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SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO

Secondo il criterio gerarchico , la prima fonte del diritto tributario è la Costituzione e

le Leggi Costituzionali , poiché è tramite la legge che sono stabilite le norme

fondamentali relative all’imposizione , alla riscossione e alla regolamentazione dei

tributi . Le leggi tributarie forniscono il quadro normativo entro il quale si muove

l’intero sistema fiscale di uno Stato . Invece la Giurisprudenza-dottrina svolgono un

ruolo importante nell’interpretazione delle norme tributarie ma non sono fonti

primarie del diritto tributario come lo è la Legge .

La Legge prevede diverse norme che interessano il diritto tributario , le quali sono :

Articolo 23 : la riserva di legge

 , prevede che nessuna prestazione

personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge . La

riserva di legge è posta a garanzia dei cittadini in tutti i casi di limitazione ai

loro diritti, cioè le scelte di politica tributaria - quali le categorie di fatti

economici da tassare , l’equilibrio tra tassazione e sviluppo economico di un

paese , la distribuzione del peso tributario tra le diverse categorie sociali –

essendo l’ossatura del sistema economico e sociale del paese , sono riservate

al legislatore ordinario e , dunque, sottratte al potere discrezionale

dell’esecutivo . Quindi la riserva di legge di cui all’art. 23 è garanzia che le

scelte di politica tributaria siano rimesse all’organo democratico per eccellenza

; per comprendere al meglio il senso di questa disposizione vanno esplicitati :

1- Il concetto di prestazione imposta , secondo la Corte Costituzionale la

prestazione imposta è quella stabilita come obbligatoria a carico di una persona

senza che la volontà di questo vi abbia concorso , risultando irrilevante la

manifestazione di volontà del destinatario di quella imposizione . Con il tempo

la nozione di prestazione imposta è stata ampliata comprendendo anche alcune

obbligazioni assunte contrattualmente senza che abbia alcuna importanza la

denominazione della prestazione ; pertanto possiamo distinguere :

 La prestazione imposta dalla legge che attribuisce alla pubblica

amministrazione autoritativamente ( imposizione in senso formale ) il

potere di imporre unilateralmente al cittadino una compressione della sua

sfera giuridica ( nel caso della prestazione patrimoniale , una diminuzione

del suo patrimonio ) ;

 La prestazione imposta in virtù di una situazione di fatto ( imposizione in

senso sostanziale ) ; se un servizio è riservato , in base alla legge , alla

“mano pubblica “ in regime di monopolio il corrispettivo pagato dall’utente

diventa una prestazione imposta in quanto al privato è rimessa soltanto la

libertà (astratta ) di richiedere la prestazione o il bene essenziale oppure

rinunziarvi.

2- L’espressione “in base alla legge “ , si intende in materia tributaria che la

disciplina deve essere posta con atti aventi efficacia di legge provenienti dallo

Stato , dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano . Sono

tali: la legge in senso formale , il decreto legge e i decreti legislativi . La

riserva di legge ( ovvero fonte obbligatoria ) di cui all’art. 23 della Cost. viene

definita riserva di legge relativa e non assoluta . Il concetto di riserva di

legge relativa e assoluta non è spiegato nella nostra Costituzione ma è stato

elaborato dalla dottrina nella corrente interpretazione costituzionale . Si parla

di riserva assoluta quando una materia , in base al dettato costituzionale , deve

essere interamente disciplinata dal legislatore ordinario . Si ha riserva relativa

quando la Costituzione consente che gli aspetti al dettaglio vengano disciplinati

dagli atti normativi diversi dalla legge , in tal caso , come nell’art. 23 in

esame , la legge può limitarsi a fissare i soli elementi essenziali . Tale scelta

trova facile spiegazione se si riflette sul fatto che , soprattutto in materia

tributaria , spesso è necessario disciplinare anche aspetti estremamente tecnici

o specifici , per i quali la legge formale o altro atto di pari grado potrebbero

apparire poco indicanti . L’imposizione della prestazione non deve , dunque ,

essere integralmente regolata dalla legge , ma deve essere definita in base alla

legge soltanto nei suoi elementi essenziali . In altre parole , l’integrazione ad

opera di fonti secondarie è ammessa a condizione che la legge stabilisca criteri

idonei a disciplinare gli eventuali margini di discrezionalità lasciati alla

pubblica amministrazione (elementi essenziali ), secondo l’interpretazione

tradizionale della Corte Costituzionale , che trova concorde la dottrina

dominante sono :

 Il presupposto impositivo ( ovvero la manifestazione di capacità

contributiva);

 I soggetti passivi ;

 La base imponibile ed i principale criteri per determinarla ;

 Gli elementi che portano alla quantificazione dell’imposta quali l’aliquota

o le fasce di aliquota ;

 Le sanzioni .

