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RSA per prendere determinate decisioni organizzative, ad esempio per installare

impianti audiovisivi o strumenti di controllo a distanza. Affinché un organismo di

rappresentanza possa qualificarsi come RSA e possa quindi accedere alle

specifiche prerogative a tali organismi riservati, oggi occorre che esso sia costituito

ad iniziativa dei lavoratori, e richiede che le RSA siano espressione delle istanze di

rappresentanza della base dei lavoratori. Occorre poi che la costituzione della

rappresentanza avvenga nell’ambito di un’associazione sindacale firmataria di un

contratto collettivo (anche se poi abbiamo visto che la corte Costituzionale ha

chiarito che è importante che l’associazione abbia anche solo effettivamente

partecipato alle trattative per contratti collettivi applicati all’ambito considerato).

Tali associazioni possono decidere di costituire in prima persona una RSA, oppure

attuare un riconoscimento di un organismo di rappresentanza dei lavoratori

all’interno di un luogo di lavoro (come i consigli di fabbrica delle aziende) , i quali

organismi, una volta riconosciuta dall’associazione, verranno considerati RSA. Per

quando riguarda la struttura e l’organizzazione delle RSA, non ci sono vincoli

legislativi, affidando a queste grande libertà e questo ha portato ad un accordo tra

per una forma unitaria di

le maggiori organizzazioni sindacali che hanno optato

presenza sindacale nei luoghi di lavoro, dando vita alle rappresentanze

sindacali unitarie (RSU). Queste si presentano come un prodotto nato dall’auto-

organizzazione, e infatti si basano su regole di fonte autonoma contrattuale. Con

gli accordi che hanno attivato la costituzione delle RSU, la cui regolamentazione è

stata definita con un accordo tra Confindustria, CGIL,CISL, UIL che ha portato alla

redazione del TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA del 10 gennaio 2014, le

organizzazioni sindacali promotrici, hanno voluto rivitalizzare gli organismi di

rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, indirizzando verso forme unitarie

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che coinvolgono sia i lavoratori iscritti che quelli non iscritti e governate da precise

regole a cominciare dalla loro durata di tre anni, così da assicurare una verifica

democratica periodica. La costituzione delle RSU avviene tramite elezioni, in

occasione delle quali hanno diritto di voto tutti i lavoratori, iscritti o meno ad

associazioni sindacali. Le liste elettorali vengono presentate dalle organizzazioni

sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del Testo Unico, oppure

dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato

nell’unità produttiva interessata. Dopo la votazione a scrutinio segreto, il numero

dei seggi delle RSU sarà ripartito in relazione ai voti conseguiti da ciascuna lista

(criterio proporzionale). Le prerogative affidate alle RSA, possono essere trasferite

alle RSU e le associazioni che aderiscono alla costituzione di una RSU rinunciano

a costituire una RSA. Inoltre le RSU hanno anche la possibilità di affiancare le

strutture territoriali delle associazioni sindacali nazionali nella stipulazione dei

contratti collettivi aziendali. Le RSU possono essere costituite da aziende che

abbiano più di 15 dipendenti e sono legittimati all’iniziativa per la loro costituzione

le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie

dell’accordo o firmatarie del contratto collettivo applicato all’unità produttiva e

associazioni sindacali, anche non confederali e non firmatarie, che abbiano

formalmente aderito al Testo Unico e la cui lista elettorale sia firmata da almeno il

5% dei lavoratori con diritto di voto (3 lavoratori in caso di aziende con non oltre

59 dipendenti ma, ovviamente, non meno di 16), quale espressione di una idonea

rappresentatività in azienda.

Possono stipulare i contratti collettivi aziendali, i componenti delle r.s.u.

subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà e tutele

loro spettanti, possono indire assemblee, referendum, hanno la titolarità dei

permessi sindacali.

Sezione II

I diritti sindacali:

Con la costituzione di RSA vi è anche l’attribuzione di specifici diritti sindacali che

forniscono altri strumenti per consolidare la presenza sindacale nei luoghi di

lavoro, comportando la collaborazione da parte del datore di lavoro e allo stesso

tempo una non eccessiva interferenza dell’attività lavorativa.

1. L’ASSEMBLEA: il primo dei diritti sindacali è quello relativo alle assemblee nei

luoghi di lavoro; il diritto di assemblea è garantito dall’art.20 dello statuto dei

lavoratori, afferma che in primo luogo il datore di lavoro non solo deve consentire

l’assemblea ma deve anche porre in essere tutte le misure necessarie per

permettere lo svolgimento delle riunioni. Le assemblee possono tenersi al di fuori

dell’orario di lavoro, ma anche durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue (se

rispettano tale limite, i lavoratori possono sospendere l’attività lavorativa, recarsi

all’assemblea e ricevere comunque la retribuzione). Perché si applichi questo

regime privilegiato occorre però che l’assemblea sia indetta da una RSA o RSU,

occorre comunicarlo al datore di lavoro e che la riunione abbia come oggetto

interessi sindacali e del lavoro. Dal diritto di assemblea scaturiscono il diritto di

indire l’assemblea, che è attribuito come abbiamo detto alle RSA e alle RSU,

quest’ultima considerata collegialmente ma anche a ciascuna componente delle

stesse RSU, e anche il diritto di partecipare all’assemblea, che spetta a tutti i

lavoratori dell’unità produttiva oppure a quelli che di volta in volta rientrino nello

specifico ambito per il quale si è indetta la riunione. Si ritiene che il datore di lavoro

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non possa partecipare alle riunioni dei lavoratori poiché la sua presenza potrebbe

condizionare la libertà della discussione. La sospensione del lavoro durante le

assemblee non deve recare pregiudizio a beni e diritti di terzi e dello stesso

imprenditore.

