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SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO
Secondo il criterio gerarchico , la prima fonte del diritto tributario è la Costituzione e
le Leggi Costituzionali , poiché è tramite la legge che sono stabilite le norme
fondamentali relative all’imposizione , alla riscossione e alla regolamentazione dei
tributi . Le leggi tributarie forniscono il quadro normativo entro il quale si muove
l’intero sistema fiscale di uno Stato . Invece la Giurisprudenza-dottrina svolgono un
ruolo importante nell’interpretazione delle norme tributarie ma non sono fonti
primarie del diritto tributario come lo è la Legge .
La Legge prevede diverse norme che interessano il diritto tributario , le quali sono :
Articolo 23 : la riserva di legge
, prevede che nessuna prestazione
personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge . La
riserva di legge è posta a garanzia dei cittadini in tutti i casi di limitazione ai
loro diritti, cioè le scelte di politica tributaria - quali le categorie di fatti
economici da tassare , l’equilibrio tra tassazione e sviluppo economico di un
paese , la distribuzione del peso tributario tra le diverse categorie sociali –
essendo l’ossatura del sistema economico e sociale del paese , sono riservate
al legislatore ordinario e , dunque, sottratte al potere discrezionale
dell’esecutivo . Quindi la riserva di legge di cui all’art. 23 è garanzia che le
scelte di politica tributaria siano rimesse all’organo democratico per eccellenza
; per comprendere al meglio il senso di questa disposizione vanno esplicitati :
1- Il concetto di prestazione imposta , secondo la Corte Costituzionale la
prestazione imposta è quella stabilita come obbligatoria a carico di una persona
senza che la volontà di questo vi abbia concorso , risultando irrilevante la
manifestazione di volontà del destinatario di quella imposizione . Con il tempo
la nozione di prestazione imposta è stata ampliata comprendendo anche alcune
obbligazioni assunte contrattualmente senza che abbia alcuna importanza la
denominazione della prestazione ; pertanto possiamo distinguere :
La prestazione imposta dalla legge che attribuisce alla pubblica
amministrazione autoritativamente ( imposizione in senso formale ) il
potere di imporre unilateralmente al cittadino una compressione della sua
sfera giuridica ( nel caso della prestazione patrimoniale , una diminuzione
del suo patrimonio ) ;
La prestazione imposta in virtù di una situazione di fatto ( imposizione in
senso sostanziale ) ; se un servizio è riservato , in base alla legge , alla
“mano pubblica “ in regime di monopolio il corrispettivo pagato dall’utente
diventa una prestazione imposta in quanto al privato è rimessa soltanto la
libertà (astratta ) di richiedere la prestazione o il bene essenziale oppure
rinunziarvi.
2- L’espressione “in base alla legge “ , si intende in materia tributaria che la
disciplina deve essere posta con atti aventi efficacia di legge provenienti dallo
Stato , dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano . Sono
tali: la legge in senso formale , il decreto legge e i decreti legislativi . La
riserva di legge ( ovvero fonte obbligatoria ) di cui all’art. 23 della Cost. viene
definita riserva di legge relativa e non assoluta . Il concetto di riserva di
legge relativa e assoluta non è spiegato nella nostra Costituzione ma è stato
elaborato dalla dottrina nella corrente interpretazione costituzionale . Si parla
di riserva assoluta quando una materia , in base al dettato costituzionale , deve
essere interamente disciplinata dal legislatore ordinario . Si ha riserva relativa
quando la Costituzione consente che gli aspetti al dettaglio vengano disciplinati
dagli atti normativi diversi dalla legge , in tal caso , come nell’art. 23 in
esame , la legge può limitarsi a fissare i soli elementi essenziali . Tale scelta
trova facile spiegazione se si riflette sul fatto che , soprattutto in materia
tributaria , spesso è necessario disciplinare anche aspetti estremamente tecnici
o specifici , per i quali la legge formale o altro atto di pari grado potrebbero
apparire poco indicanti . L’imposizione della prestazione non deve , dunque ,
essere integralmente regolata dalla legge , ma deve essere definita in base alla
legge soltanto nei suoi elementi essenziali . In altre parole , l’integrazione ad
opera di fonti secondarie è ammessa a condizione che la legge stabilisca criteri
idonei a disciplinare gli eventuali margini di discrezionalità lasciati alla
pubblica amministrazione (elementi essenziali ), secondo l’interpretazione
tradizionale della Corte Costituzionale , che trova concorde la dottrina
dominante sono :
Il presupposto impositivo ( ovvero la manifestazione di capacità
contributiva);
I soggetti passivi ;
La base imponibile ed i principale criteri per determinarla ;
Gli elementi che portano alla quantificazione dell’imposta quali l’aliquota
o le fasce di aliquota ;
Le sanzioni .
