ha eliminato il job sharing perché era un contratto estremamente complesso da gestire

e poco utilizzato. La "solidarietà" (l'obbligo di sostituire il collega) veniva vista come un onere

troppo pesante per il lavoratore, e le aziende preferivano la semplicità di due contratti part-time

separati.

11. Apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato nalizzato alla formazione e

all'occupazione dei giovani. La sua caratteristica unica è la causa mista: il datore di lavoro non si

limita a pagare lo stipendio in cambio della prestazione, ma ha l'obbligo di fornire al lavoratore la

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formazione necessaria per acquisire una quali ca professionale. Esistono 3 tipologie di

apprendistato: per la quali ca e il diploma professionale (I livello), Destinato ai giovani tra i 15 e i

25 anni. Permette di combinare il lavoro con il percorso di studi per ottenere un diploma o una

quali ca professionale (sistema duale); professionalizzante (II livello), È la forma più di usa, rivolta

ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di una quali ca). L'obiettivo è imparare un

mestiere speci co direttamente sul campo; di alta formazione e ricerca (III livello), Per giovani tra i

18 e i 29 anni, nalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari, master, dottorati di

ricerca o per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinaristiche. Il contratto ha una durata

minima di 6 mesi e una massima che di solito è di 3 anni.

12. Lavoro agile (smart working)

Il lavoro agile, noto anche come smart working, è una modalità di esecuzione del rapporto di

lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli rigidi di orario o di luogo. Per attivare il

lavoro agile è sempre necessario un accordo scritto tra azienda e dipendente. Questo documento

deve speci care: I giorni in cui si lavora "fuori" e quelli "in sede”, gli strumenti tecnologici utilizzati

(PC, software di collaborazione), le modalità di controllo del datore (che non devono mai essere

invasive o lesive della privacy), le misure per garantire la sicurezza sul lavoro anche fuori

dall’u cio. Il lavoratore agile gode degli stessi diritti dei colleghi che lavorano esclusivamente in

u cio: stesso stipendio, non ci sono riduzioni salariali dovute allo smart working; stesse

opportunità, divieto di demansionamento o esclusione da promozioni e premi; infortuni (INAIL), la

copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro vale anche se l'incidente avviene mentre si

lavora da casa o in un altro luogo idoneo; strumentri, il datore di lavoro è responsabile del buon

funzionamento e della sicurezza dei dispositivi (PC, tablet) che assegna al dipendente.

13. Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è il legame giuridico che si instaura tra un prestatore (lavoratore) e un datore

di lavoro, in cui il primo si impegna a svolgere un'attività manuale o intellettuale e il secondo si

obbliga a corrispondere una retribuzione. Oltre a svolgere le proprie mansioni, il lavoratore ha tre

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doveri legali precisi: diligenza: Svolgere il lavoro con la cura necessaria, rispettando la natura della

prestazione; obbedienza: Osservare le disposizioni impartite dal datore per l'esecuzione e la

disciplina del lavoro; fedeltà: Non fare concorrenza al datore di lavoro e non divulgare segreti

aziendali o informazioni riservate. Il datore non è solo chi paga, ma possiede tre poteri

fondamentali: direttivo: Decide l'organizzazione del lavoro e le mansioni; di Controllo: Può

veri care che il lavoro venga svolto correttamente (nei limiti della privacy); disciplinare: Può punire

le violazioni del lavoratore con sanzioni (rimprovero, multa, sospensione o licenziamento).

Capitolo 3 - Il contratto di lavoro subordinato

1. Contratto di lavoro (de nizione)

Art. 2094 c.c. il contratto di lavoro è l'accordo tra due soggetti (datore di lavoro e lavoratore) con

cui il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) alle

dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione economica.

Questo documento contiene informazioni sulla durata del lavoro, il luogo in cui si svolge, il tipo di

lavoro da svolgere, la retribuzione, l’orario di lavoro.

2. Elementi del contratto

Perché un contratto di lavoro sia valido e completo, deve contenere una serie di elementi

essenziali

suddivisi tra (senza i quali il contratto è nullo) e descrittivi (obbligatori per legge per

informare il lavoratore). Gli elementi derivanti dalla’art. 1325 c.c. sono: l’accordo, Il consenso

libero e scritto tra datore e lavoratore, possono essere rilevate due di erenti simulazioni di abusi,

assoluta se il rapporto di lavoro nell’e ettivo non esiste, o relativa, se il rapporto di lavoro

prestabilito sul contratto di erisce da quello e ettivo; la causa, lo scambio tra lavoro e

retribuzione (il cosiddetto “sinallagma”); l’oggetto, il tipo di lavoro che si andrà a svolgere, la

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retribuzione e le mansioni (cosa si farà realmente); la forma, ovvero la forma del contratto che è

generalmente libera ad eccezione di alc

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tommasobarile04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Martone Michel.
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