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IUS CIVILE

Il è il diritto di interpretazione, che consiste nell’arte dell’equo e del buono, iliusquale è di produzione giurisprudenziale. Tale non deve essere obbligatoriamentescritto, è controverso, è alegislativo, non è divino ed ha un’accezione negativa. Il dirittocivile è quello creato dai giuristi. Caratteristiche generali del diritto privato romano (proprium):
  1. statuale;
  2. legislativo;
  3. pan-privato (creato e applicato da privati);
  4. normativo (casistico – rimediale);
  5. controversiale (principio di non contraddizione disapplicato).
Dall’inizio alla ne dell’età repubblicana (27 a.c), quindi in circa 500 anni, il numero di leggi30scritte e non, o dei plebisciti riguardanti il diritto privato romano, ammonta circa aleggi, quattro/cinque disposizioni,le quali consistevano in circa a di erenza del dirittoodierno. Ciò signi ca che il diritto non si trovava nella legge, ma

altrove. Inoltre tali leggi non erano innovative, non modificavano l'ordinamento, infatti la maggior parte di esse erano delle generalizzazioni di questioni già state motivo di creazione, erano fonti di cognizione del diritto, non di produzione.

Il diritto civile, quindi, era oggetto di interpretazione, ad eccezione di quelle pochissime leggi definite.

Il consulto non rappresentava una fonte del diritto diretta, ma era un parere (unius civile consultum), rappresentava il diritto vivente nella Repubblica. Era quindi pensiero prudente dei giuristi.

Il principio che doveva restare era il mos maiorum (erano i principi manifestati inizialmente dai pontefici e in seguito dai giuristi laici), il quale non poteva trovare nei pontefici, successivamente nei giuristi laici, la compiutezza.

Nel 451-450 a.C nasce il Codice delle dodici tavole, che recepisce il diritto precedente. È una nuova fonte di cognizione del diritto. L'unica pretesa dei plebei era quella di avere chiarezza nel diritto.

quindi le leggi precedenti vengono riscritte in un latino contemporaneo ed in modo comprensibile da chiunque sappia leggere.

ius civile,

Il quindi, preso in considerazione sotto il punto di vista della fonte era diritto giurisdizionale e molto importante.

fi fi fi fi fi ff fiius civitatis

Il era diritto di Roma, era poco rilevante, si identifica con le prassi degli animali civitas. E si confronta con altre ius

Il romano è composto da più blocchi ordinamentali. (Ci è pervenuta una sola opera intatta dall'età classica scritta da Gaio)ius civile,

A seconda del criterio discretivo, si applica il il quale è espressione polisemantica, in base a ciò a cui si contrappone. Si può porre in contrasto a:

Ius gentium (delle genti)

Questo termine è usato in senso operativo, può essere applicabile tanto ai cittadini ius civile, romani quanto agli stranieri. È in contrasto con il preso in considerazione sotto il ius pro lo discretivo del destinatario.

cambia quindi il destinatario, dal momento che il civile è diritto esclusivo dei romani. Dal punto di vista della proprietà privata, in Roma è ius civile, diritto esclusivo del cittadino di Roma, perciò è parte del ius gentium. Mosè probabilmente uno di quei postulati invalicabili all'interno del maiorum, ma viene preso in considerazione dal punto di vista del destinatario. Tutti quegli atti che sono posti in essere da un dante causa ad un avente causa, sono negozi giuridici (=contratti), esclusivamente concludibili da cittadini romani. ius civile. Tutte le forme che sono volte a tutelare la proprietà sono parte del ius civile. Tra gli atti sponsio, negoziali più antichi dell'impero romano si annovera la stipulatio, ovvero un contratto che per la sua validità, la sua efficacia, la sua perfezione richiedeva una forma prestabilita, questa forma prestabilita non era la scrittura, ma l'oralità. Era una domanda fatta

Dal creditore (stipulator) ed una risposta data dal debitore responsio, (promissor), ovvero: "Prometti a me, mediante di darmi ...". La risposta era "Spondio." SPONDEREL'uso della parola necessaria era quella del verbo (= promettere. Verbo religioso), solo tramite l'uso di questo verbo, il contratto sarebbe stato perfetto e valido (non posso usare un sinonimo, sennò perde di validità).

All'interno del diritto romano, ci sono alcuni termini, gesti etc che devono essere usati per formalizzare l'atto, ma in questo caso era appannaggio esclusivo dei CITTADINI ROMANI (sovranità e solennità) uno straniero non può accedere a:

  • Proprietà privata (diritto reale per eccellenza), mancipatio
  • (negozio giuridico arcaico traslativo del dominio quiritario), implicava moltipuberigesti solenni, era necessario avere cinque maschi
  • azioni processuali a tutela della proprietà privata

(sponsio).Quando Roma, nel terzo secolo, spazia i propri territori sul Mediterraneo, cambiano le cose, dal momento che cambiano i problemi, cambiano le richieste ai giuristi, spesso sono problemi legati alla lingua. fruibilità anche da parte dei cittadini stranieri, ius gentiumIl è caratterizzato dalla è il ius gentiumdiritto commerciale romano. Il è quel blocco di istituti, applicabile anche ai peregrini.ius civileIl non è più in grado di soddisfare le richieste del tempo, infatti i rapporti sono tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri all'interno dell'impero romano o tra romani e romani, non più solo tra romani.fi ffi fi interpretativa e creativa dei ius gentiumGli istituti che compongono il sono l'attività giuristi, di una magistratura, anche l'apporto la pretura, quella magistratura dinanzi alla quale le due parti si rivolgevano. Il pretore non era necessariamente un giurista, ma aveva il loro appoggio.

