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12.5.1 ISCRIZIONI A RUOLO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE. L'INVITO AL PAGAMENTO.

L'iscrizione a ruolo presuppone un titolo che giustifichi: dichiarazione, avviso di accertamento, provvedimento sanzionatorio e atto di contestazione di sanzioni (nei casi in cui il contribuente non presenti memorie). L'iscrizione per dichiarazione si verifica in 3 ipotesi:

  1. Mancato versamento di somme dovute in base alla liquidazione della dichiarazione
  2. A seguito di controlli automatici e formali quando risulti riscuotibile una somma maggiore di quella liquidata e versata dal dichiarante (prima invito a versare)
  3. Quando vi siano da riscuotere imposte sui redditi soggette a tassazione separata.

12.5.2 ISCRIZIONI A RUOLO IN BASE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Sono iscritte a ruolo somme dovute in base agli avvisi di accertamento quando essi non hanno valore di titolo esecutivo. Distinguiamo fra iscrizioni provvisorie (in base ad avvisi di accertamento non definitivi perché impugnati) e iscrizioni definitive.

  1. In caso di...
iscrizione provvisoria. Il ricorso non impedisce l'esecuzione: in pendenza di giudizio di primo grado può essere riscosso 1/3 del dovuto con gli interessi. Dopo la sentenza sono esigibili ulteriori frazioni di tributo e sanzioni in relazione alla decisione: - Dopo sentenza comm. Tributaria provinciale che respinge ricorso deve versare 2/3. - Invece, per accoglimento parziale deve versare intero dovuto in base alla sentenza. - Sentenza commissione regionale rende riscuotibile intero importo dovuto. Le norme sulla riscossione del tributo dopo la sentenza di 1° e 2° grado si applicano anche alle sanzioni amministrative, perciò se è stato impugnato avviso di accertamento che è titolo esecutivo dopo la sentenza sfavorevole per il contribuente l'agenzia deve emettere un atto di "intimidazione ad adempiere" in cui è ricalcolato il dovuto. Se l'avviso di accertamento non è titolo esecutivo la riscossione avviene tramite iscrizione a.
  1. Il ruolo delle somme dovute e la notifica della cartella di pagamento.
  2. Le iscrizioni a titolo definitivo hanno come titolo dichiarazioni e accertamenti definitivi, ma le somme riscosse non sono sempre definitivamente dovute perché:
    • il contribuente può far valere errori commessi a suo danno nella dichiarazione emendandola e impugnando l'iscrizione che su essa si fonda.
    • l'amministrazione può ritirare un accertamento definitivo in via di autotutela.
    • può essere esperita un'azione di revocazione straordinaria contro una sentenza tributaria passata in giudicato.
  3. Non è previsto termine per iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ma la cartella deve essere notificata al contribuente entro termine previsto pena decadenza.
  4. 12.5.3 RISCOSSIONE STRAORDINARIA
  5. In presenza di fondato pericolo per la riscossione passati 60gg dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivi con intimidazione ad adempiere può essere disposta riscossione integrale.

(interessi e sanzioni) delle somme dovute affidata agli agenti. L'agente di riscossione in base al titolo esecutivo predetto procede con espropriazione forzata secondo le regole previste dalle disposizioni sulla riscossione x mezzo di ruolo. Inoltre la legge prevede "ruoli straordinari" in cui sono iscritte in via anticipata le somme per le quali vi è fondato pericolo di riscossione, il pericolo deve essere indicato nella motivazione e così è possibile riscuoterle integralmente anche in pendenza del giudizio di primo grado.

12.5.4 CARTELLA DI PAGAMENTO E INTIMAZIONE AD ADEMPIERE

Le iscrizioni sono rese note ai contribuenti per mezzo della notifica di cartelle di pagamento formate in base al ruolo dall'agente territorialmente competente in base al domicilio fiscale. Nella cartella sono indicate imposte iscritte a ruolo, interessi, sanzioni, aggio, data da cui il ruolo è esecutivo, istruzioni pagamento e, pena nullità, il responsabile

del procedimento di iscrizione e di emissione/notificazione cartella. La cartella contiene tutte le iscrizioni di un dato periodo perciò ha contenuto eterogeneo (imposte erariali e locali, entrate non tributarie). La cartella deve contenere "intimidazione ad adempiere": se il contribuente non paga trascorsi 60gg da notifica dell'agente senza altri atti può procedere con esecuzione forzata. Le cartelle sono da notificare entro termine perentorio pena decadenza per redditi/Iva: - entro 31/12 3° anno ss a dichiarazione per somme dovute a seguito di liquidazione. - entro 31/12 4° anno ss a dichiarazione per somme risultanti da controllo formale. - entro 31/12 2° anno ss a quando accertamento è definitivo x somme derivanti da esso. Da notificazione decorre termine 60gg per esecuzione forzata e per ricorso. 12.5.5 MOTIVAZIONE DEL RUOLO E DELLA CARTELLA L'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'articolo 3 della L.7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 7 dello statuto riguarda anche gli atti della riscossione, tra cui il ruolo e la cartella di pagamento. Al ruolo si riferisce l'articolo 7, comma 3, dello statuto, a norma del quale "sul titolo esecutivo va riportato in riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria" (articolo 7, comma 3). L'iscrizione a ruolo viene portata conoscenza del contribuente mediante la cartella di pagamento; le prescrizioni riguardanti la motivazione del titolo esecutivo devono essere riprodotte nella cartella di pagamento. È necessario che nel ruolo e nella cartella di pagamento vi sia l'indicazione del titolo in base al quale effettuata l'iscrizione. In altri termini, quando il ruolo è meramente riproduttivo di un atto precedente, basta l'indicazione dell'atto precedente. Se non sono già noti al contribuente dati i precedenti.nel ruolo e nella cartella devono essere indicati i presupposti di fatto e la ragione giuridica che ne sono il fondamento, secondo la regola generale in materia di motivazione degli atti amministrativi.

