DISCIPLINA DELL’IMPRESA
Capitolo I
LA FATTISPECIE IMPRESA
L’attività: le ragioni dell’elaborazione della nuova categoria
Nell’individuare gli elementi identificativi della fattispecie che qui interessa, il
attività.
sistema assegna un ruolo centrale al concetto e alla categoria dell’
l’art.2082
Recita c.c. – enunciato definitorio dell’agire dell’imprenditore – che
“è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” . Le
ragioni che hanno condotto il sistema ad elaborare la categoria di cui si dice
(nuova per il diritto privato) vanno ritrovate da un lato nella perdita della
capacità individualizzante dell’atto di commercio e dall’altro nella necessità di
mantenere una particolare disciplina per l’agire dell’imprenditore.
Sotto questo profilo, appare utile formulare alcune riflessioni su quel vasto
fenomeno che conduce alla codificazione del ’42, e che viene comunemente
“commercializzazione del diritto privato”.
designato come Con tale locuzione si
regista il prevalere, in materia di obbligazioni, delle strutture logiche e
assiologiche su cui si era storicamente formato il diritto delle obbligazioni
elaborato per rispondere alle esigenze dell’agire economico. quanto cioè
elaborato, in materia, nell’ambito del diritto commerciale – e fin lì
esclusivamente per l’agire assoggettato a tale branca del sistema giuridico –
diventa paradigma normativo generale.
Per la verità, tutto ciò era già avvenuto precedentemente, pur quando
permanevano due diversi codici, civile e commerciale, ciascuno portatore di un
diritto delle obbligazioni differente perché calibrato sulle diverse esigenze da
un lato del diritto di proprietà (codice civile) e dall’altro dell’agire economico
dell’intermediario e del produttore di beni e di servizi. Ma la formalizzazione di
una “vittoria” che traeva le sue origini da lontano, avviene appunto nel 1942.
Le diverse esigenze del sottosistema delle obbligazioni a seconda del suo
essere strumentale al diritto di proprietà o dell’agire economico si sintetizzano
nella diversa prevalenza dell’uno sull’altro dei due obiettivi che ritroviamo nella
conservazione – mobilizzazione della ricchezza.
coppia status quo.
Favorire la conservazione della ricchezza comporta conservare lo
Nella logica e nei valori espressi da siffatta scelta, il terzo è colui nei cui
confronti il proprietario deve difendersi perché non sia disturbato il suo diritto
di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo sulla cosa oggetto del diritto
medesimo.
Tutt’affatto diversa la logica ed i valori in cui si muove un sistema che mira a
favorire l’attività di impresa: il terzo, in questo caso, è il necessario destinatario
dei beni e dei servizi che l’imprenditore aliena ed è quindi soggetto da tutelare
e di cui coltivare l’affidamento, perché senza un intervento attivo del terzo
(nella sua configurazione di acquirente di beni e di servizi) la stessa attività
dell’imprenditore non avrebbe possibilità di esistere.
E così, se già il codice civile (1865), agli artt. 708 e 709 diversificava il potere
del proprietario di ripetere la cosa smarrita o derubata, ammettendolo senza
limiti e oneri, in generale (art.708), limitandolo, però, in caso di acquisto da
parte dell’attuale possessore in una fiera o in un mercato, subordinandolo, in
questo caso, al rimborso al possessore del prezzo da questi corrisposto; il
codice di commercio poi si allontanava ulteriormente dalla regola generale
quando si trattava di titoli al portatore, disponendo che in questo caso la
rivendicazione fosse possibile solo “contro colui che li ha trovati o rubati e
contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo conoscendo il vizio della
causa del possesso”, in buona sostanza anticipando, in materia, quanto il
codice civile del 1942 detterà per tutti i beni mobili nell’art.1153.
