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5. REGOLAMENTI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI

La Riserva di Legge in materia di Prestazioni Imposte (ex Art.23) è Riserva di Legge Statale e Regionale.

Le REGIONI hanno Potestà Regolamentare Generale, con esclusione delle materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva

dello Stato.

Gli ENTI LOCALI NON hanno Potestà Legislativa. Possono disciplinare con Regolamento i Tributi Propri, ma in via secondaria, con

norme attuative o integrative delle Norme Primarie, contenute in Leggi Statali o Regionali.

6. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

ART. 11 COST L’Italia ha trasferito all’UE l’Esercizio dei Poteri Normativi nelle materie oggetto dei Trattati.

DIRITTO EUROPEO:

REGOLAMENTI = Hanno carattere generale, sono obbligatori e direttamente applicabili dagli Stati Membri.

DIRETTIVE = Vincolano gli Stati Membri x quanto riguarda il Risultato da raggiungere;

mentre vi è Discrezionalità degli Stati Membri x l’adozione di strumenti e mezzi x raggiungerlo.

Scaduto il termine entro cui gli Stati devono attuare le Direttive, le Disposizioni contenute acquistano efficacia diretta nello Stato

Inadempiente.

DECISIONI = Atti dell’UE che riguardano casi specifici, sono obbligatori x i Destinatari indicati e hanno effetto diretto.

7. CONVENZIONI INTERNAZIONALI E LA CEDU

Nel Diritto Internazionale vi sono Norme Tributarie che derivano da Convenzioni, la cui ratifica deve essere autorizzata con Legge.

ART.117 COST Il Legislatore deve rispettare i “Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Le Leggi che NON rispettano le Convenzioni Internazionali sono Incostituzionali, MA NON Disapplicabili.

Le Convenzioni Internazionali in Materia Tributaria riguardano la: Doppia Imposizione dei Redditi, Patrimoni, Successioni e Dazi.

Le Norme delle Convenzioni sono Norme Speciali, xcio prevalgono sulle Norme Interne.

Se la Norma Interna è + favorevole rispetto quella del Trattato, si applica la Norma Interna.

8. EFFICACIA DELLE NORME TRIBUTARIE NEL TEMPO

Le Leggi e i Regolamenti entrano in vigore dal 15°giorno successivo alla Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (che segue, x le Leggi,

l’Approvazione Parlamentare e la Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica).

ART. 11 PRELEGGI Dispone l’IRRETROATTIVITA’ DELLE LEGGI.

Si aggiunge l’ART.3 STATUTO

⎯ Le Nuove Disposizioni NON possono prevedere adempimenti dei Contribuenti, con scadenza fissata prima del 60°giorno

dalla loro entrata in vigore

⎯ Le Modifiche dei Tributi Periodici si applicano dal Periodo d’Imposta successivo a quello in corso alla data in cui entrano

in vigore.

La Regola Generale di Irretroattività delle Leggi è derogabile da Altra Disposizione di Legge (NO Regolamento).

La RETROATTIVITA’ può riguardare:

Fattispecie dell’Imposta: è istituito un Tributo che colpisce fatti del passato.

Effetti Imposta: ad un fatto che si verifica dopo l’entrata in vigore della Legge sono collegati eventi passati.

Entrambi: la nuova Legge considera fatti del passato e collega effetti ex-tunc.

In genere, le Norme Processuali sono Norme ad applicazione immediata anche ai Processi in corso, pur se il Processo riguarda fatti

successivi all’entrata in vigore della Legge.

Le Nuove Leggi si applicano solo a Fatti Successivi all’entrata in vigore della Legge solo se c’è Correlazione tra Norme Sostanziali di

un Tributo e Norme relative la sua Applicazione.

LE LEGGI CESSANO DI EFFICACIA:

ABROGAZIONE = Fa cessare l’Efficacia della Norma Tributaria Ex-Nunc-> La Legge Tributaria abrogata continua ad essere applicata

ai Fatti avvenuti prima dell’Abrogazione.

