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LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Lo Statuto dei diritti del contribuente:
Fissa, attraverso disposizioni e normative, una serie di diritti e garanzie a tutela
dei contribuenti nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria;
Mira ad assicurare una maggiore chiarezza e conoscenza del sistema tributario
e maggiore efficacia e civiltà, stabilendo i diritti che il contribuente può far
valere e i doveri che l’Amministrazione Pubblica deve rispettare;
Disciplina gli istituti di tutela del contribuente nei confronti degli uffici
tributari;
Contiene i principi generali dell’ordinamento giuridico tributario italiano, in
attuazione e consolidamento dei principi costituzionali di solidarietà,
democraticità e trasparenza del prelievo fiscale, facendo riferimento agli art.
3,5,23,53,97 della Cost., ai quali deve essere improntato il rapporto tra i
cittadini e il fisco.
Le disposizioni dello Statuto sono contenute nella legge del 27 luglio 2000, n. 212
nella sezione Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; aggiornato
con le modifiche apportate dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58.
La legge 27 luglio 2000 n. 212 (composta da 21 articoli) è una legge ordinaria che
ha l’obbiettivo di porsi come guida ai fini dell’interpretazione della normativa
tributaria. L’ordinamento tributario, infatti, è tutt’altro che semplice e lineare, in
quanto composto da diverse decine di leggi, decreti-legge, decreti legislativi e decreti
del Presidente della Repubblica; inoltre, vi è la mancanza di un vero e proprio codice
tributario alla stregua del Codice civile o del Codice penale.
Principi generali
Articolo 1, comma 1 dispone: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione
delle norme della Costituzione, dei principi dell’Ordinamento dell’Unione europea e
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituiscono i principi generali
dell’ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si
applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono
essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.
Comma 2, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica.
La legge sopracitata contiene e si basa su una serie di principi fondamentali, tra i
quali è di notevole importanza analizzarne alcuni:
Il principio di irretroattività (art. 3- efficacia temporale delle norme
tributarie), la retroattività è la capacità di un atto normativo di estendere la sua
efficacia anche al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua
entrata in vigore.
Il principio di irretroattività, già contemplato nel diritto penale ed esteso al
contenzioso tributario, stabilisce appunto che l’efficacia di una norma
tributaria, e tutte le disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo;
l’effetto delle leggi tributarie decorre perciò solo successivamente alla loro
approvazione e pubblicazione. Il divieto di retroattività delle norme tributarie
assume notevole importanza nel nostro ordinamento, poiché considerato come
fenomeno anomalo che contrasta ed è in grado di compromettere le garanzie
dei contribuenti. Per contenere il fenomeno della retroattività delle norme e
leggi tributarie, non essendoci nel nostro ordinamento norme Costituzionali
che ne sanciscono un divieto in materia tributaria, ci si avvale di disposizioni di
rango inferiore e perciò derogabili, quali l’art. 11 delle disposizioni del Codice
Civile e l’art. 3 della L. n. 212/2000; quest’ultima svolge un ruolo
fondamentale, le cui disposizioni pur non avendo rango costituzionale ed
essendo derogabili, e quindi non in grado di contenere norme retroattive
sfavorevoli, rappresenta un valido e completo supporto interpretativo in tema
di efficacia della norma tributaria. Si prevede che:
1. Le modifiche relative ai tributi periodici si applicano dal periodo di
imposta successivo a quello in corso, a data della loro entrata in vigore.
2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico
dei contribuenti prima che siano trascorsi 60 gg dalla loro entrata in
vigore.
3. I termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.
Il ricorso a tale principio implica necessariamente la difficile valutazione
ponderata dagli interessi contrapposti del fisco e del contribuente, posti a
base della norma della retroattività.
Il principio di perentorietà dei termini, tale principio stabilisce che i termini
per la notifica, la prescrizione e la produzione di documenti debbano essere
perentori, ossia inderogabili, a pena di nullità (sono previsti minimo 30 gg).
Il principio no taxation without representation, tale principio, contenuto
nell’art. 4, prevede che non si possono estendere tributi già esistenti o imporre
nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare, come requisito
imprescindibile.
Il principio di limitazione dell’onere della prova, per tale principio è nulla
ogni norma che obbliga il cittadino contribuente a tenere prova dei pagamenti
per un periodo superiore ai 10 anni (art. 8, comma 3); inoltre
l’amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre
documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica
amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre e presentare
qualsiasi documentazione.
