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Le scuole di giuristi e le fonti del diritto romano

In questo periodo si creano due scuole di giuristi che produssero testi: isabiniani e i proculiani.

Età postclassica dal III sec d.C.

Divisione dell'impero romano

Fonti di produzione:

  • Consuetudini
  • Costituzioni

Vengono compilate raccolte giuridiche a carattere ufficiale come il Codice Teodosiano che verrà diffuso anche in Occidente

Fonti di cognizione del diritto romano

Fonti pregiustinianee:

  • XII tavole
  • Istituzioni di Gaio: età classica, in 4 libri che trattano di persone, cose e azioni
  • Tituli ex corpore Ulpiani
  • Fragmenta vaticana
  • Mosaicarum et Romanarum legumi collatio

Fonti giustinianee:

Derivano dall'attività giuridica in epoca di Giustiniano e del suo ministro Triboniano e portarono alla creazione del Corpus iris civilis

Era diviso in:

  • Instituziones: in 4 libri e servivano da manuale per gli studenti
  • Codex: del 529 e in. 12 libri e un'altra versione che integrava

Le ultime costituzioni di diritto privato nel 534• Digesto o Pandette: del 533, in 5o libri e conteneva anche frammenti delle pubblicazioni dei giuristi romani antichi (iura) ma che furono adattati con interpolazioni alle situazioni dell'epoca• Novelle: raccolgono le ultime costituzioni imperiali dopo il Digesto

IL PROCESSO

Pensato il diritto attraverso le azioni, l'opposto della visione moderna. Erano presenti azioni tipiche e per ogni azione c'era una forma processuale• LEGIS ACTIONES

Fino al 17 a. C. Con la Lex Iulia indiziaria• Caratteristiche :• Solo per romani• Rigido formalismo e ritualità• Oralità• Richiesta la presenza delle parti• Struttura biascia• Tipologie:• Legis actio sacramenti in rem e in personam• Legis actio per giudici arbitri postulationem• Legis actio per condictionem• Legis actio per manus iniectionem• Legis actio per pignoris capionem

Le prime tre erano dichiarative,

Cioè veniva usate per definire una situazione incerta. Le ultime due erano esecutive, cioè per far realizzare posizione giuridiche che si presume siano certe.

Due fasi del processo:

  • In iure: l'attore chiamava in giudizio il convenuto che non si poteva sottrarre ed era dinanzi a un magistrato che dal 367 fu il pretore.
  • Apud iudicem: veniva nominato o un giudice o un arbitro nel caso in cui servisse competenza tecnica, sennò era un cittadino privato; nelle questione di libertà erano chiamati i decemviri, in quelle di eredità i centumviri; in questa fase veniva emessa la sentenza.

Legis actio sacramenti in rem:

Riguardava diritti su una cosa. Davanti al magistrato l'attore indicava l'oggetto (o ciò che lo rappresentava) su cui voleva far valere la sua pretesa (vindicatio) e il convenuto faceva la stessa cosa (contravindicatio). A questo punto si sfidavano al sacramentum che era una scommessa di pagare all'erario una

Determinata somma di denaro in caso di sconfitta.

A questo punto con la liti contestatio venivano chiamati i testimoni e le due parti sceglievano un prades che sarebbe stato il garante sulla cosa controversa fino al termine del processo e viene nominato il giudice.

Nella fase apud iudicem il giudice, dopo aver svolto la sua attività istruttoria, decide quale dei due sacramentum sia più conforme al diritto e di conseguenza anche quale delle due parti abbia ragione. Chi perdeva il sacramentum doveva pagare all'erario la somma stabilita.

Legis actio sacramenti in personam.

Poche notizie.

Riguarda diritti di credito.

Il debitore avrebbe potuto subito confessare il debito oppure proseguire la lite e in tal caso avveniva come i processi "in rem".

Se fosse stato ritenuto colpevole e non avesse ancora pagato, l'attore avrebbe potuto proseguire con la manus iniectio.

Legis actio per giudici arbitri postulationem.

Riguardava:

Crediti da sponsio e

stipulatio• Divisione dei beni• Eredità

Simile al processo per sacramento, ma il giudice doveva avere particolare competenze• Legis actio per condictionem

Introdotto dalla legge Silia nel 3 secolo e riguardava crediti di determinate somme di denaro e poi con la legge Calpurnia anche per quelli diversi dal denaro

Abolita nel 130 a.C.• Legis actio per manus iniectionem

Processo esecutivo per:

  • Giudicato che non avesse pagato somma prevista entro 30 giorni dalla sentenza
  • Debitore che non avesse pagato lo sponsor entro 6 mesi
  • Legatario che dal’ eredità avesse percepito più dei 100 assi previsti

Nella fase in iure debitore avrebbe potuto confessare o continuare con il processo ma avrebbe dovuto trovare un vindex che lo avrebbe difeso e sottratto dalla manus iniectio ma se non fosse riuscito nell’ intento avrebbe dovuto pagare il doppio della somma prevista.