2. Il referendum: è un altro strumento di democrazia sindacale nei luoghi di lavoro,

attraverso il quale si chiamano i lavoratori ad esprimere con un voto la loro

valutazione positiva o negativa su determinate questioni. Viene utilizzato

soprattutto per sottoporre ai lavoratori intese o accordi sindacali. Viene disciplinato

dall’articolo 21 dello statuto dei lavoratori, obbliga il datore di lavoro a consentire

lo svolgimento di referendum su materie di interesse sindacale. La titolarità del

diritto di indire i referendum spetta alle RSA le quali devono procedere

congiuntamente all’indizione del referendum, per contenere un’eccessiva

proliferazione di referendum (che comunque impongono al datore qualche onere

collaborativo come mettere a disposizione un locale in cui si può svolgere il

referendum) ma anche per evitare che il referendum possa essere utilizzato come

strumento di conflitto tra le varie organizzazioni sindacali. Possono partecipare tutti

i lavoratori appartenenti all’unita produttiva oppure alla categoria specifica

interessata, anche se i lavoratori non fanno parte dei sindacati. Il referendum deve

svolgersi fuori dall’orario di lavoro.

3. Il legislatore ha previsto delle specifiche tutele da riconoscere ai lavoratori che

sono sindacalmente impegnati e che possono risentire più di altri gli effetti di

determinati provvedimenti datoriali e che hanno bisogno di determinate

prerogative per poter esercitare il loro incarico sindacale. Queste tutele e diritti

hanno come destinatari i dirigenti delle RSA, cioè quei lavoratori a cui sono stati

affidati compiti organizzativi e di coordinamento, quindi tutti quei lavoratori il cui

nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro. Le tutele previste per le

rappresentanze sindacali sono estese anche ai rappresenti dei lavoratori per la

sicurezza, che hanno bisogno del tempo necessario per svolgere il loro incarico

senza perdere la retribuzione. A tal proposito l’art 22 dello statuto dei lavoratori

stabilisce che il trasferimento di dirigenti delle RSA da una unità produttiva ad

un’altra debba essere autorizzato dalle organizzazioni sindacali di appartenenza,

quindi il datore può validamente disporre il trasferimento di tali lavoratori solo se vi

sono ragioni tecniche, organizzative e produttive e il nulla-osta sindacale. Questo

perché comunque trasferire un dirigente incide sulla sua sfera personale ma anche

sul suo incarico di rappresentanza degli altri lavoratori. Questa situazione di

disagio potrebbe venirsi a creare anche quando il dirigente di una RSA sia stato

licenziato, il quale può impugnare in sede giudiziale il provvedimento con cui è

stato licenziato. Il lavoratore può essere provvisoriamente reintegrato nel posto di

lavoro mediante un’ordinanza qualora il giudice ritenga non sufficientemente

provate le ragioni del datore di lavoro. Se il datore non esegue l’ordine del giudice,

viene condannato al versamento della normale retribuzione dovuta al dirigente

sindacale.

4. Un altro diritto per i dirigenti delle rsa viene sancito dall’art 23 dello statuto, cioè

il diritto di beneficiare di permessi retribuiti, per svolgere il loro mandato di

rappresentanza. Il lavoratore che intende avvalersi di questo diritto ha l’obbligo di

darne comunicazione scritta all’imprenditore almeno 24 ore prima tramite le

rappresentanze sindacali aziendali. Dall’articolo 24 deriva anche il diritto a

permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e 14

convegni di natura sindacale in misura non inferiore a otto giorni l’anno, anche in

questo caso il lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro l’intenzione di

voler usufruire del permesso dandone comunicazione almeno tre giorni prima.

5. Oltre ai permessi sindacali che spettano ai dirigenti di RSA che operano

nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nelle unità produttive, vi sono

anche altri benefici per consentire l’esercizio del proprio mandato a quei lavoratori

che sono chiamati a ricoprire cariche sindacali di livello provinciale e nazionale o

che siano eletti a determinate cariche politiche. L’articolo 30 attribuisce permessi

retribuiti ai componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali delle

associazioni sindacali aventi titolo a costituire una rappresentanza sindacale

aziendale e l’articolo 31 garantisce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche

sindacali nazionali o provinciali, così come ai lavoratori che ricoprono funzioni

pubbliche elettive, il diritto di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta

la durata del mandato.

6. L’articolo 25 impone al dator

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A.A. 2023-2024
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzo.tortora.7 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Russo Aniello.