Il principio di correttezza e buona fede, questo principio si manifesta in
numerosi articoli e norme dello Statuto, tra cui:
- L’art. 10 e art. 10bis che hanno per oggetto specifico la tutela
dell’affidamento e della buona fede del contribuente. Si prevede che i
rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al
principio di collaborazione e buona fede. Ai sensi di questo principio non
possono essere irrogate sanzioni e pecunie se non in presenza di violazioni
sostanziali, ossia se non esiste debito d’imposta o se i ritardi dipendono da
errori dell’amministrazione oppure da un’oggettiva incertezza della legge. La
tutela del legittimo affidamento è un principio generale dell’ordinamento,
riconosciuto dalla giurisprudenza; il legislatore tutela il contribuente che si
comporta i buona fede, facendo affidamento sulle indicazioni fornite
dall’amministrazione o che viola una norma per ragioni imputabili
all’amministrazione stessa.
L’art. 10bis dispone le procedure per l’accertamento dell’abuso del diritto,
mirando a combattere le pratiche elusorie prive di sostanza economica che, pur
nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti. Il
d.lgs. 5 agosto 2015 n.128, la cui finalità è quella di unificare i concetti di
abuso del diritto ed elusione fiscale in un unico concetto applicabile a tutti i
tributi, ciò mira a rafforzare la lotta contro le pratiche elusive, in rispetto alla
raccomandazione europea 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva,
la quale sollecitava l’introduzione di una norma generale antiabuso.
(L’art.10-ter, introdotto per attuare le disposizioni del D.lgs. 30 dicembre
2023 n. 219, bilancia la protezione dell’interesse erariale con la tutela dei diritti
fondamentali del contribuente nel rispetto dei principi di proporzionalità. Ciò
stabilisce che l’azione amministrativa deve essere necessaria, adeguata ai fini
perseguiti e non eccedente rispetto a questi, assicurando che i diritti dei
contribuenti siano limitati solo quanto strettamente necessario).
- L’art. 2 sulla chiarezza e sulla trasparenza delle disposizioni tributarie,
prevede una serie di azioni che il legislatore deve rispettare per fare in modo
che le norme risultino di più facile comprensione, sulla base del criterio di
trasparenza e pubblicità.
- L’art. 5 sulle informazioni del contribuente, l’amministrazione finanziaria
deve assumere idonee iniziative finalizzate a consentire la completa e agevole
conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative di materia tributaria;
deve inoltre assicurare la conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati provvedendo a notificarli nel luogo effettivo di domicilio del
contribuente.
- L’art. 6 sulla conoscenza e sulla semplificazione degli atti,
l’amministrazione finanziaria deve assicurare la conoscenza da parte del
contribuente degli atti a lui destinati, provvedendo a comunicarli al suo
indirizzo di domicilio, informandolo di ogni fatto o circostanza, assumendo
iniziative idonee quali comunicazione e pubblicità a garanzia dell’avvenuta
informazione e procurazione di modelli, con relative istruzioni, almeno 60
giorni prima del termine di presentazione.
- L’art. 7 sulla chiarezza e sulla motivazione degli stessi, si stabilisce che gli
atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione.
- L’art. 8 a garanzia della “tutela integrità patrimoniale” prevede, vista la
possibilità che i rapporti fisco-contribuente possano consistere in rispettive
situazioni di credito e debito, che l’obbligazione tributaria possa essere estinta
anche per compensazione.
- L’art. 9 prevede che, quando il tempestivo adempimento di obblighi tributari
sia impedito da cause di forza maggiore vi è la rimessione in termini (prevista
per decreto ministeriale), quindi i termini possono essere sospesi o differiti per
quei contribuenti colpiti da eventi eccezionali e imprevedibili. Possiamo così
vedere la volontà del legislatore dello Statuto di regolare diversamente il
rapporto tra Amministrazione e contribuente (vedi art.10). Una tale
impostazione di principio ha conseguenze pratiche molto rilevanti, soprattutto
sotto il profilo delle sanzioni, che secondo l’espresso disposto normativo non
troveranno applicazione in tre casi:
1. Quando il contribuente si sia conformato alle indicazioni
dell’amministrazione finanziaria; abbia posto in essere comportamenti
conseguenti e derivati dai ritardi; omissioni o errori da parte
dell’Amministrazione.
2. Quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull’ambito dell’applicazione tributaria.
3. Quando la violazione abbia carattere formale e senza conseguenze sul
profilo del debito di imposta.
Art.9-bis, (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 202