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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura di concordato preventivo è gestita da una pluralità di organi:

 TRIBUNALE assume decisioni sull’avvio e sul termine della

Il tribunale competente territorialmente

procedura sia nel caso in cui abbia un andamento fisiologico sia che abbia un andamento

i termini, dichiarare l’apertura della

patologico; nel primo caso è il tribunale a concedere

procedura e omologare il concordato, mentre nel secondo caso è il tribunale a revocare il

concordato, dichiarare l’improcedibilità della procedura per il compimento di atti di frode o

dichiarare la risoluzione e l’annullamento.

per la mancata approvazione,

Il tribunale provvede alla nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale e può, in

ogni momento, provvedere a surrogare il giudice e revocare il commissario; ha anche il

nomina dell’amministratore

potere di giudiziario e può disporre la revoca per giusta causa

degli amministratori della società debitrice in caso di inadempimento da parte di questi agli

adempimenti previsti.

Al tribunale sono attribuiti:

- potere di autorizzazione: esercita la funzione amministrativa e gestoria del patrimonio del

debitore; dopo il deposito della domanda può autorizzare il compimento di atti di

straordinaria amministrazione e l’acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori e

può prevedere la sospensione e lo scioglimento dei contratti pendenti; durante la procedura

può autorizzare l’alienazione e l’affitto di azienda o rami di azienda senza far luogo a

pubblicità e procedure competitive, i finanziamenti prededucibili e il pagamento di crediti

pregressi.

- potere decisorio: può decidere sui reclami contro i decreti del giudice delegato

 GIUDICE DELEGATO

esercita diversi poteri, tra cui:

- poteri di disciplina: funzionali al corretto svolgimento della procedura di concordato e

sono esercitati soprattutto in relazione alla votazione e alla liquidazione dei beni

si esercitano nei confronti dell’operato del commissario giudiziale e si

- poteri di controllo:

esprimono nel potere di proporne la revoca al tribunale e di deciderne i reclami contro gli

atti e le omissioni consentono al giudice delegato di esercitare un’attività

- poteri di amministrazione:

gestoria del patrimonio del debitore; dalla data dell’ammissione fino alla data

dell’omologazione, autorizza il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte

del debitore e l’acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori, la sospensione e lo

scioglimento dei contratti pendenti.

I provvedimenti del giudice delegato hanno la forma del decreto e quindi sono revocabili e

modificabili in qualsiasi momento da parte del giudice e sono reclamabili di fronte al

tribunale.

 COMMISSARIO GIUDIZIALE

è l’organo che svolge compiti di tipo tecnico ed esecutivo

viene nominato dal tribunale con decreto di apertura e può essere revocato su proposta del

giudice delegato o d’ufficio ma anche sostituito su richiesta del debitore e dei creditori.

Possono essere nominati come commissari giudiziali sono i soggetti iscritti nell’albo dei

soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle

procedure.

Per iscriversi e mantenersi iscritti nell’albo è necessario dimostrare di aver assolto gli

obblighi di formazione, non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza,

non essere sottoposti a misure di prevenzione e non essere stati condannati con sentenza

passata in giudicato per determinati reati.

Il commissario deve essere indipendente rispetto al debitore e ai creditori nella procedura in

cui viene chiamato a svolgere il compito quindi non possono essere nominati il coniuge, la

parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli

affini entro il 4° grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto

dell’impresa e chi si trova in conflitto di interessi con la procedura.

I compiti svolti dal commissario sono di 4 tipologie:

 vigila sulla condotta e l’attività del debitore durante il termine

1. Compiti di vigilanza

concesso per il deposito del piano e della proposta, sull’amministrazione dei beni e

l’esercizio dell’impresa del debitore dalla data di deposito della domanda di accesso fino

all’omologazione, sull’eventuale compimento di atti di frode e sull’esecuzione del

concordato omologato 

2. Compiti informativi invio ai creditori e ai terzi delle informazioni utili per la

presentazione di proposte o offerte concorrenti, convocazione dei creditori per il voto,

predisposizione e invio della relazione sulle cause del dissesto e sulla proposta di

con l’elenco dei creditori legittimati al

concordato, predisposizione e invio della relazione

voto, comunicazione al PM dei fatti che possono essere interessate ai fini delle indagini

preliminari, predisposizione della relazione sull’esito delle operazioni di voto, informativa al

tribunale sul compimento di atti di frode

3. Compiti di ausilio pareri, attività da compiere nel caso di offerte concorrenti,

trascrizione nei pubblici registri del decreto di apertura, attività in sede di votazione dirette a

predisporre l’elenco dei creditori, ricevere i voti ed effettuare i conteggi

4. Compiti gestori limitati e di carattere eccezionale

nel caso in cui il tribunale accerti che il debitore non stia provvedendo al compimento degli

atti necessari a dare esecuzione giudiziale o ne stia ritardando il compimento, può attribuire

al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli

atti.

