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LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Lo Statuto dei diritti del contribuente:

 Fissa, attraverso disposizioni e normative, una serie di diritti e garanzie a tutela

dei contribuenti nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria;

 Mira ad assicurare una maggiore chiarezza e conoscenza del sistema tributario

e maggiore efficacia e civiltà, stabilendo i diritti che il contribuente può far

valere e i doveri che l’Amministrazione Pubblica deve rispettare;

 Disciplina gli istituti di tutela del contribuente nei confronti degli uffici

tributari;

 Contiene i principi generali dell’ordinamento giuridico tributario italiano, in

attuazione e consolidamento dei principi costituzionali di solidarietà,

democraticità e trasparenza del prelievo fiscale, facendo riferimento agli art.

3,5,23,53,97 della Cost., ai quali deve essere improntato il rapporto tra i

cittadini e il fisco.

Le disposizioni dello Statuto sono contenute nella legge del 27 luglio 2000, n. 212

nella sezione Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; aggiornato

con le modifiche apportate dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con

modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58.

La legge 27 luglio 2000 n. 212 (composta da 21 articoli) è una legge ordinaria che

ha l’obbiettivo di porsi come guida ai fini dell’interpretazione della normativa

tributaria. L’ordinamento tributario, infatti, è tutt’altro che semplice e lineare, in

quanto composto da diverse decine di leggi, decreti-legge, decreti legislativi e decreti

del Presidente della Repubblica; inoltre, vi è la mancanza di un vero e proprio codice

tributario alla stregua del Codice civile o del Codice penale.

Principi generali

Articolo 1, comma 1 dispone: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione

delle norme della Costituzione, dei principi dell’Ordinamento dell’Unione europea e

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituiscono i principi generali

dell’ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si

applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono

essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

Comma 2, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere

disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le

disposizioni di interpretazione autentica.

La legge sopracitata contiene e si basa su una serie di principi fondamentali, tra i

quali è di notevole importanza analizzarne alcuni:

 Il principio di irretroattività (art. 3- efficacia temporale delle norme

tributarie), la retroattività è la capacità di un atto normativo di estendere la sua

efficacia anche al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua

entrata in vigore.

Il principio di irretroattività, già contemplato nel diritto penale ed esteso al

contenzioso tributario, stabilisce appunto che l’efficacia di una norma

tributaria, e tutte le disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo;

l’effetto delle leggi tributarie decorre perciò solo successivamente alla loro

approvazione e pubblicazione. Il divieto di retroattività delle norme tributarie

assume notevole importanza nel nostro ordinamento, poiché considerato come

fenomeno anomalo che contrasta ed è in grado di compromettere le garanzie

dei contribuenti. Per contenere il fenomeno della retroattività delle norme e

leggi tributarie, non essendoci nel nostro ordinamento norme Costituzionali

che ne sanciscono un divieto in materia tributaria, ci si avvale di disposizioni di

rango inferiore e perciò derogabili, quali l’art. 11 delle disposizioni del Codice

Civile e l’art. 3 della L. n. 212/2000; quest’ultima svolge un ruolo

fondamentale, le cui disposizioni pur non avendo rango costituzionale ed

essendo derogabili, e quindi non in grado di contenere norme retroattive

sfavorevoli, rappresenta un valido e completo supporto interpretativo in tema

di efficacia della norma tributaria. Si prevede che:

1. Le modifiche relative ai tributi periodici si applicano dal periodo di

imposta successivo a quello in corso, a data della loro entrata in vigore.

2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico

dei contribuenti prima che siano trascorsi 60 gg dalla loro entrata in

vigore.

3. I termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non

possono essere prorogati.

Il ricorso a tale principio implica necessariamente la difficile valutazione

ponderata dagli interessi contrapposti del fisco e del contribuente, posti a

base della norma della retroattività.

 Il principio di perentorietà dei termini, tale principio stabilisce che i termini

per la notifica, la prescrizione e la produzione di documenti debbano essere

perentori, ossia inderogabili, a pena di nullità (sono previsti minimo 30 gg).

 Il principio no taxation without representation, tale principio, contenuto

nell’art. 4, prevede che non si possono estendere tributi già esistenti o imporre

nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare, come requisito

imprescindibile.

 Il principio di limitazione dell’onere della prova, per tale principio è nulla

ogni norma che obbliga il cittadino contribuente a tenere prova dei pagamenti

per un periodo superiore ai 10 anni (art. 8, comma 3); inoltre

l’amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre

documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica

amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre e presentare

qualsiasi documentazione.