Avviene x “Dichiarazione espressa del Legislatore, o x incompatibilità tra Leggi, xke la Nuova Legge regola l’intera materia già

regolata dalla legge anteriore”.

DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ = Fa cessare l’Efficacia Ex-Nunc-> Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale,

la Legge dichiarata Illegittima è da considerarsi come mai esistita, e i suoi effetti come mai venuti a esistenza.

SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO.

9. EFFICACIA DELLE NORME TRIBUTARIE NELLO SPAZIO

La Legge Tributaria produce i suoi effetti su Tutto il Territorio Politico Nazionale.

Le Norme emanate da un Ente (diverso dallo Stato) producono effetti nel Territorio in cui l’Ente ha Potestà.

Le Leggi Tributarie si applicano a fatti accaduti sul territorio dello Stato; MA alcune Imposte tassano anche fatti accaduti all’Estero.

CAP.4 I PRINCIPI

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

1.DOVERE DI CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE

ART.53 COST dispone che “Tutti sono tenuti a concorrere alle Spese Pubbliche in ragione della loro Capacità Contributiva”,

e che “il Sistema Tributario è informato a Criteri di Progressività”.

È uno dei “Doveri Inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” ART.2 COST

2.FUNZIONE EXTRAFISCALE DEI TRIBUTI

I TRIBUTI sono: ●Strumento Giuridico attraverso cui lo Stato si procura le Risorse necessarie al suo funzionamento

->Il Finanziamento delle Spese Pubbliche è un mezzo x perseguire gli obiettivi di coesione sociale (es uguaglianza sostanziale)

fissati dalla Costituzione e dal Diritto UE.

FUNZIONE NATURALE dei Tributi Procurare Entrate allo Stato.

FUNZIONI EXTRAFISCALI Perseguire Obiettivi di coesione sociale. Es. Tributi Ambientali disincentivano attività inquinanti.

3.LIMITI COSTITUZIONALI DELLE LEGGI TRIBUTARIE

Le Leggi Tributarie NON Devono ledere i Diritti e le Libertà costituzionalmente garantite.

Es.Tassazione dei Redditi deve rispettare l’Art.36 “Assicurare al Lavoratore un’esistenza libera e dignitosa”.

4.PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA. INDICI DIRETTI E INDIRETTI

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA di un Soggetto = si intende la sua Capacità Economica.

Deve risultare da Indici rilevatori di Ricchezza, dai quali sia deducibile l’idoneità del Soggetto all’Obbligazione d’Imposta.

INDICI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

INDICI DIRETTI = Reddito – Patrimonio – Incrementi di Patrimonio

INDICI INDIRETTI = Consumo – Affari – Trasferimento di un Bene

5.RISPETTO DEL MINIMO VITALE

MINIMO VITALE = Reddito Minimo che NON è indice di Capacità Contributiva.

Il Tributo NON deve intaccare i mezzi economici necessari x il soddisfacimento dei bisogni essenziali.

5.1 LA MISURA MASSIMA

Il Tributo NON può essere mai fissato ad un livello superiore alla Capacità Contributiva, dimostrata dall’Atto o Fatto economico.

NON vi è un limite massimo, ma vi è Discrezionalità del Legislatore; la Corte può sindacarne le scelte.

Principio di Proporzionalità = Deve esservi un giusto equilibrio tra le Esigenze di Interesse Generale della Comunità e la

Salvaguardia dei Diritti Fondamentali dell’Individuo.

6.REQUISITO DI EFFETTIVITA’. FORFETTIZZAZIONI E SVALUTAZIONE MONETARIA

REQUISITO DI EFFETTIVITA’ = Il Fatto Tassato deve essere rilevatore della Capacità Contributiva effettiva, NON apparente.

Le Basi Imponibili NON devono includere componenti nominali, che non tengano conto della svalutazione monetaria.

