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RSA per prendere determinate decisioni organizzative, ad esempio per installare
impianti audiovisivi o strumenti di controllo a distanza. Affinché un organismo di
rappresentanza possa qualificarsi come RSA e possa quindi accedere alle
specifiche prerogative a tali organismi riservati, oggi occorre che esso sia costituito
ad iniziativa dei lavoratori, e richiede che le RSA siano espressione delle istanze di
rappresentanza della base dei lavoratori. Occorre poi che la costituzione della
rappresentanza avvenga nell’ambito di un’associazione sindacale firmataria di un
contratto collettivo (anche se poi abbiamo visto che la corte Costituzionale ha
chiarito che è importante che l’associazione abbia anche solo effettivamente
partecipato alle trattative per contratti collettivi applicati all’ambito considerato).
Tali associazioni possono decidere di costituire in prima persona una RSA, oppure
attuare un riconoscimento di un organismo di rappresentanza dei lavoratori
all’interno di un luogo di lavoro (come i consigli di fabbrica delle aziende) , i quali
organismi, una volta riconosciuta dall’associazione, verranno considerati RSA. Per
quando riguarda la struttura e l’organizzazione delle RSA, non ci sono vincoli
legislativi, affidando a queste grande libertà e questo ha portato ad un accordo tra
per una forma unitaria di
le maggiori organizzazioni sindacali che hanno optato
presenza sindacale nei luoghi di lavoro, dando vita alle rappresentanze
sindacali unitarie (RSU). Queste si presentano come un prodotto nato dall’auto-
organizzazione, e infatti si basano su regole di fonte autonoma contrattuale. Con
gli accordi che hanno attivato la costituzione delle RSU, la cui regolamentazione è
stata definita con un accordo tra Confindustria, CGIL,CISL, UIL che ha portato alla
redazione del TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA del 10 gennaio 2014, le
organizzazioni sindacali promotrici, hanno voluto rivitalizzare gli organismi di
rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, indirizzando verso forme unitarie
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che coinvolgono sia i lavoratori iscritti che quelli non iscritti e governate da precise
regole a cominciare dalla loro durata di tre anni, così da assicurare una verifica
democratica periodica. La costituzione delle RSU avviene tramite elezioni, in
occasione delle quali hanno diritto di voto tutti i lavoratori, iscritti o meno ad
associazioni sindacali. Le liste elettorali vengono presentate dalle organizzazioni
sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del Testo Unico, oppure
dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato
nell’unità produttiva interessata. Dopo la votazione a scrutinio segreto, il numero
dei seggi delle RSU sarà ripartito in relazione ai voti conseguiti da ciascuna lista
(criterio proporzionale). Le prerogative affidate alle RSA, possono essere trasferite
alle RSU e le associazioni che aderiscono alla costituzione di una RSU rinunciano
a costituire una RSA. Inoltre le RSU hanno anche la possibilità di affiancare le
strutture territoriali delle associazioni sindacali nazionali nella stipulazione dei
contratti collettivi aziendali. Le RSU possono essere costituite da aziende che
abbiano più di 15 dipendenti e sono legittimati all’iniziativa per la loro costituzione
le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie
dell’accordo o firmatarie del contratto collettivo applicato all’unità produttiva e
associazioni sindacali, anche non confederali e non firmatarie, che abbiano
formalmente aderito al Testo Unico e la cui lista elettorale sia firmata da almeno il
5% dei lavoratori con diritto di voto (3 lavoratori in caso di aziende con non oltre
59 dipendenti ma, ovviamente, non meno di 16), quale espressione di una idonea
rappresentatività in azienda.
Possono stipulare i contratti collettivi aziendali, i componenti delle r.s.u.
subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà e tutele
loro spettanti, possono indire assemblee, referendum, hanno la titolarità dei
permessi sindacali.
Sezione II
I diritti sindacali:
Con la costituzione di RSA vi è anche l’attribuzione di specifici diritti sindacali che
forniscono altri strumenti per consolidare la presenza sindacale nei luoghi di
lavoro, comportando la collaborazione da parte del datore di lavoro e allo stesso
tempo una non eccessiva interferenza dell’attività lavorativa.
1. L’ASSEMBLEA: il primo dei diritti sindacali è quello relativo alle assemblee nei
luoghi di lavoro; il diritto di assemblea è garantito dall’art.20 dello statuto dei
lavoratori, afferma che in primo luogo il datore di lavoro non solo deve consentire
l’assemblea ma deve anche porre in essere tutte le misure necessarie per
permettere lo svolgimento delle riunioni. Le assemblee possono tenersi al di fuori
dell’orario di lavoro, ma anche durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue (se
rispettano tale limite, i lavoratori possono sospendere l’attività lavorativa, recarsi
all’assemblea e ricevere comunque la retribuzione). Perché si applichi questo
regime privilegiato occorre però che l’assemblea sia indetta da una RSA o RSU,
occorre comunicarlo al datore di lavoro e che la riunione abbia come oggetto
interessi sindacali e del lavoro. Dal diritto di assemblea scaturiscono il diritto di
indire l’assemblea, che è attribuito come abbiamo detto alle RSA e alle RSU,
quest’ultima considerata collegialmente ma anche a ciascuna componente delle
stesse RSU, e anche il diritto di partecipare all’assemblea, che spetta a tutti i
lavoratori dell’unità produttiva oppure a quelli che di volta in volta rientrino nello
specifico ambito per il quale si è indetta la riunione. Si ritiene che il datore di lavoro
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non possa partecipare alle riunioni dei lavoratori poiché la sua presenza potrebbe
condizionare la libertà della discussione. La sospensione del lavoro durante le
assemblee non deve recare pregiudizio a beni e diritti di terzi e dello stesso
imprenditore.
