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IL DIRITTO PENALE ROMANO E LE SUE PECULIARITÀ

DIRITTO PENALE ROMANO

Anche l’insegnamento del Diritto Penale Romano è una materia complementare ma,

diritto penale

tuttavia, richiede un discorso a parte in quanto l’espressione moderna si

può applicare alla realtà romana solo in modo approssimativo. A parte l’assenza del

principio di legalità, incisero per questo almeno due epifenomeni:

a) il ricorso all’autotutela come originaria forma di difesa e repressione degli

atti illeciti;

Una sorta di continua applicazione del principio della vendetta privata. Questo si spiega

per ragioni storiche e sociali con il fatto che, ancora prima che si affermasse a Roma

un’idea prima di città-Stato e poi di Stato nel senso moderno, o hegeliano, la società

romana può essere definita un aggregato sociale dove il sistema giuridico, il sistema

normativo e delle relazioni viene regolamentato nell’ambito di gruppi familiari: prima la

gens, come unione di più famiglie, e poi le famiglie, come elementi emergenti all’interno

di questi gruppi gentilizi. Questo spiega l’autotutela perché è evidente che, in mancanza

di un’idea di Stato, sia pure primordiale, è evidente che di fronte al momento di crisi

sociale, il primo intervento, o forse l’unico intervento, per poter riportare la pace sociale è

quello del ricorso all’autotutela, l’esercizio arbitrario delle proprie azioni e, quindi, della

vendetta. Vedremo, in seguito, il fenomeno di evoluzione regressiva dell’autotutela.

Un’evoluzione regressiva significa che si parte da un’esistenza del fenomeno nella sua

totalità che poi, nello svolgimento del processo storico, incominciano a decadere e,

quindi, viene sostituito da altre situazioni di rilevanza giuridica. Quindi, si capisce che,

come conseguenza di tutto questo, cioè del fatto che il diritto penale come insegnamento

come materia, richiede un discorso a parte.

b) la concezione di “Stato” o , che fu un punto di arrivo e non di

res publica

partenza nell’esperienza giuridica romana.

Incide su questo fatto anche l’impossibilità di poter ascrivere alla realtà romana arcaica,

sin dalle origini, un’idea di Stato, il cosiddetto pregiudizio istituzionalistico, in senso

moderno, cioè hegeliano. Di conseguenza, si postula l’esistenza ab origine dello Stato.

Invece, lo Stato è frutto di un processo storico quando, secondo un’impostazione di

carattere marxiana, per effetto di una conciliazione tra le classi antagoniste, si ha un

accordo sociale che porta, poi, alla costituzione di uno Stato. In altre parole, potremmo

dire che la res publica romana fu un punto di arrivo e non di partenza nell’esperienza

giuridica romana.

Un altro aspetto caratteristica che segna una notevole differenza notevole rispetto alla

nostra idea moderno e attuale di diritto penale riguarda il fatto che, fino all’età

giustinianea, cioè fino al VI secolo d.C., nel Diritto Penale Romano si deve distinguere tra

crimen delictum.

la nozione di e la nozione di I crimina possono essere definiti come quei

comportamenti che sono ritenuti riprovevoli dalla comunità sociale; quindi, un

comportamento che viene ritenuto anti-doveroso come crime, un comportamento che

viene punito perché lo si ritiene una lesione alla società vista nella sua globalità. Il

delictum, invece, riguarda una responsabilità del privato nei confronti di un altro privato.

Il punto sapido della questione è che, all’apice dell’età classica, nel II secolo d.C.,

considerando il fatto che Gaio ha pubblicato le sue istituzioni intorno al 170 d.C.,

abbiamo una bipartizione delle obbligazioni in obbligazioni ex contractu e obbligazioni ex

delicto. Tuttavia, fino all’età giustinianea, i delicta venivano perseguiti mediante un

procedimento privato ed erano le categorie del furtum, della rapina, l’inuria e damnum

iniuria datum. Il damnum iniuria datum corrisponde alla moderna nozione dell’articolo

2043 del Codice civile, cioè dell’illecito extracontrattuale. È l’unica fattispecie che viene

ancora prevista e regolamentata dal diritto civile, quindi con processo civile, a differenza

del furtum, della rapina o dell’iniuria, che sono invece dei reati previsti in ambito penale.

DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE Per esemplificazione didattica,

diritto penale sostanziale,

però, è possibile applicare all’esperienza romana le nozioni di

ossia l’insieme delle norme che sanciscono quei comportamenti vietati dalla legge che

danno occasione della pena. Questo perché è evidente che una nozione di diritto penale

sostanziale presuppone l’esistenza di un principio di legalità, che si forma con

l’esperienza della pratica, che si forma in relazione ai mutamenti sociali ed è

un’esperienza che, ancora oggi, come analizzeremo in seguito, abbiamo potuto constatare

con i nostri occhi. In questo caso, è lecito fare una piccola escursione sull’articolo 25

può essere punito se non in forza di una

della Costituzione, il quale prevede che “Nessuno

legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. È evidente che si tratti di una

norma di salvaguardia molto importante anche perché, citando il terzo comma

dell’articolo 27, questo stabilisce come norma costituzionale l’abolizione della pena di

morte. Tuttavia, sempre a livello costituzionale, sempre il principio di legalità, ad esempio

