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Gli elementi essenziali sono quelli del tributo, questi elementi trovano una loro disciplina nei

primissimi articoli di questi 2 testi normativi e cominciando dal presupposto di fatto e i

soggetti passivi del tributo IVA sono individuati nell'articolo 1 del DPR 633 sotto l'indicazione

di operazioni imponibili e le operazioni intracomunitarie nell'articolo 38 del … L'operazione

imponibile quella che determina il sorgere dell'obbligazione. Queste operazioni imponibili

sono 4 che a loro volta si possono distinguere in operazioni interne (nazionali) e operazioni

internazionali (operatori 2 stati).

Operazioni interne art 1, costituiscono operazioni imponibili, entrambe poste in essere da

imprenditori o lavoratori autonomi nel territorio dello stato e possono essere cessioni di beni

o prestazioni di servizi, quindi devono avere 3 requisiti:

• oggettivo--> cessioni di beni o prestazione di servizi

• soggettivo--> solo imprenditori e lavoratori autonomi

• territoriale--> nel territorio dello stato italiano

Se manca uno di questi requisiti non c'è un operazione IVA rilevante. I soggetti passivi non

sono destinati a rimanere economicamente incisi dall'iva, perché sono si fatti debitori del

tributo, ma al tempo stesso il DPR 633 attribuisce al soggetto passivo 2 crediti: il diritto di

rivalsa (art 18) e il diritto di detrazione (art 19 e seg).

• Rivalsa: da al soggetto il credito dell'iva nei confronti del cessionario (il compratore) o

committente (compratore quando si parla di servizi). Facoltà di chiedergli oltre al prezzo

anche un importo pari all'iva che lui deve pagare allo stato.

• Detrazione: si differenzia sia per il soggetto nei cui confronti è previsto sia perché l'importo

è determinato da un altro paramento. E' verso lo stato ed è un diritto di credito di importo

pari all'iva che il soggetto passivo abbia eventualmente pagato a un suo fornitore quando a

sua volta ha acquistato beni o servizi.

Il congiunto operare di tributo, rivalsa, detrazione, determina la neutralità del tributo rispetto

al soggetto passivo e determina la traslazione dell'iva verso il consumatore finale. Si chiama

imposta sul valore aggiunto perché viene riscossa mano a mano che si forma il valore del

bene.

Es. IVA 20%

A(produttore) vende a 100

B(grossista) vende a 160

C(dettagliante) vende a 240

D(consumatore)

Debito IVA verso stato, credito verso il cliente e credito verso lo stato.

A è un soggetto passivo dell'iva, pone in essere un contratto e ha un credito verso il cliente B

di 100, su questo A diventa debitore verso lo stato di 20% di 100, e ha diritto di chiedere a B

100 + 20% di IVA. Quindi sorge IVA a debito e IVA a credito, alla fine di ogni mese o

trimestralmente bisogna valutare quanti crediti-debiti ho.

B vende a C e diventa debitore verso lo stato di 32 e creditore verso il cliente e posso chiedere

al cliente 160 + 20%. Quindi a fine mese ho un debito verso lo stato di 32-20=12

Soggetto di diritto (A,B,C), soggetto passivo dell'obbligazione, colui che deve pagare il tributo

Soggetto di fatto (D), colui che subisce l'onere economico senza avere rapporti diretti con lo

stato.

Per questo è un tributo sofisticato perché rispetto ai normali tributi dove il contribuente di

fatto e di diritto sono la stessa persona qua viene creata una dissociazione che risponde a una

serie di finalità, così lo stato incassa mano a mano e dovrebbe prevenire fenomeni di evasione.

Le frodi iva hanno diverse cause giustificative e vengono coinvolti i soggetti passivi di diritto.

Perché un soggetto passivo dell'iva dovrebbe evadere le imposte? Concorrenza di interessi in

cui il contribuente di fatto è il più interessato e c'è anche il concorrente interesse del

imprenditore che in quel modo evade iva e impose sul reddito.

Elemento oggettivo: cessione di beni e prestazioni di servizi sono il presupposto di fatto e

sono enunciate nell'art 1. L'art 2 parla della cessione di beni e art 3 prestazioni di servizi.

Art 2: I comma: “costituiscono cessione di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il

trasferimento della proprietà, ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento

su beni di ogni genere.” Gli elementi essenziali sono quindi 2, deve esserci un'operazione a

titolo oneroso (uno da per ricevere qualcosa in cambio. es. vendita) e deve esserci un

contratto che trasferisce la proprietà o di un altro diritto reale (diritto di proprietà).

Art 3: I comma: “costituiscono prestazione di servizi le prestazioni verso corrispettivo,

dipendenti da: contratti d'opera, d'appalto, di trasporto, di spedizione, di agenzia, di deposito

e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere”. Abbiamo 2 elementi

caratterizzanti, deve trattarsi di prestazioni verso corrispettivo (deve esserci uno scambio a

titolo oneroso) con i quali c'è un soggetto che si obbligare a fare, non fare qualcosa o a

permettere.