Ancora, mercanti e produttori di beni sono portatori, come ceto, dell’interesse
dei venditori dei beni e quindi, se da un lato hanno bisogno di un apparato
giuridico che promuova la conclusione degli affari (conclusione dei contratti),
dall’altro hanno necessità di strumenti che assistano, facilitino e accelerino la
realizzazione del credito che consegue alla vendita. E così: codice di commercio
e codice civile (1865) dettano una diversa disciplina per le medesime
fattispecie privilegiando, rispettivamente, l’interesse dei creditori o dei debitori:
ed è il primo criterio che prevale nel codice del 1942.
Dal commerciante all’imprenditore dall’atto (di commercio) all’attività
(economica) al fine di far emergere il peculiare dell’agire economico
Qual era il criterio in ragione del quale doveva trovare applicazione l’uno o
l’altro dei paradigmi normativi (civile e commerciale)?
Si tratta di aspetto che merita di essere ricordato sia perché esso dà ragione
della categoria ordinatrice “regina” intorno a cui ruotano le fattispecie impresa
e società nell’attuale sistema (e cioè la categoria dell’attività) sia perché si
tratta di un profilo che spiega perché una commercializzazione “di fatto” del
diritto privato sia già intervenuta prima della codificazione del ’42.
Il legislatore, nel codice di commercio del 1882, individua due tipi di regole e
due diversi criteri di applicazione delle stesse: regole che disciplinano gli atti e
per le quali si detta un criterio di applicazione oggettivo in quanto radicato
nella natura commerciale dell’atto (atti di commercio); regole che non
disciplinano specifici atti, ma che pongono una serie di obblighi in capo a
determinati soggetti cui è ascrivibile la qualità di commercianti, qualità poi
imputabile in ragione dell’esercizio abituale di atti di commercio.
Ma quando un atto poteva esser qualificato “di commercio”, sì da richiedere
l’applicazione delle regole disposte dal codice di commercio? Rilevavano al fine
due disposizioni normative: gli artt. 3 e 4 c. comm. elencavano una serie di
fattispecie espressamente qualificate come atti di commercio. L’elenco non
veniva considerato tassativo e, sulla base del carattere comune delle
fattispecie espressamente indicate, il criterio individuato dalla dottrina, per
sussumere nell’ambito della categoria “atto di commercio” anche quanto non
funzione speculativa dell’atto.
espressamente previsto, fu quello della
Ad es., la compravendita era qualificabile atto di commercio allorquando l’atto
di acquisto o di vendita era effettuato allo scopo, rispettivamente, di rivendere
o riacquistare. Era il diverso interesse delle parti sotteso all’atto che rilevava.
L’atto di acquisto di un bene posto in essere da un consumatore o l’atto di
vendita posto in essere da un proprietario che vuole realizzare il valore del
bene in termini di liquidità non sono diversi dagli atti di acquisto e di vendita
posti in essere da un imprenditore (allora designato come commerciante)
nell’ambito dell’esercizio della sua attività. Ciò che muta è l’interesse di cui
quel comportamento materiale è espressione: il consumatore vuole fare proprie
le utilità che quel bene può fornire; il proprietario-venditore intende realizzare
liquidità da destinare alla soddisfazione di altri suoi bisogni; l’imprenditore
acquista e vende per poi rivendere e riacquistare e così via, perché il suo
interesse è quello di speculare sulla differenza tra costi di acquisto e ricavi sulla
vendita. Quindi, quando nel comportamento volta a volta considerato fosse
stato ravvisabile l’intento speculativo si aveva atto di commercio,
indipendentemente dalle qualità (commercianti o meno) dei soggetti che
partecipavano alla fattispecie. Però poteva pur essere che dell’intento
speculativo partecipasse solo una delle parti che interveniva nella formazione
dell’atto (c.d. atto misto). Ebbene, in siffatta evenienza, l’art.54 c. comm.
recitava: “Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti
sono per ragioni di esso soggetti alla legge commerciale, fuorché alle
disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni
contrarie della legge”.
La disciplina dell’atto misto diventa il veicolo attraverso il quale si realizza di
fatto la generalizzazione del diritto commerciale come apparato normativo
deputato a regolare i rapporti patrimoniali tra privati.