2. Il referendum: è un altro strumento di democrazia sindacale nei luoghi di lavoro,
attraverso il quale si chiamano i lavoratori ad esprimere con un voto la loro
valutazione positiva o negativa su determinate questioni. Viene utilizzato
soprattutto per sottoporre ai lavoratori intese o accordi sindacali. Viene disciplinato
dall’articolo 21 dello statuto dei lavoratori, obbliga il datore di lavoro a consentire
lo svolgimento di referendum su materie di interesse sindacale. La titolarità del
diritto di indire i referendum spetta alle RSA le quali devono procedere
congiuntamente all’indizione del referendum, per contenere un’eccessiva
proliferazione di referendum (che comunque impongono al datore qualche onere
collaborativo come mettere a disposizione un locale in cui si può svolgere il
referendum) ma anche per evitare che il referendum possa essere utilizzato come
strumento di conflitto tra le varie organizzazioni sindacali. Possono partecipare tutti
i lavoratori appartenenti all’unita produttiva oppure alla categoria specifica
interessata, anche se i lavoratori non fanno parte dei sindacati. Il referendum deve
svolgersi fuori dall’orario di lavoro.
3. Il legislatore ha previsto delle specifiche tutele da riconoscere ai lavoratori che
sono sindacalmente impegnati e che possono risentire più di altri gli effetti di
determinati provvedimenti datoriali e che hanno bisogno di determinate
prerogative per poter esercitare il loro incarico sindacale. Queste tutele e diritti
hanno come destinatari i dirigenti delle RSA, cioè quei lavoratori a cui sono stati
affidati compiti organizzativi e di coordinamento, quindi tutti quei lavoratori il cui
nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro. Le tutele previste per le
rappresentanze sindacali sono estese anche ai rappresenti dei lavoratori per la
sicurezza, che hanno bisogno del tempo necessario per svolgere il loro incarico
senza perdere la retribuzione. A tal proposito l’art 22 dello statuto dei lavoratori
stabilisce che il trasferimento di dirigenti delle RSA da una unità produttiva ad
un’altra debba essere autorizzato dalle organizzazioni sindacali di appartenenza,
quindi il datore può validamente disporre il trasferimento di tali lavoratori solo se vi
sono ragioni tecniche, organizzative e produttive e il nulla-osta sindacale. Questo
perché comunque trasferire un dirigente incide sulla sua sfera personale ma anche
sul suo incarico di rappresentanza degli altri lavoratori. Questa situazione di
disagio potrebbe venirsi a creare anche quando il dirigente di una RSA sia stato
licenziato, il quale può impugnare in sede giudiziale il provvedimento con cui è
stato licenziato. Il lavoratore può essere provvisoriamente reintegrato nel posto di
lavoro mediante un’ordinanza qualora il giudice ritenga non sufficientemente
provate le ragioni del datore di lavoro. Se il datore non esegue l’ordine del giudice,
viene condannato al versamento della normale retribuzione dovuta al dirigente
sindacale.
4. Un altro diritto per i dirigenti delle rsa viene sancito dall’art 23 dello statuto, cioè
il diritto di beneficiare di permessi retribuiti, per svolgere il loro mandato di
rappresentanza. Il lavoratore che intende avvalersi di questo diritto ha l’obbligo di
darne comunicazione scritta all’imprenditore almeno 24 ore prima tramite le
rappresentanze sindacali aziendali. Dall’articolo 24 deriva anche il diritto a
permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e 14
convegni di natura sindacale in misura non inferiore a otto giorni l’anno, anche in
questo caso il lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro l’intenzione di
voler usufruire del permesso dandone comunicazione almeno tre giorni prima.
5. Oltre ai permessi sindacali che spettano ai dirigenti di RSA che operano
nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nelle unità produttive, vi sono
anche altri benefici per consentire l’esercizio del proprio mandato a quei lavoratori
che sono chiamati a ricoprire cariche sindacali di livello provinciale e nazionale o
che siano eletti a determinate cariche politiche. L’articolo 30 attribuisce permessi
retribuiti ai componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali delle
associazioni sindacali aventi titolo a costituire una rappresentanza sindacale
aziendale e l’articolo 31 garantisce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali nazionali o provinciali, così come ai lavoratori che ricoprono funzioni
pubbliche elettive, il diritto di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta
la durata del mandato.
6. L’articolo 25 impone al dator