12.5.6 NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA. MODALITÀ TELEMATICA E TERMINI

La notifica della cartella deve essere eseguita entro un termine perentorio, a penda di decadenza. Dalla data della notificazione decorre il termine di sessanta giorni, dopo il quale può iniziare l’esecuzione forzata. Entro tale termine il contribuente può essere proposto ricorso contro il ruolo.

12.5.7 SCADENZA DEL PAGAMENTO, RATEAZIONE, VERSAMENTI TARDIVI

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. L’Ufficio può concedere al contribuente due forme di dilazioni:

  • la ripartizione del pagamento in più rate mensili, fino a sessanta;
  • la sospensione della riscossione per un anno e la ripartizione
del pagamento fino a un massimo di quarantotto ratemensili. Per avvalersi di tali strumenti, il contribuente deve dimostrare di essere in una situazione di temporanea difficoltà economica. 12.6 INTERESSI E AGGIO Sono dovuti: 1. interessi per ritardata iscrizione a ruolo del 4% annuo sulle somme dovute a seguito di liquidazione/controllo formale a partire dal giorno ss a quello della scadenza di pagamento fino alla consegna dei ruoli all'agente di riscossione. 2. interessi del 4% annuo per le imposte dovute a seguito di avviso di accertamento a partire dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire versamento se fossero state dichiarate fino alla data di consegna dei ruoli all'agente di riscossione. 3. Interessi del 4,5% annuo in caso di rateazione/sospensione delle somme dovute. 4. Interessi di mora in misura stabilita annualmente dal ministro dell'economia e delle finanze in caso il contribuente non versi somme iscritte a ruolo entro 60 gg. 5. Aggio dell'agente di riscossione.

riscossione: 9% delle somme iscritte e relativi interessi di mora pagato dal contribuente in misura del 4,65% se il pagamento avviene entro 60gg dalla notifica della cartella altrimenti interamente a suo carico.

12.7 NATURA GIURIDICA ED EFFETTI DEL RUOLO

Il ruolo è atto collettivo che attualizza l'obbligo di versamento (entro 60gg da notifica cartella) e se non è adempiuto entro la scadenza legittima esecuzione forzata.

Se il ruolo si basa su avviso di accertamento: il contribuente è già tenuto ad adempiere in base all'avviso il ruolo pone scadenza all'adempimento. Se il ruolo si basa sulla dichiarazione il contribuente aveva già una scadenza per adempiere, il ruolo e la cartella pongono nuova scadenza che se non soddisfatta legittima esecuzione forzata.

Il ruolo ha effetti solo nei confronti del soggetto a cui si rivolge, in caso di obbligazione solidale (paritaria e dipendente) ha effetti solo su chi viene iscritto (illegittima prassi).

esecuzione forzata su beni di coobbligati non iscritti, no super solidarietà;) ma la notifica avviene solo al primo agli altri è inviata mera comunicazione.

12.8 LA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DEL RUOLO

Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; il contribuente può infatti chiedere la sospensione alla commissione tributaria alla quale ha presentato ricorso.

Il contribuente può chiedere la sospensione del ruolo anche all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che può accordarla fino alla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, ma può revocarla ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Il potere sospensivo delle Commissioni ha natura cautelare ed ha lo scopo di tutelare il contribuente. Il potere sospensivo dell'Amministrazione finanziaria, invece, è uno strumento di tutela del credito del fisco.

12.9 PRESCRIZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO

L'attività

dell'amministrazione finanziaria soggetta a termini di decadenza, entro i quali devono essere notificati gli atti di imposizione e degli atti della riscossione. Il credito tributario è poi soggetto a prescrizione (articolo 2934 del codice civile). Nulla è previsto nella legislazione tributaria per le imposte dirette e per l'Iva. Si applica quindi il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile. In materia di imposte indirette sono espressamente previsti termini di prescrizione dell'imposta, decorrenti dall'accertamento divenuto definitivo: il termine decennale per l'imposta di registro. Analogamente, in materia di imposta sulle successioni, il termine di decadenza è soggetto all'attività di accertamento e liquidazione, segue la prescrizione decennale dell'imposta accertata in via definitiva. Per alcuni tributi locali, la giurisprudenza ritiene applicabile la prescrizione quinquennale.messa dei tributi è un diritto soggettivo del creditore, che può richiederne l'adempimento al debitore. Tale diritto può essere esercitato mediante l'azione di pagamento o di esecuzione forzata. L'articolo 2948, numero 4, del codice civile prevede che i tributi siano considerati prestazioni periodiche dovute annualmente. Ciò significa che il debitore è tenuto a pagare i tributi ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla legge. La giurisprudenza ha confermato che il diritto alla riscossione dei tributi è un diritto soggettivo del creditore, che può richiederne l'adempimento al debitore. Ciò significa che il creditore ha il diritto di richiedere il pagamento dei tributi al debitore, e in caso di mancato pagamento può agire in giudizio per ottenere l'esecuzione forzata. In conclusione, il diritto alla riscossione dei tributi è un diritto soggettivo del creditore, che può richiederne l'adempimento al debitore mediante l'azione di pagamento o di esecuzione forzata. Tale diritto è previsto dall'articolo 2948, numero 4, del codice civile, che considera i tributi come prestazioni periodiche dovute annualmente.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
47 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZ98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cicognani Filippo.