E perché questo sia chiaro è fondamentale ricordare due caratteri, uno
economico e l’altro giuridico, dello scenario in cui si inseriscono le
considerazioni che si vanno prospettando. Economico: anche in Italia la fase
della produzione industriale di massa dei beni e dei servizi è ormai una realtà
che ha conquistato la scena economica. Giuridico: l’attività di produzione dei
beni (non agricoli) e dei servizi era sussunta nella categoria dell’atto di
l’escamotage
commercio, ossia costituiva intellettuale per assoggettare
quell’attività al codice di commercio. L’incontro dei due caratteri, unitamente
alla disciplina disposta per l’atto misto, conduceva, in materia di disciplina
deputata a governare i rapporti patrimoniali tra privati, ad una realtà per cui “è
sempre il codice di commercio che governa l’atto del cittadino”. Tutti i contratti
in cui si concretava l’agire patrimoniale dei cittadini non imprenditori, in quanto
inseriti nell’ambito di un’attività di produzione industriale di beni o di servizi o
ex uno latere,
in un atto di intermediazione speculativa finivano per essere
quantomeno riconducibili alla categoria dell’atto misto e quindi sottoposti al
codice di commercio. Al “fatto” seguì la formalizzazione giuridica con la
codificazione del 1942.
Nell’ambito del nuovo assetto del sistema, permane però l’esigenza di una
particolare disciplina da dedicare all’agire economico, quantomeno sotto un
duplice profilo: a) accanto alla disciplina dell’atto di commercio, il codice del
1882, secondo atteggiamento legislativo che ha contrassegnato l’agire del
commerciante sin dal suo sorgere, prevedeva anche una disciplina – c.d.
statuto del commerciante – che si applicava all’attività del “commerciante” in
quanto tale (e cioè per il fatto di essere comportamento del commerciante,
assunto, quest’ultimo, come colui che poneva in essere atti di commercio in
modo abituale); b) il sistema conosceva altresì una particolare disciplina
allorquando l’atto di commercio era esercitato in forma societaria (si pensi al
beneficio della responsabilità limitata).
Ambedue questi profili mantengono l’esigenza di una loro specificità. Però, il
veicolo per individuare la peculiarità del comportamento cui imputare la
disciplina in parola non poteva più essere l’atto di commercio, categoria
scomparsa e la cui disciplina si era dissolta oramai in termini di disciplina
generale dell’atto e cioè nella disciplina generale dell’agire patrimoniale di
chiunque.
Occorreva elaborare una nuova categoria che fosse capace di essere veicolo
del valore tipico dell’agire economico. Di qui l’introduzione nel sistema
l’attività.
privatistico della nuova categoria ordinatrice del comportamento:
L’attuale assetto definitorio codicistico
Attraverso la categoria dell’attività, fissandone i requisiti, il sistema attuale
attribuisce al titolare della stessa la qualità di imprenditore, termine che serve
a designare il soggetto cui è imputabile l’attività di impresa e che è tenuto ad
osservare la disciplina dettata per tale attività.
Dunque, il terminale soggettivo della particolare disciplina dettata per l’agire
economico non è più il commerciante. Il sistema adotta al fine un vocabolo che
nel lessico economico e no si è oramai radicato nel significato attuale
(esercente di un’attività economica) già tra il 18° e il 19° secolo. Del resto, la
figura del commerciante (che propriamente rappresenta l’intermediario nella
circolazione dei beni), come dell’atto di commercio, appariva già da tempo
incapace di ricomprendere in modo compiuto l’attività di produzione di beni e
servizi.
Non tutti gli imprenditori sono però assoggettati alla medesima disciplina. Il
sistema avverte l’esigenza di diversificare le regole in ragione del tipo di
attività e delle dimensioni dell’impresa.