L’Apprezzamento dell’Incidenza della Svalutazione monetaria è a discrezionalità del Legislatore, che in casi gravi deve depurare la

base imponibile dagli effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria (x evitare conseguenze onerose).

6.1 REQUISITO DI ATTUALITA’. TRIBUTI RETROATTIVI E PAGAMENTI ANTICIPATI

REQUISITO DI ATTUALITA’ = Il Tributo deve essere correlato a una Capacità Contributiva Attuale, NON passata o futura.

Tributi RetroAttivi = Colpiscono Fatti del Passato. Essi ledono il Principio di Capacità Contributiva Attuale,

MA sono consentiti in base al Principio di Certezza del Diritto che stabilisce -> “Le Norme RetroAttive sono legittime solo se trovino

adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e NON siano in contrasto con valori e interessi costituzionalmente protetti”.

Pagamenti Anticipati = Il Requisito di Effettività impedisce al Legislatore di imporre pagamenti anticipati di Tributi riferiti a

presupposti d’imposta futuri. I Pagamenti Anticipati sono leciti solo se:

-La Fattispecie cui si collega il prelievo anticipato non è separata dal Presupposto

-Obbligo di Versamento NON condizionato

-Al Prelievo Anticipato si salda la Previsione di meccanismi di riequilibrio.

7. CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

ART.53 COST combinato con il Principio di Uguaglianza, discende il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA TRIBUTARIA = “A Situazioni uguali

devono corrispondere uguali Regimi Impositivi; e a situazioni diverse corrisponde un trattamento tributario diverso”.

Il Legislatore decide se le situazioni sono uguali o no, e la Corte può sindacare le sue scelte.

Norme InCostituzionali = Norme che NON prevedono Parità di Trattamento tra Fatti con la stessa Capacità Contributiva.

Nelle Questioni di Costituzionalità si deve mettere a confronto la Norma Sospettata di Incostituzionalità con un’Altra Disciplina e

valutare se è giustificata o meno la Disparità di Trattamento.

7.1 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E AGEVOLAZIONI FISCALI

Il Problema del Rispetto del Principio di Uguaglianza si pone x le Norme Impositive e x le Norme a Favore.

Il Legislatore NON viola il Principio di Uguaglianza se il Trattamento differenziato trova giustificazione in una Norma

Costituzionale. La Corte può censurare le Norme Agevolative, ma raramente avviene.

8. OBBLIGHI DEI TERZI, NORME FORMALI E RIMBORSO DELL’INDEBITO

ART.53 COST richiede che l’Obbligazione Tributaria deve essere a carico di chi ha realizzato il Presupposto del Tributo.

Vi sono Norme che impongono Obblighi a carico di Terzi, purché il Terzo Soggetto sia in grado di far ricadere l’onere economico del

Tributo al Soggetto che realizza il Presupposto.

->Chi paga il Tributo ha il Diritto di Regresso nei confronti dei Coobbligati.

Xcio è legittima la figura del Responsabile o Sostituto d’Imposta.

9. BILANCIAMENTO TRA INTERESSE FISCALE E DIRITTI INVIOLABILI

Vi è un Problema di Bilanciamento tra Interesse Fiscale e Diritti Individuali.

INTERESSE FISCALE = Valore Costituzionale che legittima le Norme che tutelano il Fisco-> La Materia Tributaria che, x la sua

particolarità e rilievo nell’interesse dello Stato a percepire Tributi, giustifica discipline diverse.

La Tutela Costituzionale deve essere coordinata con Altri Principi Costituzionali e NON ledere Diritti Inviolabili.

In alcune sentenze:

La Corte ha giustificato la legittimità costituzionale: ritenendo prevalente l’Interesse Fiscale (in deroga del Principio di Uguaglianza);

in altre: ha ritenuto prevalente il Diritt

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FuriaMiao di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof Gliubich Maurizio.