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CAPITOLO 4 (II) - I REDDITI DEI RESIDENTI PRODOTTI ALL'ESTERO: 4.6 I DIVIDENTI E LE PLUSVALENZE PROVENIENTI DA STATI A FISCALITÀ ORDINARIA

I dividendi percepiti da persone fisiche sono tassati come i dividendi distribuiti da società residenti. Si applica o il regime sostitutivo con aliquota del 26 per cento, o la tassazione del 58,14 per cento, o la tassazione integrale.

Gli utili distribuiti da società non residenti ai soggetti passivi Ires residenti sono componenti del reddito d'impresa e sono tassati come i dividendi distribuiti da società residenti (Tuir, articolo 89, comma 3).

Le plusvalenze realizzate da non imprenditori sono "redditi diversi" e sono tassate con imposta sostitutiva del 26 percento (dal 1° gennaio 2019). Le plusvalenze realizzate da soggetti passivi Ires, derivanti da cessioni di partecipazioni in società non residenti, sono trattate come le cessioni di partecipazione in società residenti.

4.6.1

I DIVIDENDI E LE PLUSVALENZE PROVENIENTI DA STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Se la società partecipata ha sede in un Paese a regime fiscale privilegiato, non vi è motivo per detassare i dividendi e le plusvalenze. Ecco perché i dividendi provenienti da “paradisi fiscali” sono tassati per intero, sia quando sono redditi di capitale (Tuir, articolo 47, comma 4) sia quando sono redditi d’impresa (articolo 89, comma 3).

Non si applica il regime di piena imponibilità dei dividendi ove sia accertato che dalla partecipazione in società residenti in “paradisi fiscali”, non sia conseguito l’effetto di localizzazione i redditi in Stato o territori a fiscalità privilegiata. Deve risultare che la società partecipata abbia ricevuto quei redditi da società residenti in Paesi e fiscalità ordinaria (Tuir, articolo 47, comma 4 e articolo 89, comma 3).

Nel caso di cessione di partecipazione in società

Le plusvalenze realizzate da società o enti commerciali o da società di persone o imprenditori individuali localizzate nei "paradisi fiscali" sono imponibili per intero.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, se la partecipazione è qualificata, sono imponibili per intero.

Si tiene conto anche delle minusvalenze, con facoltà di riporto a nuovo.

Per le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata, la piena imponibilità è esclusa per i soggetti passivi Ires ove sia dimostrato che non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stato a fiscalità privilegiata (Tuir, articolo 87, comma 1, lettera c).

L'articolo 89, comma 3, Tuir prevede per le plusvalenze conseguite da soggetti passivi Ires un regime di tassazione attenuata, limitata al 50 per cento di quanto percepito, e con attribuzione del credito d'imposta indiretto, quando la società

partecipata svolge, in via principale, un'effettiva attività commerciale o industriale, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.
  1. ESENZIONE OPZIONALE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE
Le imprese residenti che posseggono una stabile organizzazione all'estero possono optare per l'esenzione degli utili e delle perdite adesso attribuiti (Tuir, articolo 168 ter). L'opzione è irrevocabile ed è esercitata quando è costituita la stabile organizzazione. L'opzione può essere esercitata anche per le stabili organizzazioni già esistenti. Se l'attività delle stabili organizzazioni ha generato perdite dedotte dal tributo imponibile in Italia, gli utili prodotti dalle stabili organizzazioni continuano ad essere tassabili in Italia, fino a concorrenza delle perdite dedotte dal reddito nei precedenti esercizi.
  1. LE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE
Il regime delle imprese esterne controllate è un regime di

La trasparenza si applica alle società e ai contribuenti residenti che detengono "direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o di un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato" (Tuir, articolo 167).

I redditi derivanti dalla partecipazione in società residenti all'estero sono soggetti ad imposta quando sono percepiti secondo il regime CFC. I redditi delle controllate estere sono imputati al soggetto residente in Italia, a prescindere dalla distribuzione, in base al principio di trasparenza. Tale regime è simile al consolidato mondiale, perché comporta l'imputazione per trasparenza di redditi prodotti all'estero ad un contribuente residente in Italia. Tuttavia, il regime CFC ha funzione antielusiva, quindi si applica obbligatoriamente.

I redditi prodotti dalle CFC sono tassati in Italia nel

periodo in cui sono prodotti: è così contrastato il tax deferral, cioè il rinvio della tassazione in Italia mediante rinvio della distribuzione dei redditi prodotti dalle imprese estere controllate.