Ritroviamo così un enunciato definitorio che stabilisce i caratteri generali che
deve avere l’attività perché la stessa rilevi come impresa (e quindi, il suo
l’art.2082 c.c.;
titolare come imprenditore): e poi delle sub – fattispecie,
species genus
del impresa (impresa agricola, commerciale, piccola impresa,
impresa minore, quest’ultima di recente introdotta dal codice della crisi e
dell’insolvenza, d.lgs. n.14/2019), che accanto ai caratteri generali richiesti
dall’art.2082, presentano specificazioni che servono a caratterizzare le sub –
fattispecie e a distinguerle tra loro.
L’articolazione tra fattispecie generale e sub – fattispecie è funzionale a
stabilire quado poi la disciplina prevista dalla legge per l’una o per l’altra trovi
applicazione.
L’art.2082 c.c.: i caratteri della fattispecie impresa.
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
Recita l’art.2082 c.c.:
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e
servizi”.
L’enunciato definitorio, sembra proporre all’interprete, perché l’attività sia
attività di impresa, che debbano concorrere quattro caratteri; l’attività deve
economica; organizzata; diretta alla produzione o allo scambio
essere: a) b) c)
di beni e servizi; esercitata professionalmente.
d)
Non tutti i caratteri appena indicati sono reputati, in dottrina, essenziali.
Il requisito dell’economicità economicità,
Secondo l’opinione più risalente, il requisito dell’ in quanto diretto
ad attribuire all’attività di impresa la qualità di attività produttrice di ricchezza,
“al fine della produzione o dello
richiama quanto già indicato dalla locuzione
scambio di beni e servizi”. La qualificazione “economica”, quindi, non avrebbe
una rilevanza autonoma: ogni attività diretta alla produzione o scambio di beni
e servizi, in quanto produttrice di ricchezza, sarebbe già per ipotesi economica
e siffatta ultima qualificazione allora, nell’enunciato già definitorio di cui
all’art.2082 c.c., sarebbe superflua. “economica”
Secondo una più recente lettura, la qualificazione starebbe invece
più propriamente a designare l’attività svolta con modalità che consentono nel
economica
lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi, ossia, sarebbe
quell’attività esercitata con metodo economico , tale cioè da procacciare
entrate che siano remunerative dei fattori della produzione.
Sotto questo profilo, non appare irrilevante ricorrere all’enunciato definitorio
disposto in materia societaria. Anche in tale sede, infatti, la legge richiama
l’attività economica come carattere della fattispecie ed è del tutto ragionevole
pensare che si sia voluto evocare il medesimo significato. Possiamo evidenziare
come nella definizione di società, allorquando la legge determina il contenuto
dell’atto negoziale (plurilaterale o unilaterale) che concreta la fattispecie, non
contempli affatto la produzione o lo scambio di beni e servizi come invece
propone in sede di determinazione della fattispecie impresa.
Ora i rapporti tra fattispecie impresa e società, secondo parte della dottrina,
non sarebbero di perfetta identità. Ma certo nessuno dubita che almeno sul
piano della produzione o scambio di beni e servizi, tra le due fattispecie non vi
art.2247 c.c.
sia differenza: non può dubitarsi che l’attività economica di cui all’
sia attività diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Ne deriva
nell’art.2247 c.c.
che la legge ha reputato e reputa sufficiente, per richiamare
l’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, contrassegnare
economica.
l’attività come
Conseguenza: il requisito dell’economicità di cui all’art.2082 di certo
vale a richiamare il carattere dell’attività in quanto diretta alla
produzione o scambio di beni e servizi.
Bisogna chiedersi se tale requisito richiami anche il c.d. metodo economico,
come sopra indicato, o se è coniugabile solo con il significato di cui sopra. Il c.d.
metodo economico, se certo è implicito (e auspicabile) in ogni agire economico,
pure non può assurgere a momento identificativo della fattispecie. La copertura
dei costi con i ricavi (il metodo economico) attiene al momento programmatico
dell’agire e non già alla oggettiva esecuzione del programma. E invero, uno dei
settori più caratterizzanti la disciplina dell’impresa (cioè della disciplina che
presuppone la fattispecie impresa come già realizzata in tutti i suoi elementi
identificativi) è costituita dalle procedure concorsuali. Uno dei presupposti per
l’assoggettamento a siffatta procedura è data dallo stato di “crisi” dell’impresa,
stato di crisi che, pur nelle sue diverse articolazioni, si traduce di certo
nell’incapacità di ottenere ricavi sufficienti a coprire i costi necessari allo
svolgimento dell’attività.
