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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura di concordato preventivo è gestita da una pluralità di organi:
TRIBUNALE assume decisioni sull’avvio e sul termine della
Il tribunale competente territorialmente
procedura sia nel caso in cui abbia un andamento fisiologico sia che abbia un andamento
i termini, dichiarare l’apertura della
patologico; nel primo caso è il tribunale a concedere
procedura e omologare il concordato, mentre nel secondo caso è il tribunale a revocare il
concordato, dichiarare l’improcedibilità della procedura per il compimento di atti di frode o
dichiarare la risoluzione e l’annullamento.
per la mancata approvazione,
Il tribunale provvede alla nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale e può, in
ogni momento, provvedere a surrogare il giudice e revocare il commissario; ha anche il
nomina dell’amministratore
potere di giudiziario e può disporre la revoca per giusta causa
degli amministratori della società debitrice in caso di inadempimento da parte di questi agli
adempimenti previsti.
Al tribunale sono attribuiti:
- potere di autorizzazione: esercita la funzione amministrativa e gestoria del patrimonio del
debitore; dopo il deposito della domanda può autorizzare il compimento di atti di
straordinaria amministrazione e l’acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori e
può prevedere la sospensione e lo scioglimento dei contratti pendenti; durante la procedura
può autorizzare l’alienazione e l’affitto di azienda o rami di azienda senza far luogo a
pubblicità e procedure competitive, i finanziamenti prededucibili e il pagamento di crediti
pregressi.
- potere decisorio: può decidere sui reclami contro i decreti del giudice delegato
GIUDICE DELEGATO
esercita diversi poteri, tra cui:
- poteri di disciplina: funzionali al corretto svolgimento della procedura di concordato e
sono esercitati soprattutto in relazione alla votazione e alla liquidazione dei beni
si esercitano nei confronti dell’operato del commissario giudiziale e si
- poteri di controllo:
esprimono nel potere di proporne la revoca al tribunale e di deciderne i reclami contro gli
atti e le omissioni consentono al giudice delegato di esercitare un’attività
- poteri di amministrazione:
gestoria del patrimonio del debitore; dalla data dell’ammissione fino alla data
dell’omologazione, autorizza il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte
del debitore e l’acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori, la sospensione e lo
scioglimento dei contratti pendenti.
I provvedimenti del giudice delegato hanno la forma del decreto e quindi sono revocabili e
modificabili in qualsiasi momento da parte del giudice e sono reclamabili di fronte al
tribunale.
COMMISSARIO GIUDIZIALE
è l’organo che svolge compiti di tipo tecnico ed esecutivo
viene nominato dal tribunale con decreto di apertura e può essere revocato su proposta del
giudice delegato o d’ufficio ma anche sostituito su richiesta del debitore e dei creditori.
Possono essere nominati come commissari giudiziali sono i soggetti iscritti nell’albo dei
soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle
procedure.
Per iscriversi e mantenersi iscritti nell’albo è necessario dimostrare di aver assolto gli
obblighi di formazione, non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza,
non essere sottoposti a misure di prevenzione e non essere stati condannati con sentenza
passata in giudicato per determinati reati.
Il commissario deve essere indipendente rispetto al debitore e ai creditori nella procedura in
cui viene chiamato a svolgere il compito quindi non possono essere nominati il coniuge, la
parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli
affini entro il 4° grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell’impresa e chi si trova in conflitto di interessi con la procedura.
I compiti svolti dal commissario sono di 4 tipologie:
vigila sulla condotta e l’attività del debitore durante il termine
1. Compiti di vigilanza
concesso per il deposito del piano e della proposta, sull’amministrazione dei beni e
l’esercizio dell’impresa del debitore dalla data di deposito della domanda di accesso fino
all’omologazione, sull’eventuale compimento di atti di frode e sull’esecuzione del
concordato omologato
2. Compiti informativi invio ai creditori e ai terzi delle informazioni utili per la
presentazione di proposte o offerte concorrenti, convocazione dei creditori per il voto,
predisposizione e invio della relazione sulle cause del dissesto e sulla proposta di
con l’elenco dei creditori legittimati al
concordato, predisposizione e invio della relazione
voto, comunicazione al PM dei fatti che possono essere interessate ai fini delle indagini
preliminari, predisposizione della relazione sull’esito delle operazioni di voto, informativa al
tribunale sul compimento di atti di frode
3. Compiti di ausilio pareri, attività da compiere nel caso di offerte concorrenti,
trascrizione nei pubblici registri del decreto di apertura, attività in sede di votazione dirette a
predisporre l’elenco dei creditori, ricevere i voti ed effettuare i conteggi
4. Compiti gestori limitati e di carattere eccezionale
nel caso in cui il tribunale accerti che il debitore non stia provvedendo al compimento degli
atti necessari a dare esecuzione giudiziale o ne stia ritardando il compimento, può attribuire
al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli
atti.