Articolo 53 della Costituzione , dispone che : tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ( principio
della generalità o dell’universalità del tributo ) – 1 comma ; il secondo
comma , invece , aggiunge che il sistema tributario è informato a criteri di
progressività (principio di progressività ) . Ai fini di una corretta
comprensione dell’articolo è importante porre l’attenzione sulle seguenti parole
:
Tutti , è un concetto più ampio di cittadini poiché vi sono inclusi anche gli
stranieri che producono reddito in Italia . Il fatto economico che giustifica il
prelievo deve avere un collegamento con il territorio italiano : ad esempio ,
un bene venduto in Italia ad uno straniero è soggetto ad IVA ( imposta sul
valore aggiunto ) e l’acquirente straniero sarà il soggetto gravato
dall’imposta. Oltre alle persone fisiche ( siano esse cittadini , stranieri o
apolidi – privi di cittadinanza - ) , l’espressione si rivolge anche alle
imprese individuali e collettive , nazionali o straniere .
Il concorso alle spese pubbliche , è un dovere di solidarietà imposto dalla
Costituzione . Il fine del tributo nel nostro ordinamento non è
semplicemente quello di assicurare entrate allo Stato , ma assicurarle in
quanto strumentali alla soddisfazione di pubblici interessi .
La capacità contributiva , viene definita come la manifestazione di
ricchezza idonea a far concorrere un soggetto alle spese pubbliche ; gli
indicatori della capacità contributiva che esprimono la forza economica del
soggetto sono :
Reddito , flusso da destinare al consumo o al risparmio ;
Consumi , parte del reddito non destinata al risparmio ;
Patrimonio , stock di ricchezza ;
Attività giuridica .
La capacità contributiva , per giustificare il prelievo , deve essere :
Effettiva , cioè vi deve essere una concreta e sussistente forza
economica , non presunta o virtuale ;
Attuale , cioè deve sussistere nel momento in cui il contributo è
applicato .
Principio di progressività , il sistema tributario nel suo complesso deve
essere ispirato a criteri di progressività , ovvero comportare una tassazione
che aumenti in misura più che proporzionale all’aumento della capacità
contributiva espressa dai soggetti destinatari del prelievo . Ciò in quanto il
nostro sistema tributario non ha solo il fine di finanziare lo Stato , ma anche
di ridistribuire le ricchezze ( riequilibrio sociale ) . L’importanza di tale
criterio risiede nel gravare sulle classi sociali più abbienti , in modo da poter
aiutare e sostenere le classi sociali in difficoltà , garantendo i diritti e i
servizi sociali fondamentali quali l’istruzione pubblica , l’assistenza
sanitaria , la previdenza sociale e l’indennità di disoccupazione . Secondo
questo criterio il contribuente concorre alla spesa pubblica in base alle
proprie risorse , quindi chi possiede meno denaro dovrà versare meno e
viceversa .
Altre norme costituzionali che riguardano la materia tributaria sono :
Articolo 75 comma 2 , Cost. : il divieto di referendum abrogativo delle
leggi tributarie , a partire dalla sentenza 16/1978 tale principio è stato
interpretato dalla Corte Costituzionale in maniera ampia , per cui è stata
esclusa l’ammissibilità del referendum per norme che fissavano aspetti
procedimentali dell’imposizione tributaria , quali la riscossione .
Articolo 81 comma 3 , Cost. : la legge di approvazione del bilancio dello
Stato non può stabilire nuovi tributi , la finalità di questo divieto era
quella di rinviare a provvedimenti diversi dalla legge di bilancio le
modifiche al regime delle entrate e delle spese e permettere al Parlamento la
necessaria tranquillità nell’esame del bilancio ; il Costituente aveva voluto
infatti evitare che i parlamentari approfittassero delle corsie privilegiate , in
termini di tempi , di cui gode la legge di bilancio per far passare più
facilmente leggi di spesa frutto di istanze settoriali di gruppi d’interesse .
Nel nuovo testo , dopo le modifiche della L. Cost. 1/2012 , in vigore
dall’esercizio finanziario 2014, tale divieto è scomparso per fare spazio al
principio di equilibrio di bilancio.
Articolo 117 , regolamenta la potestà legislativa dello Stato e delle
Regioni, specificando le competenze legislative riservate a ciascuno . In
particolare , lo Stato ha la potestà esclusiva in relazione alla disciplina :
Del sistema tributario e contabile dello Stato ;
Dell’armonizzazione dei bilanci pubblici ;
Della distribuzione delle risorse finanziarie .
Invece le Regioni hanno potestà legislativa concorrente per quanto
riguarda:
Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e
residuale;
Le materie esclusivamente collegate al territorio della Regione . Ai
comuni e alle province spetta solo una potestà regolamentare .
Articolo 119 Cost. , autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti
territoriali: Comuni , Province , Città Metropolitane e Regioni dispongono di
autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed hanno la disponibilità di risorse
autonome ( 1 comma ) ; i stessi enti stabiliscano e applicano tributi ed entrate
proprie , in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario con compartecipazione al gettito
dei tributi erariali riferibili al loro territorio ( 2 comma ) .
In sintesi il Sistem