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-IVA:

L’imposta sul valore aggiunto tassa il consumo, essa viene

prelevata ogni qual volta si consuma economicamente qualcosa.

L’onere economico viene quindi sostenuto dai consumatori e non

dai soliti soggetti passivi.

L’iva si basa su due principi: la riserva di legge e la capacità

contributiva (sulla base del consumo), questo secondo un’analisi su

base costituzionale.

L’iva tuttavia ha un elemento aggiuntivo, è di origine comunitario;

la norma comunitaria è nata con lo scopo di avere una legificazione

unitaria al fine di far circolare liberamente le risorse e di base non

discriminatoria, ossia ogni cittadino dell’unione europea viene

trattato ugualmente in ogni stato dell’unione in quanto parte di

quest’ultima.

Una cosa in particolare circa la libera circolazione di beni e servizi

riguarda l’imposta sui consumi.

Tuttavia le varie differenze tra le diverse imposte sui consumi

all’interno dell’unione europea comporta distorsioni concorrenziali ai

confini di suddetti paesi, l’unione europea lavora al fine di ridurre al

minimo queste distorsioni, anche quelle sociali.

Per operare in tal senso l’unione europea necessita di fondi

monetari, i quali sono in parte rimpinguati dalle imposte sui

consumi, circa il 2% dell’iva viene destinato all’unione europea.

L’imposta sul valore aggiunto è una direttiva dell’unione, come tale

necessita di essere recepita dagli stati membri e viene tradotta nei

rispettivi ordinamenti, in caso di controversie o disallineamenti

rispetto a quanto previsto dall’unione prevale il diritto dell’unione a

meno che non disponga diversamente la corte di giustizia

dell’unione europea. La sua natura comunitaria fa sì che ci siano

perennemente tensioni circa l’applicazione dell’iva.

Ricapitolando:

1) L’iva è un’imposta sui consumi

2) Chi sopporta l’onere è il consumatore

3) È una norma di origine europea, con normative sia unitarie e

europee

4) Una quota parte dell’iva è destinata all’unione europea

Occorre innanzitutto chiedersi cos’è il consumo, l’iva non è tanto

un’imposta sul consumo quanto un’imposta sulla spesa; tale

imposta non fa distinzione tra i diversi redditi percepiti, ma colpisce

indiscriminatamente tutti i consumatori.

Si può tuttavia considerare un’imposta solo ideologicamente non

corretta, poiché viene prelevata con lo scopo di essere in parte

redistribuita sotto forma di incentivi da parte dello stato.

Sul piano normativo l’iva opera su due piani, uno comunitario, sulla

base della direttiva 2006/112 e a livello nazionale Dpr m. 633/1972.

Come dispone tale decreto l’iva si applica sulla cessione di beni e

prestazioni di servizi e questo rappresenta il presupposto oggettivo;

il presupposto soggettivo ossia vengono tassate i beni e i servizi

offerti dalle imprese o chi esercita un’attività professionale; il terzo

presupposto è che la cessione deve verificarsi sul territorio dello

stato.

Perché vi sia l’applicazione dell’imposta devono essere soddisfatti

tutti e tre i presupposti.

La norma comunitaria è differente da quella nazionale e pone enfasi

sull’attività economica, mentre quella nazionale pone enfasi sulla

condizione giuridica di imprenditore o professionista, questa

differenza è dovuta al fatto che la normativa dell’unione europea

comunica a paesi diversi con ordinamenti diversi.

Per l’oggetto dell’iva, la normativa comunitaria dispone che sono

beni tutti gli oggetti tangibili, il resto per esclusione e attraverso

alcune specifiche disposizioni è considerato un servizio.

Ad esempio per la somministrazione di cibi e bevande in un

ristorante il legislatore considera quanto costa l’elemento umano

speso per offrire quel servizi, se quindi il costo sostenuto è

particolarmente incidente tale prestazione viene considerata un

servizio e vi si applica un’aliquota iva ridotta, in caso contrario

viene considerata una cessione di beni e si applica l’iva ordinaria.

L’iva è inoltre un’imposta multifase, ossia viene applicata ad ogni

fase della produzione e tassa il corrispettivo, ossia prezzo, anziché il

costo di produzione, per questo ha incidenza nello stato di consumo

e non di produzione.

Il terzo presupposto dell’iva, infatti, è la territorialità, ossia

indipendentemente dal luogo o stato di residenza l’iva viene

percepita dallo stato nello stato in cui è consumata, diverso

discorso è per i servizi digitali, ossia alcuni servizi consumati in

Italia ma che fanno capo a luoghi fisici esteri: l’iva è percepita dallo

stato a cui fanno riferimento i dati di fatturazione utilizzati dal

consumatore durante il consumo del servizio e non tanto dove egli

risiede fisicamente durante l’acquisizione del servizio.

Un’altra differenza dell’iva rispetto alle altre imposte è che

quest’ultima non si riferisce ad un periodo d’imposta ma ad ogni

singola operazione economica e successivamente liquidata da

determinati soggetti passivi in un determinato periodo dell’anno.