Il commissario è un pubblico ufficiale, deve adempiere ai poteri del proprio ufficio con

diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e, in caso di violazione, si espone a

responsabilità risarcitoria nei confronti della massa dei creditori.

Gli compete un compenso che viene liquidato dal tribunale sulla base di parametri

ministeriali che dipendono dalle caratteristiche della procedura.

Gli ultimi due organi vengono nominati solo se il concordato consiste nella cessione dei

beni e non in tutte le tipologie di concordato e vengono nominati nella sentenza di

omologazione e quindi svolgono le loro funzioni solo nella fase di esecuzione e non nelle

fasi precedenti.

 LIQUIDATORE (solo se prevista la cessione di beni)

procede alla liquidazione dell’attivo e alla successiva ripartizione tra i creditori.

Può compiere tutti gli atti necessari rispettando le modalità e i tempi previsti (vendita,

conferimento).

Il potere di amministrazione e disposizione è limitato ai beni destinati alla liquidazione e poi

deve provvedere alla ripartizione del ricavato tra i creditori concordatari.

 COMITATO DEI CREDITORI sull’attività del liquidatore

assiste alla liquidazione svolgendo funzioni di vigilanza

giudiziale ed esprimendo pareri nei casi previsti dalla legge e dalla sentenza di

omologazione oppure quando richiesto dal tribunale o dal giudice delegato.

L’apertura della procedura di concordato preventivo determina degli EFFETTI nei confronti del

debitore, dei creditori e dei contratti pendenti.

EFFETTI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

per cui il debitore conserva l’amministrazione dei suoi

si conferma lo spossessamento attenuato

beni e l’esercizio dell’impresa ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Per gli atti di ordinaria amministrazione il debitore può liberamente compiere gli atti senza vincoli,

il debitore deve ricevere l’autorizzazione da

mentre per gli atti di straordinaria amministrazione

parte del giudice delegato

EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI

permane il divieto per i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della

domanda di accesso di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore,

debitore ne fa richiesta nella domanda e se il tribunale l’accetta.

solo se il

EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CONTRATTI PENDENTI

si conferma la possibilità di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti a

al concordato preventivo; l’autorizzazione viene

partire dal deposito della domanda di accesso

concessa dal giudice delegato.

FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

Quando il piano di concordato prevede la continuità aziendale, la possibilità del debitore di

proseguire la sua attività dipende dalla disponibilità di risorse finanziarie; ovviamente il debitore in

crisi non ha sufficienti risorse proprie ed ecco che ricorre spesso al sistema bancario e finanziario

che però risulta restio a supportare il debitore in ragione del rischio di un rimborso non integrale

delle proprie esposizioni.

Ecco che il legislatore agevola il ricorso ai finanziamenti in funzione o in esecuzione del concordato

preventivo riconoscendo al finanziatore il rango prededucibile del proprio credito.

C’è anche un rischio opposto: la prededuzione dei nuovi finanziamenti rischia di pregiudicare i

creditori anteriori perché, in caso di esito negativo del concordato, il già insufficiente attivo del

debitore verrà assorbito in modo significativo dai crediti prededucibili e quindi il soddisfacimento

degli altri creditori sarebbe praticamente nullo,

Per questo, il riconoscimento della prededuzione per i nuovi finanziamenti è subordinato al rispetto

di un rigoroso procedimento e ad un controllo giudiziale.

I finanziamenti prededucibili sono di 2 categorie:

 finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione

il debitore, insieme alla domanda di accesso al concordato preventivo, quando è prevista la

continuità dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale con ricorso di essere autorizzato,

anche prima del deposito del piano e della proposta, a contrarre finanziamenti di qualsiasi

forma funzionali all’esercizio dell’attività (esempi: autorizzazione a contrarre un mutuo,

un’apertura di credito, l’apertura o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti,

emissione di garanzie).

il debitore può chiede anche al tribunale di essere autorizzato a concedere pegno o ipoteca o

a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

Il ricorso deve specificare:

- destinazione dei finanziamenti

- che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti

ragioni per cui l’assenza dei finanziamenti determinerebbe un grave pregiudizio per

-

l’attività

Il tribunale, sentito il commissario e, se necessario, i principali creditori, decide con decreto

entro 10 giorni dal deposito dell’istanza.

motivato

Per evitare abusi, i finanziamenti auto

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
190 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martinamucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario dell'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bellè Brunella.