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Diritto tributario

-Introduzione: le entrate dello stato:

Entrat

e

entrate Entrate

diritto di diritto

privato pubblico

(1) (2) rate che

Ent

Entrate per Entarte per la derivano da

vendite di beni concessione prestiti forzosi

del patrimonio d'uso di beni (2.1)

dello stato (1.1) dellostato (1.2) Entrate

derivanti da

sanzioni (2.2)

Entrate

derivanti da

tributi (2.3)

1) Entrate per attività svolte da diversi, entrate verso i cittadini e

lo stato che paga il tributo:

1.1) I cittadini acquistano beni dallo stato.

1.2) Concessione d’uso dei beni dello stato.

2) Entrate verso lo stato:

2.1) prestiti che lo stato chiede a determinati cittadini in

determinate condizioni, per poi essere restituiti, rappresentano

tuttavia delle entrate.

2.2) entrate derivanti da sanzioni poste in capo ai cittadini,

non rappresentano tributi.

2.3) sono tributi.

Il tributo è un’entrata disciplinata dal diritto pubblico, non comporta

l’obbligo di restituzione e non deriva da sanzione.

Il tributo è un’obbligazione avente ad oggetto una prestazione a

titolo definitivo, nascente dalla legge al verificarsi di un presupposto

di fatto o di diritto.

Presupposto: circostanza da cui di fatto la legge ricollega l’obbligo

di pagare il tributo.

Soggetto passivo: chi realizza il presupposto ed è quindi obbligato a

pagare il tributo.

Soggetto attivo: chi giuridicamente beneficia del tributo, in forma di

incremento patrimoniale.

Presupposto, soggetto passivo e soggetto attivo rappresentano i tre

pilastri relativamente al quale, filtrato attraverso quanto previsto

dalla norma di legge, si forma la struttura del tributo.

-Le figure di tributo:

Imposta: il presupposto non ha alcuna relazione con l’attività

dell’ente pubblico, ma bensì ricade nella sfera giuridica del soggetto

passivo (patrimonio, reddito), ossia non deriva da particolare

necessità dello stato ma da una particolare situazione che si nome

manifesta in capo ad un soggetto. Vi è inoltre irrilevanza del

iuris (es: tassa sulla salute = imposta). Per l’imposta vale il principio

di capacità contributiva.

Tassa: a differenza dell’imposta il presupposto è collegato ad un

servizio pubblico (es: tassa sui rifiuti), la differenza rispetto ad un

servizio equivalente ricevuto da un privato è che anche se rifiuto il

servizio la tassa è caratterizzata da obbligatorietà. Inoltre la tassa a

differenza degli altri tributi non si ricollega alla capacità del

soggetto di partecipare alla spesa pubblica, ossia è indipendente

dal reddito, ossia non vale il principio di capacità contributiva.

Caso di studio: canone Rai, imposta o tassa? Da un lato si può dire

che è un’imposta in quanto, anche se elimino il televisore

dall’abitazione, pago comunque; tuttavia il canone Rai, nel suo

ammontare, è indipendente dal valore del televisore quindi può

essere considerato una tassa.

A riguardo la corte costituzionale ha dibattuto, esaminando gli

argomenti a favore di una tesi e dell’altra e infine, con sentenze

219/1989 e 284/2002, ha deliberato che il canone Rai deve essere

assimilato ad un’imposta legata ad un’imposta legata ad un indice

di capacità contributiva legata al possesso di un televisore.

Prima del 1994 i tributi erano molto numerosi, esistevano più di 100

tributi, tra cui: sui diplomi, sui frigoriferi, su pesi e misure. Dal 1994:

tendenza a diminuire il numero dei tributi e semplificazione

applicazione e prelievo.

Oggi si fa distinzione anche tra imposte dirette, così dette poiché

hanno presupposti legati indici diretti della capacità contributiva dei

singoli individui, ne sono esempi: IRPEF, IRES, IRAP…, vi sono poi le

imposte indirette che misurano indirettamente la capacità

contributiva: IVA, imposta di registro, imposte ipotecare e catastali,

imposta di bollo e accise.

-I principi costituzionali: riserva di legge,

Il primo principio costituzionale è la ossia solo lo

stato può normare circa i tributi, qualsiasi altro tributo richiesto non

deliberato dallo stato sarebbe illegittimo; ogni tributo deve aver

fondamento nella legge.

