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4.14.2 LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO
Articolo 49 TFUE sancisce la libertà di stabilimento, che interessa lavoratori autonomi e imprese, e comporta il divieto di restrizioni alla libertà di trasferirsi a stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro (libertà primaria) e di aprire agenzie, succursali o filiali nel territorio di un altro Stato membro (libertà secondaria).
Gli Stati devono garantire ai cittadini di altri Stati dell’Unione Europea l’accesso alle attività autonomi e allora esercizio, nonché la costituzione e la gestione di impresa, in particolare di società alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
La libertà di stabilimento implica per l’operatore la libertà di scegliere la forma giuridica con cui esercitare il diritto di stabilimento.
Articolo 54 TFUE afferma che le società costituite conformemente alla legislazione di uno
Stato membro, e che hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri.
Secondo la corte alle società non è garantita la libertà di trasferirsi dallo stato in cui sono costituite in altri Stati (libertà primaria). Alle società è assicurata la libertà di stabilimento secondario, sia da parte dello Stato di origine, che non deve ostacolare il diritto dei residenti di stabilirsi anche in altri Stati, sia da parte dello Stato ospitante. Lo Stato di origine non deve ostacolare con norme fiscali diritto dei residenti di trasferirsi in un altro Stato membro.
È incompatibile con il diritto di stabilimento la normativa tributaria che non ammette la deduzione, da parte della società madre residente, degli interessi passivi derivanti da prestiti contratti per finanziare la
società figlie residenti in altri Paesi. Il paese ospitante deve assicurare parità di trattamento tra società residenti in stabili organizzazioni. Sono quindi incompatibili con il Trattato le norme fiscali che discriminano tra stabili organizzazioni e società residenti. Il principio della parità di trattamento tra società residenti stabili organizzazioni è stato affermato in tema di riconoscimento alle stabili organizzazioni dello stesso trattamento fiscale delle imprese residenti. 4.14.3 LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI L'articolo 56 TFUE dispone che "le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione". Questa libertà interessa gli operatori economici che prestano servizi in un altro paese diverso da quello in cui sono stabiliti. La libertà diLa prestazione dei servizi riguarda attività svolte in modo non permanente da chi è stabilito in un Paese diverso da quello in cui il servizio è reso. Il principio in esame ha carattere residuale: esso opera quando non valgono le norme sulla libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali e riguarda i servizi transfrontalieri. La libertà deve essere assicurata sia a chi presta il servizio sia ai consumatori.
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
L'articolo 63 TFUE vieta ogni restrizione ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra gli Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Il principio di libera circolazione dei capitali implica che i paesi membri non devono ostacolare gli investimenti con norme fiscali che possono avere effetti restrittivi della circolazione dei capitali o effetti discriminatori tra investitori residenti e non residenti.
La Corte ha censurato il sistema italiano di ritenuta alla fonte del 27% previsto per i dividendi in.
uscita perché meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti. I dividendi in entrata e dividendi in uscita non devono essere tassati in modo discriminatorio rispetto ai dividendi domestici. La regola europea di non discriminazione tra dividendi di fonte interna e dividendi di fonte esterna è all'origine dall'introduzione, nel nostro ordinamento, della riforma del sistema di tassazione degli utili societari. A partire dal 1 gennaio 2004 il sistema basato sul credito d'imposta è stato sostituito dal sistema dell'esenzione totale o parziale dei dividendi e delle plusvalenze azionarie.
4.15 DEROGHE E CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
La Corte di giustizia ha elaborato altre cause di giustificazione, denominate "rule of reason". Il leading case in materia è la sentenza Cassis de Dijon, con cui la Corte ha stabilito che le prescrizioni che ostacolano l'esercizio delle libertà possono essere
accettate "quando siano necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori". La Corte ha riconosciuto come "rule of reason": l'esigenza di contrastare l'elusione fiscale; l'esigenza di preservare l'efficacia dei controlli fiscali; il principio di coerenza dell'ordinamento fiscale nazionale. 4.16 IL DIVIETO DI AIUTI DI STATO Per i fini del Trattato è necessario non soltanto che il mercato europeo sia un mercato senza frontiere, ma anche che al suo interno le imprese possono operare ad armi pari, in condizioni di concorrenza non falsata. L'articolo 107, par. 21 TFUE dichiara "Incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sottoqualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
Una misura si considera aiuto quando presenta 4 caratteristiche:
- Vi è un vantaggio sotto forma di sovvenzioni o alleggerimento di costi.