C'era quindi un rapporto di simbiosi tra magistratura e Giurisprudenza. Se l'accordo veniva fatto tra uno straniero e un romano non si poteva utilizzare il verbo sponsio. Di conseguenza, se il verbo è esclusivamente utilizzabile tra cittadini romani, si sostituisce tale verbo con un sinonimo, o in latino o nella lingua trasformata, innovata stipulatio, sponsio madre dello straniero. La viene quindi in non ex novo, nasce ma partendo da una richiesta formale diventando accessibile anche agli stranieri. C'è una maggior libertà formale per i cittadini romani, i quali possono usare la stipulatio. Si può poi procedere per l'innovazione pura e totale. Non vi è nessun appiglio al diritto romano. Pensare che quindi il trasferimento della proprietà privata, spettasse anche agli stranieri, era impensabile. Era troppo difficile trasformare la mancipatio. Si poteva dire che non c'era più l'obbligo.

Dei cinque ragazzi etc, ma non si poteva trasformare sotto loscopo del pro lo.

Nasce la compra-vendita (emptio-venditio) come istituto di diritto delle genti.

Es: Un fenicio arriva con una merce di gemme preziose, il cittadino romano vuole il carico, più un altro. I soggetti stanno contrattando, ma non sarebbero in grado di farlo in modo formale, potrebbero persino non capirsi, perciò vige la LIBERTÀ di FORMA, i tra ci emptio-venditio devono essere rapidi, quindi la aformalità dello si contrappone all'aius civile.

La solennità dello bona des

Il rapporto tra i due è basato sulla (buona ducia), infatti una parte si impegna ad acquistare e pagare tutto subito, l'altra si impegna a portare un altro carico.

Questo è uno dei pilastri fondamentali dei contratti, tutt'ora è così.

Se la ducia diventa giuridica, in caso di "tradimento", si possono richiedere i danni, lo si può fare anche se la pretesa è troppo ostica.

Se fosse tutto ridotto all'interpretazione strictum ius, rigida, ovvero allo si contrapporrebbe la giurisdi cazione della buona fede. L' emptio-venditio, però, non poteva causare l'effetto di trasferimento della proprietà mancipatio, privata, cosa che invece poteva fare la quindi era possibile solo tra cittadini romani. L'ordinamento giuridico romano voleva cercare di far permanere la tradizionalità, per persponsio questo motivo la non venne messa da parte, diventerà poi il modo usato per rapporto di garanzia. Ci sono dei fenomeni di civilizzazione di istituti pretori, ma quello che rimane all'interno ius civile ius gentium. del rimane tale e ugualmente il In conclusione i principali cambiamenti sono: 1. Trasformazioni di istituti già presenti nello ius civile 2. Creazione di istituti nuovi fi fi fi ffi ff fi fi ffi Ius praetorium ius civile praetorium, ius civile In questo caso contrapponiamo il è quello qui il èin senso(ius civile + ius gentium), lato, ed è la somma di due blocchi viene preso in considerazione fonte del diritto. sotto il pro lo della Le fonti fondamentali di questa contrapposizione provengono dalla giurisprudenza mediante leges, i plebisciti (provvedimenti generali emanati esclusivamente dalla plebe, ma e caci per tutto il popolo romano), i mores ed il senatum consultus. (Papiniano, III secolo). Il diritto pretorio, ovvero il diritto onorario per eccellenza, è ciò che i pretori introdussero per tre ragioni: adiuvandi (aiutare) vel supplenti (colmare le lacune) vel corrigendi (correggere le asperità) iuris civilis gratia (in nome di un interesse della collettività) Il diritto pretorio non è più una branca attiva quando Papiniano scrive, infatti usa il verbo al passato "introdussero". Nel IV secolo a.c (367 a.c), i consoli vengono affiancati dai pretori, considerati loro colleghi minori. ius dicere inter romanos cives o ius dicere
pretore aveva la funzione di (dire il diritto) inter romanos et peregrinos o ius dicere inter peregrinos, queste due ultime funzioni corrispondono alla giurisdizione peregrina. Dire il diritto nel contesto formalizzato del giudizio, nell’ipotesi in cui due forze coinvolte nei rapporti, nel caso in cui siano in stato di incertezza, quindi deve definire gli estremi di una lite, impostarli, determinarli, non risolvere definitivamente la lite. all’ars Il diritto civile è ciò che si basa sull’autorevolezza, non si fa più riferimento del buono e del giusto, si da invece una panoramica delle fonti di produzione (leggi, plebisciti, senati consulti etc.). La terminologia muta, ma non la sostanza, è
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher S.gr01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Pelloso Carlo.