Diritto tributario
-Introduzione: le entrate dello stato:
Entrat
e
entrate Entrate
diritto di diritto
privato pubblico
(1) (2) rate che
Ent
Entrate per Entarte per la derivano da
vendite di beni concessione prestiti forzosi
del patrimonio d'uso di beni (2.1)
dello stato (1.1) dellostato (1.2) Entrate
derivanti da
sanzioni (2.2)
Entrate
derivanti da
tributi (2.3)
1) Entrate per attività svolte da diversi, entrate verso i cittadini e
lo stato che paga il tributo:
1.1) I cittadini acquistano beni dallo stato.
1.2) Concessione d’uso dei beni dello stato.
2) Entrate verso lo stato:
2.1) prestiti che lo stato chiede a determinati cittadini in
determinate condizioni, per poi essere restituiti, rappresentano
tuttavia delle entrate.
2.2) entrate derivanti da sanzioni poste in capo ai cittadini,
non rappresentano tributi.
2.3) sono tributi.
Il tributo è un’entrata disciplinata dal diritto pubblico, non comporta
l’obbligo di restituzione e non deriva da sanzione.
Il tributo è un’obbligazione avente ad oggetto una prestazione a
titolo definitivo, nascente dalla legge al verificarsi di un presupposto
di fatto o di diritto.
Presupposto: circostanza da cui di fatto la legge ricollega l’obbligo
di pagare il tributo.
Soggetto passivo: chi realizza il presupposto ed è quindi obbligato a
pagare il tributo.
Soggetto attivo: chi giuridicamente beneficia del tributo, in forma di
incremento patrimoniale.
Presupposto, soggetto passivo e soggetto attivo rappresentano i tre
pilastri relativamente al quale, filtrato attraverso quanto previsto
dalla norma di legge, si forma la struttura del tributo.
-Le figure di tributo:
Imposta: il presupposto non ha alcuna relazione con l’attività
dell’ente pubblico, ma bensì ricade nella sfera giuridica del soggetto
passivo (patrimonio, reddito), ossia non deriva da particolare
necessità dello stato ma da una particolare situazione che si nome
manifesta in capo ad un soggetto. Vi è inoltre irrilevanza del
iuris (es: tassa sulla salute = imposta). Per l’imposta vale il principio
di capacità contributiva.
Tassa: a differenza dell’imposta il presupposto è collegato ad un
servizio pubblico (es: tassa sui rifiuti), la differenza rispetto ad un
servizio equivalente ricevuto da un privato è che anche se rifiuto il
servizio la tassa è caratterizzata da obbligatorietà. Inoltre la tassa a
differenza degli altri tributi non si ricollega alla capacità del
soggetto di partecipare alla spesa pubblica, ossia è indipendente
dal reddito, ossia non vale il principio di capacità contributiva.
Caso di studio: canone Rai, imposta o tassa? Da un lato si può dire
che è un’imposta in quanto, anche se elimino il televisore
dall’abitazione, pago comunque; tuttavia il canone Rai, nel suo
ammontare, è indipendente dal valore del televisore quindi può
essere considerato una tassa.
A riguardo la corte costituzionale ha dibattuto, esaminando gli
argomenti a favore di una tesi e dell’altra e infine, con sentenze
219/1989 e 284/2002, ha deliberato che il canone Rai deve essere
assimilato ad un’imposta legata ad un’imposta legata ad un indice
di capacità contributiva legata al possesso di un televisore.
Prima del 1994 i tributi erano molto numerosi, esistevano più di 100
tributi, tra cui: sui diplomi, sui frigoriferi, su pesi e misure. Dal 1994:
tendenza a diminuire il numero dei tributi e semplificazione
applicazione e prelievo.
Oggi si fa distinzione anche tra imposte dirette, così dette poiché
hanno presupposti legati indici diretti della capacità contributiva dei
singoli individui, ne sono esempi: IRPEF, IRES, IRAP…, vi sono poi le
imposte indirette che misurano indirettamente la capacità
contributiva: IVA, imposta di registro, imposte ipotecare e catastali,
imposta di bollo e accise.
-I principi costituzionali: riserva di legge,
Il primo principio costituzionale è la ossia solo lo
stato può normare circa i tributi, qualsiasi altro tributo richiesto non
deliberato dallo stato sarebbe illegittimo; ogni tributo deve aver
fondamento nella legge.
