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Diritto privato romano

Per diritto privato romano si intende sia il diritto applicato dai Romani, sia la ricezione del Medioevo e da Giustiniano, sia la pandettistica, cioè la rielaborazione tedesca del 1800 del Corpus iuris civilis.

Le fonti e breve storia

Fonti di produzione e di cognizione

Fonti di produzione: eventi o atti da cui scaturisce il diritto

Fonti di cognizione: materiali o testi da cui si può conoscere il diritto

Età arcaica 753 a.C.-III sec a.C.

Monarchia con Senato ed assemblea popolare

Emanate le XII tavole

  • Mores: costumi dei Romani più antichi
  • Interpretazione pontificale: interpretazione del diritto in mano a classi sacerdotali
  • Leges:
    • Lex data, cioè pronunciate dal magistrato
    • Lex rogata, cioè con la richiesta dell’approvazione dell’assemblea
  • Ius quiritium: riguardante posizioni giuridiche soggettive assolute

I plebisciti invece avevano valore solo per i plebei fino alla lex Hortensia del 286. Queste fonti erano riunite nel ius civile che era fruibile solo dai cittadini romani.

Età preclassica III a.C.-242 a.C.

Repubblica ed espansione territoriale

  • Mores
  • Leges
  • Plebiscita
  • Senatus consulta
  • Interpretatio prudentium: l’interpretazione di esperti giuristi si sostituisce a quella dei pontefici
  • Edicta magistratuum: editti emanati dai magistrati, come i pretori o gli edili curuli; essi potevano sostanzialmente correggere le imperfezioni del ius civile ma all’inizio le loro modifiche cessavano con al fine della loro carica

Bisogna sottolineare due distinzioni:

  • Ius civile e Ius honorarium: lo ius civile è prodotto di fonti riconducibili all’ordinamento romano, lo ius honorarium invece deriva dall’attività dei magistrati
  • Ius civile e Ius gentium: lo ius civile era solo per i cittadini romani, mentre lo ius gentium veniva applicato con i forestieri

Età classica

Età di Ottaviano

Si aggiungono alle fonti precedenti:

  • Consuetudini
  • Costituzioni imperiali
  • Salvio Giuliano scrive il testo definitivo dell’editto pretorio che non muterà più da una carica a un’altra

La consuetudine è l’osservanza da tempo immemorabile di un comportamento con la convinzione che sia necessario rispettarlo. In questo periodo si creano due scuole di giuristi che produssero testi: i sabiniani e i proculiani.

Età postclassica dal III sec d.C.

Divisione dell’impero romano

  • Consuetudini
  • Costituzioni

Vengono compilate raccolte giuridiche a carattere ufficiale come il Codice Teodosiano che verrà diffuso anche in Occidente.

Fonti di cognizione del diritto romano

Fonti pregiustinianee

  • XII tavole
  • Istituzioni di Gaio: età classica, in 4 libri che trattano di persone, cose e azioni
  • Tituli ex corpore Ulpiani
  • Fragmenta vaticana
  • Mosaicarum et Romanarum legum collatio

Fonti giustinianee

Derivano dall’attività giuridica in epoca di Giustiniano e del suo ministro Triboniano e portarono alla creazione del Corpus iuris civilis. Era diviso in:

  • Instituziones: in 4 libri e servivano da manuale per gli studenti
  • Codex: del 529 e in 12 libri e un’altra versione che integrava le ultime costituzioni di diritto privato nel 534
  • Digesto o Pandette: del 533, in 50 libri e conteneva anche frammenti delle pubblicazioni dei giuristi romani antichi (iura) ma che furono adattati con interpolazioni alle situazioni dell’epoca
  • Novelle: raccolgono le ultime costituzioni imperiali dopo il Digesto

Il processo

Pensato il diritto attraverso le azioni, l’opposto della visione moderna. Erano presenti azioni tipiche e per ogni azione c’era una forma processuale.

  • Legis actiones: Fino al 17 a.C. con la Lex Iulia indiziaria

Caratteristiche:

  • Solo per romani
  • Rigido formalismo e ritualità
  • Oralità
  • Richiesta la presenza delle parti
  • Struttura biascia

Tipologie:

  • Legis actio sacramenti in rem e in personam
  • Legis actio per judicis arbitrive postulationem
  • Legis actio per condictionem
  • Legis actio per manus iniectionem
  • Legis actio per pignoris capionem

Le prime tre erano dichiarative, cioè venivano usate per definire una situazione incerta. Le ultime due erano esecutive, cioè per far realizzare.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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