 Il principio di correttezza e buona fede, questo principio si manifesta in

numerosi articoli e norme dello Statuto, tra cui:

- L’art. 10 e art. 10bis che hanno per oggetto specifico la tutela

dell’affidamento e della buona fede del contribuente. Si prevede che i

rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al

principio di collaborazione e buona fede. Ai sensi di questo principio non

possono essere irrogate sanzioni e pecunie se non in presenza di violazioni

sostanziali, ossia se non esiste debito d’imposta o se i ritardi dipendono da

errori dell’amministrazione oppure da un’oggettiva incertezza della legge. La

tutela del legittimo affidamento è un principio generale dell’ordinamento,

riconosciuto dalla giurisprudenza; il legislatore tutela il contribuente che si

comporta i buona fede, facendo affidamento sulle indicazioni fornite

dall’amministrazione o che viola una norma per ragioni imputabili

all’amministrazione stessa.

L’art. 10bis dispone le procedure per l’accertamento dell’abuso del diritto,

mirando a combattere le pratiche elusorie prive di sostanza economica che, pur

nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti. Il

d.lgs. 5 agosto 2015 n.128, la cui finalità è quella di unificare i concetti di

abuso del diritto ed elusione fiscale in un unico concetto applicabile a tutti i

tributi, ciò mira a rafforzare la lotta contro le pratiche elusive, in rispetto alla

raccomandazione europea 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva,

la quale sollecitava l’introduzione di una norma generale antiabuso.

(L’art.10-ter, introdotto per attuare le disposizioni del D.lgs. 30 dicembre

2023 n. 219, bilancia la protezione dell’interesse erariale con la tutela dei diritti

fondamentali del contribuente nel rispetto dei principi di proporzionalità. Ciò

stabilisce che l’azione amministrativa deve essere necessaria, adeguata ai fini

perseguiti e non eccedente rispetto a questi, assicurando che i diritti dei

contribuenti siano limitati solo quanto strettamente necessario).

- L’art. 2 sulla chiarezza e sulla trasparenza delle disposizioni tributarie,

prevede una serie di azioni che il legislatore deve rispettare per fare in modo

che le norme risultino di più facile comprensione, sulla base del criterio di

trasparenza e pubblicità.

- L’art. 5 sulle informazioni del contribuente, l’amministrazione finanziaria

deve assumere idonee iniziative finalizzate a consentire la completa e agevole

conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative di materia tributaria;

deve inoltre assicurare la conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui

destinati provvedendo a notificarli nel luogo effettivo di domicilio del

contribuente.

- L’art. 6 sulla conoscenza e sulla semplificazione degli atti,

l’amministrazione finanziaria deve assicurare la conoscenza da parte del

contribuente degli atti a lui destinati, provvedendo a comunicarli al suo

indirizzo di domicilio, informandolo di ogni fatto o circostanza, assumendo

iniziative idonee quali comunicazione e pubblicità a garanzia dell’avvenuta

informazione e procurazione di modelli, con relative istruzioni, almeno 60

giorni prima del termine di presentazione.

- L’art. 7 sulla chiarezza e sulla motivazione degli stessi, si stabilisce che gli

atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i

presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

dell’amministrazione.

- L’art. 8 a garanzia della “tutela integrità patrimoniale” prevede, vista la

possibilità che i rapporti fisco-contribuente possano consistere in rispettive

situazioni di credito e debito, che l’obbligazione tributaria possa essere estinta

anche per compensazione.

- L’art. 9 prevede che, quando il tempestivo adempimento di obblighi tributari

sia impedito da cause di forza maggiore vi è la rimessione in termini (prevista

per decreto ministeriale), quindi i termini possono essere sospesi o differiti per

quei contribuenti colpiti da eventi eccezionali e imprevedibili. Possiamo così

vedere la volontà del legislatore dello Statuto di regolare diversamente il

rapporto tra Amministrazione e contribuente (vedi art.10). Una tale

impostazione di principio ha conseguenze pratiche molto rilevanti, soprattutto

sotto il profilo delle sanzioni, che secondo l’espresso disposto normativo non

troveranno applicazione in tre casi:

1. Quando il contribuente si sia conformato alle indicazioni

dell’amministrazione finanziaria; abbia posto in essere comportamenti

conseguenti e derivati dai ritardi; omissioni o errori da parte

dell’Amministrazione.

2. Quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla

portata e sull’ambito dell’applicazione tributaria.

3. Quando la violazione abbia carattere formale e senza conseguenze sul

profilo del debito di imposta.

Art.9-bis, (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 202

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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher brunycampestre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Buccico Clelia.