Dal punto di vista del sistema, il metodo economico sembra appartenere più
alla sfera del dover essere (disciplina) che dell’essere (fattispecie).
Ancorché sia da privilegiare, in sede di interpretazione, una lettura
dell’enunciato che attribuisca alle parole della legge un significato autonomo e
non ripetitivo di altri già presenti nell’enunciato, nel caso di specie, appare
economico
preferibile attribuire all’aggettivo il medesimo significato reso dalla
dell’attività come diretta al fine della “produzione e scambio di
qualificazione
beni e servizi”. attività economica.
Ed è in questo senso che qui si utilizzerà il sintagma
Attività economica e attività di mera erogazione.
Le ragioni che sottendono alla determinazione del metodo economico come
carattere dell’attività di impresa stanno soprattutto nella necessità di evitare
di mera
che siano sussunte sotto la fattispecie impresa le attività definite
erogazione. Se si tratta di attività di beneficenza, siamo ovviamente fuori
dall’attività di scambio di cui all’art.2082 c.c., posto che per scambio occorre
intendere l’attività che comunque deve prevedere un corrispettivo dei beni e
dei servizi.
Più problematico può essere valutare quelle attività che pure prevedono un
corrispettivo, ma non tale da coprire i costi (organizzazioni che offrono beni e
servizi a prezzo “politico”). Ma anche in questo caso non si capisce perché mai
non dovrebbe realizzarsi la fattispecie impresa: tra chi opera in questo modo
per negligenza (creando il dissesto) e chi opera in modo consapevole per
ragioni eventualmente meritorie, non mi pare che si possa ritrovare una
differenza tra i comportamenti oggettivamente considerati. Ed è il dato
oggettivo che rileva ai fini dell’applicazione della disciplina.
Attività economica e attività di godimento
Il sistema distingue nettamente tra regime giuridico dei beni destinati ad una
attività economico e regime giuridico dei beni oggetti di godimento.
dall’art.2248 c.c.,
Tanto si ricava disposizione significativamente dettata in
sede di enunciati dedicati al fenomeno societario, per il quale “la comunione
costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata
dalle norme del Titolo VII del libro III” (art.1100 ss. c.c.) ossia dalle disposizioni
dettate in materia di comunione. In altri termini, quando più parti mettono
insieme i loro beni per esercitare un’attività economica in comune, il regime di
appartenenza dei beni sarà quello societario. Se quel mettere insieme i beni è
invece finalizzato al solo scopo di godimento, il regime di appartenenza e i
rapporti tra loro saranno regolati dalle disposizioni dettate in tema di
comunione.
Sembrerebbe dunque che per il sistema tra comportamento deputato al
godimento dei beni e agire economico, e quindi impresa, sussistano differenze
nette. E in via di principio così è: il godimento si traduce in percezione delle
utilità che il bene di per sé è capace di offrire, secondo le sue caratteristiche, il
bene non viene utilizzato – come invece avviene nell’attività economica – per
produrre nuove ricchezze.
Precisazioni vanno comunque effettuate: a) quando oggetto dello scambio è
proprio il godimento del bene; b) quando oggetto del godimento è un bene le
cui utilità possono essere assunte mediante l’esercizio di un’attività economica.
Sub a), si pensi alla cessione mediante contratti di locazione del diritto di
godere di un immobile. Ricorrendo tale fattispecie, ai sensi del 3° comma
dell’art.820 c.c., il corrispettivo dovuto al proprietario deve essere qualificato
come frutto civile, e cioè come utilità che “si ritraggono dalla cosa”. Anche in
questo caso, nella valutazione del legislatore consegnata all’art.820 c.c., il
corrispettivo percepito come canone costituisce una modalità del diritto di
godere della cosa del propr
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