si occupa delle misure di sicurezza, che sono delle norme che intervengono quando certi

comportamenti, che si possono tenere come riprovevoli, da parte di qualche soggetto

particolarmente incline a tali possono essere controllati dalla società non con la pena, ma

con una sanzione punitiva più grave. Altro aspetto che riguarda il terzo comma

dell’articolo 27 riguarda la questione del futuro del diritto penale. Se i cultori delle

neuroscienze attuali dovessero, con la rivoluzione tecnologica, arrivare ad un algoritmo

definitivo, si arriverebbe alla soluzione di tutti i problemi. In effetti, i dispositivi

tecnologici si muovono ad una velocità smisurata rispetto alle capacità umane e, da soli,

potrebbero migliorarsi e, di conseguenza, risolvere i problemi. Quindi, risolverebbero il

problema della causa del comportamento criminoso, uno dei problemi che, da sempre,

affligge la riflessione dei penalisti e della scienza penalistica. Se i cultori delle

neuroscienze dovessero dimostrare che i comportamenti umani criminosi siano frutto di

squilibri di carattere fisiologico, è evidente che nessuno potrebbe più essere imputato dei

fatti che commette, perché sarebbero l’effetto di una patologia fisiologica e non di una

scelta morale, una scelta di coscienza e, quindi, non potrebbe essere punito. Allora,

piuttosto che una pena repressiva, o se vogliamo anche rieducativa, si dovrebbe

solamente pensare il diritto penale in funzione di prevenzione, per evitare che il soggetto

possa ricadere, per effetto della sua patologia fisiologica, nel comportamento ritenuto

criminoso. Tuttavia, siccome la vita evolve, anche il diritto penale, che segue la vita, si

evolve a sua volta ed è, quindi, soggetto a poter individuare nuove fattispecie criminose.

Tra queste ricordiamo il reato di femminicidio, il reato di omicidio stradale, il reato di

passeggiata, introdotto con l’emergenza pandemica del COVID, ma anche le perquisizione

all’aeroporto e tutto il meccanismo macchinoso e pletorico che ruota intorno alla

questione della privacy, introdotti in seguito all’attacco terroristico alle Torri gemelle

dell’11 settembre 2001.

Insieme al diritto penale sostanziale come nozione moderna, in quanto presuppone ex

post un’idea di Stato e, quindi, un’idea di sistema giuridico già in atto e già concluso, al

diritto

diritto romano possiamo applicare, sempre per motivi didattici, la nozione di

penale processuale, che comprende l’insieme delle norme che disciplinano il processo

penale. Si tratta di un processo volto ad individuare il colpevole, la pena da comminare e

da portare a esecuzione.

PREMESSA Per cominciare a parlare di diritto penale sostanziale, quindi in età

arcaica, è necessaria, appunto, una premessa. Buona parte del diritto

mores gentilizi

comunitario dell'età più risalente ha una base consuetudinaria:

che erano comuni ai diversi gruppi familiari costituenti la più antica comunità

gentilizia. Questo significa che non abbiamo un riferimento normativo

pienamente affidabile. Si ritorna, così, al discorso delle fonti. Dobbiamo

presupporre che se è lecito postulare l'esistenza di un raggruppamento gentilizio,

quindi di una società costituita da aggregati sociali, prima ancora della

costituzione di uno Stato nel senso stretto della parola, dobbiamo pensare che le

prime forme di diritto penale sostanziale, le prime norme di diritto penale

mos,

sostanziale siano nate nell'ambito di questo di questo costume, di queste

regole consuetudinarie che venivano rispettate all'interno di ciascun gruppo

gentilizio e, quindi, di conseguenza, all'interno di ciascun gruppo familiare.

mos

L'interpretazione di questo era demandata ai pontefici, che erano gli

gentes

esponenti delle patrizie che avevano accesso a questo ordine sacerdotale,

la cui istituzione è ascritta al Re Numa Pompilio, secondo quanto ci dice Dionigi

nel secondo libro, paragrafo 73. Dionigi di Alicarnasso è uno storico dell'età di

Augusto che scriveva in greco e che quindi ci ha lasciato le Antiquitates riferite

alla storia di Roma, dove troviamo moltissime notizie, anche di una certa

attendibilità, sulla fase arcaica della storia di Roma. Qui si fa riferimento agli

esponenti della gentes patrizie. Naturalmente sono gentes patrizie, a partire dal

momento in cui incominciano a esserci anche delle genti plebee, quando cioè si

incomincia a creare il fenomeno che gli studiosi di sociologie di economia hanno

chiamato quello del “conflitto delle classi”. Quindi, noi parliamo di gentes patrizia,

ma in realtà c’è stata una fase che dobbiamo immaginare originaria in cui questo

conflitto di classe non era ancora sorto. Tuttavia, nelle fonti che raccontano ex

post la storia più arcaica, troviamo che gli esponenti dei primi collegi sacerdotali,

che per tradizione gli storici hanno attribuito al re Numa Pompilio, il re che è

passato alla storia come l'antesignano delle norme di carattere sacrale delle

istituzioni di carattere religioso per la società romana arcaica, ed è uno dei sette

monarchia latina,

Re di Roma che appartiene a quella alla cosiddetta f

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Publisher
A.A. 2023-2024
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maria161097 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Mustilli Mario.