Tale riserva di legge deve essere applicata con ragionevolezza, ogni
tributo è legato a diversi parametri, tempi, regole, esenzioni, bande
d’oscillazione ecc., se la riserva di legge fosse applicata a tutti i
parametri che compongono che compongono un tributo ciò
comporterebbe il collasso delle camere, determinati dettagli
vengono definiti da altri organi subordinati allo stato, la riserva di
legge riguarda gli elementi fondamentali: presupposto, soggetto e
limiti d’aliquota. La riserva di legge è definita nell’art. 23 Cost., ed è
quindi relativa.
Art. 23: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
sottoposta a tributo se non in base alla legge”, con legge si intende:
Leggi dello stato
Decreti legge (in mancanza di delega, in caso di estrema
necessità)
Decreti legislativi (con delega del parlamento)
Regolamenti
Art. 75, Co.2, Cost. afferma che il referendum abrogativo non è
applicabile sulle leggi tributarie.
Caso: possibile tassazione su borsa di studio
Deve essere tassata? (presupposto) riserva di legge: sì
Chi è il debitore? (soggetto passivo) riserva di legge: sì
Quanto deve pagare? (aliquota) riserva di legge: sì
Quando pagare? riserva di legge: no
Come pagare? riserva di legge: no
Un secondo principio è quello della competenza, lo stato ha
legislazione esclusiva circa il sistema tributario.
Un altro principio proviene dall’art.53 “tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, il
sistema tributario è informato a caratteri di progressività”, ossia chi
di più non solo paga proporzionalmente di più, ma è soggetto ad
un’aliquota maggiore.
L’art. 53 inoltre impone che ci deve essere un collegamento tra il
presupposto economico e l’imposta dovuta.
Il principio di capacità contributiva è definibile come una sorta di
conseguenza dei principi di uguaglianza e solidarietà sociale (art.
3), tipico degli stati democratici.
A riguardo occorre tenere in considerazione anche i rapporti circa gli
ordinamenti sovraordinati e paralleli all’ordinamento italiano, il
legislatore talvolta è vincolato ai principi dell’unione europea.
-L’amministrazione finanziaria:
I tipici soggetti attivi sono:
Ministero
dell'economia e
delle finanze
al suo interno:
dipartimento delle
finanze
ufficio deputato
alla legislazione
tributaria, da le
direttiva a
agenzia delle Agenzia delle Agenzia delle
entrate dogane riscossioni
-Lo statuto dei diritti del contribuente:
Definito dalla legge 27 luglio 2000, n.212, definisce in primo luogo
l’irretroattività delle norme tributarie, ad eccezione di quelle
interpretative.
Un secondo aspetto riguarda il principio di buona fede nell’ambito
del diritto tributario (art. 10): inapplicabilità delle sanzioni ai
contribuenti se: si sono conformati alle indicazioni
dell’amministrazione finanziaria, vi è incertezza circa l’applicazione
e l’interpretazione oppure se la violazione è meramente formale.
-Imposta sul reddito delle persone fisiche:
È disciplinata da una serie di norme contenute nel teso unico delle
imposte sui redditi. Il presupposto dell’imposta è quella situazione
patrimoniale e/o giuridica che fa scattare l’obbligo di pagare
un’imposta in considerazione della capacità contributiva, nello
specifico caso dell’imposta è il possesso di reddito in denaro o altra
natura.
Per reddito si intende un incremento patrimoniale ricollegabile ad
una delle fonti individuate dalla normativa:
Attività: lavoro dipendente e lavoro autonomo
Beni: immobili e capitali
Combinazioni di attività e di beni
L’incremento patrimoniale effettivo, cioè valutato al netto dei costi
sostenuti per il suo ottenimento.
Il possesso di un bene non è di per sé presupposto necessario
all’imposizione di un tributo, tuttavia l’incremento del patrimonio
rappresenta un motivo sufficiente per l’imposizione del tributo.
