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Diritto tributario – appunti
La nascita del diritto tributario può essere fatta coincidere con la nascita della carta costituzionale. Il diritto
tributario è la materia giuridica che disciplina l’istituzione e l’applicazione dei tributi. Il tributo è quindi
l’oggetto del diritto tributario sia dal punto di vista dell’istituzione che dell’applicazione. La somma dei
tributi restituisce il cosiddetto sistema tributario.
Il diritto tributario nell’ordinamento
All’interno dell’ordinamento (tra materie pubblicistiche, privatistiche e processuali) il diritto tributario può
essere collocato nelle materie pubblicistiche perché nel rapporto esistente in ogni tributo troviamo:
•
•
Lo stato: ossia l’agenzia delle entrate;
I contribuenti.
Tutti i rapporti nei quali una parte è rappresentata dallo stato appartengono al diritto pubblico, in
particolare al diritto amministrativo. Il diritto tributario è collocato quindi tra le materie pubblicistiche
prossime al diritto amministrativo. Il diritto tributario è una materia che assimila da tutte le materie
giuridiche (ad esempio esiste l’obbligazione tributaria sapendo che l’obbligazione è un concetto puramente
privatistico così come le fonti che sono un concetto prettamente pubblico). Ciò nonostante, al diritto
tributario non si applica sempre la disciplina tipica delle materie di riferimento bensì si applica una
disciplina autonoma (quindi recepisce dalle altre materie ma non applica le stesse discipline).
Distinzione tra imposte e tasse basata sul criterio della natura del servizio
In passato, semplificando il concetto, si insegnava che le entrate tributarie si acquisiscono per poter
erogare dei servizi. Esistono dei servizi che sono indivisibili e generalizzati (come istruzione, sanità e ordine
pubblico) accessibili a tutti e anche chi non li utilizza non è escluso da qualsiasi tipo di pagamento. Sempre
in passato, si riteneva che per questi servizi occorresse rilevare le imposte e quindi le imposte erano
considerate tutte quelle entrate tributarie reperite per finanziare quei servizi pubblici indivisibili e
generalizzati. La distinzione tra tasse e imposte è quindi la seguente:
•
•
L’imposta: è acausale ossia priva di causa perché non ha una destinazione specifica (le risorse sono
prelevate da tutti e poi successivamente allocate ove necessario);
La tassa: è corrisposta a favore di uno specifico servizio divisibile e non generalizzato.
Le tasse, a differenza delle imposte, hanno un collegamento con un servizio che potrebbe non essere
richiesto (come la tassa sul passaporto). Questa distinzione, però, si è gradualmente arricchita con l’entrata
in vigore della costituzione (1948) attraverso degli articoli che si occupano di diritto tributario senza usare il
termine imposta o tassa ma arricchendo la classificazione di nuove categorie.
Le prestazioni imposte (di natura patrimoniale e personale) e l’articolo 23 della costituzione
Nelle prestazioni impos
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Scienze giuridiche
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HawkedF di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Paparella Franco.