Tale riserva di legge deve essere applicata con ragionevolezza, ogni

tributo è legato a diversi parametri, tempi, regole, esenzioni, bande

d’oscillazione ecc., se la riserva di legge fosse applicata a tutti i

parametri che compongono che compongono un tributo ciò

comporterebbe il collasso delle camere, determinati dettagli

vengono definiti da altri organi subordinati allo stato, la riserva di

legge riguarda gli elementi fondamentali: presupposto, soggetto e

limiti d’aliquota. La riserva di legge è definita nell’art. 23 Cost., ed è

quindi relativa.

Art. 23: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere

sottoposta a tributo se non in base alla legge”, con legge si intende:

Leggi dello stato

 Decreti legge (in mancanza di delega, in caso di estrema

 necessità)

Decreti legislativi (con delega del parlamento)

 Regolamenti

Art. 75, Co.2, Cost. afferma che il referendum abrogativo non è

applicabile sulle leggi tributarie.

Caso: possibile tassazione su borsa di studio

Deve essere tassata? (presupposto) riserva di legge: sì

Chi è il debitore? (soggetto passivo) riserva di legge: sì

Quanto deve pagare? (aliquota) riserva di legge: sì

Quando pagare? riserva di legge: no

Come pagare? riserva di legge: no

Un secondo principio è quello della competenza, lo stato ha

legislazione esclusiva circa il sistema tributario.

Un altro principio proviene dall’art.53 “tutti sono tenuti a concorrere

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, il

sistema tributario è informato a caratteri di progressività”, ossia chi

di più non solo paga proporzionalmente di più, ma è soggetto ad

un’aliquota maggiore.

L’art. 53 inoltre impone che ci deve essere un collegamento tra il

presupposto economico e l’imposta dovuta.

Il principio di capacità contributiva è definibile come una sorta di

conseguenza dei principi di uguaglianza e solidarietà sociale (art.

3), tipico degli stati democratici.

A riguardo occorre tenere in considerazione anche i rapporti circa gli

ordinamenti sovraordinati e paralleli all’ordinamento italiano, il

legislatore talvolta è vincolato ai principi dell’unione europea.

-L’amministrazione finanziaria:

I tipici soggetti attivi sono:

Ministero

dell'economia e

delle finanze

al suo interno:

dipartimento delle

finanze

ufficio deputato

alla legislazione

tributaria, da le

direttiva a

agenzia delle Agenzia delle Agenzia delle

entrate dogane riscossioni

-Lo statuto dei diritti del contribuente:

Definito dalla legge 27 luglio 2000, n.212, definisce in primo luogo

l’irretroattività delle norme tributarie, ad eccezione di quelle

interpretative.

Un secondo aspetto riguarda il principio di buona fede nell’ambito

del diritto tributario (art. 10): inapplicabilità delle sanzioni ai

contribuenti se: si sono conformati alle indicazioni

dell’amministrazione finanziaria, vi è incertezza circa l’applicazione

e l’interpretazione oppure se la violazione è meramente formale.

-Imposta sul reddito delle persone fisiche:

È disciplinata da una serie di norme contenute nel teso unico delle

imposte sui redditi. Il presupposto dell’imposta è quella situazione

patrimoniale e/o giuridica che fa scattare l’obbligo di pagare

un’imposta in considerazione della capacità contributiva, nello

specifico caso dell’imposta è il possesso di reddito in denaro o altra

natura.

Per reddito si intende un incremento patrimoniale ricollegabile ad

una delle fonti individuate dalla normativa:

Attività: lavoro dipendente e lavoro autonomo

 Beni: immobili e capitali

 Combinazioni di attività e di beni

L’incremento patrimoniale effettivo, cioè valutato al netto dei costi

sostenuti per il suo ottenimento.

Il possesso di un bene non è di per sé presupposto necessario

all’imposizione di un tributo, tuttavia l’incremento del patrimonio

rappresenta un motivo sufficiente per l’imposizione del tributo.