Vi potrebbe essere incertezza circa l’incremento del reddito,
supponiamo che riceva periodicamente un reddito ad esempio in
risarcimento ad un torto subito o per aver assicurato un bene
perduto, queste entrate rappresentano un reddito imponibile per
queste imposte? Per rispondere occorre innanzitutto fare distinzione
danno emergente lucro cessante:
tra e se il danno non è stato
causato da me ricevo dall’impresa assicuratrice o da chi di dovere
una somma necessaria a ripristinare la mia situazione patrimoniale
precedente, una somma riparativa, tale è detta danno emergente;
se a seguito del sinistro mi trovo impossibilitato a svolgere per un
determinato periodo la quotidiana attività mi viene riconosciuta
un’indennità per la mancanza di produzione di un reddito per quel
lucro cessante.
determinato periodo, tale è detta
L’indennità di danno emergente non è considerata un reddito
imponibile a imposta, mentre il lucro cessante, pur non derivando
dall’attività di lavoro o di un bene è considerato sostitutivo del
reddito da attività, per tanto è soggetto ad imposta Irpef.
In sostanza una somma è soggetta ad imposte sul reddito
solamente se è sostitutiva ad un reddito e non fa parte della somma
erogata in risarcimento ad un danno.
Le somme erogate in sostituzione al reddito derivate da morte o
menomazione permanente non sono soggette a tassazione.
Se un incremento di reddito ha come effetto un incremento dei costi
ed un conseguente decremento del reddito l’imposizione di
un’imposta non terrebbe conto della capacità contributiva e quindi
sarebbe illecito.
Un reddito è considerato tale anche se non in forma monetaria ma
in natura, ossia una determinata attività viene retribuita con beni
diversi dal reddito (azioni o beni di altro genere), in questo caso la
base imponibile per l’imposta è rappresentata dal valore del bene.
Un’attività illecita è tassabile?
Argomenti a favore del sì:
Come provento deve essere apprezzato nella sua natura
oggettiva
L’esonero violerebbe l’art.3 Cost (principio di uguaglianza) e
art.53 Cost (capacità contributiva)
Strumento repressivo ulteriore rispetto alle sanzioni penali
Autonomia e indipendenza del regime tributario rispetto ad
altri sistemi normativi
Argomenti a favore del no:
Provento derivante da causa illecita non può rientrare nella
nozione di reddito
L’esonero è giustificato dall’art.1 Cost
La tassazione su un reddito illecito verrebbe a legittimare il
possesso di quel reddito.
L’art.14, comma 4, legge dicembre 1993, n. 537, ha sancito
normativamente la tassabilità dei proventi derivanti da fatti, atti o
attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se
non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Questo poiché la
confisca di fatto elimina la capacità contributiva derivata dal bene
sequestrato solo se la confisca interviene nello stesso periodo di
riferimento del reddito, se la confisca è successiva al periodo di
reddito considerato allora tale reddito è tassabile.
La corte di cassazione ha dichiarato che si tratta di una norma
interpretativa.
Il momento opportuno per la tassazione è in corrispondenza al
possesso, ossia non quando il reddito viene concordato e
“promesso” ma solamente quando viene effettivamente percepito,
questo principio vale per tutti i redditi con eccezione dei redditi
d’impresa che seguono i principi contabili, ossia se il reddito è stato
contabilizzato e non ancora incassato è già tassabile.
I soggetti passivi sono le persone fisiche fiscalmente residenti e
fiscalmente non residenti. Alcuni paesi operano secondo un
principio di territorialità, ossia si considerano tassabili solo i redditi
conseguiti sul suolo nazionale, indipendentemente dalla nazionalità
di colui che ha conseguito il reddito.
Un’altra linea di pensiero considera qual è il peso sul suolo
nazionale di colui che beneficia del reddito, ossia,
indipendentemente da dove è prodotto il reddito, se un individuo è
fortemente radicato nel territorio ossia beneficia dei servizi pubblici
deve contribuire maggiormente di colui che ha prodotto nel
territorio dello stato ma non è radicato in quest’ultimo. Queste
considerazione hanno portato il legislatore a fare distinzione tra
soggetti fiscalmente residenti: radicati i quali contribuiscono con
tutti i redditi che ricevono a livello mondiale e soggetti fiscalmente
non residenti: non radicati, ossia coloro che non risiedono
stabilmente in un paese ma hanno prodotto un reddito in quel
paese, sono quindi tassati solamente su quel reddito.