 Articolo 53 della Costituzione , dispone che : tutti sono tenuti a concorrere

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ( principio

della generalità o dell’universalità del tributo ) – 1 comma ; il secondo

comma , invece , aggiunge che il sistema tributario è informato a criteri di

progressività (principio di progressività ) . Ai fini di una corretta

comprensione dell’articolo è importante porre l’attenzione sulle seguenti parole

:

 Tutti , è un concetto più ampio di cittadini poiché vi sono inclusi anche gli

stranieri che producono reddito in Italia . Il fatto economico che giustifica il

prelievo deve avere un collegamento con il territorio italiano : ad esempio ,

un bene venduto in Italia ad uno straniero è soggetto ad IVA ( imposta sul

valore aggiunto ) e l’acquirente straniero sarà il soggetto gravato

dall’imposta. Oltre alle persone fisiche ( siano esse cittadini , stranieri o

apolidi – privi di cittadinanza - ) , l’espressione si rivolge anche alle

imprese individuali e collettive , nazionali o straniere .

 Il concorso alle spese pubbliche , è un dovere di solidarietà imposto dalla

Costituzione . Il fine del tributo nel nostro ordinamento non è

semplicemente quello di assicurare entrate allo Stato , ma assicurarle in

quanto strumentali alla soddisfazione di pubblici interessi .

 La capacità contributiva , viene definita come la manifestazione di

ricchezza idonea a far concorrere un soggetto alle spese pubbliche ; gli

indicatori della capacità contributiva che esprimono la forza economica del

soggetto sono :

 Reddito , flusso da destinare al consumo o al risparmio ;

 Consumi , parte del reddito non destinata al risparmio ;

 Patrimonio , stock di ricchezza ;

 Attività giuridica .

La capacità contributiva , per giustificare il prelievo , deve essere :

 Effettiva , cioè vi deve essere una concreta e sussistente forza

economica , non presunta o virtuale ;

 Attuale , cioè deve sussistere nel momento in cui il contributo è

applicato .

 Principio di progressività , il sistema tributario nel suo complesso deve

essere ispirato a criteri di progressività , ovvero comportare una tassazione

che aumenti in misura più che proporzionale all’aumento della capacità

contributiva espressa dai soggetti destinatari del prelievo . Ciò in quanto il

nostro sistema tributario non ha solo il fine di finanziare lo Stato , ma anche

di ridistribuire le ricchezze ( riequilibrio sociale ) . L’importanza di tale

criterio risiede nel gravare sulle classi sociali più abbienti , in modo da poter

aiutare e sostenere le classi sociali in difficoltà , garantendo i diritti e i

servizi sociali fondamentali quali l’istruzione pubblica , l’assistenza

sanitaria , la previdenza sociale e l’indennità di disoccupazione . Secondo

questo criterio il contribuente concorre alla spesa pubblica in base alle

proprie risorse , quindi chi possiede meno denaro dovrà versare meno e

viceversa .

Altre norme costituzionali che riguardano la materia tributaria sono :

 Articolo 75 comma 2 , Cost. : il divieto di referendum abrogativo delle

leggi tributarie , a partire dalla sentenza 16/1978 tale principio è stato

interpretato dalla Corte Costituzionale in maniera ampia , per cui è stata

esclusa l’ammissibilità del referendum per norme che fissavano aspetti

procedimentali dell’imposizione tributaria , quali la riscossione .

 Articolo 81 comma 3 , Cost. : la legge di approvazione del bilancio dello

Stato non può stabilire nuovi tributi , la finalità di questo divieto era

quella di rinviare a provvedimenti diversi dalla legge di bilancio le

modifiche al regime delle entrate e delle spese e permettere al Parlamento la

necessaria tranquillità nell’esame del bilancio ; il Costituente aveva voluto

infatti evitare che i parlamentari approfittassero delle corsie privilegiate , in

termini di tempi , di cui gode la legge di bilancio per far passare più

facilmente leggi di spesa frutto di istanze settoriali di gruppi d’interesse .

Nel nuovo testo , dopo le modifiche della L. Cost. 1/2012 , in vigore

dall’esercizio finanziario 2014, tale divieto è scomparso per fare spazio al

principio di equilibrio di bilancio.

 Articolo 117 , regolamenta la potestà legislativa dello Stato e delle

Regioni, specificando le competenze legislative riservate a ciascuno . In

particolare , lo Stato ha la potestà esclusiva in relazione alla disciplina :

 Del sistema tributario e contabile dello Stato ;

 Dell’armonizzazione dei bilanci pubblici ;

 Della distribuzione delle risorse finanziarie .

Invece le Regioni hanno potestà legislativa concorrente per quanto

riguarda:

 Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e

residuale;

 Le materie esclusivamente collegate al territorio della Regione . Ai

comuni e alle province spetta solo una potestà regolamentare .

 Articolo 119 Cost. , autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti

territoriali: Comuni , Province , Città Metropolitane e Regioni dispongono di

autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed hanno la disponibilità di risorse

autonome ( 1 comma ) ; i stessi enti stabiliscano e applicano tributi ed entrate

proprie , in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento

della finanza pubblica e del sistema tributario con compartecipazione al gettito

dei tributi erariali riferibili al loro territorio ( 2 comma ) .

In sintesi il Sistem

Dettagli
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher brunycampestre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Buccico Clelia.