Se non è stato trovato un vindex, il giudice pronunciava

L'addictio in favore del creditore che avrebbe tenuto incatenato il debitore per 60 giorni, poi portare a riscattare il debito in tre mercati e se non è riuscito lo venderà come schiavo fuori Roma o lo ucciderà. Legis actio per pignoris capionem: - Non passava tramite un processo e il creditore poteva prendere possesso dei beni del debitore come garanzia. PROCESSO FORMULARE: Creato per l'intensificarsi delle relazioni con gli altri popoli a seguito delle conquiste o per il commercio. - 242 a.C.: istituzione del pretor peregrinus e uscita processo formulare che giudicava controversie tra romani e stranieri. Caratteristiche: - Anche per stranieri. - Meno formalismo. - Carattere scritto. - Struttura bifasica. - Presenza di entrambe le parti. Sempre chiamata in giudizio ma non con la forza, che sarebbe spettata al pretore con la minaccia di missio in bona, cioè di sequestro dei beni del convenuto. Istituito poi il vadimonium con cui le parti si.

accordavano sul giorno in cui sarebbero andate davanti al pretore

Fase in iureL' attore proponeva il testo della forma che intendeva usare all' altra parte con l'editio actionis e poi chiedeva al pretore con la postulato actionis

Si cercava quindi poi di conoscere la causa. A seguito il pretore poteva:

  • Denegatio actionis: negare l'azione e quindi la fine del processo che poteva comunque in futuro essere riproposto
  • Datio actionis: far proseguire il processo che seguito della sentenza non sarebbe più potuto essere riproposto

Le due parti ora con il pretore redigono il testo della formula viene indicato il nome del giudice

Vengono compiuti una serie di atti istitutivi nella liti contestatio che comprendeva il dare iudicum del pretore, il distare iudicium dell' attore ne l' accipere iudicium del convenuto

Essa aveva:

  • Effetti preclusivi: per cui non risarebbe potuta ripetere l' azione per la stessa pretesa.

Essi variano in

Base al processo, poiché nel processo in rem era ipso iure e cioè veniva in automatico dalla legge, mentre nei processi in personam era ope exceptionis cioè doveva essere dovuto far valere dal convenuto nell'eccepito.

Effetti conservativi: la pretesa dell'attore era posta al riparo da qualunque evento successivo. Ad esempio, nel caso delle azioni penali, la morte del convenuto non avrebbe pregiudicato la prosecuzione del processo.

Indefensio: quando il convenuto non si presenta o nel redigere la formula non presenta la sua difesa. Nelle azioni in rem l'attore si appropriava del bene, nelle azioni in personam venivano confiscati i beni del convenuto.

Fase apud iudicem:

  • No formalità
  • Il giudice era un privato cittadino
  • La sentenza era orale e la condanna era in denaro

Le parti della formula:

  • L'intentio indicava la pretesa dell'attore e poteva essere:
  • Certa se l'oggetto della pretesa fosse stato indicato in maniera chiara
  • Incerta
se l'oggetto non è stato indicato in maniera precisa, ma in tal caso aveva essere presente la demonstratio. In caso di intentio certa l'attore poteva incorrere in pluris petitio nel caso in cui avesse chiesto di più di quanto previsto. La demonstratio indicava la causa della lite. L'adiudicatio era presente solo nelle liti sorte dalla divisio dei beni e autorizzava il giudice a dividere i beni anche in base al loro valore. La condemnatio invitava il giudice a condannare il convenuto se fosse stato verificato quanto affermato dall'attore. Praescriptio: parte non ordinaria su richiesta dell'attore, che serviva a non consumare del tutto la pretesa dell'attore per riproporla successivamente. L' excepito: parte non ordinaria a favore del convenuto, inserire dopo l'intentio e prima della condemnatio che serviva per dedurre circostanze a favore di esso che senno non sarebbero state considerate e se fossero state vere avrebbedovuto assolverlo. Poteva essere ipso iure, in cui il suo effetto sarebbe stato automatico poiché già presente nello ius. Oppure ope excepciones, in cui determinate circostanze doveva farle presente il convenuto con l'exceptio. La replicatio, prevista per l'attore dopo l'exceptio, serviva ad annullare la stessa se fosse stata falsa. Classificazioni delle azioni: - Azioni civili e azioni pretorie - Le azioni civili sono quelle fondate sullo ius civile e potevano essere: - Iudicia bona fidei: nelle azioni in personam e dopo l'oportere era aggiunto ex fide bona e la buona fede indicava la correttezza nella vita di relazioni. Veniva applicata per compravendita, locazione, società e mandato. Era in senso oggettivo, per cui si conferiva al giudice nella formula una più ampia gamma di interpretazioni e giudizio sulla controversia. - Iudicia stricta: il dovere del debitore era espresso da un oportere semplice. - Le azioni pretorie sono quelle.fondate sugli editti dei pretori e in alcuni casi essicompletavano lo ius civile e le loro formule , in altri casi avevano appositeclausole con le determinate azioni per cui si poteva agire . Erano:
  • Actiones útiles: erano presenti riferimenti al ius civile
  • Actiones in factum: non erano presenti riferimenti allo ius civile
  • Azioni con trasposizione di soggetto: permetteva al giudice di condannare iconvenuto nonostante il difetto dell' dottore di legittimazione attiva o delconvenuto di legittimazione passiva e veniva quindi in dicata nell' intentio il nomedi Cho avrebbe dovuto presentarsi e nella condemnatio il nome di chi si èpresentato al posto d
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gigio_g di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.