Per quanto riguarda le aliquote, l’irpef è caratterizzato da
progressività delle aliquote o a scaglioni:
Aliquota minima: 23% fino a 15000 €
Aliquota massima: 43% fino a 75000 €
A scaglioni significa che spezzetto la differenza tra il massimo e il
minimo in fasce a cui corrisponde una certa aliquota e sul totale del
reddito pago per ogni fascia la sua aliquota e il totale sarà la
somma delle aliquote, qualora fosse solamente progressivo
pagherei per ogni incremento di reddito.
La divisione per scaglione viene applicata solamente ai redditi per
lavoro, per i redditi di capitale, ossia sostanzialmente e in
particolare per gli interessi sui conti correnti, il legislatore ha
previsto che essi sono dichiarati e le imposte pagate dalle banche
stesse per conto del correntista e per evitare di sovraccaricare le
banche con un carico di lavoro eccessivo si è deciso di applicare
l’imposta unica proporzionale.
I redditi che rappresentano le basi imponibili per l’irpef sono
ascrivibili in 6 categorie di reddito, 5 sono puramente di reddito e
caratterizzate dalla tipologia di reddito e dal nome poi vi è una
categoria residuale di reddito che contiene redditi tra loro differenti
ma che sono accumunati da uno o più elementi:
Redditi fondiari: redditi dei terreni o dei fabbricati situati in
Italia
Redditi di capitale: interessi, utili da partecipazione, rendite,
ecc.
Redditi da lavoro dipendente: derivano da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione di altri.
Reddito da lavoro autonomo: redditi conseguiti dai liberi
professionisti, lavoro autonomo di vario genere, artisti, sportivi.
Redditi di impresa: reddito che tipicamente presuppone
l’esistenza di un’azienda ossia l’organizzazione di un insieme
di beni volti all’esercizio dell’attività d’azienda.
Redditi diversi: vi sono tutti i redditi che non sono ascrivibili in
una delle 5 categorie precedenti, ad esempio: l’esercizio non
abituale di un’attività economica, i redditi non derivati dal
possesso ma ad esempio dalla compravendita di un bene che
produce reddito, o ancora, la locazione di un’immobile non
situato in Italia.
Se un particolare reddito non rientra in nessuna delle 6 categorie
precedenti allora per sua natura non è tassabile.
Come si determina la base imponibile? Il primo passaggio è la
determinazione dell’aliquota, il secondo è la determinazione
dell’importo.
Nel caso delle persone fisiche occorre innanzitutto chiedersi se
alcuni redditi sono esclusi, chiedersi se esistono redditi che sono
imputati ad un determinato soggetto passivo pur non essendo
produttore del reddito.
Al reddito complessivo, ossia la somma di tutti redditi tassabili, sono
sottratte particolari spese, quindi a base imponibile è il reddito
complessivo al netto di determinati elementi.
Alcuni esempi di questi redditi che non rientrano nella base
imponibile sono:
Redditi assoggettati a tassazione separata
Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o a titolo di
imposta o imposta sostitutiva
Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli e/o del
coniuge.
Alcuni esempi di redditi prodotti da certe persone ma tassati ad altri
sono:
Redditi dei beni dei figli minori soggetti ad usufrutto legale
sono imputati ai genitori.
I redditi prodotti dalle società di persone sono imputati ai soci.
Una volta riconosciuti i redditi che sono soggetti ad imposta, li
abbiamo sommati e abbiamo fatto la deduzione degli oneri
deducibili abbiamo ottenuto la base imponibile alla quale saranno
applicate le aliquote d’imposta.
L’imposta calcolata sarà soggetta a determinate detrazioni, al netto
delle quali è detta imposta netta.
NB: per la base imponibile si parla di deduzioni, mentre per
l’imposta si parla di detrazioni.
Vista la progressività delle aliquote, la deduzione dall’imponibile
avvantaggia chi è più ricco, poiché ha un risparmio maggiore sulla
deduzione essendo maggiore l’aliquota. La detrazione invece è un
importo uguale per tutti, ha il medesimo impatto anche su redditi
diversi.
-La residenza ai fini fiscali (per Irpef):
I presupposti precedentemente elencati valgono in determinate
condizioni che devono sussistere congiuntamente al presupposto.
La rilevanza territoriale del tributo è una di queste. L’Irpef ad
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