Vi potrebbe essere incertezza circa l’incremento del reddito,

supponiamo che riceva periodicamente un reddito ad esempio in

risarcimento ad un torto subito o per aver assicurato un bene

perduto, queste entrate rappresentano un reddito imponibile per

queste imposte? Per rispondere occorre innanzitutto fare distinzione

danno emergente lucro cessante:

tra e se il danno non è stato

causato da me ricevo dall’impresa assicuratrice o da chi di dovere

una somma necessaria a ripristinare la mia situazione patrimoniale

precedente, una somma riparativa, tale è detta danno emergente;

se a seguito del sinistro mi trovo impossibilitato a svolgere per un

determinato periodo la quotidiana attività mi viene riconosciuta

un’indennità per la mancanza di produzione di un reddito per quel

lucro cessante.

determinato periodo, tale è detta

L’indennità di danno emergente non è considerata un reddito

imponibile a imposta, mentre il lucro cessante, pur non derivando

dall’attività di lavoro o di un bene è considerato sostitutivo del

reddito da attività, per tanto è soggetto ad imposta Irpef.

In sostanza una somma è soggetta ad imposte sul reddito

solamente se è sostitutiva ad un reddito e non fa parte della somma

erogata in risarcimento ad un danno.

Le somme erogate in sostituzione al reddito derivate da morte o

menomazione permanente non sono soggette a tassazione.

Se un incremento di reddito ha come effetto un incremento dei costi

ed un conseguente decremento del reddito l’imposizione di

un’imposta non terrebbe conto della capacità contributiva e quindi

sarebbe illecito.

Un reddito è considerato tale anche se non in forma monetaria ma

in natura, ossia una determinata attività viene retribuita con beni

diversi dal reddito (azioni o beni di altro genere), in questo caso la

base imponibile per l’imposta è rappresentata dal valore del bene.

Un’attività illecita è tassabile?

Argomenti a favore del sì:

Come provento deve essere apprezzato nella sua natura

 oggettiva

L’esonero violerebbe l’art.3 Cost (principio di uguaglianza) e

 art.53 Cost (capacità contributiva)

Strumento repressivo ulteriore rispetto alle sanzioni penali

 Autonomia e indipendenza del regime tributario rispetto ad

 altri sistemi normativi

Argomenti a favore del no:

Provento derivante da causa illecita non può rientrare nella

 nozione di reddito

L’esonero è giustificato dall’art.1 Cost

 La tassazione su un reddito illecito verrebbe a legittimare il

 possesso di quel reddito.

L’art.14, comma 4, legge dicembre 1993, n. 537, ha sancito

normativamente la tassabilità dei proventi derivanti da fatti, atti o

attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se

non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Questo poiché la

confisca di fatto elimina la capacità contributiva derivata dal bene

sequestrato solo se la confisca interviene nello stesso periodo di

riferimento del reddito, se la confisca è successiva al periodo di

reddito considerato allora tale reddito è tassabile.

La corte di cassazione ha dichiarato che si tratta di una norma

interpretativa.

Il momento opportuno per la tassazione è in corrispondenza al

possesso, ossia non quando il reddito viene concordato e

“promesso” ma solamente quando viene effettivamente percepito,

questo principio vale per tutti i redditi con eccezione dei redditi

d’impresa che seguono i principi contabili, ossia se il reddito è stato

contabilizzato e non ancora incassato è già tassabile.

I soggetti passivi sono le persone fisiche fiscalmente residenti e

fiscalmente non residenti. Alcuni paesi operano secondo un

principio di territorialità, ossia si considerano tassabili solo i redditi

conseguiti sul suolo nazionale, indipendentemente dalla nazionalità

di colui che ha conseguito il reddito.

Un’altra linea di pensiero considera qual è il peso sul suolo

nazionale di colui che beneficia del reddito, ossia,

indipendentemente da dove è prodotto il reddito, se un individuo è

fortemente radicato nel territorio ossia beneficia dei servizi pubblici

deve contribuire maggiormente di colui che ha prodotto nel

territorio dello stato ma non è radicato in quest’ultimo. Queste

considerazione hanno portato il legislatore a fare distinzione tra

soggetti fiscalmente residenti: radicati i quali contribuiscono con

tutti i redditi che ricevono a livello mondiale e soggetti fiscalmente

non residenti: non radicati, ossia coloro che non risiedono

stabilmente in un paese ma hanno prodotto un reddito in quel

paese, sono quindi tassati solamente su quel reddito.