Altre operazioni tassate dall’iva sono le importazioni da chiunque

effettuate, indipendentemente che sia un soggetto passivo oppure

no. A seguito di una direttiva europea e il conseguente Di 33/1993

di recepimento della direttiva nel sistema legislativo italiano

vengono rimosse le barriere doganali; occorre quindi fare

distinzione tra beni provenienti al di fuori della comunità, i quali

sono considerati importazioni quindi tassate, il bene importato e

non dichiarato è soggetto a confisca ed eventualmente a

distruzione; le esportazioni non sono tassate.

I beni prodotti e venduta all’interno dell’unione europea sono

considerati intracomuntari.

L’iva è un’imposta regressiva qualora confrontata con i redditi delle

persone, o, per così dire, socialmente ingiusta, poiché ha un peso

diverso per redditi diversi; il legislatore ha tentato di risolvere

parzialmente il problema rimuovendo l’imposizione su determinati

beni o servizi socialmente utili come l’istruzione e le spese mediche;

così come l’applicazione di aliquote diverse su consumi diversi, ad

esempio per i beni alimentari l’aliquota è ridotta.

Tuttavia il fatto che alcuni beni e servizi sono esenti da iva non è un

bene, poiché per chi offre il servizio o vende il bene l’iva è

considerata una partita patrimoniale in circolazione a carico, in

fondo alla filiale produttiva, del consumatore, se quest’ultimo è

esente da iva l’azienda non è in grado di detrarre l’iva.

-Ires:

Si tratta di quella categoria che riflette i redditi prodotti dalle

imprese e dalle società, occorre quindi innanzitutto chiedersi

quand’è che un reddito è riconducibile ad un’impresa.

Il codice civile definisce l’imprenditore come colui che svolge

professionalmente un’attività organizzata allo scopo di produrre

ricchezza, in primis devo quindi distinguere l’attività d’imprenditore

da altre attività soggette a redditi diversi.

Una possibile sovrapposizioni interpretativa con l’attività d’impresa

può essere il lavoro autonomo o libera professione, in quanto

entrambi non derivano da un rapporto di subordinazione, si

differenzia per l’impiego di risorse in quanto non si basa sull’utilizzo

di particolari beni strumentali quanto l’utilizzo dell’intelletto.

Il TUIR definisce il reddito d’impresa come: reddito prodotto

nell’esercizio di imprese commerciali o comunque derivanti da altre

attività indicate all’art.55, comma 2 TUIR (in forme giuridiche non

rientranti tra i soggetti IRES, ad esempio: impresa individuale o

società di persone); in ogni caso mi affido all’art. 2195 del codice

civile; per il resto si rinvia alle disposizioni in materia IRES.

Quindi, i principi disposti per la determinazione dei redditi da

attività d’impresa delle persone fisiche sono utilizzate con certi

adattamenti per le persone giuridiche, tuttavia vi sono norme

specifiche non adattabili alle persone giuridiche che richiedono

norme specifiche proprie delle società.

Ad esempio la fusione, possibile per le società ma non altrettanto

possibile per le persone fisiche.

I soggetti passivi dell’Ires non sono tutte le società, vi sono alcune

società, quelle prive di personalità giuridica, tipicamente le società

di persone o società trasparenti, nelle quali, come dispone l’art.5, il

reddito viene determinato autonomamente come reddito societario

tuttavia ricondotto al singolo socio e tassato come reddito di

persona fisica.

L’art.73, definisce i soggetti passivi:

Società di capitali residenti

 Società cooperative e di mutua assicurazione residenti

 Enti commerciali residenti, ad esempio un consorzio

 Enti non commerciali residenti, ad esempio un ente pubblico

 che produce e vende qualcosa per finalità benefiche

Società ed enti di ogni tipo non residenti, tutti i soggetti esteri

 che producono reddito sul territorio dello stato

L’aliquota proporzionale è il 24% (prima 27,5%, ridotta a24% con la

legge di stabilità del 2016) ed è dovuta per periodi d’imposta, a

ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma;

il periodo d’imposta coincide con l’esercizio sociale o periodo di

gestione della società o ente.

In altri paesi l’aliquota è minore, ad esempio nel Regno Unito è il

19%, con possibile riduzione nei prossimi anni.

Per questi soggetti passivi il periodo d’imposta non è l’anno solare

ma l’anno di bilancio, conteggiato a partire da quando previsto

nell’atto costitutivo.

Si considerano residenti nel territorio dello stato le società o gli enti

che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno: la sede

legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio

dello stato.

La sede legale è indicata sullo statuto, è un elemento formale e

corrisponde all’iscrizione all’analisi per le persone fisiche.

La sede dell’amministrazione è il luogo dal quale provengono gli

impulsi direzionali inerenti all’attività di gestione, corrisponde

sostanzialmente al domicilio delle persone fisiche.

L’oggetto principale è l’attività concreta e fattuale necessaria al

co

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefano.chiesa01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Maisto Guglielmo.