Elemento soggettivo: (art 4 e 5 DPR 633/72)

L'art 4 stabilisce che “ per l'esercizio d'impresa si intende l'esercizio per professione abituale

ancorché non esclusiva , delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195

del codice civile..” Questa definizione contiene 2 requisiti essenziali, si richiede l'abitualità (no

operazioni una tantum, ma che si ripete nel tempo anche se non si fa solo quello) e deve

svolgere un'attività di tipo commerciale o agricolo

L'art 5 “si definisce lavoratore autonomo colui che eserciti per professione abituale ancorché

non

esclusiva qualsiasi attività di lavoro autonomo sia singolarmente sia in associazione con altri

lavoratori” (contratto d'opera)

Elemento territoriale: (art 7)

Per stato o territorio italiano si intende il territorio della Repubblica italiana--> piccole aree di

esclusione Livigno e Campione d'Italia e nelle acque italiane del lago di Lugano. Le operazioni

che avvengono a Livigno non sono rilevanti ai fini IVA.

Quando un'operazione si considera effettuata nel territorio? I maggiori problemi si hanno con

le prestazioni di servizi.

Art 7 bis--> si considerano effettuate le cessioni di beni nel territorio dello stato se hanno per

oggetto beni immobili. Per i beni mobili si richiede che si tratti di beni nazionali, comunitari o

vincolati al regime della temporanea importazione; i prodotti acquisiscono un bollino di

provenienza, e devono trovarsi fisicamente in Italia.

Art 7 ter--> disciplina i servizi in generale, gli articoli che seguono disciplinano dei servizi

particolari più definiti. Si considerano effettuate nel territorio dello stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato: imprenditore o

lavoratore autonomo che presta un servizio a un lavoratore autonomo, chi riceve il servizio

si deve trovare nello stato italiano (committente). E' indifferente dove sta il prestatore del

servizio. Queste operazioni nella prassi vengono definite “B2B” (business to business)

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel

territorio dello stato: è espressa in “B2C” (business to consumer), prestazione che va al

consumo. Ai fini della territorialità rileva dove si trova il prestatore del servizio.

Operazioni internazionali

1. DPR 633 del 1972 art 1-->Importazioni da chiunque effettuate

2. Decreto legge 331 del 1993 art 38--> acquisti intracomunitarie di beni e cessioni

intracomunitarie

La differenza non è solo di carattere terminologico.

Dal '72 su tutte le operazioni nell'Importazione su cui si applica l'IVA e l'esportazione su cui

non si applica l'IVA, in altri stati si definiscono operazioni ad aliquota 0 in Italia si chiamano

operazioni non imponibili. Nel 1993 con la costruzione del mercato unico europeo e

l'abbattimento delle dogane si è dovuto creare due nuove operazioni intracomunitarie.

Il principio a cui queste discipline si rifanno è il principio di tassazione delle operazioni

internazionali nel solo paese di destinazione del bene, dove si suppone che il bene verrà

innesso al consumo, questo principio è applicato nelle operazioni extraeuropee, mentre nelle

operazioni

intracomunitarie è applicato nella maggior parte dei casi ma con una deroga. Questo ci spiega

perché sono imponibili le importazioni e acquisti intracomunitari e non imponibili le

operazioni che comportano l'uscita del bene. Si tassa nel paese di destinazione perché

l'europa mantiene delle grandi diversità di aliquote, a seconda del tipo di beni.

Detassazione dei beni in uscita e assoggettato all'iva quando entra nel paese di destinazione;

se lo scopo è quello di ripulire il bene in uscita dell'IVA già applicata, richiede non solo che

l'ultima operazione si un'operazione non imponibile ma richiede anche di tenere fermo il

diritto di detrazione, perché sennò l'importatore aumenterebbe il prezzo. Quindi la

detassazione è completamente attuata attraverso 2 meccanismi: la non imponibilità e

consentire la detrazioneall'esportatore.

Importazione--> può essere effettuata da chiunque (imprenditore e non), non è richiesta una

vendita perché vuol dire introdurre un bene nel territorio dello stato. Su beni acquistati

all'estero è possibile ottenere la restituzione dell'imposta pagata per poi pagare solo quella

italiana.

In dogana viene emessa la “bolletta doganale”, un documento in cui la dogana dice il valore del

bene più 20% (300+60)

Operazioni intracomunitarie: con l'abolizione delle dogane all'interno dell'unione europea

ART 38 DPR 331

Elementi costitutivi:

• elemento oggettivo: atti a titolo oneroso del trasferimento della proprietà del bene o di altro

diritto reale di godimento

• elemento soggettivo: si richiede che sia chi vende, sia chi acquista deve essere un soggetto

passivo ai fini IVA (imprenditore o lavoratore autonomo)

• elemento territoriale: necessità che il bene fisicamente si sposti da uno stato europeo

all'Italia

Devono sussistere tutti e 3 gli elementi sempre.

Se chi acquista è un consumatore finale non si ha un acquisto intracomunitario, perché manca

elemento soggettivo. Non è importazione

L'acquirente imprenditore deve, nel momento in cui riceve la fattura che diventa non

imponibile, fare l'integrazione della fattura emessa da B (300+60). Diventa una fattura a

debito verso l'erario.

Doppia registrazione della fattura, fattura emessa e fattura ricevuta. La compensazione viene

fatta in sede di liquidazione (mensile o trimestrale) tra iva a debito e iva a cr

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ghostgirl32 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Martella Melo.
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