Rileva il controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. secondo cui vi è controllo se una società dispone della maggioranza dei voti o di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'altro soggetto; il controllo può inoltre derivare dalla presenza di particolari vincoli contrattuali (Tuir, articolo 167, comma 3).

Il regime CFC non si applica in due ipotesi:

  • nel caso in cui il soggetto estero "svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento"
  • quando il soggetto residente non fruisce dal regime fiscale privilegiato, perché il soggetto esterno partecipato riceve utili prodotti da una

stabile organizzazione o da una partecipata i cui redditi sono tassati in un Paese a fiscalità normale.

L'articolo 167, comma 6 del Tuir prevede che i redditi del non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media Irpef applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.

I redditi del soggetto estero sono determinati applicando le norme italiane in materia di reddito d'imposta.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 8 bis del Tuir, il regime CFC è esteso ai casi in cui i soggetti esteri controllati non hanno sede in Stati o territori a regime privilegiato, qualora:

  1. Siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero soggetti se fossero residenti in Italia
  2. Abbiamo conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento della gestione, dalla detenzione

odall’investimento in titoli, partecipazioni e crediti.

L’estensione del regime CFC ora indicata può essere però evitata se il soggetto residente dimostra che l’insediamentoall’estero non rappresenta una “costruzione artificiosa” volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Con questa estensione, il regime CFC appare diretto a contrastare non solo il tax defferal, ma più in generale ladislocazione di profitti propri del soggetto controllante presso strutture estese artificiose, con sede in Stati o territori afiscalità privilegiata.

4.9 IL CONSOLATO MONDIALE

Il consolidato mondiale comporta la imputazione, alla capogruppo italiana, del risultato fiscale delle controllateestere, in proporzione alla quota di partecipazione. Vi è una fondamentale differenza tra:

  • consolidato nazionale: determina la tassazione unitaria di più soggetti passivi
  • consolidato mondiale: concerne la tassazione di un solo soggetto

passivo a cui sono imputati i redditi delle partecipazioni in controllate estere. Alla controllante sono imputati in misura proporzionale i redditi e le perdite di tutte le controllate non residenti per un periodo non inferiore a cinque esercizi. Si imputano quote di reddito della società estera. Questo sistema di tassazione presenta vantaggi e svantaggi. Il lato positivo è dato dalla compensabilità delle perdite fiscali delle controllate non residenti con i redditi delle società residenti. La controllante che non adotta il consolidato può dedurre le perdite delle stabili organizzazioni (Tuir, art 84) ma non le perdite delle controllate estere. Tutte le limitazioni e le cautele che circondano l'istituto vanno dunque spiegate avendo presente che consente la compensazione delle perdite di società estere con utili realizzati in Italia. D'altro canto il consolidato rende immediatamente tassabili in Italia, per imputazione, gli utili delle

controllante residente in Italia.

controllante residente. Le controllatedevono assumere alcuni impegni:

  1. L'opzione ha per oggetto tutte le controllate non residenti
  2. Vi è identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante
  3. I bilanci di tutte le società del gruppo sono soggetti a revisione contabile
  4. Il consenso delle controllate alla revisione del proprio bilancio e l'impegno a fornire alla controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere, entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica, alla richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4.9.1 GLI EFFETTI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

Il consolidato mondiale comporta l'imputazione alla controllante dei risultati reddituali delle società non residenti, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili (Tuir, articolo 131). Il risultato reddituale delle società estere deve essere calcolato

i tutte le società del gruppo, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione o di rilevazione tra le diverse società.2) Eliminazione delle operazioni intercompany, ovvero delle transazioni tra le società del gruppo, al fine di evitare la duplicazione dei ricavi e dei costi.3) Rettifica dei saldi di apertura del patrimonio netto consolidato, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.4) Rettifica dei saldi di apertura delle attività e delle passività consolidate, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.5) Rettifica dei saldi di apertura delle imposte differite attive e passive, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.6) Rettifica dei saldi di apertura delle partecipazioni in società controllate, collegate o sottoposte a controllo congiunto, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.7) Rettifica dei saldi di apertura delle partecipazioni in società non consolidate, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.8) Rettifica dei saldi di apertura delle partecipazioni in società controllanti, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.9) Rettifica dei saldi di apertura delle partecipazioni in società collegate, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.10) Rettifica dei saldi di apertura delle partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, al fine di eliminare eventuali differenze di valutazione tra le diverse società.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZ98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cicognani Filippo.