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DIRITTO ROMANO Le tre forme processuali nella Roma antica: processo per legis actiones; processo formulare; processo per cognitio extra ordenem 1 PROCESSO PRIVATO ROMANO Sistemi processuali nell’esperienza giuridica romana I. II. III. Processo per “Legis actiones” (DAL 3^ sec. a.c. FINO al periodo classico) Processo per “Formule” (DALL’epoca pre-classica) Processo “Cognitio extra ordenem” (DAL 342 d.c.) Processo per “Legis Actiones”: è il processo “arcaico” (più antico). “Legis actio”, è un modo di risolvere le controversie, è un modo più antico di Roma stessa che si è formato di generazione in generazione a prescindere dall’esistenza di un potere politico / di un re che ha legiferato. È un modo di agire, “azione della legge”. La “legge” di quegli anni è un qualcosa di diverso dal comando pubblicistico di oggi. Questa parola “legge” viene da una radice che vuol dire “dire” ed è un dire formale e solenne col quale in certe situazioni si vuole incidere e formare la propria condizione giuridica. Si agisce con questo formale e solenne modo di parlare. Sono modi antichi che dimostrano la loro risalenza, sembra un modo di risoluzione di una controversia con il tramite di un terzo che non è interessato a chi vince. Sono forme di manifestazione unilaterale del contenzioso di denuncia e di esposizione alla controparte del contrasto che sta nascendo. Delle forme di manifestazione di forza che possono portare l’avversario a rinunciare al bene oggetto del contenzioso oppure convincere l’avversario a fare qualcosa in modo da indurre l’altro a fare una marcia indietro. Alcune legis actio sono forme di violenza stilizzata, ce ne parla Gaio. La minaccia del più forte di usare la forza per far scappare l’avversario, in modo da lasciare sul campo la cosa controversia (lasciarla “in balia” del più forte) = origine del processo dal punto di vista sociologico. L’attore ed il convenuto del processo si presentano armati. Forza fisica minacciata vs. forza giuridica minacciata (chi è più forte dal punto di vista fisico vs. chi è più forte dal punto di vista giuridico). Sostituiamo la forza fisica con la forza politica, poi sostituire la forza politica con la forza giuridica. Dalla violenza al diritto. Oggi il processo lo vince chi ha la posizione che riesce a sovrastare l’altro. Colui che rivendica la proprietà di una certa cosa, la afferra e la porta via. L’avversario sta a guardare e se ritiene di aver più forza mi prende la cosa di mano (la legge del più forte). “Calmiere” = controllo sociale, il più forte può giovarsi della sua forza maggiore ma deve scontrasti con il clima sociale e fin quanto può “tirare la corda”. Situazione estrema  “tizio vuole una certa cosa, se la prende e guai a chi gliela tocca”. Nella primitiva comunità (civitas) ci si accorse che mancavano le donne, si va dalla comunità vicino e si prendono le donne. Questo è il grado zero (“ratto
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Publisher
A.A. 2022-2023
136 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher joy.p01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gulina Giovanni.