Il commissario è un pubblico ufficiale, deve adempiere ai poteri del proprio ufficio con
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e, in caso di violazione, si espone a
responsabilità risarcitoria nei confronti della massa dei creditori.
Gli compete un compenso che viene liquidato dal tribunale sulla base di parametri
ministeriali che dipendono dalle caratteristiche della procedura.
Gli ultimi due organi vengono nominati solo se il concordato consiste nella cessione dei
beni e non in tutte le tipologie di concordato e vengono nominati nella sentenza di
omologazione e quindi svolgono le loro funzioni solo nella fase di esecuzione e non nelle
fasi precedenti.
LIQUIDATORE (solo se prevista la cessione di beni)
procede alla liquidazione dell’attivo e alla successiva ripartizione tra i creditori.
Può compiere tutti gli atti necessari rispettando le modalità e i tempi previsti (vendita,
conferimento).
Il potere di amministrazione e disposizione è limitato ai beni destinati alla liquidazione e poi
deve provvedere alla ripartizione del ricavato tra i creditori concordatari.
COMITATO DEI CREDITORI sull’attività del liquidatore
assiste alla liquidazione svolgendo funzioni di vigilanza
giudiziale ed esprimendo pareri nei casi previsti dalla legge e dalla sentenza di
omologazione oppure quando richiesto dal tribunale o dal giudice delegato.
L’apertura della procedura di concordato preventivo determina degli EFFETTI nei confronti del
debitore, dei creditori e dei contratti pendenti.
EFFETTI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
per cui il debitore conserva l’amministrazione dei suoi
si conferma lo spossessamento attenuato
beni e l’esercizio dell’impresa ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Per gli atti di ordinaria amministrazione il debitore può liberamente compiere gli atti senza vincoli,
il debitore deve ricevere l’autorizzazione da
mentre per gli atti di straordinaria amministrazione
parte del giudice delegato
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
permane il divieto per i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della
domanda di accesso di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore,
debitore ne fa richiesta nella domanda e se il tribunale l’accetta.
solo se il
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CONTRATTI PENDENTI
si conferma la possibilità di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti a
al concordato preventivo; l’autorizzazione viene
partire dal deposito della domanda di accesso
concessa dal giudice delegato.
FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI
Quando il piano di concordato prevede la continuità aziendale, la possibilità del debitore di
proseguire la sua attività dipende dalla disponibilità di risorse finanziarie; ovviamente il debitore in
crisi non ha sufficienti risorse proprie ed ecco che ricorre spesso al sistema bancario e finanziario
che però risulta restio a supportare il debitore in ragione del rischio di un rimborso non integrale
delle proprie esposizioni.
Ecco che il legislatore agevola il ricorso ai finanziamenti in funzione o in esecuzione del concordato
preventivo riconoscendo al finanziatore il rango prededucibile del proprio credito.
C’è anche un rischio opposto: la prededuzione dei nuovi finanziamenti rischia di pregiudicare i
creditori anteriori perché, in caso di esito negativo del concordato, il già insufficiente attivo del
debitore verrà assorbito in modo significativo dai crediti prededucibili e quindi il soddisfacimento
degli altri creditori sarebbe praticamente nullo,
Per questo, il riconoscimento della prededuzione per i nuovi finanziamenti è subordinato al rispetto
di un rigoroso procedimento e ad un controllo giudiziale.
I finanziamenti prededucibili sono di 2 categorie:
finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione
il debitore, insieme alla domanda di accesso al concordato preventivo, quando è prevista la
continuità dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale con ricorso di essere autorizzato,
anche prima del deposito del piano e della proposta, a contrarre finanziamenti di qualsiasi
forma funzionali all’esercizio dell’attività (esempi: autorizzazione a contrarre un mutuo,
un’apertura di credito, l’apertura o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti,
emissione di garanzie).
il debitore può chiede anche al tribunale di essere autorizzato a concedere pegno o ipoteca o
a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
Il ricorso deve specificare:
- destinazione dei finanziamenti
- che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti
ragioni per cui l’assenza dei finanziamenti determinerebbe un grave pregiudizio per
-
l’attività
Il tribunale, sentito il commissario e, se necessario, i principali creditori, decide con decreto
entro 10 giorni dal deposito dell’istanza.
motivato
Per evitare abusi, i finanziamenti auto