Per quanto riguarda le aliquote, l’irpef è caratterizzato da

progressività delle aliquote o a scaglioni:

Aliquota minima: 23% fino a 15000 €

 Aliquota massima: 43% fino a 75000 €

A scaglioni significa che spezzetto la differenza tra il massimo e il

minimo in fasce a cui corrisponde una certa aliquota e sul totale del

reddito pago per ogni fascia la sua aliquota e il totale sarà la

somma delle aliquote, qualora fosse solamente progressivo

pagherei per ogni incremento di reddito.

La divisione per scaglione viene applicata solamente ai redditi per

lavoro, per i redditi di capitale, ossia sostanzialmente e in

particolare per gli interessi sui conti correnti, il legislatore ha

previsto che essi sono dichiarati e le imposte pagate dalle banche

stesse per conto del correntista e per evitare di sovraccaricare le

banche con un carico di lavoro eccessivo si è deciso di applicare

l’imposta unica proporzionale.

I redditi che rappresentano le basi imponibili per l’irpef sono

ascrivibili in 6 categorie di reddito, 5 sono puramente di reddito e

caratterizzate dalla tipologia di reddito e dal nome poi vi è una

categoria residuale di reddito che contiene redditi tra loro differenti

ma che sono accumunati da uno o più elementi:

Redditi fondiari: redditi dei terreni o dei fabbricati situati in

 Italia

Redditi di capitale: interessi, utili da partecipazione, rendite,

 ecc.

Redditi da lavoro dipendente: derivano da rapporti aventi per

 oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la

direzione di altri.

Reddito da lavoro autonomo: redditi conseguiti dai liberi

 professionisti, lavoro autonomo di vario genere, artisti, sportivi.

Redditi di impresa: reddito che tipicamente presuppone

 l’esistenza di un’azienda ossia l’organizzazione di un insieme

di beni volti all’esercizio dell’attività d’azienda.

Redditi diversi: vi sono tutti i redditi che non sono ascrivibili in

 una delle 5 categorie precedenti, ad esempio: l’esercizio non

abituale di un’attività economica, i redditi non derivati dal

possesso ma ad esempio dalla compravendita di un bene che

produce reddito, o ancora, la locazione di un’immobile non

situato in Italia.

Se un particolare reddito non rientra in nessuna delle 6 categorie

precedenti allora per sua natura non è tassabile.

Come si determina la base imponibile? Il primo passaggio è la

determinazione dell’aliquota, il secondo è la determinazione

dell’importo.

Nel caso delle persone fisiche occorre innanzitutto chiedersi se

alcuni redditi sono esclusi, chiedersi se esistono redditi che sono

imputati ad un determinato soggetto passivo pur non essendo

produttore del reddito.

Al reddito complessivo, ossia la somma di tutti redditi tassabili, sono

sottratte particolari spese, quindi a base imponibile è il reddito

complessivo al netto di determinati elementi.

Alcuni esempi di questi redditi che non rientrano nella base

imponibile sono:

Redditi assoggettati a tassazione separata

 Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o a titolo di

 imposta o imposta sostitutiva

Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli e/o del

 coniuge.

Alcuni esempi di redditi prodotti da certe persone ma tassati ad altri

sono:

Redditi dei beni dei figli minori soggetti ad usufrutto legale

 sono imputati ai genitori.

I redditi prodotti dalle società di persone sono imputati ai soci.

Una volta riconosciuti i redditi che sono soggetti ad imposta, li

abbiamo sommati e abbiamo fatto la deduzione degli oneri

deducibili abbiamo ottenuto la base imponibile alla quale saranno

applicate le aliquote d’imposta.

L’imposta calcolata sarà soggetta a determinate detrazioni, al netto

delle quali è detta imposta netta.

NB: per la base imponibile si parla di deduzioni, mentre per

l’imposta si parla di detrazioni.

Vista la progressività delle aliquote, la deduzione dall’imponibile

avvantaggia chi è più ricco, poiché ha un risparmio maggiore sulla

deduzione essendo maggiore l’aliquota. La detrazione invece è un

importo uguale per tutti, ha il medesimo impatto anche su redditi

diversi.

-La residenza ai fini fiscali (per Irpef):

I presupposti precedentemente elencati valgono in determinate

condizioni che devono sussistere congiuntamente al presupposto.

La rilevanza territoriale del tributo è una di queste. L’Irpef ad

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefano.chiesa01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Maisto Guglielmo.
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