- Il vantaggio concesso dallo Stato o mediante risorse statali.
- Il vantaggio incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
- Il vantaggio concesso in maniera specifica e selettiva.
Sono aiuti di Stato sia i contributi e i crediti di imposta, sia le norme di favore. I trattamenti fiscali molto tenui che alcuni Stati membri concedono alle multinazionali, sono anch'essi aiuti di Stato.
Il divieto non è assoluto. Sono fatte salve le deroghe contemplate dal trattato, vale a dire le discipline speciali previste in materia di agricoltura, pesca, trasporti, cultura, sicurezza ecc.
È denominato "fiscalità di vantaggio" o "di sviluppo" il regime che accorda agevolazioni.
Nella sentenza Azzorre, la corte di giustizia ha deciso che è un'agevolazione fiscale concessa dal governo centrale ad una determinata zona del territorio nazionale è un aiuto di Stato non consentito, perché selettivo.
L'articolo 108 TFUE prevede che gli Stati, prima di adottare un provvedimento a favore delle imprese, devono comunicarne il progetto alla Commissione (obbligo di notifica), e non devono eseguirlo prima che la Commissione si sia pronunciata (obbligo di standstill). La Commissione può dare inizio ad una speciale procedura, al cui termine decidere che il progetto non sia compatibile.
Se gli Stati concedono aiuti non notificati o non compatibili, la commissione ne dispone la revoca ed ordina il recupero dell'aiuto. Lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurarmene senza indugio l'esecuzione; può
non farlo solo in caso di impossibilità assoluta.
4.17 LA CARTA DI NIZZA
La carta di Nizza assicura ad ogni cittadino, nei confronti delle pubbliche autorità, il "diritto ad una buona amministrazione" (articolo 41). In materia amministrativa essa dopo aver stabilito il principio di imparzialità, giustizia e tempo ragionevole delle decisioni, riconosce ai cittadini il diritto di essere ascoltati, di accedere ai documenti amministrativi e di ottenere una decisione motivata.
La Carta prevede il diritto di essere uditi nei procedimenti che possono concludersi con misure che colpiscono la persona.
4.18 TRATTATI INTERNAZIONALI E CEDU
Vi sono principi sanciti dalla CEDU che si riflettono sul diritto tributario, come l'articolo 1 del 1° Protocollo aggiunto, che tutela il diritto di proprietà, ma facendo salvo il diritto degli Stati di imporre il pagamento delle imposte. Gli Stati godono di ampia discrezionalità in materia fiscale.
Ha stabilito la
Corte EDU che deve esservi “ un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e la necessità imperativa di salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo”. La corte ha ritenuto che l’imposta non deve essere un onere eccessivo e che non è consentita un’applicazione sproporzionata di provvedimenti cautelari pro fisco. In tema di Iva, si è ritenuto che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti non può essere condizionato a condotte del fornitore che il cessionario non è in grado, pur adottando la dovuta diligenza, né di verificare né di modificare. La Corte di Strasburgo ha statuito che gli Stati devono legiferare in materia tributaria osservando il principio di non discriminazione, sancito dall’articolo 14 della Convenzione e devono osservare il principio di predeterminazione normativa degli obblighi. Secondo la Corte EDU, una legge tributaria non chiara lede idiritti del contribuente, che sarebbe soggetto all'arbitrio della Amministrazione. La Corte di Strasburgo non ammette che l'articolo 6 della Convenzione possa applicarsi alle controversie fiscali, perché concerne le cause "penali" e "civili", non quelle di diritto pubblico. La Corte non accetta l'idea che il "civile" sia tutta l'area del "non penale". E che il bisogno di "giusto processo" può essere avvertito di più nelle controversie di diritto pubblico che in quelle tra privati.
CAPITOLO 5 - L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA:
5.1 L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
La disciplina dei tributi è costituita da gruppi di norme di natura diversa. Il primo gruppo è costituito da norme sostanziali, che disciplinano, da un lato, la fattispecie tributaria e, dall'altro, gli effetti, cioè l'obbligazione tributaria. L'altro gruppo è costituito dalle norme
che disciplinano l'attuazione del tributo, cioè gli obblighi posti a carico del contribuente e l'attività dell'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione finanziaria assume una duplice veste: correlativamente, o